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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/07/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3463/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3463/2023 promossa da:
rappr e dif. dagli Avvocati Andrea Tessaro ed Erika Stefan, i domiciliata Parte_1 presso lo studio dei medesimi in Vicenza, Via Napoli, n. 4
- parte attrice -
rappr e dif. dal Prof. avv. Niccolò Abriani del foro di Roma e dall'avv. Salvatore Controparte_1
Sanzo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. avv. Matteo De Poli, in
Via Antonio Lazzari n. 5, Venezia Mestre
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo, se del caso,
l'accertamento incidentale di invalidità della delibera assembleare di el 7 dicembre Controparte_1
2022 per i motivi esposti in atti:
NEL MERITO:
1 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 comma 3 del codice civile, il difetto di giusta causa della revoca dell'Ing. dalla carica di membro del Consiglio di Parte_1
Amministrazione di disposta dall'assemblea dei soci con delibera assunta in data Controparte_1
7.12.2022;
2) accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. al risarcimento del danno per la suddetta Parte_1 revoca priva di giusta causa da membro del Consiglio di Amministrazione;
_1
3) conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante in carica, al _1 risarcimento del danno subito dall'attrice per effetto della suddetta revoca, danno quantificato in euro
71.250,00 o in quella, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata, in ogni caso, della rivalutazione onetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della disposta revoca (7.12.2022) fino al saldo effettivo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa;
4) disporsi la pubblicazione della decisione di Codesto Tribunale a cura e spese di , ai _1 sensi dell'art. 120 c.p.c., mediante inserzione per estratto negli organi d'informazione di maggior diffusione e nell'home page del sito istituzionale della società convenuta;
5) con rifusione di spese e competenze del giudizio, maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M.
n. 55/2014, rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta.
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: in via principale, nel merito
- rigettare integralmente le domande avanzate dall'ing. , in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto, per tutte le ragioni esposte in corso di causa;
in ogni caso
- con condanna alle spese
Ragioni della decisione
ha evocato in giudizio proponendo, nei suoi confronti, domanda di Parte_1 _1 accertamento dell'assenza di una giusta causa sottostante la revoca della stessa dalla carica di Pt_1
2 membro del CdA della società convenuta, deliberata dalla società in data 07.12.2022, ed il conseguente risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ex art. 2383 cc.
A fondamento della domanda, ha esposto che la società convenuta, (risultante dalla fusione di _1
e è partecipata dal socio di maggioranza, e dal
[...] _1 Controparte_2 Controparte_3
Ha rappresentato di avere ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 28.01.2021 sino alla data della revoca e di avere, prima della fusione, rivestito la carica di consigliere del CdA di _1
Ha allegato che il motivo posto alla base della revoca, deliberata con il voto favorevole del socio di maggioranza (in quella sede rappresentato dal neo eletto Sindaco DA OM) e con il voto contrario del socio di minoranza (anch'esso rappresentato dal Sindaco, ), era dato dalla Persona_1 rottura del rapporto fiduciario con il socio adducendo che, in realtà, la delibera Controparte_2 sottintendeva la mera volontà del socio di maggioranza di sostituire a suo piacimento gli amministratori con altri di sua fiducia, a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco e del mutamento della maggioranza politica nel con ciò eludendo la disciplina che regola lo spoil system. Controparte_2
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'assenza di giusta causa di revoca e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato, in fatto e in diritto, la domanda attorea, _1 chiedendone il rigetto e deducendo che la rottura del pactum fiduciae, che integra giusta causa di revoca, non presuppone necessariamente il compimento di gravi irregolarità e nemmeno seri profili di inadempimento ai doveri gestori ma può risiedere anche in cause di natura oggettiva, sopravvenute alla nomina, estranee alla persona dell'amministratore, tali da minare il rapporto fiduciario, e da incidere sull'affidamento riposto dal socio sulle attitudini e capacità gestorie dell'amministratore.
Ha poi evidenziato che la condotta degli amministratori revocati dall'assemblea il 07.12.2022 si poneva in contrasto con gli indirizzi concordati dai soci per la governance societaria in vista della fusione, indirizzi trasfusi in un documento, denominato “Linee guida di Corporate Governance”, sottoscritto da entrambi i soci;
l'operato degli amministratori integrava inoltre violazione del dovere di fedeltà, lealtà e diligenza dell'amministratore rispetto al mandato gestorio.
* * *
La domanda è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
3 L'art. 2383 comma 3 c.c. stabilisce che gli amministratori delle PA possono essere sempre revocati, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca sia senza giusta causa.
La norma viene ripresa dallo statuto di il quale prevede, all'art. 21, la possibilità di _1 revocare anche il singolo consigliere, con le maggioranze previste dall'art. 18 dello statuto (che, salvo per le delibere espressamente indicate, tra le quali non figura la revoca del singolo consigliere, richiede la maggioranza previste dalla legge), salvo il diritto al risarcimento in caso di assenza di giusta causa.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, per la sussistenza della giusta causa di revoca non occorre che l'amministratore abbia commesso violazioni ai suoi doveri gestori, ma è pur sempre necessario che sussistano “circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore”(Cass. 18182/2019). La revoca può dunque essere deliberata anche a causa di fatti che abbiano determinato la rottura del rapporto fiduciario, che tuttavia non possono essere valutati meramente dal punto di vista soggettivo, ossia sul mero venir meno del gradimento da parte dei soci.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca per giusta causa può consistere anche
“in fatti che minino il “pactum ficuciae”, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato,
e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico” Cfr. in tal senso
Cass. civ n. 23381/2013).
Va poi ricordato che la presenza della giusta causa va considerata tenendo conto delle sole motivazioni poste alla base della deliberazione, che deve indicare in modo specifico le ragioni della revoca , non essendo ammissibile, per la società, introdurre nel giudizio risarcitorio delle nuove cause di revoca. (Cass. 21495/2020).
* * *
4 Ciò chiarito, al fine di meglio inquadrare i fatti di causa, è necessario premettere che lo statuto di
GM IM PA (doc n. 23 di parte attrice) prevede, all'art. 20, un organo amministrativo composto da 6 membri i cui componenti sono eletti sulla base di nominativi selezionati da liste presentate da ciascun socio, di cui tre (incluso il Presidente ed il Consigliere Delegato) nominati dal socio di maggioranza e i tre rimanenti (tra cui il Vice Presidente) dal socio di minoranza.
Tale meccanismo elettivo è volto a permettere che la composizione dell'organo amministrativo sia espressione, per metà, di ciascuno dei due Comuni.
In esecuzione di quanto previsto dallo statuto, in data 28/01/2021 (doc. n. 1) la società ha nominato il proprio organo amministrativo eletto, quanto ai componenti (Presidente), Per_2 Per_3
(Consigliere delegato) e (consigliere), dal e, quanto ai restanti Pt_1 Controparte_2 componenti (Vice Presidente) , e (Consiglieri), dal Pt_2 Pt_3 Per_4 Controparte_3
Successivamente alla nomina, in data 29 giugno 2022, è stato eletto il nuovo Sindaco del
[...]
, DA OM. CP_2
È poi necessario, per meglio comprendere la vicenda, ricostruire brevemente l'antefatto storico fattuale posto alla base della delibera di revoca dell'amministratore.
In data 20.10.2022, a seguito di una seduta convocata in via d'urgenza, il CdA, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, salvo il Consigliere delegato , deliberava la revoca Per_3 cautelativa di alcune delle deleghe attribuite al consigliere con delibera del 03.02.2021, Per_3 anche con riferimento alle società controllate. Deliberava inoltre di conferire cautelativamente una delega solamente congiunta (a differenza che per il passato) al Vice Presidente, dott. , e al Pt_2
Consigliere per le operazioni di valore superiore ad euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 3 di parte Per_3 attrice).
A fondamento della delibera, il CdA contestava al Consigliere alcuni gravi addebiti, tra i Per_3 quali si riportano solo i più significativi :
- l'avere condotto, in quasi totale assenza di informazione ai restanti componenti del CdA, un'importante operazione volta all'acquisizione, da parte di una società controllata di _1
(AGSM IM Energia Spa, nella quale esercitava il diritto di voto, quale consigliere Per_3
5 delegato di AGM IM PA) di una rilevante partecipazione in società terza (Compago srl di
Milano), per un prezzo di decine di milioni di euro, senza avere effettuato gli adeguati processi valutativi e senza avere adottato le adeguate cautele, sulla base di una stima offerta sostanzialmente dalla parte venditrice;
da indagini effettuate, sarebbe emerso che il valore effettivo della partecipazione era notevolmente inferiore al prezzo indicato per l'acquisto;
- l'avere inteso accelerare tale operazione, in modo anomalo, nonostante le perplessità sollevate dal
Consigliere delegato della società controllata;
- l'avere conferito incarichi per consulenze per rilevanti importi (centinaia o milioni di euro) senza informare il CdA, così superando i limiti degli importi di cui alla delega.
Successivamente, con nota del 07.11.2022 (doc. n. 6 di parte attrice) il OM aveva CP_4 manifestato forti perplessità circa tale delibera assunta dal Cda, invitandolo a sospendere qualsivoglia iniziativa riguardante la revoca delle deleghe all'Ing. e convocando i soli Consigliere designati Per_3 dal a presenziare ad una riunione tenutasi, in data 09.11.2022, alla presenza di altri Controparte_2 esponenti politici.
Dopo tale riunione, con nota del 18.11.2022 (doc. n. 10), OM invitava il Consigliere e il Pt_1
Presidente a rassegnare le proprie dimissioni. Per_2
A fronte del riscontro negativo dei due componenti del CdA, il rappresentato dal Controparte_2
Sindaco, chiedeva, ai sensi dell'art. 2367 cc, la convocazione di un'assemblea deputata alla revoca dei suddetti amministratori ai sensi dell'art. 21 dello statuto e invitava il CdA a sospendere o comunque a rinviare una riunione consiliare che era stata indetta per il 28.11.2022, invocando, a fondamento di tale richiesta, l'inopportunità di tenere una seduta del CdA alla presenza di due componenti di fatto già sfiduciati dal socio di maggioranza.
Il CdA si teneva ugualmente e, nel corso della seduta del 28.11.2022, dopo avere ulteriormente discusso degli addebiti contestati a , anche alla luce di ulteriori pareri redatti da professionisti all'uopo Per_3 incaricati, deliberava l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci indicando anche la proposta di revocare l'Ing. dalla carica di Consigliere delegato e di promuovere, nei suoi Per_3 confronti, l'azione di responsabilità (doc. n. 18).
6 Nel corso dell'assemblea tenutasi il 7.12.2022 (doc. n. 2), la società, con il voto favorevole del
[...]
e con quello contrario del CP_2 Controparte_3
- respingeva la proposta di revoca dell'amministratore e la proposta di promuovere, nei suoi Per_3 confronti, azione irresponsabilità;
- disponeva la revoca individuale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, del Presidente e del Consigliere Per_2
. Pt_1
Dalla lettura della deliberazione emerge che la motivazione addotta a base della revoca, incentrata sulla violazione del pactum fiduciae, risiederebbe nell'avere, i consiglieri revocati, votato a favore della revoca delle deleghe in capo a , senza avere preventivamente informato il Sindaco. Il Per_3 CP_2
nella persona del neo eletto Sindaco, ha poi rilevato come la revoca delle deleghe, ritenuta
[...] sproporzionata ed eccessiva e contraria all'interesse sociale, avrebbe comportato una variazione sostanziale delle regole di governance stabilite dai Soci, posto che, a seguito di tale delibera del CdA, sarebbe stato incrinato l'equilibrio tra i due soci , come delineato dallo statuto e dalle le linee guida del giugno 2020.
Di seguito si trascrive testualmente il passaggio centrale della motivazione:
“la circostanza per cui gli Amministratori e – espressione diretta del socio , in quanto Per_2 Pt_1 Controparte_2 eletti (assieme all'ing. su proposta del stesso – abbiano votato a favore di una delibera Per_3 Controparte_2 ritenuta dal Socio contraria all'interesse della Società e, soprattutto, illegittima in quanto apertamente in contrasto con gli assetti di governance pattuiti dai Soci in sede di fusione, è stata del tutto sintomatica della definitiva rottura del pactum fiduciae tra amministratore eletto e socio elettore.
All'esito di tale rottura, è evidente come l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società non rispecchi più l'equilibrio voluto dai Soci e in sede in fusione tra le due società Controparte_2 Controparte_3
e – secondo l'intenzione dagli stessi Comuni trasfusa nel protocollo di integrazione Controparte_5 _1 del 29 giugno 2020 ed in particolare nelle “Linee Guida di Corporate Governance” allegate. Infatti, gli Amministratori
e non possono più ad oggi considerarsi adeguata espressione della direzione gestoria che il Socio Per_2 Pt_1 CP_2 intende imprimere alla Società.” (Cfr. doc. n. 3, pag. 33).
[...]
7 Premesso quanto sopra, ritiene il Tribunale che le motivazioni addotte dalla delibera assembleare adottata il 07.12.2022 non integrino giusta causa di revoca, non ravvisandosi, nella condotta degli amministratori, alcun elemento tale da giustificare la rottura del mandato fiduciario.
Ed invero, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che il CdA ha ritenuto di revocare le deleghe al Consigliere all'esito di un'adeguata istruttoria, dalla quale era emerso il forte Per_3 sospetto di gravi addebiti, potenzialmente forieri di danno alla società.
In particolare, prima di deliberare la revoca sono state effettuate accurate indagini, che hanno visto il coinvolgimento anche di un professionista esterno alla società, chiamato a rendere un proprio parere in ordine alle criticità dell'operazione.
Inoltre la revoca è stata deliberata con il parere favorevole del Collegio sindacale (cfr. doc. n. 3, pag.
13).
Si è trattata di una revoca cautelativa e urgente, che certamente ha limitato, quantomeno in via temporanea, le prerogative attribuite al Consigliere delegato espressione del ma che Controparte_2
è stata adottata a tutela del patrimonio sociale, a fronte di indizi di gravi irregolarità, e nell'imminenza del compimento di un'operazione ritenuta potenzialmente foriera di danno, la cui repressione era, in quel momento, certamente prevalente rispetto al contingente interesse del socio a mantenere intatti gli equilibri interni alla governance tramite la distribuzione delle deleghe concordate tra soci.
La revoca delle deleghe appare inoltre proporzionata anche nella parte in cui riguardava l'esercizio diritto di voto del Consigliere nelle assemblee delle società controllate, posto che l'operazione Per_3
Compago doveva appunto essere realizzata da una delle controllate.
Parte convenuta asserisce che tale condotta avrebbe violato l'art. 21 delle Linee Guida adottate di comune accordo tra i soci, ai sensi del quale Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere delegato si sarebbero dovute attribuire le deleghe meglio indicate nel documento allegato alle linee guida medesime al fine di meglio disciplinare i rapporti di equilibrio tra i soci.
Il Tribunale non condivide tale impostazione, dovendosi, in primo luogo, rilevare che l'art.
2.1 delle
Linee guida non è trasposto nello statuto e può essere qualificato, al più, come un patto tra soci che pertanto non può ritenersi vincolante nei confronti degli amministratori, i quali sono tenuti ad operare
8 nell'interesse primario della società, non potendo l'amministratore accondiscendere all'interesse del singolo socio, qualora ritenuto pregiudizievole per la società.
DA ciò consegue che l'amministratore non è tenuto a consultare preventivamente il socio prima di adottare decisioni urgenti funzionali alla tutela del patrimonio sociale e certamente può discostarsi dalle sue direttive qualora le stesse siano contrarie all'interesse della società. Non può quindi imputarsi a parte attrice quale fatto tale da minare la fiducia il difetto di informativa nei confronti del socio di maggioranza, dovendosi peraltro rilevate che il era stato informato Controparte_2 della convocazione del CdA e dell'ordine del giorno. Dal verbale della seduta del 07.12.2022 emerge infatti che, lo stesso 20/10/2022, prima ancora della seduta del CdA, parte dei consiglieri, fra cui tenne una riunione informativa con i Sindaci dei due Comuni soci e il Presidente del Collegio Per_2 sindacale;
emerge inoltre che, successivamente il CdA mise a disposizione dei soci documentazione talmente ampia che il Sindaco di a verbale del 7 dicembre, si doleva di tale mole. CP_2
Il CdA ha dunque informato in modo adeguato il socio, tenuto conto dell'urgenza.
In ragione di quanto sin qui esposto, la condotta adottata dagli amministratori revocati dall'assemblea in vista della revoca delle deleghe all'Ing appare dunque improntata a diligenza e al Per_3 perseguimento dell'interesse sociale, non ravvisandosi, nel comportamento di , alcun Parte_1 elemento suscettibile di integrare la violazione del pactum fiduciae.
La motivazione addotta dalla società a fondamento della revoca appare pertanto non giustificata .
Né può invocarsi, quale giusta causa di revoca, la facoltà del socio di maggioranza di un ente pubblico di revocare l'organo amministrativo in carica, a seguito del mutamento della maggioranza politica conseguente alle elezioni del nuovo Sindaco, secondo quanto stabilito dalla disciplina sullo spoil system.
Si tratta invero di una motivazione che non è stata addotta a fondamento della deliberazione.
Inoltre, anche prescindendo dall'inammissibilità di tale nuova motivazione, e dalla ulteriore rilevante quesitone circa la natura pubblica o privata della società in questione, va rilevato che la revoca di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. . 267/2000 deve avvenire entro i 45 dalla data di insediamento del nuovo
Sindaco, termine che, nel caso in esame, era abbondantemente superato.
Va pertanto accertato che la revoca di dalla carica di consigliere di è Parte_1 _1 stata deliberata senza giusta causa
9 Il danno patito a causa della revoca, corrispondente all'importo degli emolumenti documentati dalla produzione della delibera assembleare di nomina ( che prevedeva un compenso di euro 45.000,00 annui) spettanti per il periodo residuo di carica.
La data di cessazione dalla carica, va individuata nella data indicata dallo statuto come termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio, che parte attrice indica, senza contestazione, nel
180° giorno dalla chiusura dell'esercizio.
Si tratta di una perdita patrimoniale certa, pari ad euro 71.250,00.
Le allegazioni di parte convenuta sulla riduzione del danno dovuta a presunte ulteriori occasioni di sfruttate dall'amministratore revocato anche in conseguenza della cessazione dalla carica, nonché, in via equitativa di ulteriori vantaggi di spesa, sono del tutto generiche e non possono essere considerate.
* * *
Ritiene invece il Tribunale che non possa essere riconosciuto il danno non patrimoniale all'immagine.
A fondamento di tale domanda, parte attrice si limita ad allegare genericamente che la vicenda sarebbe assurta agli onori della cronaca, ma gli articoli di stampa prodotti (doc. n. 13 e 22) non contengono dichiarazioni della società convenuta, bensì del Sindaco di in rappresentanza dunque del socio e CP_2 della società o dei suoi legali rappresentanti.
Non si ravvisano pertanto i presupposti per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e nemmeno per la domanda ad essa accessoria, avente ad oggetto pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 cpc.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, va condannata a versare, in favore di _1
, l'importo di euro 71.250,00, attualizzato mediante rivalutazione, con l'aggiunta di Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla pronuncia e degli interessi al tasso legale dal deposito della pronuncia al saldo effettivo.
Parte convenuta, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favor di , le Parte_1 spese di lite liquidate come in dispositivo, ai i sensi del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
10 - Accerta che la revoca di dalla carica di componente del CdA di Parte_1 _1 deliberata dalla società convenuta il 07.12.2022, è avvenuta senza giusta causa;
- Condanna GM IM PA a versare, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
l'importo di euro 71.250,00, attualizzato mediante rivalutazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla pronuncia e ad interessi al tasso legale sulla somma così rivalutata dal deposito della pronuncia al saldo effettivo;
- Condanna GM IM PA a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in euro 1.533,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali a. 15%,
IVA E accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.Lisa Torresan dott. Lina Tosi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lina Tosi Presidente dott.ssa Chiara Campagner Giudice dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3463/2023 promossa da:
rappr e dif. dagli Avvocati Andrea Tessaro ed Erika Stefan, i domiciliata Parte_1 presso lo studio dei medesimi in Vicenza, Via Napoli, n. 4
- parte attrice -
rappr e dif. dal Prof. avv. Niccolò Abriani del foro di Roma e dall'avv. Salvatore Controparte_1
Sanzo del foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. avv. Matteo De Poli, in
Via Antonio Lazzari n. 5, Venezia Mestre
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo, se del caso,
l'accertamento incidentale di invalidità della delibera assembleare di el 7 dicembre Controparte_1
2022 per i motivi esposti in atti:
NEL MERITO:
1 1) accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2383 comma 3 del codice civile, il difetto di giusta causa della revoca dell'Ing. dalla carica di membro del Consiglio di Parte_1
Amministrazione di disposta dall'assemblea dei soci con delibera assunta in data Controparte_1
7.12.2022;
2) accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. al risarcimento del danno per la suddetta Parte_1 revoca priva di giusta causa da membro del Consiglio di Amministrazione;
_1
3) conseguentemente condannare , in persona del legale rappresentante in carica, al _1 risarcimento del danno subito dall'attrice per effetto della suddetta revoca, danno quantificato in euro
71.250,00 o in quella, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata, in ogni caso, della rivalutazione onetaria e degli interessi legali (al tasso tempo per tempo vigente) sulla somma rivalutata dalla data della disposta revoca (7.12.2022) fino al saldo effettivo, anche mediante liquidazione da effettuarsi in via equitativa;
4) disporsi la pubblicazione della decisione di Codesto Tribunale a cura e spese di , ai _1 sensi dell'art. 120 c.p.c., mediante inserzione per estratto negli organi d'informazione di maggior diffusione e nell'home page del sito istituzionale della società convenuta;
5) con rifusione di spese e competenze del giudizio, maggiorazione del 30% ex art. 4 comma 1-bis D.M.
n. 55/2014, rimborso spese forfettario ed accessori di legge.
Conclusioni di parte convenuta.
Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, anche a carattere istruttorio, così giudicare: in via principale, nel merito
- rigettare integralmente le domande avanzate dall'ing. , in quanto infondate in fatto e Parte_1 in diritto, per tutte le ragioni esposte in corso di causa;
in ogni caso
- con condanna alle spese
Ragioni della decisione
ha evocato in giudizio proponendo, nei suoi confronti, domanda di Parte_1 _1 accertamento dell'assenza di una giusta causa sottostante la revoca della stessa dalla carica di Pt_1
2 membro del CdA della società convenuta, deliberata dalla società in data 07.12.2022, ed il conseguente risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, ex art. 2383 cc.
A fondamento della domanda, ha esposto che la società convenuta, (risultante dalla fusione di _1
e è partecipata dal socio di maggioranza, e dal
[...] _1 Controparte_2 Controparte_3
Ha rappresentato di avere ricoperto la carica di consigliere di amministrazione dal 28.01.2021 sino alla data della revoca e di avere, prima della fusione, rivestito la carica di consigliere del CdA di _1
Ha allegato che il motivo posto alla base della revoca, deliberata con il voto favorevole del socio di maggioranza (in quella sede rappresentato dal neo eletto Sindaco DA OM) e con il voto contrario del socio di minoranza (anch'esso rappresentato dal Sindaco, ), era dato dalla Persona_1 rottura del rapporto fiduciario con il socio adducendo che, in realtà, la delibera Controparte_2 sottintendeva la mera volontà del socio di maggioranza di sostituire a suo piacimento gli amministratori con altri di sua fiducia, a seguito dell'elezione del nuovo Sindaco e del mutamento della maggioranza politica nel con ciò eludendo la disciplina che regola lo spoil system. Controparte_2
Ha quindi chiesto l'accertamento dell'assenza di giusta causa di revoca e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Nel costituirsi in giudizio, ha contestato, in fatto e in diritto, la domanda attorea, _1 chiedendone il rigetto e deducendo che la rottura del pactum fiduciae, che integra giusta causa di revoca, non presuppone necessariamente il compimento di gravi irregolarità e nemmeno seri profili di inadempimento ai doveri gestori ma può risiedere anche in cause di natura oggettiva, sopravvenute alla nomina, estranee alla persona dell'amministratore, tali da minare il rapporto fiduciario, e da incidere sull'affidamento riposto dal socio sulle attitudini e capacità gestorie dell'amministratore.
Ha poi evidenziato che la condotta degli amministratori revocati dall'assemblea il 07.12.2022 si poneva in contrasto con gli indirizzi concordati dai soci per la governance societaria in vista della fusione, indirizzi trasfusi in un documento, denominato “Linee guida di Corporate Governance”, sottoscritto da entrambi i soci;
l'operato degli amministratori integrava inoltre violazione del dovere di fedeltà, lealtà e diligenza dell'amministratore rispetto al mandato gestorio.
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La domanda è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
3 L'art. 2383 comma 3 c.c. stabilisce che gli amministratori delle PA possono essere sempre revocati, salvo il risarcimento del danno qualora la revoca sia senza giusta causa.
La norma viene ripresa dallo statuto di il quale prevede, all'art. 21, la possibilità di _1 revocare anche il singolo consigliere, con le maggioranze previste dall'art. 18 dello statuto (che, salvo per le delibere espressamente indicate, tra le quali non figura la revoca del singolo consigliere, richiede la maggioranza previste dalla legge), salvo il diritto al risarcimento in caso di assenza di giusta causa.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, per la sussistenza della giusta causa di revoca non occorre che l'amministratore abbia commesso violazioni ai suoi doveri gestori, ma è pur sempre necessario che sussistano “circostanze o fatti idonei ad influire negativamente sulla prosecuzione del rapporto e tali da elidere l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e capacità dell'amministratore”(Cass. 18182/2019). La revoca può dunque essere deliberata anche a causa di fatti che abbiano determinato la rottura del rapporto fiduciario, che tuttavia non possono essere valutati meramente dal punto di vista soggettivo, ossia sul mero venir meno del gradimento da parte dei soci.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca per giusta causa può consistere anche
“in fatti che minino il “pactum ficuciae”, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in forse la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato,
e non costituiscano, invece, il mero inadempimento ad una inesistente soggezione dell'amministratore stesso alle direttive del socio di maggioranza, pur se pubblico” Cfr. in tal senso
Cass. civ n. 23381/2013).
Va poi ricordato che la presenza della giusta causa va considerata tenendo conto delle sole motivazioni poste alla base della deliberazione, che deve indicare in modo specifico le ragioni della revoca , non essendo ammissibile, per la società, introdurre nel giudizio risarcitorio delle nuove cause di revoca. (Cass. 21495/2020).
* * *
4 Ciò chiarito, al fine di meglio inquadrare i fatti di causa, è necessario premettere che lo statuto di
GM IM PA (doc n. 23 di parte attrice) prevede, all'art. 20, un organo amministrativo composto da 6 membri i cui componenti sono eletti sulla base di nominativi selezionati da liste presentate da ciascun socio, di cui tre (incluso il Presidente ed il Consigliere Delegato) nominati dal socio di maggioranza e i tre rimanenti (tra cui il Vice Presidente) dal socio di minoranza.
Tale meccanismo elettivo è volto a permettere che la composizione dell'organo amministrativo sia espressione, per metà, di ciascuno dei due Comuni.
In esecuzione di quanto previsto dallo statuto, in data 28/01/2021 (doc. n. 1) la società ha nominato il proprio organo amministrativo eletto, quanto ai componenti (Presidente), Per_2 Per_3
(Consigliere delegato) e (consigliere), dal e, quanto ai restanti Pt_1 Controparte_2 componenti (Vice Presidente) , e (Consiglieri), dal Pt_2 Pt_3 Per_4 Controparte_3
Successivamente alla nomina, in data 29 giugno 2022, è stato eletto il nuovo Sindaco del
[...]
, DA OM. CP_2
È poi necessario, per meglio comprendere la vicenda, ricostruire brevemente l'antefatto storico fattuale posto alla base della delibera di revoca dell'amministratore.
In data 20.10.2022, a seguito di una seduta convocata in via d'urgenza, il CdA, con il voto favorevole di tutti i suoi componenti, salvo il Consigliere delegato , deliberava la revoca Per_3 cautelativa di alcune delle deleghe attribuite al consigliere con delibera del 03.02.2021, Per_3 anche con riferimento alle società controllate. Deliberava inoltre di conferire cautelativamente una delega solamente congiunta (a differenza che per il passato) al Vice Presidente, dott. , e al Pt_2
Consigliere per le operazioni di valore superiore ad euro 500.000,00 (cfr. doc. n. 3 di parte Per_3 attrice).
A fondamento della delibera, il CdA contestava al Consigliere alcuni gravi addebiti, tra i Per_3 quali si riportano solo i più significativi :
- l'avere condotto, in quasi totale assenza di informazione ai restanti componenti del CdA, un'importante operazione volta all'acquisizione, da parte di una società controllata di _1
(AGSM IM Energia Spa, nella quale esercitava il diritto di voto, quale consigliere Per_3
5 delegato di AGM IM PA) di una rilevante partecipazione in società terza (Compago srl di
Milano), per un prezzo di decine di milioni di euro, senza avere effettuato gli adeguati processi valutativi e senza avere adottato le adeguate cautele, sulla base di una stima offerta sostanzialmente dalla parte venditrice;
da indagini effettuate, sarebbe emerso che il valore effettivo della partecipazione era notevolmente inferiore al prezzo indicato per l'acquisto;
- l'avere inteso accelerare tale operazione, in modo anomalo, nonostante le perplessità sollevate dal
Consigliere delegato della società controllata;
- l'avere conferito incarichi per consulenze per rilevanti importi (centinaia o milioni di euro) senza informare il CdA, così superando i limiti degli importi di cui alla delega.
Successivamente, con nota del 07.11.2022 (doc. n. 6 di parte attrice) il OM aveva CP_4 manifestato forti perplessità circa tale delibera assunta dal Cda, invitandolo a sospendere qualsivoglia iniziativa riguardante la revoca delle deleghe all'Ing. e convocando i soli Consigliere designati Per_3 dal a presenziare ad una riunione tenutasi, in data 09.11.2022, alla presenza di altri Controparte_2 esponenti politici.
Dopo tale riunione, con nota del 18.11.2022 (doc. n. 10), OM invitava il Consigliere e il Pt_1
Presidente a rassegnare le proprie dimissioni. Per_2
A fronte del riscontro negativo dei due componenti del CdA, il rappresentato dal Controparte_2
Sindaco, chiedeva, ai sensi dell'art. 2367 cc, la convocazione di un'assemblea deputata alla revoca dei suddetti amministratori ai sensi dell'art. 21 dello statuto e invitava il CdA a sospendere o comunque a rinviare una riunione consiliare che era stata indetta per il 28.11.2022, invocando, a fondamento di tale richiesta, l'inopportunità di tenere una seduta del CdA alla presenza di due componenti di fatto già sfiduciati dal socio di maggioranza.
Il CdA si teneva ugualmente e, nel corso della seduta del 28.11.2022, dopo avere ulteriormente discusso degli addebiti contestati a , anche alla luce di ulteriori pareri redatti da professionisti all'uopo Per_3 incaricati, deliberava l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci indicando anche la proposta di revocare l'Ing. dalla carica di Consigliere delegato e di promuovere, nei suoi Per_3 confronti, l'azione di responsabilità (doc. n. 18).
6 Nel corso dell'assemblea tenutasi il 7.12.2022 (doc. n. 2), la società, con il voto favorevole del
[...]
e con quello contrario del CP_2 Controparte_3
- respingeva la proposta di revoca dell'amministratore e la proposta di promuovere, nei suoi Per_3 confronti, azione irresponsabilità;
- disponeva la revoca individuale, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, del Presidente e del Consigliere Per_2
. Pt_1
Dalla lettura della deliberazione emerge che la motivazione addotta a base della revoca, incentrata sulla violazione del pactum fiduciae, risiederebbe nell'avere, i consiglieri revocati, votato a favore della revoca delle deleghe in capo a , senza avere preventivamente informato il Sindaco. Il Per_3 CP_2
nella persona del neo eletto Sindaco, ha poi rilevato come la revoca delle deleghe, ritenuta
[...] sproporzionata ed eccessiva e contraria all'interesse sociale, avrebbe comportato una variazione sostanziale delle regole di governance stabilite dai Soci, posto che, a seguito di tale delibera del CdA, sarebbe stato incrinato l'equilibrio tra i due soci , come delineato dallo statuto e dalle le linee guida del giugno 2020.
Di seguito si trascrive testualmente il passaggio centrale della motivazione:
“la circostanza per cui gli Amministratori e – espressione diretta del socio , in quanto Per_2 Pt_1 Controparte_2 eletti (assieme all'ing. su proposta del stesso – abbiano votato a favore di una delibera Per_3 Controparte_2 ritenuta dal Socio contraria all'interesse della Società e, soprattutto, illegittima in quanto apertamente in contrasto con gli assetti di governance pattuiti dai Soci in sede di fusione, è stata del tutto sintomatica della definitiva rottura del pactum fiduciae tra amministratore eletto e socio elettore.
All'esito di tale rottura, è evidente come l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società non rispecchi più l'equilibrio voluto dai Soci e in sede in fusione tra le due società Controparte_2 Controparte_3
e – secondo l'intenzione dagli stessi Comuni trasfusa nel protocollo di integrazione Controparte_5 _1 del 29 giugno 2020 ed in particolare nelle “Linee Guida di Corporate Governance” allegate. Infatti, gli Amministratori
e non possono più ad oggi considerarsi adeguata espressione della direzione gestoria che il Socio Per_2 Pt_1 CP_2 intende imprimere alla Società.” (Cfr. doc. n. 3, pag. 33).
[...]
7 Premesso quanto sopra, ritiene il Tribunale che le motivazioni addotte dalla delibera assembleare adottata il 07.12.2022 non integrino giusta causa di revoca, non ravvisandosi, nella condotta degli amministratori, alcun elemento tale da giustificare la rottura del mandato fiduciario.
Ed invero, dall'esame della documentazione agli atti, emerge che il CdA ha ritenuto di revocare le deleghe al Consigliere all'esito di un'adeguata istruttoria, dalla quale era emerso il forte Per_3 sospetto di gravi addebiti, potenzialmente forieri di danno alla società.
In particolare, prima di deliberare la revoca sono state effettuate accurate indagini, che hanno visto il coinvolgimento anche di un professionista esterno alla società, chiamato a rendere un proprio parere in ordine alle criticità dell'operazione.
Inoltre la revoca è stata deliberata con il parere favorevole del Collegio sindacale (cfr. doc. n. 3, pag.
13).
Si è trattata di una revoca cautelativa e urgente, che certamente ha limitato, quantomeno in via temporanea, le prerogative attribuite al Consigliere delegato espressione del ma che Controparte_2
è stata adottata a tutela del patrimonio sociale, a fronte di indizi di gravi irregolarità, e nell'imminenza del compimento di un'operazione ritenuta potenzialmente foriera di danno, la cui repressione era, in quel momento, certamente prevalente rispetto al contingente interesse del socio a mantenere intatti gli equilibri interni alla governance tramite la distribuzione delle deleghe concordate tra soci.
La revoca delle deleghe appare inoltre proporzionata anche nella parte in cui riguardava l'esercizio diritto di voto del Consigliere nelle assemblee delle società controllate, posto che l'operazione Per_3
Compago doveva appunto essere realizzata da una delle controllate.
Parte convenuta asserisce che tale condotta avrebbe violato l'art. 21 delle Linee Guida adottate di comune accordo tra i soci, ai sensi del quale Il Presidente, il Vice Presidente e il Consigliere delegato si sarebbero dovute attribuire le deleghe meglio indicate nel documento allegato alle linee guida medesime al fine di meglio disciplinare i rapporti di equilibrio tra i soci.
Il Tribunale non condivide tale impostazione, dovendosi, in primo luogo, rilevare che l'art.
2.1 delle
Linee guida non è trasposto nello statuto e può essere qualificato, al più, come un patto tra soci che pertanto non può ritenersi vincolante nei confronti degli amministratori, i quali sono tenuti ad operare
8 nell'interesse primario della società, non potendo l'amministratore accondiscendere all'interesse del singolo socio, qualora ritenuto pregiudizievole per la società.
DA ciò consegue che l'amministratore non è tenuto a consultare preventivamente il socio prima di adottare decisioni urgenti funzionali alla tutela del patrimonio sociale e certamente può discostarsi dalle sue direttive qualora le stesse siano contrarie all'interesse della società. Non può quindi imputarsi a parte attrice quale fatto tale da minare la fiducia il difetto di informativa nei confronti del socio di maggioranza, dovendosi peraltro rilevate che il era stato informato Controparte_2 della convocazione del CdA e dell'ordine del giorno. Dal verbale della seduta del 07.12.2022 emerge infatti che, lo stesso 20/10/2022, prima ancora della seduta del CdA, parte dei consiglieri, fra cui tenne una riunione informativa con i Sindaci dei due Comuni soci e il Presidente del Collegio Per_2 sindacale;
emerge inoltre che, successivamente il CdA mise a disposizione dei soci documentazione talmente ampia che il Sindaco di a verbale del 7 dicembre, si doleva di tale mole. CP_2
Il CdA ha dunque informato in modo adeguato il socio, tenuto conto dell'urgenza.
In ragione di quanto sin qui esposto, la condotta adottata dagli amministratori revocati dall'assemblea in vista della revoca delle deleghe all'Ing appare dunque improntata a diligenza e al Per_3 perseguimento dell'interesse sociale, non ravvisandosi, nel comportamento di , alcun Parte_1 elemento suscettibile di integrare la violazione del pactum fiduciae.
La motivazione addotta dalla società a fondamento della revoca appare pertanto non giustificata .
Né può invocarsi, quale giusta causa di revoca, la facoltà del socio di maggioranza di un ente pubblico di revocare l'organo amministrativo in carica, a seguito del mutamento della maggioranza politica conseguente alle elezioni del nuovo Sindaco, secondo quanto stabilito dalla disciplina sullo spoil system.
Si tratta invero di una motivazione che non è stata addotta a fondamento della deliberazione.
Inoltre, anche prescindendo dall'inammissibilità di tale nuova motivazione, e dalla ulteriore rilevante quesitone circa la natura pubblica o privata della società in questione, va rilevato che la revoca di cui all'art. 50 del D. Lgs. n. . 267/2000 deve avvenire entro i 45 dalla data di insediamento del nuovo
Sindaco, termine che, nel caso in esame, era abbondantemente superato.
Va pertanto accertato che la revoca di dalla carica di consigliere di è Parte_1 _1 stata deliberata senza giusta causa
9 Il danno patito a causa della revoca, corrispondente all'importo degli emolumenti documentati dalla produzione della delibera assembleare di nomina ( che prevedeva un compenso di euro 45.000,00 annui) spettanti per il periodo residuo di carica.
La data di cessazione dalla carica, va individuata nella data indicata dallo statuto come termine ultimo previsto dallo statuto per l'approvazione del bilancio, che parte attrice indica, senza contestazione, nel
180° giorno dalla chiusura dell'esercizio.
Si tratta di una perdita patrimoniale certa, pari ad euro 71.250,00.
Le allegazioni di parte convenuta sulla riduzione del danno dovuta a presunte ulteriori occasioni di sfruttate dall'amministratore revocato anche in conseguenza della cessazione dalla carica, nonché, in via equitativa di ulteriori vantaggi di spesa, sono del tutto generiche e non possono essere considerate.
* * *
Ritiene invece il Tribunale che non possa essere riconosciuto il danno non patrimoniale all'immagine.
A fondamento di tale domanda, parte attrice si limita ad allegare genericamente che la vicenda sarebbe assurta agli onori della cronaca, ma gli articoli di stampa prodotti (doc. n. 13 e 22) non contengono dichiarazioni della società convenuta, bensì del Sindaco di in rappresentanza dunque del socio e CP_2 della società o dei suoi legali rappresentanti.
Non si ravvisano pertanto i presupposti per la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale e nemmeno per la domanda ad essa accessoria, avente ad oggetto pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 120 cpc.
In conseguenza di tutto quanto sin qui esposto, va condannata a versare, in favore di _1
, l'importo di euro 71.250,00, attualizzato mediante rivalutazione, con l'aggiunta di Parte_1 interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla pronuncia e degli interessi al tasso legale dal deposito della pronuncia al saldo effettivo.
Parte convenuta, secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favor di , le Parte_1 spese di lite liquidate come in dispositivo, ai i sensi del DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
10 - Accerta che la revoca di dalla carica di componente del CdA di Parte_1 _1 deliberata dalla società convenuta il 07.12.2022, è avvenuta senza giusta causa;
- Condanna GM IM PA a versare, in favore di , a titolo di risarcimento del danno, Parte_1
l'importo di euro 71.250,00, attualizzato mediante rivalutazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno, fino alla pronuncia e ad interessi al tasso legale sulla somma così rivalutata dal deposito della pronuncia al saldo effettivo;
- Condanna GM IM PA a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si liquidano Parte_1 in euro 1.533,00 per esborsi ed euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali a. 15%,
IVA E accessori come per legge.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.Lisa Torresan dott. Lina Tosi
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