TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 01/12/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 521/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13/03/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCI MAURIZIO, giusta procura in atti presso il Parte_1 cui studio, sito in Trani alla via Vittorio Veneto n. 13, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTILLO DAMIANO, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via S. Angelo n. 20, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 31/7/2014 con rito concordatario (atto n. 104 parte
II serie A anno 2014) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27/3/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi Persona_1 della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici in conformità all'interesse della minore ed alle norme imperative.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 31/7/2014, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 104 parte II serie A anno 2014).
Così deciso in Trani, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Unica Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 13/03/2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MUSCI MAURIZIO, giusta procura in atti presso il Parte_1 cui studio, sito in Trani alla via Vittorio Veneto n. 13, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. MINUTILLO DAMIANO, giusta Controparte_1 procura in atti presso il cui studio, sito in Molfetta alla via S. Angelo n. 20, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio in Molfetta il 31/7/2014 con rito concordatario (atto n. 104 parte
II serie A anno 2014) e, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 27/3/2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore , nata il [...], non sono in contrasto con gli interessi Persona_1 della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole minore e ai rapporti economici in conformità all'interesse della minore ed alle norme imperative.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in Molfetta il 31/7/2014, alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (atto n. 104 parte II serie A anno 2014).
Così deciso in Trani, il 25/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia