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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/09/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 154 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Caforio Ombretta E_
appellante
E
, con gli avv.ti UMBERTO FERRATO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, GILDA CP_1
AVENA,
FRANCESCO CHIATANTE,.
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 209/2023, pubblicata in data 08/02/2023; opposizione ad intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 27.2.2023, ha impugnato la sentenza Parte_2 con la quale il giudice del lavoro di Cosenza, in accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da ES NT relativamente al sotteso avviso di addebito n. CP_ 33420140000856832000, afferente crediti contributivi dell' ha dichiarato estinti detti crediti per prescrizione quinquennale sopravvenuta alla notifica del titolo.
1 In particolare, l'appellante ha dedotto che:
a) l'impugnata intimazione di pagamento n. 03420189008891555000 è stata notificata in data
11.03.2019 e non, come erroneamente indicato da controparte e dal Giudice di Prime Cure, nell'ottobre 2021;
b) tale circostanza è stata eccepita già nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, nella parte in cui si evidenziava che “In violazione dei principi di buona fede e correttezza e con abuso diritto, del processo e del gratuito patrocinio, il ricorrente ha tentato di spostare di oltre DUE anni la data di notifica (11.3.2019) del citato AVI impugnato (DOC 04) a quella genericamente indicata in ricorso in Ottobre 2021”;
c) la notificazione di tale avviso di intimazione emesso ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73 ha, pertanto, interrotto il termine di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, L. 335/95.
2.Degli appellati, si è costituito solo l' , chiedendo di essere tenuto indenne da eventuali CP_1 compensi e spese di causa, nella ipotesi di rigetto dell'appello, in quanto <con riferimento all'attualità del credito, l'Ente Concessionario di Riscossione rivesta lo specifico ruolo - demandato ex lege – di titolare del potere coercitivo legato alla riscossione del medesimo credito previdenziale. Ne deriva, sia ai fini processuali sia ai fini sostanziali, la piena ed integrale legittimazione dell'Esattore, in capo al quale incombeva l'onere/obbligo di salvaguardare
l'attualità del credito, con prioritario riferimento alla fase successiva alla intervenuta notifica della cartella esattoriale>>.
3.Disposta la sostituzione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte, all'esito il collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4. L'appello è inammissibile.
5.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2- quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del
2022).
In particolare nel citato arresto n.7514, la Suprema Corte ha chiarito nella parte motiva che, mentre
"deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente
2 impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto
(incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").
6.Ne consegue che essendo legittimato il solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, l' non è legittimata ad interporre gravame avverso la E_ pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei credito per prescrizione, statuizione avverso la quale l' avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame. CP_1
7.Le spese del grado si compensano nei confronti dell' mentre alcuna statuizione va adottata CP_1 nei confronti dell'altro appellato rimasto contumace.
8. .Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E_
, con ricorso depositato il 27/02/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 209/2023 , pubblicata in data 08/02/2023 , così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
-compensa le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nella causa in grado di appello iscritta al numero 154 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'avv. Caforio Ombretta E_
appellante
E
, con gli avv.ti UMBERTO FERRATO, MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, GILDA CP_1
AVENA,
FRANCESCO CHIATANTE,.
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 209/2023, pubblicata in data 08/02/2023; opposizione ad intimazione di pagamento.
FATTO.
1.Con ricorso depositato il 27.2.2023, ha impugnato la sentenza Parte_2 con la quale il giudice del lavoro di Cosenza, in accoglimento dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da ES NT relativamente al sotteso avviso di addebito n. CP_ 33420140000856832000, afferente crediti contributivi dell' ha dichiarato estinti detti crediti per prescrizione quinquennale sopravvenuta alla notifica del titolo.
1 In particolare, l'appellante ha dedotto che:
a) l'impugnata intimazione di pagamento n. 03420189008891555000 è stata notificata in data
11.03.2019 e non, come erroneamente indicato da controparte e dal Giudice di Prime Cure, nell'ottobre 2021;
b) tale circostanza è stata eccepita già nella memoria di costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, nella parte in cui si evidenziava che “In violazione dei principi di buona fede e correttezza e con abuso diritto, del processo e del gratuito patrocinio, il ricorrente ha tentato di spostare di oltre DUE anni la data di notifica (11.3.2019) del citato AVI impugnato (DOC 04) a quella genericamente indicata in ricorso in Ottobre 2021”;
c) la notificazione di tale avviso di intimazione emesso ai sensi dell'art. 50 D.P.R. 602/73 ha, pertanto, interrotto il termine di prescrizione previsto dall'art. 3, comma 9, L. 335/95.
2.Degli appellati, si è costituito solo l' , chiedendo di essere tenuto indenne da eventuali CP_1 compensi e spese di causa, nella ipotesi di rigetto dell'appello, in quanto <con riferimento all'attualità del credito, l'Ente Concessionario di Riscossione rivesta lo specifico ruolo - demandato ex lege – di titolare del potere coercitivo legato alla riscossione del medesimo credito previdenziale. Ne deriva, sia ai fini processuali sia ai fini sostanziali, la piena ed integrale legittimazione dell'Esattore, in capo al quale incombeva l'onere/obbligo di salvaguardare
l'attualità del credito, con prioritario riferimento alla fase successiva alla intervenuta notifica della cartella esattoriale>>.
3.Disposta la sostituzione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 127 cpc con il deposito di note scritte, all'esito il collegio ha deliberato in camera di consiglio la seguente decisione.
DIRITTO.
4. L'appello è inammissibile.
5.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2- quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con I. n. 265/2002)„ prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del
2022).
In particolare nel citato arresto n.7514, la Suprema Corte ha chiarito nella parte motiva che, mentre
"deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente
2 impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto
(incaricato dai creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa").
6.Ne consegue che essendo legittimato il solo ente impositore a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva, l' non è legittimata ad interporre gravame avverso la E_ pronuncia di primo grado per dolersi dell'estinzione dei credito per prescrizione, statuizione avverso la quale l' avrebbe dovuto tempestivamente interporre gravame. CP_1
7.Le spese del grado si compensano nei confronti dell' mentre alcuna statuizione va adottata CP_1 nei confronti dell'altro appellato rimasto contumace.
8. .Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da E_
, con ricorso depositato il 27/02/2023 , avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, giudice del lavoro, n. 209/2023 , pubblicata in data 08/02/2023 , così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
-compensa le spese del grado;
-dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8/7/2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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