Sentenza 23 novembre 2021
Massime • 1
In tema di violata consegna di cui all'art. 120 cod. pen. mil. pace, si configura un unico reato in caso di trasgressione a plurime prescrizioni della "consegna" inerente un determinato servizio, unica essendo la lesione al bene giuridico protetto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2021, n. 5433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5433 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2021 |
Testo completo
05433-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: GIUSEPPE AN - Presidente Sent. n. sez. 1091/2021 UP 23/11/2021- GAETANO DI GIURO Relatore - R.G.N. 21157/2020 RAFFAELLO MAGI FRANCESCO ALIFFI EL CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA MA nato a [...] il [...] TA PI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO APRILE che ha concluso chiedendo GI RI MI It PG conclude per un parziale accoglimento per quanto concerne l'aumento pena per continuazione e rigetto nel resto. udito il difensore L'avv. GASPERINI SERENA ANTONELLA conclude riportandosi ai motivi di ricorso per l'avv. CEOLETTA Gianfranco per la parte CA MA e insiste per l'accoglimento dei ricorsi per TA ET. a RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte militare di appello ha confermato la sentenza del G.u.p. del Tribunale militare di Roma, con cui MA AM e ET OS sono stati dichiarati responsabili e condannati (concesse le circostanze attenuanti generiche e tenuto conto dell'aumento di pena per la continuazione e della riduzione per il rito abbreviato) in ordine al reato di violata consegna continuata e pluriaggravata ex artt. 120, commi 1 e 2, 47, nr. 2-3-4, 58 cod. pen. mil. di pace. Si è ritenuto, invero, che i suddetti, quali rispettivamente PP EL (il AM) e RA EL (il OS) dell'Arma dei Carabinieri, entrambi effettivi al nucleo Radiomobile Carabinieri in Firenze, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso tenute in data 7.9.2017, allorché si trovavano comandati di servizio di pattuglia automontata in Firenze con turnazione h.00.45/06.45, intervenuti su disposizione della Centrale Operativa presso una discoteca sita in Piazzale Michelangelo, al termine dell'intervento stesso, alle ore 2.50 circa, senza autorizzazione alcuna, in assenza di ragioni di servizio e senza comunicare alcunché alla suddetta Centrale facendo accedere - nell'autovettura di servizio due persone civili non legittimate, trasportandole dalla discoteca sino all'abitazione delle medesime in Borgo Santi Apostoli, per poi sostare in assenza di esigenze di servizio all'interno di un privato edificio per fini meramente privati, lasciando l'autovettura incustodita sulla pubblica via con all'interno le armi lunghe - violassero le consegne avute e contenute nel pertinente ordine di servizio, a partire dallo sconfinamento dalla zona da controllare. Il Collegio di secondo grado si confronta con le deduzioni difensive. Rileva in primo luogo dopo avere ritenuto indispensabile l'acquisizione - delle proposte per la messa alla prova degli imputati formulate dagli uffici Uepe competenti, non disposta dal primo Giudice, ai fini della decisione sulla stessa che, prendendo a riferimento il tipo di reato commesso, i - motivi che hanno determinato gli imputati a consumarlo, la condotta subito susseguente al reato, la messa alla prova, come in atti formulata, non è idonea alla rieducazione dei soggetti interessati. Dopo avere, quindi, confermato la valutazione di penale responsabilità del primo Giudice, la Corte militare di appello ritiene la pena inflitta di mesi sei di reclusione militare con i doppi benefici di legge congrua alla gravità dei fatti contestati, tenuto conto della concessione delle circostanze on attenuanti generiche ad entrambi gli imputati per la buona condotta processuale, dell'aumento per il vincolo della continuazione e della riduzione per il rito.
2. Avverso la sentenza della Corte militare di appello hanno proposto ricorsi per cassazione, tramite i rispettivi difensori, MA AM e ET OS, le cui censure, essendo in parte sovrapponibili, vanno trattate congiuntamente.
2.1. Sovrapponibili sono senza dubbio le doglianze di cui al primo motivo del ricorso di MA AM, in cui il difensore lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen. e ss., e di cui al primo motivo di impugnazione nell'interesse di ET OS, nel quale viene dedotto vizio di motivazione nella parte in cui si è ritenuto che la condotta contestata all'imputato sia espressione di un sistema di vita insuscettibile di sviluppo positivo, contemporaneamente concedendo all'imputato stesso la sospensione condizionale della pena. Rileva il difensore di OS di avere con l'appello evidenziato che il primo Giudice era entrato in contraddizione laddove dapprima aveva effettuato una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dell'imputato dalla commissione di ulteriori delitti così rigettando la richiesta di messa alla prova, e, poi, ritornato sulla medesima valutazione, aveva effettuato una prognosi positiva (mai impugnata e quindi definitivamente acquisita), onde concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena. Lamenta di non avere ricevuto risposta sul punto dalla Corte di appello. Sottolineano, inoltre, entrambi i difensori che, in modo illogico, la Corte di appello, per superare evidentemente questa contraddizione secondo la difesa di OS, è dovuta ricorrere al collegamento col reato di violenza sessuale, più grave, per cui si procede dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, e quindi, nel parlare di inidoneità della messa alla prova alla rieducazione degli interessati e nel fare "riferimento al tipo di reato commesso" ha avuto riguardo anche a quello oggetto di procedimento autonomo davanti ad altra giurisdizione. Lamenta, inoltre, la difesa di AM che la Corte Militare di appello nel giudizio prognostico ha tenuto conto solo della gravità del reato e non anche della capacità a delinquere degli imputati, come previsto dall'art. 133 cod. pen., rilevando come a tale riguardo l'imputato AM fosse da tempo valutato di eccellente rendimento, 2 immune da sanzioni disciplinari e non dedito certamente al crimine. La stessa difesa, dopo avere premesso che l'ultima giurisprudenza di legittimità è per escludere ogni preclusione al sindacato in sede di impugnazione, anche di legittimità, sulla valutazione della sospensione con messa alla prova, si duole che nel caso in esame manchi totalmente una valutazione prognostica in ordine alla commissione di reati futuri, essendo ancorata la prognosi alla considerazione dei reati già commessi;
e che, comunque, la pena inflitta dal primo Giudice e confermata dal secondo, operando la sospensione condizionale, vanifichi, diversamente da quanto affermato dalla Corte militare di appello, la finalità di rieducazione propria della sanzione.
2.2. Col secondo motivo del ricorso di OS viene lamentata violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 quater cod. proc. pen., con riferimento all'inidoneità del programma di trattamento ed alla sua non emendabilità. Osserva il difensore che, pur facendo riferimento la Corte militare di appello, nel rigetto della messa alla prova, all'idoneità del programma di trattamento e al giudizio prognostico negativo, risultando quest'ultimo contraddetto in concreto dalla sospensione condizionale della pena, la messa alla prova è stata a tutti gli effetti negata per la sola inidoneità del programma di trattamento. E ciò, nonostante la possibilità per la Corte militare di appello, col consenso degli imputati, di modificare detto programma ai sensi dell'art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen. E' evidente come nel caso in esame il rigetto sia dovuto ad una discrezionale valutazione di inammissibilità non prevista dalla legge, non venendo, invero, spiegato per quale motivo il programma ritenuto inidoneo non fosse modificabile. Con la conseguenza illogica di un diniego di accesso all'istituto della messa alla prova dipendente dall'inidoneità di un programma elaborato dall'Uepe e non più dalla legge e dal Giudice chiamato ad applicarla. Inidoneità neppure motivata, se non in maniera apparente. La Corte militare di appello, secondo la difesa, incorre, pertanto, nella violazione dell'art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, una volta disposta l'acquisizione del programma di trattamento, non avrebbe potuto rigettare la richiesta di messa alla prova sulla base di una valutazione prognostica in punto di recidiva, ma si sarebbe dovuta limitare a valutare l'idoneità o meno del programma di trattamento, se del caso disponendo le opportune modifiche e integrazioni. La Corte, anzi coerentemente all'affermazione secondo cui il orо 3 rigetto della richiesta effettuata dal primo Giudice senza previa acquisizione del programma di trattamento sarebbe stato illegittimo, avrebbe dovuto annullare e rinviare al primo Giudice.
2.3. Col terzo motivo della stessa impugnazione viene rilevato vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, nella parte in cui si è ritenuta l'inidoneità del programma di trattamento sulla base di fatti e circostanze del tutto estranei rispetto all'area di responsabilità dell'imputato. Lamenta la difesa di OS che è illogica e contraddittoria la Corte militare di appello nel motivare l'inidoneità del trattamento con riferimento sia alla violata consegna che alla condotta di violenza sessuale non ancora accertata definitivamente. Rileva che detta condotta non rientra nella previsione di cui all'art. 133 cod. pen., in quanto, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, non è condotta susseguente alla violata consegna, ma al più ritenendo la - violata consegna unica e consumata con il rientro degli imputati nel proprio settore di competenza - contestuale o precedente. Aggiunge che anche il clamore mediatico su cui fa leva la sentenza impugnata non ha nulla a che fare con la gravità del reato ovvero con la capacità a delinquere degli imputati. Evidenzia, infine, la difesa che OS era comandato da AM e quindi è verosimile che, avendo quest'ultimo accettato un certo comportamento, il sottoposto abbia ritenuto la violazione non di apprezzabile gravità; e che, comunque, la violata consegna, considerati lo sconfinamento in linea d'aria di appena 160 metri, il sistema di bloccaggio automatico delle pistole lunghe custodite all'interno dell'auto, e via dicendo, senza dubbio, scissa dalla violenza sessuale non ancora accertata definitivamente, non può ritenersi grave.
2.4. Col secondo motivo del ricorso di AM e col quarto motivo di ricorso di OS viene dedotta violazione di legge e in particolare degli artt. 81 cpv. cod. pen. e 120 cod. pen. militare di pace. Rilevano i difensori che, essendo le prescrizioni violate relative ad un unico servizio e integrando la loro violazione un'unica messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma, il reato andava considerato unico e non doveva essere inflitto l'aumento di pena per la continuazione (pari a un mese di reclusione militare).
2.5. Col terzo motivo di ricorso di AM ci si duole che la pena irrogata nei confronti di detto imputato sia immotivatamente alta avuto riguardo alla pena massima prevista per il reato di violata consegna (fino Д ad un anno di reclusione militare) e che la Corte Militare di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, non abbia motivato. I difensori insistono, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Sono fondati il secondo motivo del ricorso di AM e il quarto motivo del ricorso di OS, nei quali si contesta la sussistenza di un reato continuato di violata consegna.
2. Infondate sono, invece, le restanti censure dei due ricorsi.
2.1. In parte inammissibili e in parte infondate sono le censure di cui ai primi motivi di entrambi i ricorsi, vertenti sul mancato accoglimento della richiesta di messa alla prova formulata da entrambi gli imputati da parte del primo Collegio ed anche del secondo, il quale però ha ritenuto indispensabile, come rilevato in punto di fatto, l'acquisizione dei programmi di trattamento degli uffici Uepe di riferimento, e illegittima la decisione del G.u.p. presso il Tribunale militare di Roma di rigetto in assenza di detta acquisizione. La Corte militare di appello sottolinea che non è previsto alcun automatismo tra la richiesta dell'imputato e la concessione della messa alla prova e che, seppure è indubbio che lo spirito della disciplina della messa alla prova riconosce agli imputati la possibilità di procedere ad una "risocializzazione" e comunque di accedere ad un procedimento di "rieducazione" in conformità al disposto dell'art. 27, comma 3, Cost., il sistema normativo non prevede un diritto assoluto per l'imputato di accedere a tale procedura condizionato alla sua sola richiesta, ma prevede pur sempre l'esercizio di un potere valutativo del Giudice che deve inserirsi nel più ampio quadro della situazione personale dell'imputato nonché della situazione processuale nella quale verrebbe ad operare l'istituto della sospensione del processo. L'esercizio di tale potere valutativo, come evidenziato dalla medesima Corte, deve essere ricondotto ai criteri indicati dall'art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen. Secondo cui, invero, "la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all'art. 133 del codice penale, reputa idoneo il D3 5 programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati [...]". Orbene la Corte militare, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, si è uniformata a tale disposto, rilevando che: non può non sottolinearsi la particolare gravità della condotta criminosa contestata ad entrambi gli imputati che, nello spazio di pochissimo tempo, benché militari tenuti al dovere di obbedienza (art. 1347 COM), sono riusciti a violare le numerose regole loro impartite per lo svolgimento del servizio, dimostrando una assoluta incapacità di rispettare le consegne>>; inoltre la condotta susseguente oggi al delitto contestato risulterebbe consistere in altra condotta criminosa sempre ascrivibile ai medesimi imputati, sottoposta al giudizio della AGO che sta procedendo per il reato di cui all'art. 609 bis, co. 1 e 2 n. 1, 61 n.9 c.p. (Violenza sessuale aggravata) in danno delle persone offese che erano state subito prima accompagnate con l'autoradio di servizio dell'Arma dei carabinieri»; - «[...] pur lasciando impregiudicate le questioni di competenza dell'AGO, la gravità della condotta contestata davanti a questo Collegio agli odierni prevenuti deriva anche dalla prossimità temporale e dalla concomitanza dei soggetti coinvolti per fatti che sono al vaglio della magistratura in ordine ai quali, almeno per AM, è già intervenuta una condanna non definitiva»; «a fronte di tutti gli aspetti giuridici e meta-giuridici dei fatti contestati si rende necessario, per conseguire una effettiva e reale rieducazione degli imputati, l'inflizione delle pene previste dal codice penale militare di pace, non essendo funzionale allo scopo, per una palese inidoneità, lo svolgimento di un percorso alternativo quale quello configurato nei due distinti programmi di MAP>>; in ultimo, anche sotto il profilo di una prognosi postuma positiva relativa ad entrambi gli imputati, la Corte, in considerazione della pendenza di altro procedimento penale di fronte al Tribunale di Firenze, alla luce di quanto previsto dall'art. 133, co. 2, n. 3 c.p. che fa riferimento alla condotta susseguente al reato, ritiene che non si possa addivenire ad un simile giudizio favorevole circa il fatto che OS e AM non commettano nel prosieguo altri reati». Tali essendo le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla messa alla prova richiesta, senza dubbio scevre da vizi logici e giuridici, è evidente come i rilievi difensivi non colgano nel segno. La difesa di OS segnala di avere evidenziato la contraddizione in cui è incorso il primo Giudice laddove, da un lato, non concedeva la messa alla prova sulla base di una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dell'imputato alla commissione di ulteriori delitti, e, dall'altro, riconosceva il beneficio della sospensione condizionale della pena ad entrambi gli imputati, sulla base di una prognosi postuma positiva. E lamenta di non avere ricevuto risposta sul punto dalla Corte militare di appello. Tale doglianza è manifestamente infondata, in quanto sulla sospensione condizionale della pena risulta essersi formato il giudicato, in assenza di impugnazione del Pubblico ministero;
e quindi non ci si può dolere del fatto che la Corte militare di appello non abbia risposto sul punto, né tantomeno che abbia reiterato la contraddizione evidenziata (con vanificazione proprio per il beneficio concesso della finalità rieducativa su cui fa leva detta Corte). Diversamente da quanto lamentato dalle difese, la Corte militare di appello non ha ritenuto ostativa alla messa alla prova la commissione del delitto di violenza sessuale di competenza del giudice ordinario, ma ha solo sottolineato che senza dubbio rileva sotto il profilo del disvalore da riconoscere alla condotta posta in essere, oltre alla gravità intrinseca della stessa, la prossimità temporale con il suddetto delitto di indubbio clamore mediatico, in quanto consumato da due appartenenti all'Arma dei carabinieri, con grave lesione di tale status, e riguardante due cittadine statunitensi. E comunque nella propria valutazione si è attenuta ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., e ha valorizzato sia l'entità del fatto per cui si procede sia la capacità a delinquere degli imputati quale desumibile dalla condotta contestuale alla violazione delle consegne.
2.2. In parte infondati e in parte inammissibili, per quanto già evidenziato, sono i rilievi difensivi di cui al secondo e al terzo motivo del ricorso di OS. Invero, diversamente da quanto osservato dalla difesa, nella valutazione della richiesta di messa alla prova, che, come evidenziato, non può essere ritenuta in contraddizione con una sospensione condizionale della pena che non può più essere messa in discussione in quanto passata in giudicato, non si è avuto di mira il solo programma di trattamento (di cui si è disposta l'acquisizione e si è dato atto), come evidenziato modificabile, ai sensi dell'art. 464 quater, comma 4, cod. proc. pen., col consenso dell'imputato, ma anche il profilo, senza dubbio assorbente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione degli imputati dal commettere ulteriori reati. Con la conseguente assenza di ogni illogicità motivazionale. Nessun rilievo ha, poi, la questione della collocazione temporale rispetto alla violata consegna della condotta di Д 7 violenza sessuale, atteso che l'art. 133 cod. pen. parla anche di "condotta contemporanea" e comunque la Corte fa riferimento ad una indubbia prossimità temporale della stessa rispetto ai fatti per cui si procede, tale da denotare una spiccata capacità a delinquere. Inammissibili sono, infine, le ulteriori censure difensive, in quanto finalizzate ad una mera rivalutazione di elementi fattuali in questa sede non consentita.
2.3. Infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso di AM, in cui ci si duole di una pena eccessivamente alta e di un'omessa risposta sul punto da parte della Corte militare di appello. Invero, la difesa aveva censurato la pronuncia di primo grado circa il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, invocando la prevalenza delle prime sulle seconde. La Corte a qua, nel ritenere adeguata la pena inflitta alla gravità dei fatti, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per la buona condotta processuale degli imputati, ha senza dubbio risposto alla doglianza difensiva, che, comunque, era posta in modo differente da come in questa sede riportato.
3. Fondati, come premesso, sono, invece, il secondo motivo del ricorso di AM e il quarto motivo del ricorso di OS. Il reato di violata consegna, come descritto nell'imputazione, è, invero, consistito nel far salire a bordo dell'auto le due studentesse americane, nello sconfinare, per condurle a casa, nel settore di competenza della Polizia di Stato, e nel trattenersi all'interno di privato edificio in assenza di esigenze di servizio e per fini meramente privati per circa mezz'ora (il tempo in cui si sarebbe consumata la violenza sessuale per cui si procede dinanzi al giudice ordinario), lasciando l'autovettura incustodita sulla pubblica via con all'interno le armi lunghe in dotazione dei militari. Secondo le difese risulta, quindi, essersi consumato attraverso un'unica condotta in violazione delle prescrizioni imposte dalla consegna ricevuta, che avrebbe, quindi, prodotto un'unica messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla norma di cui all'art. 120 cod. pen. militare di pace. Orbene, il delitto di violata consegna ai sensi dell'articolo appena menzionato è un delitto di mera condotta e di pericolo presunto ed è punibile senza necessità di alcun danno. La condotta che lo integra è quella del militare di servizio che viola la consegna avuta. Ø Le nozioni di consegna e servizio sono poste in un rapporto di interazione in quanto il servizio è regolato da consegna e la consegna violata deve attenere al servizio cui il militare è preposto. Il presupposto per l'integrazione del reato di violata consegna è, evidentemente, che il servizio sia regolato da consegna. L'art. 730 del d.P.R. n. 90 del 2010, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, offre una definizione di consegna: "La consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio". E' evidente che qualora vi siano più violazioni in uno stesso servizio il reato di violata consegna si configura una sola volta, venendo leso il bene giuridico tutelato una sola volta. Ne consegue che, nel caso di specie, per quanto evidenziato, non è configurabile una violata consegna continuata, ma una sola violazione della norma, in quanto le prescrizioni violate attengono all'unico servizio del 7 settembre 2017 cui erano preposti gli imputati quel giorno e in quell'orario (00.45-06.45), sulla base di un unico ordine di servizio (nr. 48-9-2017), come da imputazione.
4. Si impongono, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'aumento per continuazione e la rideterminazione della pena per il delitto di violata consegna in mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare per ciascuno degli imputati (pena base mesi otto di reclusione militare, ridotta per il rito a mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare, ferma restando la sospensione condizionale già disposta).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aumento per continuazione e ridetermina la pena in mesi cinque e giorni dieci di reclusione militare per ciascuno. Rigetta i ricorsi nel resto. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Gchiseppe Samayda Веста оч екکی Gaetano Di Giuro 9