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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
43
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. GL ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3338/20222 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Zannini Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 721/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello ritualmente notificato il proponeva gravame avverso la sentenza Pt_1
di cui in epigrafe con cui -nel contraddittorio con l' stata rigettata la sua domanda avente CP_2 ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito contestato dall' con provvedimento del CP_1
04.11.2019 sulla pensione n. 07033421 cat. INVCIV per un importo complessivo di € 21.135,14 afferente al periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2019.
Nel ricorso di primo grado il rappresentava che con il verbale sanitario del 05.10.2015 Pt_1 egli veniva riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, con CP_ conseguente erogazione da parte dell' dell'indennità di accompagnamento. Deduceva inoltre che, dopo le successive visite di revisione (09.03.2016 e 10.04.2018 con cui gli veniva riconosciuto CP_ unicamente il requisito del 100% di invalidità senza diritto all'accompagnamento) l' aveva continuato ad erogare la medesima prestazione, mancando di adottare i provvedimenti di revoca;
eccepiva, quindi, l'infondatezza dell'azione di ripetizione per avere agito in buona fede non essendo a conoscenza della riduzione del grado di inabilità e conseguente perdita del diritto alla prestazione assistenziale.
Restava contumace nel grado l' . CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2.L'appello è infondato.
E' pacifico che trattasi di indebito assistenziale derivante dal venir meno del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagno.
Va rammentato in diritto che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008).
Al riguardo, peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. n. 39/1993, n. 431/1993). Di tal ché nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica né estensiva le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, stante il loro carattere derogatorio rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Orbene, l'art. 37, co. 8, l. n. 448/1998 dispone che, in materia di invalidità civile, “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tale disposizione fa dunque retroagire la revoca delle provvidenze economiche alla data della visita di verifica, rendendo dunque irripetibili le prestazioni percepite in epoca anteriore, e mira altresì ad impedire il protrarsi della successiva indebita percezione imponendo la sospensione immediata dell'erogazione e l'adozione di un provvedimento di revoca nel breve lasso di tempo di 90 giorni dalla sospensione, così dettando una disciplina dell'indebito assistenziale che, seppure non coincidente con quella dell'indebito previdenziale, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale come diretta ad approntare una tutela idonea – poiché rispettosa dell'art. 38 Cost. – in favore di chi, “prima della visita di verifica”, abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate.
Da tanto può inferirsi un principio di settore – applicabile nel caso di sopravvenuta carenza del requisito sanitario– di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita;
principio che, ove ad essere venuto meno sia il requisito sanitario, esclude la legittimità dell'affidamento dell'assistito dopo la visita di verifica, dovendo questi essere, da tale momento, ben consapevole della possibilità di un esito negativo.
Dalla visita di verifica, pertanto, torna ad operare la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale, ivi comprese quelle erogate tra la data della visita di verifica e la data della comunicazione del suo esito (cfr. Corte
App. Roma n. 2171/2023).
Tanto precisato in diritto, si rileva in fatto che, come supra evidenziato, la presente controversia ha ad oggetto la ripetizione di ratei indebitamente erogati in favore dell'appellante a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2019 per la somma complessiva di €
21.135,14, la cui restituzione è stata chiesta con la nota dell' 8.11.2018 a seguito della visita medica di revisione risalente al 9.3.2016.
Dall'applicazione dei suddetti principi al caso di specie emerge, in primo luogo, che l'appellante era nella condizione di conoscere pienamente la natura indebita delle somme percepite medio tempore dalla visita sanitaria di revisione (9.3.2016)-all'esito della quale emergeva l'accertamento dello stato di invalido al 100% senza i requisiti di cui alla legge n. 18/80 e n. 508/80 necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento-al provvedimento di recupero in esame (4.11.2019), né il mero lasso temporale intercorso fa ritenere ex se ragionevolmente formatosi il convincimento del percipiente circa la volontà dell'ente di voler rinunciare a far valere il proprio credito.
Né vale a concludere diversamente il dedotto errore compiuto dall'appellante nell'interpretare il contenuto del verbale della visita sanitaria, che pure aveva riconosciuto il 100% dell'invalidità ai fini però dell'inabilità civile (e non dell'indennità di accompagno), tenuto conto dell'intrinseca diversità dei requisiti sanitari sottostanti alle rispettive prestazioni e comunque della non scusabilità di detto presunto errore.
3.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
4.La mancata costituzione in giudizio dell' esime dalla regolamentazione delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. GL AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott. GL ZACCARDI Presidente
Dott.ssa Isabella PAROLARI Consigliere rel.
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 28.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3338/20222 R.G. vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Zannini Parte_1
appellante e
CP_1
Appellato contumace avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 721/2022 conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in appello ritualmente notificato il proponeva gravame avverso la sentenza Pt_1
di cui in epigrafe con cui -nel contraddittorio con l' stata rigettata la sua domanda avente CP_2 ad oggetto l'accertamento negativo dell'indebito contestato dall' con provvedimento del CP_1
04.11.2019 sulla pensione n. 07033421 cat. INVCIV per un importo complessivo di € 21.135,14 afferente al periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2019.
Nel ricorso di primo grado il rappresentava che con il verbale sanitario del 05.10.2015 Pt_1 egli veniva riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani (L. 18/80)”, con CP_ conseguente erogazione da parte dell' dell'indennità di accompagnamento. Deduceva inoltre che, dopo le successive visite di revisione (09.03.2016 e 10.04.2018 con cui gli veniva riconosciuto CP_ unicamente il requisito del 100% di invalidità senza diritto all'accompagnamento) l' aveva continuato ad erogare la medesima prestazione, mancando di adottare i provvedimenti di revoca;
eccepiva, quindi, l'infondatezza dell'azione di ripetizione per avere agito in buona fede non essendo a conoscenza della riduzione del grado di inabilità e conseguente perdita del diritto alla prestazione assistenziale.
Restava contumace nel grado l' . CP_1
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
2.L'appello è infondato.
E' pacifico che trattasi di indebito assistenziale derivante dal venir meno del requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagno.
Va rammentato in diritto che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass. n. 1446/2008).
Al riguardo, peraltro, la Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione
- e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte cost. n. 39/1993, n. 431/1993). Di tal ché nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica né estensiva le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali, stante il loro carattere derogatorio rispetto alla disposizione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Orbene, l'art. 37, co. 8, l. n. 448/1998 dispone che, in materia di invalidità civile, “in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”.
Tale disposizione fa dunque retroagire la revoca delle provvidenze economiche alla data della visita di verifica, rendendo dunque irripetibili le prestazioni percepite in epoca anteriore, e mira altresì ad impedire il protrarsi della successiva indebita percezione imponendo la sospensione immediata dell'erogazione e l'adozione di un provvedimento di revoca nel breve lasso di tempo di 90 giorni dalla sospensione, così dettando una disciplina dell'indebito assistenziale che, seppure non coincidente con quella dell'indebito previdenziale, è stata ritenuta dalla Corte costituzionale come diretta ad approntare una tutela idonea – poiché rispettosa dell'art. 38 Cost. – in favore di chi, “prima della visita di verifica”, abbia in buona fede percepito le prestazioni erogate.
Da tanto può inferirsi un principio di settore – applicabile nel caso di sopravvenuta carenza del requisito sanitario– di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita;
principio che, ove ad essere venuto meno sia il requisito sanitario, esclude la legittimità dell'affidamento dell'assistito dopo la visita di verifica, dovendo questi essere, da tale momento, ben consapevole della possibilità di un esito negativo.
Dalla visita di verifica, pertanto, torna ad operare la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., con conseguente ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte dall'ente previdenziale, ivi comprese quelle erogate tra la data della visita di verifica e la data della comunicazione del suo esito (cfr. Corte
App. Roma n. 2171/2023).
Tanto precisato in diritto, si rileva in fatto che, come supra evidenziato, la presente controversia ha ad oggetto la ripetizione di ratei indebitamente erogati in favore dell'appellante a titolo di indennità di accompagnamento per il periodo dal 01.04.2016 al 31.08.2019 per la somma complessiva di €
21.135,14, la cui restituzione è stata chiesta con la nota dell' 8.11.2018 a seguito della visita medica di revisione risalente al 9.3.2016.
Dall'applicazione dei suddetti principi al caso di specie emerge, in primo luogo, che l'appellante era nella condizione di conoscere pienamente la natura indebita delle somme percepite medio tempore dalla visita sanitaria di revisione (9.3.2016)-all'esito della quale emergeva l'accertamento dello stato di invalido al 100% senza i requisiti di cui alla legge n. 18/80 e n. 508/80 necessari per ottenere l'indennità di accompagnamento-al provvedimento di recupero in esame (4.11.2019), né il mero lasso temporale intercorso fa ritenere ex se ragionevolmente formatosi il convincimento del percipiente circa la volontà dell'ente di voler rinunciare a far valere il proprio credito.
Né vale a concludere diversamente il dedotto errore compiuto dall'appellante nell'interpretare il contenuto del verbale della visita sanitaria, che pure aveva riconosciuto il 100% dell'invalidità ai fini però dell'inabilità civile (e non dell'indennità di accompagno), tenuto conto dell'intrinseca diversità dei requisiti sanitari sottostanti alle rispettive prestazioni e comunque della non scusabilità di detto presunto errore.
3.In conclusione la sentenza impugnata va confermata.
4.La mancata costituzione in giudizio dell' esime dalla regolamentazione delle spese di lite del CP_1
presente grado di giudizio.
P.Q.M.
così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla sulle spese di lite del presente grado di giudizio;
-dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, lì 28.1.2025
Il Consigliere rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il Presidente
Dott. GL AC