Articolo 34 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Articolo 33Articolo 35
Versione
1 gennaio 2002
Art. 34. (Personale a tempo determinato del Ministero per i beni e le attivita' culturali) 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a tempo determinato ai sensi dell' articolo 8, comma 7, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5 , della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1 , della legge 16 dicembre 1999, n. 494 . Sono fatte salve le eventuali successive scadenze previste dai contratti in essere sulla base di specifiche disposizioni legislative.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente