Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9933 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09933/2025REG.PROV.COLL.
N. 05428/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5428 del 2023, proposto da
Ischia Hotels Broker S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AN UA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Forio e Pierina Puggioni, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1923/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN UA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. AN BE e udito l’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro;
Viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Società ISCHIA HOTELS BROKER ha acquistato, con atto del Notaio Paladini del 07/10/2021 rep 9069, l’immobile sito nel comune di Forio alla via Filippo Di Lustro 1, censito al catasto fabbricati al foglio 16, p. lla 191 sub 4, posto al primo e secondo piano di un fabbricato di maggiore consistenza con ingresso diretto ad ovest dalla Via Filippo Di Lustro.
2 - In data 24/11/2021 la società ha presentato una SCIA, con richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.lgs 42/2004, per la sanatoria della pavimentazione realizzata sul solaio di copertura.
2.1 - Al termine di un complesso iter burocratico, il Comune di Forio, con determina nr. 549 del 13/04/2022, dopo aver ritenuto la compatibilità paesaggistica delle opere, ha rilasciato la sanatoria, anche a seguito del pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa.
3 - Contro tale atto ha presentato ricorso al Tar per la Campania AN UA, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 167 del D.ls 42/04 e della normativa in attuazione del P.U.C., nonché la violazione dell’art. 7 della legge 241/90.
4 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso.
5 - Avverso la predetta sentenza ISCHIA HOTELS BROKER SRL ha proposto appello articolando tre motivi di censura.
5.1 - Con il primo motivo ha dedotto “ERROR IN IUDICANDO – ERROR IN PROCEDENDO – ILLOGITA’ – CONTRADITTORIETA’ – IMPROCEDIBILITA’ DEL RICORSO PER TARDIVITA’ – VIOLAZIONE ARTT. 28 E 35 CPA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE”.
L’appellante insiste sulla tardività del ricorso di I grado, evidenziando che il TAR ha contraddittoriamente ritenuto tempestiva l’impugnazione, pur avendo richiamato i principi dell’art. 41 c.p.a. e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la “piena conoscenza” non coincide con la conoscenza integrale dell’atto, ma con la percezione della sua esistenza e della sua idoneità lesiva.
Si sottolinea che il ricorrente aveva acquisito tale conoscenza almeno dal 28 aprile 2022, data della pec del commissario ad acta, e comunque dal 30 marzo 2022, quando fu informato dell’avvio della pratica di conformità urbanistica. Inoltre, l’istanza di accesso del 6 luglio 2022 conferma la consapevolezza dell’atto, rendendo irrilevante la successiva consegna integrale degli atti.
L’appellante richiama la giurisprudenza secondo cui l’accesso documentale non sospende, né differisce i termini di impugnazione, gravando sul vicino l’onere di attivarsi sollecitamente.
6 - La censura merita accoglimento.
In fatto risulta dagli atti di causa che il ricorrente in primo grado era a conoscenza che, in data 30/03/2022, il Commissario ad acta aveva invitato il responsabile tutela del paesaggio a definire la pratica di accertamento di conformità urbanistica per la installazione della ringhiera (vedi nota del Commissario ad acta del 30/03/2022 inviata anche al procuratore del ricorrente in primo grado).
Risulta inoltre che parte ricorrente in primo grado, in data 28/04/2022, ha ricevuto l’ulteriore documentazione relativa alla suddetta pratica (vedi pec Commissario ad acta doc. depositato al nr. 5 con la memoria difensiva in primo grado di parte appellante).
La successiva istanza di accesso agli atti del 06/07/2022 proposta dal ricorrente conferma la piena conoscenza del provvedimento impugnato, nel momento in cui ne identifica precisamente gli estremi.
6.1 – Ciò precisato sotto il profilo fattuale, si osserva che la giurisprudenza, in relazione al concetto di “piena conoscenza” di cui all’art. 41 del c.p.a., ha precisato che è sufficiente la percezione dell’esistenza del provvedimento e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della propria sfera giuridica, in modo da concretizzare l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; nonché id. 22 gennaio 2019, n. 534).
6.2 - Il fatto che il ricorrente abbia avuto completa conoscenza della determina solo in data 6/9/2022 a seguito dell’accesso agli atti non giustifica la postergazione del giorno di decorrenza del termine per impugnare il provvedimento, già conosciuto quanto ai suoi effetti ed alla sua portata lesiva in precedenza, potendo invece giustificare, se del caso, la proposizione di motivi aggiunti.
6.3 - In particolare, avuto riguardo al caso di specie, che si caratterizza per l’annoso contenzioso attivato dal ricorrente in primo grado nei confronti della proprietà dell’immobile per cui è causa e alla luce della pacifica interlocuzione avuto anche in relazione al procedimento di compatibilità paesaggistica, considerata anche la natura delle opere sanate, chiaramente percepibili, non risulta credibile che lo stesso abbia potuto percepire la lesività del provvedimento impugnato solo all’esito dell’accesso agli atti.
Al riguardo, deve ribadirsi che, stante il pregresso contenzioso attivato dallo stesso ricorrente, questo era a conoscenza dell’invio alla Soprintendenza dell’accertamento di conformità urbanistica e compatibilità paesaggistica per la installazione della ringhiera fin dai mesi di marzo/aprile, ma ha richiesto l’accesso agli atti solo mesi dopo (inizio luglio). La giurisprudenza, in un caso similare, ha già avuto modo di argomentare nel senso che “chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di esercitare sollecitamente l’accesso documentale, stante che la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso. Se da un lato, infatti, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro, deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai principi ordinamentali (cfr. ancora Cons. Stato, Sez. IV, n. 3075 del 2018; id., n. 5675 del 2017; nn. 4701 e 1135 del 2016).” (così Consiglio di Stato, Sez. II, 18 gennaio 2021 n. 566).
7 - L’accoglimento della censura che precede, comportando l’irricevibilità del ricorso di primo grado, rende irrilevanti gli ulteriori motivi di appello.
In definitiva, l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato irricevibile.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, ad una valutazione complessiva della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il ricorso di primo grado irricevibile.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
FA CO, Presidente FF
AN BE, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BE | FA CO |
IL SEGRETARIO