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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/10/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5822/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5822/2024, pendente tra
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. – Parte_1
premesso di aver inoltrato domanda amministrativa per ottenere l'accertamento del proprio status di disabilità e dell'invalidità civile e di essere stato riconosciuto nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/1992 nonchè invalido al 67% dalla competente Commissione medica - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde CP_1
vedersi dichiarato invalido civile al 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71 ai fini della pensione di inabilità e/o dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria o, in subordine, invalido civile in misura maggiore e non inferiore all'80% ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92 o, in ulteriore subordine, invalido civile in misura maggiore e non inferiore al 75% ex art. 80 legge 388/2000 nonché disabile ex art. 3, comma 3.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice non reputava che l'istante si trovasse nelle condizioni per accedere alle prestazioni richieste;
a seguito di contestazioni nei termini di legge, lo stesso presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di CP_1
specifiche contestazioni all'elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. anche Persona_1
in fase di opposizione. Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità in quanto i motivi di contestazione risultano evidenziati, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, ai fini della percezione del beneficio di cui all'art. 12, è richiesta una invalidità civile in misura non inferiore al
100%.
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, della legge 104/1992 (così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) stabilisce che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme risultano parzialmente soddisfatti con la decorrenza stabilita dal consulente.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata Per_1
la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie di
“Fibrillazione atriale parossistica trattata mediante crioablazione transcatetere.
Pregresso infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST trattato mediante angioplastica ed impianto di due stent medicati sul primo e secondo marginale ottuso (2013) in soggetto con ipertensione arteriosa e dislipidemia.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva.
Poliartrosi a modesto impegno funzionale”, lo stesso non fosse nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, legge 104/92 ma unicamente invalido in misura del 80% a decorrere dal mese di marzo 2025.
Specifica l'ausiliario, anche in punto di decorrenza, quanto segue: “Con riferimento alle voci tabellari di cui al d.m. 5 febbraio 1992, per quanto attiene alla prima infermità può essere attribuita una percentuale del 50%, corrispondente al limite massimo della II classe NYHA, tenuto conto del recente intervento di marzo 2025.
Per la monorazione a carico dell'apparato respiratorio è possibile considerare una percentuale del 25%, in via analogica con le voci tabellari che fanno riferimento alla insufficienza respiratoria da lieve a media. Per la patologia psichiatrica si può prevedere una percentuale del 25% con riferimento alla voce tabellare 2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA. Infine, per la poliartrosi, viste le limitazioni funzionali riscontrate di grado modesto, ma a carico di più distretti articolari, è possibile prevedere una percentuale del 30%. Applicando la formula del calcolo riduzionistico è possibile concludere che da marzo 2025 il Sig.
[...]
sia invalido civile nella misura dell'80%.” Parte_1
Tali conclusioni medico legali, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dell'istante ad essere riconosciuto invalido in misura del 80% con la decorrenza di cui sopra, anche ai fini del prepensionamento ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92.
E' presente in atti la dichiarazione di ci all'art. 152 disp. att. c.p.c. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda e con decorrenza successiva non solo rispetto alla presentazione della domanda amministrativa ma, altresì, della precedente visita peritale, le spese di entrambe le fasi del giudizio possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 80% ex art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/92 a decorrere da marzo 2025;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 8.10.2025
Il giudice
BE OT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. BE OT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. r.g. 5822/2024, pendente tra
, (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giampaolo D'Arcangelo
ricorrente e
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e P.IVA_1
difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. ritualmente notificato il sig. – Parte_1
premesso di aver inoltrato domanda amministrativa per ottenere l'accertamento del proprio status di disabilità e dell'invalidità civile e di essere stato riconosciuto nelle condizioni di cui all'art. 3, primo comma, l. 104/1992 nonchè invalido al 67% dalla competente Commissione medica - adiva il Giudice del Lavoro di Tivoli onde CP_1
vedersi dichiarato invalido civile al 100% ex art. 2 e 12 legge 118/71 ai fini della pensione di inabilità e/o dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria o, in subordine, invalido civile in misura maggiore e non inferiore all'80% ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92 o, in ulteriore subordine, invalido civile in misura maggiore e non inferiore al 75% ex art. 80 legge 388/2000 nonché disabile ex art. 3, comma 3.
Veniva esperito accertamento tecnico preventivo ed il consulente nominato dal
Giudice non reputava che l'istante si trovasse nelle condizioni per accedere alle prestazioni richieste;
a seguito di contestazioni nei termini di legge, lo stesso presentava ricorso in opposizione al fine di confutare le risultanze del predetto elaborato peritale.
L' si costituiva, eccependo l'inammissibilità del ricorso per assenza di CP_1
specifiche contestazioni all'elaborato peritale e chiedendone, in ogni caso, il rigetto nel merito.
Si procedeva alla nomina di un consulente medico legale, Dott. anche Persona_1
in fase di opposizione. Sulle conclusioni indicate la causa veniva decisa con sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità in quanto i motivi di contestazione risultano evidenziati, sebbene in maniera sintetica.
Nel merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12 della l. 118/1971, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nello specifico, per quanto attiene al requisito sanitario, ai fini della percezione del beneficio di cui all'art. 12, è richiesta una invalidità civile in misura non inferiore al
100%.
Al contempo, l'art. 3, commi 1-3, della legge 104/1992 (così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) stabilisce che: “È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.
2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.
3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
Nella fattispecie in esame, i requisiti sanitari richiesti dalle menzionate norme risultano parzialmente soddisfatti con la decorrenza stabilita dal consulente.
Nello specifico il Dott. dopo aver sottoposto il periziando a visita ed esaminata Per_1
la documentazione sanitaria agli atti, ha ritenuto che per le accertate patologie di
“Fibrillazione atriale parossistica trattata mediante crioablazione transcatetere.
Pregresso infarto miocardico acuto senza sopraslivellamento del tratto ST trattato mediante angioplastica ed impianto di due stent medicati sul primo e secondo marginale ottuso (2013) in soggetto con ipertensione arteriosa e dislipidemia.
Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva.
Poliartrosi a modesto impegno funzionale”, lo stesso non fosse nelle condizioni di cui all'art. 3, terzo comma, legge 104/92 ma unicamente invalido in misura del 80% a decorrere dal mese di marzo 2025.
Specifica l'ausiliario, anche in punto di decorrenza, quanto segue: “Con riferimento alle voci tabellari di cui al d.m. 5 febbraio 1992, per quanto attiene alla prima infermità può essere attribuita una percentuale del 50%, corrispondente al limite massimo della II classe NYHA, tenuto conto del recente intervento di marzo 2025.
Per la monorazione a carico dell'apparato respiratorio è possibile considerare una percentuale del 25%, in via analogica con le voci tabellari che fanno riferimento alla insufficienza respiratoria da lieve a media. Per la patologia psichiatrica si può prevedere una percentuale del 25% con riferimento alla voce tabellare 2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA. Infine, per la poliartrosi, viste le limitazioni funzionali riscontrate di grado modesto, ma a carico di più distretti articolari, è possibile prevedere una percentuale del 30%. Applicando la formula del calcolo riduzionistico è possibile concludere che da marzo 2025 il Sig.
[...]
sia invalido civile nella misura dell'80%.” Parte_1
Tali conclusioni medico legali, in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, possono essere fatte proprie da questo Giudice.
Deve, pertanto, essere dichiarato il diritto dell'istante ad essere riconosciuto invalido in misura del 80% con la decorrenza di cui sopra, anche ai fini del prepensionamento ex art. 1, comma 8, D.Lgs. 503/92.
E' presente in atti la dichiarazione di ci all'art. 152 disp. att. c.p.c. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda e con decorrenza successiva non solo rispetto alla presentazione della domanda amministrativa ma, altresì, della precedente visita peritale, le spese di entrambe le fasi del giudizio possono essere interamente compensate.
Le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- Dichiara che il ricorrente è invalido in misura del 80% ex art. 1, comma 8,
D.Lgs. 503/92 a decorrere da marzo 2025;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese di consulenza del presente giudizio e del giudizio di accertamento tecnico preventivo definitivamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, il 8.10.2025
Il giudice
BE OT