Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Monica Montante Giudice
dott.ssa Eleonora Bruno Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4187 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 11/07/1959, elettivamente domiciliato Parte_1 in Cefalù, via Prestisimone n.2, presso lo studio dell'avv. Brocato Ottavio che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 17/07/1961, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo, Corso Alberto Amedeo n.21, presso lo studio dell'avv. Perricone Maria Bruna che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui alle note congiunte del
18/03/2025.
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/09/2024.
Con note scritte congiunte depositate in data 18/03/2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso così come integrato con le predette note. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il giorno Parte_1
11 luglio 1959 e , nata a [...] il [...]”. Controparte_1
Inoltre le parti, con note congiunte depositate in data 18/03/2025 hanno precisato ad integrazione delle suddette condizioni, quanto di seguito riportato:
“il SI. , n.q. di genitore non collocatario, si obbliga a versare, in ragione delle sue scarse Parte_1 possibilità economiche e capacità contributive, alla SI.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 di ogni mese, un contributo mensile omnia di € 150,00 per il mantenimento della figlia
[...]
. Restano invariate le altre condizioni concordate nel ricorso”. Persona_1
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/09/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 09/10/1981- atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 894 - P. II – serie A- Anno 1981).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio del giorno 7 aprile 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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