Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 264/2022 e vertente
TRA
, C.F.: rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Rinaldi del Foro di Biella, Walter Micieli e Fabio Ganci del Foro di Palermo
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Ministro pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Resistente
OGGETTO: applicazione clausola di salvaguardia CCNL comparto Scuola 2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere docente abilitata Parte_1 per la scuola della primaria e dell'infanzia e di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2015; - di aver, prima dell'immissione in ruolo, prestato servizio d'insegnamento
Cont alle dipendenze del n virtù di reiterati contratti a tempo determinato (come da prospetto allegato al ricorso); - che, in sede di ricostruzione carriera, le era stato applicato il CCNL sottoscritto in data 19 luglio 2019 (il quale aveva soppresso la preesistente fascia stipendiale
3-8) con mancata applicazione, in suo favore, della doppia clausola di salvaguardia dei diritti quesiti, in quanto prevista per i soli docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 1° settembre 2010 e non anche per i docenti precari, in violazione della clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva Comunitaria
1999/70/CEE; - che, inoltre, il non aveva provveduto ad attribuire alla docente la CP_1
fascia 9-14 alla stessa spettante a far data dall'01.09.2020, con conseguente stallo della
1
183,48 mensili); - che, avendo maturato, alla data dell'01.09.2016, 5 anni di servizio (come da decreto di ricostruzione carriera) la ricorrente aveva diritto all'attribuzione della fascia stipendiale 3-8 già dall'01.09.2016 fino al 31.08.2020, con diritto al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 1.827,50 (€ 42,50 x 43 mesi), nonché al passaggio nella fascia stipendiale 9-14 a far data dall'01.09.2020 con diritto al pagamento delle differenze retributive maturate alla data del ricorso pari a € 2.201,79 (€ 183,48 x 12 mesi).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro, “previa declaratoria della parziale nullità dell'accordo del 4 agosto 2011 e dei contratti individuali di lavoro, stipulati dalla parte ricorrente, per violazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea e dall'art. 6 del D. Lgs. n. 368/2001; - previo annullamento e/o declaratoria della nullità /inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art.
2113 del c.c.; - previo annullamento del Decreto di ricostruzione della carriera Prot. n. 91 del 02/08/2018, nella parte in cui tale provvedimento non applica, in favore del ricorrente, la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010”, di: 1) “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio
2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente condanna del a pagare Controparte_1
al ricorrente, anche dopo la sua assunzione a tempo indeterminato, le differenze retributive relative al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva
“9 – 14 anni”, che si quantificano in € 1.827,50 e/o le somme maggior o minore risultante dal procedimento, maggiorate della maggior somma tra interessi e rivalutazione”; 2)
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme dovute a seguito del conseguimento della fascia 09.14, per effetto del Decreto di ricostruzione della
Carriera, e mai corrisposte, quantificate al momento del deposito del ricorso in € 2.201,79 oltre alle ulteriori somme maturate dal deposito del ricorso alla sentenza”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il (in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore), il quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per avvenuta formazione del giudicato esterno sulla domanda di applicazione del regime di salvaguardia di cui al C.C.N.L. 2011, avendo la ricorrente già istaurato un procedimento
2 giudiziale di ricostruzione della carriera svoltosi dinanzi al Giudice competente e conclusosi con sentenza passata in giudicato.
Nel merito, il resistente deduceva: - che, essendo la ricorrente stata immessa in CP_1 ruolo in data successiva all'01.09.2010, stante il divieto di convertire giuridicamente i rapporti lavorativi a tempo determinato in un unico rapporto a tempo determinato e il divieto di irretroattività della legge e dei contratti collettivi, la pretesa avversaria era manifestamente illogica e ingiustificabile, giacché mirante all'applicazione di un regime stipendiale non più in vigore al momento della sua immissione in ruolo;
- che, ammettere l'applicazione della clausola di salvaguardia nei confronti della ricorrente, sarebbe stato contrario a qualsiasi criterio di giustizia sostanziale.
Eccepiva, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei crediti retributivi vantati da controparte e relativi al periodo antecedente il quinquennio anteriore alla data di notifica del ricorso, stante la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2948, comma
1, n. 4 c.c., oltre che la prescrizione dell'eventuale diritto al risarcimento del danno vantato da controparte, stante la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 2947 c.c. e l'assenza di atti interruttivi della stessa;
eccepiva, in ulteriore subordine, la decorrenza del termine di prescrizione ordinario decennale in ordine ad ogni domanda avanzata dalla ricorrente.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere <<modifiche al codice di procedura civile>>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti
3 gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Sempre preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta formazione del giudicato esterno sulla domanda di applicazione del regime di salvaguardia di cui al CCNL 2011, come sollevata dal resistente, in quanto non CP_1
risulta depositata in atti, né espressamente indicata, alcuna sentenza attinente alla ricostruzione della carriera di . Parte_1
Nel merito, il ricorso è fondato è deve essere accolto.
Giova, difatti, osservare che con l'odierno giudizio la ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al corretto collocamento nelle corrette fasce stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista nell'accordo collettivo del 19.07.2011, in ossequio al principio di non discriminazione introdotto clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 allegato alla Direttiva comunitaria 1999/70/CE, fornendo in ricorso l'elencazione dei periodi di servizio in preruolo sin dall'a.s. 2001/2002, come riconosciuta nel decreto di ricostruzione della carriera, con l'esatta collocazione temporale degli scatti di anzianità maturati.
Di contro, il si è limitato a contestare solo genericamente, senza alcuna allegazione CP_1
a supporto, le domande della ricorrente, fornendo un'interpretazione del dato normativo ormai superato dalla giurisprudenza maggioritaria e più recente, la quale ha riconosciuto pari diritti, economici e giuridici, ai lavoratori indipendentemente dalla natura, temporanea o indeterminata, del rapporto di lavoro.
Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è, infatti, ormai consolidato nell'ordinamento comunitario per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999 trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, che dispone che “per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1); segnatamente, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
4 Tali ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento devono però consistere in elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria, non potendosi indentificare (tali ragioni oggettive) nella sola natura temporanea del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento alla previsione che limita l'applicazione della clausola di salvaguardia sopra richiamata al solo personale assunto a tempo indeterminato alla data dell'1.09.2010, la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (ex multis Cass. Sent 7 febbraio
2020 n. 2924) - il cui orientamento è ormai recepito da tutti i Tribunali del Lavoro italiani - è concorde nel riconoscere anche in favore del personale immesso in ruolo dopo il 2011, ma che abbia lavorato, in forza di contratti a tempo determinato, nel periodo antecedente al 1° settembre 2011, l'applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni”, precisando che “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento “ad personam”, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e, in particolare, del decreto di ricostruzione della carriera della docente del 02.08.2018, risulta essere stata riconosciuta alla stessa, alla data dell'01.09.2016 (data di conferma in ruolo), un'anzianità complessiva “ai fini economici e giuridici” pari a anni 5 mesi 0 giorni 0, e “ai soli fini economici” pari a 0 con inquadramento nella prima posizione stipendiale “classe 0”, senza applicazione della clausola di salvaguardia 2011 (che avrebbe consentito alla docente di essere, invece, inserita Parte_1
nella fascia 3-8) prevedendo la progressione della carriera direttamente nella fascia 9-14 solo a far data dall'01.09.2020.
5 Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente ed in accordo con la CP_1
giurisprudenza maggioritaria oltre che comunitaria, in assenza di ragioni oggettive che giustifichino l'applicazione di un regime economico differenziato, la ricorrente ha, invece, diritto all'applicazione della clausola di Salvaguardia ex CCNL 2011 con mantenimento delle originarie fasce stipendiali, nel rispetto del citato principio di non discriminazione, in quanto la stessa, sebbene immessa in ruolo nell'anno 2015, alla data dell'01.09.2010 aveva già maturato (così come deducibile anche dai servizi valutati in seno al prodotto decreto di ricostruzione carriera) parecchi anni di anzianità e, pertanto, la ricorrente ha diritto al collocamento nella corretta fascia stipendiale secondo lo schema indicato in ricorso che qui si riassume per brevità: - classe 3 (da 3-8 anni) con decorrenza dall'01.09.2016; - classe 9 (da 9
- 14 anni) con decorrenza dall'01.09.2020.
La ricorrente, stante il superiore riconoscimento ha, altresì, diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante in ragione della corretta collocazione nelle fasce stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale (come eccepito dal resistente) e già dalla stessa quantificate a far data CP_1 dall'01.02.2017 (deposito del presente ricorso in data 01.02.2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, la domanda è fondata e va accolta, con condanna del (in persona del Ministro pro tempore) a provvedere Controparte_1 all'attribuzione delle corrette fasce stipendiali alla docente , con Parte_1
applicazione della clausola di salvaguardia di cui al CCNL Comparto Scuola del 2011, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione degli incrementi stipendiali maturati per effetto del collocamento nelle corrette fasce stipendiali, come indicate in ricorso e sopra riportate, nei limiti della prescrizione quinquennale, come correttamente quantificate dalla ricorrente e non specificamente contestate dal resistente, CP_1 dall'01.02.2017 al 31.08.2020 pari a € 1.827,50 (€ 42,50 x 43 mesi) e dall'01.09.2020 fino alla data del ricorso pari a € 2.201,79, per un totale complessivo di € 4.029,29, oltre alle eventuali differenze maturate dalla data di deposito del ricorso sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Rinaudo, Walter Micieli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
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P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara accertato il diritto di all'applicazione Parte_1 della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1° settembre 2010, con conseguente riconoscimento del diritto al collocamento nelle corrette fasce stipendiali (fascia 3-8 dal 01.09.2016; fascia 9-14 a far data dal 01.09.2020), nonché a percepire gli incrementi stipendiali di cui al CCNL comparto scuola nei limiti della prescrizione quinquennale a far data dal quinquennio antecedente la data del deposito del ricorso;
2) per l'effetto ordina al (in persona del Ministro pro tempore) di Controparte_1
provvedere in conformità, riconoscendo alla ricorrente le progressioni stipendiali nella fascia
“3 - 8 anni” con decorrenza dall'01.09.2016 e nella fascia “9 - 14 anni” con decorrenza dall'01.09.2020;
3) condanna il (in persona del Ministro pro tempore) a Controparte_1
corrispondere in favore di le differenze retributive dalla stessa maturate in Parte_1 conseguenza del riconoscimento dell'attribuzione della corretta fascia stipendiale così come accertata, nonché dei relativi incrementi stipendiali, nei limiti della prescrizione quinquennale
(e quindi a far data dal 01.02.2017), pari a € 4.029,29, oltre alle eventuali differenze maturate dalla data di deposito del ricorso sino alla data di deposito della presente sentenza, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
4) condanna, altresì, il (in persona del Ministro pro tempore) alla Controparte_1
refusione delle spese processuali in favore di , che si liquidano in Parte_1
complessivi Euro 2.049,00 - di cui Euro 49,00 per spese e Euro 2.000,00 per compensi professionali - , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giovanni Rinaudo,
Walter Micieli e Fabio Ganci, dichiaratisi antistatari ex art. 93 c.p.c.
Siracusa, 10.01.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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