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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
TRAP
R.G. 1863/2023
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ing. Carlotta Bullo Tecnico esperto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arthur Frei del foro di Bolzano e Serena Marchiori giusta procura alle liti depositata contestualmente al ricorso RICORRENTE contro ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia RESISTENTE
Oggetto: sovracanone rivierasco
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed istanza disattesa:
1. accertare e dichiarare il diritto della a vedere computata Parte_1 la decorrenza del sovracanone rivierasco afferente all'impianto di grande derivazione idroelettrica GS/6911 in conformità alle disposizioni di legge di cui all'art. 57 in combinato disposto con l'art. 37, comma 2, del T.U. R.D. 1775/1933, ovvero a ogni altra norma pertinente, e quindi con decorrenza dal 2.9.2011, ovvero dalla data accertanda;
2. condannare il a restituire alla ex Controparte_1 Parte_1 art. 2033, in subordine art. 2041 cod. civ., le somme indebitamente percepite pari ad Euro 56.766,38, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi dai rispettivi pagamenti al saldo. Sentenza provvisoriamente esecutiva in forza di declaratoria giudiziale ai sensi dell'art. 205, comma 1, T.U. R.D. n. 1775/1933 o alternativamente ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e la rifusione delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CNAP del presente giudizio. Conclusioni di parte convenuta: L'Amministrazione in epigrafe conclude pertanto contestando integralmente quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell'art. 151 r.d. n. 1775 del 1933,
titolare di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso Parte_1 idroelettrico (GS/6911) afferente l'impianto denominato “In der Klamme”, situato nel territorio del Comune di Valle Aurina (BZ), giusta delibera della Giunta Provinciale nr.1006 del 6.4.2009, alla quale accede il disciplinare tecnico del 3.2.2009 nr. Rep. 22395, dopo aver premesso che con sentenza TRAP n. 2862/2018 questo Tribunale aveva statuito che il canone demaniale è dovuto solo dal momento dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico ex art. 37 co. 2 TU 1175/1933, ritenendo nulla per violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c. la clausola di deroga contenuta nel disciplinare (art. 15) che prevede l'obbligo di corresponsione del canone dalla data della delibera, conveniva in giudizio il chiedendo di: CP_1
- accertare e dichiarare il diritto della a vedere computata anche la Pt_1 Parte_1 decorrenza del sovracanone rivierasco afferente all'impianto di grande derivazione idroelettrica GS/6911 in conformità alle disposizioni di legge di cui all'art. 53 in combinato disposto con l'art. 37, comma 2, del T.U. R.D. 1775/1933, e, quindi, con decorrenza dal 2.9.2011, ovvero dalla data accertanda;
- condannare il a restituire alla ex art. Controparte_1 Parte_1
2033 c.c., in subordine art. 2041 c.c., le somme indebitamente percepite pari ad Euro 56.766,38, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi dai rispettivi pagamenti al saldo. Evidenzia che, nel caso di specie, la decorrenza del pagamento dalla data della delibera è prevista unicamente dall'art. 5 della concessione di derivazione nr.1006 del 6.4.2009, in quanto nell'art. 17 del disciplinare l'amministrazione concedente si limita a richiamare la debenza del sovracanone ai sensi di legge. Evidenzia che la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 e nell'art. 2 della legge del 22.12.1980, n. 925, che regolano la materia relativa ai sovracanoni rivieraschi.
pag. 2/7 L'art. 53, comma 4, del T.U. n. 1175/1933 richiama “la stessa decorrenza” del canone governativo previsto dall'art. 37 del relativo T.U., che, come interpretato nella sentenza TRAP n. 2882/2018, prevede che il pagamento del canone demaniale per le grandi derivazioni decorra improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori (che in fattispecie scadeva il 5.5.2013 ex art. 19 della concessione), ovvero, qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, dalla data in cui l'acqua è utilizzata. L'art. 5 della delibera, che prevede invece la decorrenza dalla data della delibera, deve, dunque, ritenersi recessivo e derogato dall'art. 17 del disciplinare, che tale obbligo àncora all'entrata in funzione dell'impianto. Ritiene che, ove, invece, si volesse riconoscere all'art. 17 del disciplinare valenza meramente ricognitiva dell'art. 5 del provvedimento di concessione, ne deriverebbe la nullità dell'art. 17 del disciplinare per non essere meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ., come stabilito dalla sentenza TRAP n. 2882/2018 e, comunque, l'illegittimità dell'art. 5 della convenzione per violazione dell'art. 53 in combinato disposto con l'art. 37 del T.U. n. 1775/1933 con conseguente disapplicazione ex l. 2248/1865. Si è costituito il eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione e, nel merito, contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto. Sostiene il resistente che il differimento della decorrenza del canone alla data di messa in esercizio è prevista dall'art. 37 co. 2 solo per le grandi derivazioni;
che, in ogni caso, la decorrenza dalla concessione trova fondamento nella legge e si giustifica in ragione della durata preventivata per la realizzazione delle opere per lo sfruttamento della risorsa idrica;
è la stessa concessione a stabilire la diversa decorrenza con un atto accettato dalla ricorrente e conforme alla previsione di cui all'art. 37 co. 1 RD 1775/1933; in ogni caso non sarebbero dovuti gli interessi attesa la buona fede del non essendo stata prodotta prova del passaggio in giudicato della sentenza CP_1
TRAP n. 2882/2018. Precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2025 e depositate le memorie in vista dell'udienza collegiale del 28.10.2025, la causa passava in decisione. 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo il ricorrente avanzato una domanda di ripetizione dell'indebito basata sulla diversa decorrenza della debenza del canone stabilita ex lege e non impugnato in via principale l'atto amministrativo, di cui ha chiesto, in via subordinata, l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità ai fini della disapplicazione, sicchè la giurisdizione spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in coerenza con quanto previsto dall'art. 140 RD.1175/1933. Va peraltro ricordato che le SSUU della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, è limitata ai casi di impugnazione in via principale del pag. 3/7 provvedimento amministrativo, potendo il compiere un accertamento incidentale Pt_3 sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli, laddove l'impugnazione riguardi sia l'atto amministrativo sia il pagamento del canone (Cass. SU n.18643 del 08/07/2024). Con l'ulteriore precisazione che, ove il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, la controversia appartiene alla giurisdizione del TRAP. E in tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche la Suprema Corte ha chiarito che si verte in ipotesi di diritti soggettivi, con la conseguenza che la controversia, anche ove abbia ad oggetto il provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia esercitato il potere impositivo, rientra nella giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato e non in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l'impugnazione, “in via principale”, di atti che costituiscano espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo (Cass. S.U. n.15491 del 21/07/2020). 3. Il ricorso è fondato. L'art. 5 della delibera della Giunta Provinciale n. 1006 del 6.4.2009 con cui è stata concessa la derivazione dispone: “Il concessionario è obbligato a corrispondere, al comune di , dalla data della presente delibera, il canone rivierasco annuo CP_1 pari a 18.621,97 € in base alla potenza nominale di 3.658,54 kW ed in base a 5,09 € per kW.”. L'art. 17 del disciplinare per la concessione GS/6911 rep. n. 2239 dd.
3.2.2009 prevede, invece: “La concessionaria è obbligata a corrispondere al comune rivierasco di CP_1
l'annuo canone rivierasco ai sensi dell'art. 53 del T.U. del 11.12.1993, n. 1175,
[...]
e dell'art. 2 della legge del 22.12.1980, n. 925, nella misura di 18.621,97 € in base alla potenza nominale di 3.658,54 kW ed in base a 5,09 € per kW”. L'art.53 RD. 1775/1933, che disciplina il sovracanone rivierasco, prevede, al comma 4, che “il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”. L'art.37 R.D. 1775/1933, nel disciplinare il canone governativo, prevede, al comma 1, che “il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore” e, al comma 2, che “per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata”. L'art. 2 co. 1 L.925/1980 prevede per i sovracanoni previsti dall'articolo 53 TU 1175/1933 la stessa decorrenza dei canoni di cui all'art. 1 L.925/1980, che sono quelli pag. 4/7 previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 per le derivazioni le cui opere siano situate nel bacino imbrifero montano (cosiddetto sovracanone B.I.M.). Decorrenza che, ai sensi dell'art. 1 co.9 b L.959/1953 e 4 L.925/1980, è collocata alla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti. Dunque, è pacifico che l'art. 17 del disciplinare di concessione, nel rinviare, ai fini della debenza del sovracanone rivierasco, alla disciplina legislativa sopra richiamata, abbia regolamentato la decorrenza della debenza dalla data di entrata in funzione degli impianti e, dunque, la regola pattizia individuata dalle parti nel disciplinare è ricognitiva del dato normativo e non dell'art. 5 della delibera. L'art. 5 della delibera di concessione, che individua la diversa decorrenza in difformità rispetto alla disciplina legislativa richiamata, non può trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto che il disciplinare àncora la debenza a diverso presupposto in linea con il disposto normativo. In ogni caso l'art.5 della delibera deve considerarsi recessivo per due ordini di motivi. Il sovracanone rivierasco ha la stessa decorrenza del canone governativo, nel senso che, ex lege, il canone governativo e il sovracanone rivierasco vanno di pari passo trattandosi, per il secondo, di una mera maggiorazione del canone concessorio dovuto ed essendo la decorrenza ancorata al medesimo presupposto. Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza TRAP n. 2882/2018 ha statuito che la decorrenza del canone governativo imposto dal Comune di alla CP_1 società ricorrente debba computarsi dalla data di messa in funzione degli impianti, accertata essere avvenuta il 2.9.2011. Ne consegue che il sovracanone rivierasco collegato a tale canone governativo non può che avere la stessa decorrenza. Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il sovracanone rivierasco scaturisce da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte dell'ente pubblico sull'an e le modalità di assoggettamento al pagamento;
si è precisato che l'obbligazione relativa al pagamento discende direttamente dalla legge ed è determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico sulla base dell'ammontare unitario fissato dalla legge e la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell'Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n.7175 del 18/03/2024). Ne consegue che l'atto concessorio non avrebbe, comunque, potuto disciplinare una decorrenza in difformità ai presupposti legali, non essendo attribuita all'amministrazione alcuna discrezionalità sul punto. Del resto, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il canone viene determinato ai sensi dell'art. 53 co.1 R.D. 1775/1933 sulla base dei chilowatt nominali concessi, sicchè l'obbligo di pagamento non può che decorrere dal momento in cui entrino in funzione gli impianti e inizi la produzione di energia perché la loro concreta pag. 5/7 determinazione è commisurata sempre alla potenza degli impianti installati e non a quella astratta della concessione, rapportandosi quindi alla capacità produttiva di essi, collegata alla concreta utilizzazione delle acque, con la conseguenza che solo a decorrere dalla produzione di energia e dalla entrata in funzione degli impianti i canoni devono essere pagati (cfr. Cass. S.U. n.25343 del 02/12/2009 che offre una ricognizione della normativa in materia di sovracanoni con riferimento anche all'interpretazione dell'art. 53 R.D. 1775/1933). Quindi, l'art. 5 della delibera va letto nel senso che la diversa decorrenza dalla data della delibera si intende laddove il provvedimento di concessione intervenga quando già siano in funzione i loro impianti (cfr. Cass.25343/2009 cit.). Diversamente va fatto riferimento alla data di messa in funzione degli impianti. 4. La domanda di restituzione merita, dunque, accoglimento. La messa in funzione dell'impianto è avvenuta in data 2.9.2011: il dato temporale non è in contestazione ed è stato già accertato nella sentenza TRAP n. 2862/2018 intercorsa tra le medesime parti. Gli importi richiesti riguardano i sovracanoni pagati nel 2010 e 2011 per complessivi euro 56.766,38; precisamente euro 13.966,47 in data 16.4.2010, euro 19.280,51 in data 16.4.2010 ed euro 31.939,05 in data 16.03.2011; di tale ultimo importo una quota di Euro 6.329,27 si riferiva ad arretrati dell'anno 2010, mentre il sovracanone applicato per tutto l'anno 2011 è stato calcolato nell'importo di 25.609,78, di cui euro 17.190,13 dovuti sino al 2.9.2011 (si veda riepilogo contenuto a pag.7 del ricorso). Gli importi non sono in contestazione e, dunque, il andrà Controparte_1 condannato a restituire alla ricorrente il complessivo importo di euro 56.766,38. La ricorrente ha chiesto, altresì, che sulla predetta somma vengano riconosciuti interessi e rivalutazione dai rispettivi pagamenti al saldo. La rivalutazione non può essere riconosciuta, in quanto la restituzione non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria che dà luogo a debito di valore, ma ad una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.), assoggettata alla disciplina dettata per i debiti di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria. Quanto agli interessi, va considerato che l'art. 2033 c.c. prevede un regime di favore per l'accipiens in buona fede stabilendo la decorrenza degli interessi dal solo momento della domanda. La buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a pag. 6/7 conseguirlo (Cass.Sez. 1 n. 12362 del 07/05/2024; Sez. 1 n. 23448 del 26/10/2020). Prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta, tanto più che lo stesso ricorrente ha formulato istanza di restituzione solo all'esito della sentenza TRAP TRAP n. 2862/2018. Gli interessi decorreranno, pertanto, solo dalla domanda, che va individuata nella messa in mora del 14.11.2018 (doc.9 ricorrente) con cui tramite il legale Parte_1 diffidava il comune alla restituzione dell'importo indebitamente pagato entro 30 giorni. Come chiarito dalla Sezioni Unite nella sentenza n.15895 del 13/06/2019, “l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione - che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato” ovvero che “il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c., deve esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.” (nello stesso senso Sez. 1 n. 9757 del 11/04/2024). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) – scaglione da € 52.001 a € 260.000 – e tenendo conto della natura esclusivamente documentale della causa e delle questioni esclusivamente giuridiche affrontate che non hanno richiesto sviluppi ulteriori in sede conclusionali, il che giustifica il valore prossimo ai minimi per le fasi istruttoria e di discussione. Va dichiarata la provvisoria esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 205 R.D. 1175/1933 come da richiesta di parte ricorrente, rispetto alla quale non sono state formulate osservazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 56.766,38 oltre interessi legali dal 14.11.2018 al saldo
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 8000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5% e IVA e CPA come per legge.
3) dichiara l'esecuzione provvisoria della presenta sentenza ex art. 205 R.D.1175/1933. Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
TRAP
R.G. 1863/2023
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott.ssa Caterina Passarelli Presidente dott.ssa Elena Garbo Consigliere relatore ing. Carlotta Bullo Tecnico esperto ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1863 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 dott. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Arthur Frei del foro di Bolzano e Serena Marchiori giusta procura alle liti depositata contestualmente al ricorso RICORRENTE contro ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Venezia RESISTENTE
Oggetto: sovracanone rivierasco
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, ogni diversa domanda ed istanza disattesa:
1. accertare e dichiarare il diritto della a vedere computata Parte_1 la decorrenza del sovracanone rivierasco afferente all'impianto di grande derivazione idroelettrica GS/6911 in conformità alle disposizioni di legge di cui all'art. 57 in combinato disposto con l'art. 37, comma 2, del T.U. R.D. 1775/1933, ovvero a ogni altra norma pertinente, e quindi con decorrenza dal 2.9.2011, ovvero dalla data accertanda;
2. condannare il a restituire alla ex Controparte_1 Parte_1 art. 2033, in subordine art. 2041 cod. civ., le somme indebitamente percepite pari ad Euro 56.766,38, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi dai rispettivi pagamenti al saldo. Sentenza provvisoriamente esecutiva in forza di declaratoria giudiziale ai sensi dell'art. 205, comma 1, T.U. R.D. n. 1775/1933 o alternativamente ai sensi dell'art. 282 c.p.c. e la rifusione delle spese, diritti ed onorari oltre IVA e CNAP del presente giudizio. Conclusioni di parte convenuta: L'Amministrazione in epigrafe conclude pertanto contestando integralmente quanto avversariamente dedotto in fatto e in diritto perché inammissibile, improponibile, irricevibile, improcedibile, infondato nel merito, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso regolarmente notificato ai sensi dell'art. 151 r.d. n. 1775 del 1933,
titolare di una concessione di grande derivazione d'acqua a uso Parte_1 idroelettrico (GS/6911) afferente l'impianto denominato “In der Klamme”, situato nel territorio del Comune di Valle Aurina (BZ), giusta delibera della Giunta Provinciale nr.1006 del 6.4.2009, alla quale accede il disciplinare tecnico del 3.2.2009 nr. Rep. 22395, dopo aver premesso che con sentenza TRAP n. 2862/2018 questo Tribunale aveva statuito che il canone demaniale è dovuto solo dal momento dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico ex art. 37 co. 2 TU 1175/1933, ritenendo nulla per violazione dell'art. 1322 co. 2 c.c. la clausola di deroga contenuta nel disciplinare (art. 15) che prevede l'obbligo di corresponsione del canone dalla data della delibera, conveniva in giudizio il chiedendo di: CP_1
- accertare e dichiarare il diritto della a vedere computata anche la Pt_1 Parte_1 decorrenza del sovracanone rivierasco afferente all'impianto di grande derivazione idroelettrica GS/6911 in conformità alle disposizioni di legge di cui all'art. 53 in combinato disposto con l'art. 37, comma 2, del T.U. R.D. 1775/1933, e, quindi, con decorrenza dal 2.9.2011, ovvero dalla data accertanda;
- condannare il a restituire alla ex art. Controparte_1 Parte_1
2033 c.c., in subordine art. 2041 c.c., le somme indebitamente percepite pari ad Euro 56.766,38, ovvero la maggiore o minore somma accertanda, con rivalutazione monetaria ed interessi dai rispettivi pagamenti al saldo. Evidenzia che, nel caso di specie, la decorrenza del pagamento dalla data della delibera è prevista unicamente dall'art. 5 della concessione di derivazione nr.1006 del 6.4.2009, in quanto nell'art. 17 del disciplinare l'amministrazione concedente si limita a richiamare la debenza del sovracanone ai sensi di legge. Evidenzia che la normativa di riferimento è contenuta nell'art. 53 del T.U. n. 1775/1933 e nell'art. 2 della legge del 22.12.1980, n. 925, che regolano la materia relativa ai sovracanoni rivieraschi.
pag. 2/7 L'art. 53, comma 4, del T.U. n. 1175/1933 richiama “la stessa decorrenza” del canone governativo previsto dall'art. 37 del relativo T.U., che, come interpretato nella sentenza TRAP n. 2882/2018, prevede che il pagamento del canone demaniale per le grandi derivazioni decorra improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori (che in fattispecie scadeva il 5.5.2013 ex art. 19 della concessione), ovvero, qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, dalla data in cui l'acqua è utilizzata. L'art. 5 della delibera, che prevede invece la decorrenza dalla data della delibera, deve, dunque, ritenersi recessivo e derogato dall'art. 17 del disciplinare, che tale obbligo àncora all'entrata in funzione dell'impianto. Ritiene che, ove, invece, si volesse riconoscere all'art. 17 del disciplinare valenza meramente ricognitiva dell'art. 5 del provvedimento di concessione, ne deriverebbe la nullità dell'art. 17 del disciplinare per non essere meritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ., come stabilito dalla sentenza TRAP n. 2882/2018 e, comunque, l'illegittimità dell'art. 5 della convenzione per violazione dell'art. 53 in combinato disposto con l'art. 37 del T.U. n. 1775/1933 con conseguente disapplicazione ex l. 2248/1865. Si è costituito il eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1 giurisdizione e, nel merito, contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto. Sostiene il resistente che il differimento della decorrenza del canone alla data di messa in esercizio è prevista dall'art. 37 co. 2 solo per le grandi derivazioni;
che, in ogni caso, la decorrenza dalla concessione trova fondamento nella legge e si giustifica in ragione della durata preventivata per la realizzazione delle opere per lo sfruttamento della risorsa idrica;
è la stessa concessione a stabilire la diversa decorrenza con un atto accettato dalla ricorrente e conforme alla previsione di cui all'art. 37 co. 1 RD 1775/1933; in ogni caso non sarebbero dovuti gli interessi attesa la buona fede del non essendo stata prodotta prova del passaggio in giudicato della sentenza CP_1
TRAP n. 2882/2018. Precisate le conclusioni all'udienza del 16.9.2025 e depositate le memorie in vista dell'udienza collegiale del 28.10.2025, la causa passava in decisione. 2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, avendo il ricorrente avanzato una domanda di ripetizione dell'indebito basata sulla diversa decorrenza della debenza del canone stabilita ex lege e non impugnato in via principale l'atto amministrativo, di cui ha chiesto, in via subordinata, l'accertamento in via incidentale dell'illegittimità ai fini della disapplicazione, sicchè la giurisdizione spetta al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in coerenza con quanto previsto dall'art. 140 RD.1175/1933. Va peraltro ricordato che le SSUU della Corte di Cassazione hanno ritenuto che la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, è limitata ai casi di impugnazione in via principale del pag. 3/7 provvedimento amministrativo, potendo il compiere un accertamento incidentale Pt_3 sulla illegittimità degli atti ed eventualmente disapplicarli, laddove l'impugnazione riguardi sia l'atto amministrativo sia il pagamento del canone (Cass. SU n.18643 del 08/07/2024). Con l'ulteriore precisazione che, ove il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, la controversia appartiene alla giurisdizione del TRAP. E in tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche la Suprema Corte ha chiarito che si verte in ipotesi di diritti soggettivi, con la conseguenza che la controversia, anche ove abbia ad oggetto il provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia esercitato il potere impositivo, rientra nella giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, quale giudice ordinario specializzato e non in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l'impugnazione, “in via principale”, di atti che costituiscano espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo (Cass. S.U. n.15491 del 21/07/2020). 3. Il ricorso è fondato. L'art. 5 della delibera della Giunta Provinciale n. 1006 del 6.4.2009 con cui è stata concessa la derivazione dispone: “Il concessionario è obbligato a corrispondere, al comune di , dalla data della presente delibera, il canone rivierasco annuo CP_1 pari a 18.621,97 € in base alla potenza nominale di 3.658,54 kW ed in base a 5,09 € per kW.”. L'art. 17 del disciplinare per la concessione GS/6911 rep. n. 2239 dd.
3.2.2009 prevede, invece: “La concessionaria è obbligata a corrispondere al comune rivierasco di CP_1
l'annuo canone rivierasco ai sensi dell'art. 53 del T.U. del 11.12.1993, n. 1175,
[...]
e dell'art. 2 della legge del 22.12.1980, n. 925, nella misura di 18.621,97 € in base alla potenza nominale di 3.658,54 kW ed in base a 5,09 € per kW”. L'art.53 RD. 1775/1933, che disciplina il sovracanone rivierasco, prevede, al comma 4, che “il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo”. L'art.37 R.D. 1775/1933, nel disciplinare il canone governativo, prevede, al comma 1, che “il pagamento del canone decorre improrogabilmente dalla data del decreto di concessione o da quella di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, se anteriore” e, al comma 2, che “per le grandi derivazioni tale pagamento decorre improrogabilmente dalla scadenza del termine originariamente assegnato per l'ultimazione dei lavori. Qualora l'utilizzazione dell'acqua avvenga prima della scadenza di detto termine, il canone decorre da quando l'acqua è utilizzata”. L'art. 2 co. 1 L.925/1980 prevede per i sovracanoni previsti dall'articolo 53 TU 1175/1933 la stessa decorrenza dei canoni di cui all'art. 1 L.925/1980, che sono quelli pag. 4/7 previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 per le derivazioni le cui opere siano situate nel bacino imbrifero montano (cosiddetto sovracanone B.I.M.). Decorrenza che, ai sensi dell'art. 1 co.9 b L.959/1953 e 4 L.925/1980, è collocata alla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti. Dunque, è pacifico che l'art. 17 del disciplinare di concessione, nel rinviare, ai fini della debenza del sovracanone rivierasco, alla disciplina legislativa sopra richiamata, abbia regolamentato la decorrenza della debenza dalla data di entrata in funzione degli impianti e, dunque, la regola pattizia individuata dalle parti nel disciplinare è ricognitiva del dato normativo e non dell'art. 5 della delibera. L'art. 5 della delibera di concessione, che individua la diversa decorrenza in difformità rispetto alla disciplina legislativa richiamata, non può trovare applicazione nel caso di specie, tenuto conto che il disciplinare àncora la debenza a diverso presupposto in linea con il disposto normativo. In ogni caso l'art.5 della delibera deve considerarsi recessivo per due ordini di motivi. Il sovracanone rivierasco ha la stessa decorrenza del canone governativo, nel senso che, ex lege, il canone governativo e il sovracanone rivierasco vanno di pari passo trattandosi, per il secondo, di una mera maggiorazione del canone concessorio dovuto ed essendo la decorrenza ancorata al medesimo presupposto. Con riferimento alla fattispecie in esame, la sentenza TRAP n. 2882/2018 ha statuito che la decorrenza del canone governativo imposto dal Comune di alla CP_1 società ricorrente debba computarsi dalla data di messa in funzione degli impianti, accertata essere avvenuta il 2.9.2011. Ne consegue che il sovracanone rivierasco collegato a tale canone governativo non può che avere la stessa decorrenza. Sotto altro profilo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il sovracanone rivierasco scaturisce da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale da parte dell'ente pubblico sull'an e le modalità di assoggettamento al pagamento;
si è precisato che l'obbligazione relativa al pagamento discende direttamente dalla legge ed è determinabile in base ad un mero calcolo aritmetico sulla base dell'ammontare unitario fissato dalla legge e la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell'Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n.7175 del 18/03/2024). Ne consegue che l'atto concessorio non avrebbe, comunque, potuto disciplinare una decorrenza in difformità ai presupposti legali, non essendo attribuita all'amministrazione alcuna discrezionalità sul punto. Del resto, come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il canone viene determinato ai sensi dell'art. 53 co.1 R.D. 1775/1933 sulla base dei chilowatt nominali concessi, sicchè l'obbligo di pagamento non può che decorrere dal momento in cui entrino in funzione gli impianti e inizi la produzione di energia perché la loro concreta pag. 5/7 determinazione è commisurata sempre alla potenza degli impianti installati e non a quella astratta della concessione, rapportandosi quindi alla capacità produttiva di essi, collegata alla concreta utilizzazione delle acque, con la conseguenza che solo a decorrere dalla produzione di energia e dalla entrata in funzione degli impianti i canoni devono essere pagati (cfr. Cass. S.U. n.25343 del 02/12/2009 che offre una ricognizione della normativa in materia di sovracanoni con riferimento anche all'interpretazione dell'art. 53 R.D. 1775/1933). Quindi, l'art. 5 della delibera va letto nel senso che la diversa decorrenza dalla data della delibera si intende laddove il provvedimento di concessione intervenga quando già siano in funzione i loro impianti (cfr. Cass.25343/2009 cit.). Diversamente va fatto riferimento alla data di messa in funzione degli impianti. 4. La domanda di restituzione merita, dunque, accoglimento. La messa in funzione dell'impianto è avvenuta in data 2.9.2011: il dato temporale non è in contestazione ed è stato già accertato nella sentenza TRAP n. 2862/2018 intercorsa tra le medesime parti. Gli importi richiesti riguardano i sovracanoni pagati nel 2010 e 2011 per complessivi euro 56.766,38; precisamente euro 13.966,47 in data 16.4.2010, euro 19.280,51 in data 16.4.2010 ed euro 31.939,05 in data 16.03.2011; di tale ultimo importo una quota di Euro 6.329,27 si riferiva ad arretrati dell'anno 2010, mentre il sovracanone applicato per tutto l'anno 2011 è stato calcolato nell'importo di 25.609,78, di cui euro 17.190,13 dovuti sino al 2.9.2011 (si veda riepilogo contenuto a pag.7 del ricorso). Gli importi non sono in contestazione e, dunque, il andrà Controparte_1 condannato a restituire alla ricorrente il complessivo importo di euro 56.766,38. La ricorrente ha chiesto, altresì, che sulla predetta somma vengano riconosciuti interessi e rivalutazione dai rispettivi pagamenti al saldo. La rivalutazione non può essere riconosciuta, in quanto la restituzione non inerisce ad un'obbligazione risarcitoria che dà luogo a debito di valore, ma ad una obbligazione pecuniaria di fonte legale (art. 2033 c.c.), assoggettata alla disciplina dettata per i debiti di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria. Quanto agli interessi, va considerato che l'art. 2033 c.c. prevede un regime di favore per l'accipiens in buona fede stabilendo la decorrenza degli interessi dal solo momento della domanda. La buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a pag. 6/7 conseguirlo (Cass.Sez. 1 n. 12362 del 07/05/2024; Sez. 1 n. 23448 del 26/10/2020). Prova che nel caso di specie non può ritenersi raggiunta, tanto più che lo stesso ricorrente ha formulato istanza di restituzione solo all'esito della sentenza TRAP TRAP n. 2862/2018. Gli interessi decorreranno, pertanto, solo dalla domanda, che va individuata nella messa in mora del 14.11.2018 (doc.9 ricorrente) con cui tramite il legale Parte_1 diffidava il comune alla restituzione dell'importo indebitamente pagato entro 30 giorni. Come chiarito dalla Sezioni Unite nella sentenza n.15895 del 13/06/2019, “l'art. 2033 c.c. è norma parzialmente derogatoria rispetto all'art. 1282 c.c., costituendo eccezione - che la disposizione in esame, appunto, ammette- al principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di una somma di danaro producono interessi (corrispettivi) di pieno diritto, e ciò in ragione del fatto che la legge considera legittima l'utilizzazione del denaro da parte dell'accipiens in buona fede prima della "domanda" nel senso qui specificato” ovvero che “il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c., deve esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.” (nello stesso senso Sez. 1 n. 9757 del 11/04/2024). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (e successive modifiche) – scaglione da € 52.001 a € 260.000 – e tenendo conto della natura esclusivamente documentale della causa e delle questioni esclusivamente giuridiche affrontate che non hanno richiesto sviluppi ulteriori in sede conclusionali, il che giustifica il valore prossimo ai minimi per le fasi istruttoria e di discussione. Va dichiarata la provvisoria esecuzione della sentenza ai sensi dell'art. 205 R.D. 1175/1933 come da richiesta di parte ricorrente, rispetto alla quale non sono state formulate osservazioni.
P. Q. M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) condanna il a corrispondere a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 56.766,38 oltre interessi legali dal 14.11.2018 al saldo
2) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 8000,00 per compensi oltre rimborso forfettario nella misura del 12,5% e IVA e CPA come per legge.
3) dichiara l'esecuzione provvisoria della presenta sentenza ex art. 205 R.D.1175/1933. Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.11.2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Elena Garbo Caterina Passarelli
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