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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause iscritte ai nn. 155/2024 R.G.L. e 156/2024 R.G.L., riunite nella n. 155/2024 R.G.L., promosse da:
c.f. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_2
Del Re per procura allegata al ricorso in appello.
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. , rappresentata e Controparte_3 C.F._1
difesa dall'Avv. Daniele Biagini per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATA
, c.f. , rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._1
dagli Avv.ti Daniele Biagini e Francesco Bertolini per procura allegata alla memoria di costituzione in appello.
APPELLATO
Oggetto: Risarcimento danni da dequalificazione
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 21.2.2025
Per gli appellati: come da note depositate il 24.2.2025
FATTI DI CAUSA
Con separati ricorsi al Tribunale di Massa, e Controparte_3
, entrambi Direttori di Ufficio Postale inquadrati nel Controparte_4
livello B CCNL Personale non Dirigente di hanno Controparte_1
esposto di essere stati costretti a svolgere in via prevalente e continuativa mansioni inferiori di sportelleria di livello C, per vacanza del posto di
Operatore di sportello presso gli uffici postali ai quali erano stati destinati, allegando l'elenco analitico delle giornate nei periodi interessati e deducendo di avere prestato attività di lavoro straordinario, peraltro senza beneficiare delle tutele previste per i videoterminalisti, con danni da privazione di mansioni, lesione all'immagine e alla salute.
I ricorrenti hanno chiesto, previa declaratoria di nullità di eventuali accordi sindacali in materia di mansioni e accertamento del diritto a svolgere le mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, la condanna di al risarcimento dei danni da dequalificazione professionale, CP_1 in misura pari all'intero o ad una percentuale della retribuzione, danni all'immagine e alla dignità lavorativa, danni alla salute e/o non patrimoniale, anche di natura morale e/o esistenziale. si è costituita contestando la fondatezza delle Controparte_1
domande ed eccependo in ogni caso la prescrizione decennale dei crediti azionati in relazione alla data di deposito dei ricorsi introduttivi quale primo atto interruttivo.
Con sentenze nn. 95 e 96 del 2024 il Tribunale di Massa ha accolto parzialmente i ricorsi, limitatamente all'accertamento del demansionamento e al risarcimento del conseguente danno da dequalificazione professionale.
propone appello e gli appellati resistono. CP_1
La Corte, espletato il tentativo di conciliazione, ha disposto lo
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svolgimento dell'udienza di discussione mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Le parti hanno depositato telematicamente note conclusive e le cause, previamente riunite, sono state decise nella camera di consiglio del 4.3.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, nei capi oggetto di appello che ancora rilevano nel presente giudizio, ha ritenuto fondate le domande risarcitorie dei ricorrenti per lo svolgimento di mansioni inferiori al livello di inquadramento, nei limiti e sulla base delle argomentazioni che di seguito si riportano.
Muovendo dal richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. a precedenti pronunce rese in analoghe fattispecie dallo stesso Tribunale di Massa e dalla Corte di
Appello di Genova, il giudice ha ritenuto provato il demansionamento dei ricorrenti per l'assegnazione ad attività di sportelleria in uffici postali non monoperatori - non contestata e comunque dimostrata dai testimoni escussi
(per ) e dalla documentazione acquisita (quale per i CP_3 CP_4 prospetti di liquidazione dell'indennità di cassa prevista per gli sportellisti dall'art. 76 CCNL) - sulla base delle declaratorie professionali dei livelli B e
C del CCNL. Secondo dette declaratorie l'assegnazione a mansioni promiscue, di addetto allo sportello e direttore dell'ufficio postale, è consentita solo per i dipendenti inquadrati nel livello C, che ricomprende entrambi i profili di Operatore di sportello senior e Direttore ufficio postale monoperatore, mentre il livello B, nel quale erano inquadrati i ricorrenti, comprende i dipendenti che svolgono mansioni di Direttori di ufficio postale non monoperatore.
Il Tribunale ha evidenziato, inoltre, che negli orari di apertura degli uffici postali (che assorbivano quasi interamente l'orario di lavoro) i ricorrenti, in quanto impegnati nelle mansioni di sportello, non potevano svolgere le attività proprie del Direttore, che restavano necessariamente subvalenti rispetto alle prime, e ha escluso che il demansionamento dei ricorrenti sia divenuto lecito in forza del testo novellato dell'art. 2103 c.c., non essendo allegati né provati i presupposti della norma.
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Il giudice ha ritenuto provato il danno non patrimoniale subito dai ricorrenti, per la sistematica e prolungata assegnazione di mansioni di sportellista e la privazione per lunghi periodi delle funzioni di gestione delle risorse e di coordinamento tipiche del profilo di direttore dell'ufficio postale.
Ne ha, quindi, disposto la liquidazione in via equitativa nella misura del 20% della retribuzione per le giornate di assegnazione a dette mansioni risultanti da documenti di provenienza della società, per periodi compresi tra ottobre
2012 e maggio 2020 ( ) e tra maggio 2011 e ottobre 2022 ( CP_3 CP_4
), nell'importo rispettivamente di euro 17.723,60 ed euro 29.666,56.
[...]
Per il Tribunale, nella sentenza n. 96/2024, ha, infine, escluso CP_4
la prescrizione sul rilievo che, dovendo aversi riguardo quale dies a quo al momento della cessazione della permanenza della condotta demansionante, il primo termine prescrizionale era decorso dal 28.02.2013 e non era ancora spirato al momento di presentazione del ricorso introduttivo (21.12.2022).
2. Con il primo motivo, critica le decisioni appellate per CP_1
l'errata interpretazione dell'art. 2103 c.c. e la mancata considerazione delle esigenze organizzative della società, con particolare riferimento alla sottovalutazione dei “parametri transazionali oltre che relazionali” relativi agli uffici postali interessati ed emergenti dalle tabelle in atti, in relazione alle pattuizioni intervenute con l'Accordo sindacale del 12.12.2012.
L'appellante richiama in particolare la previsione di detto accordo secondo cui l'effettiva assegnazione di ulteriori unità di personale, oltre al
Direttore, negli uffici postali “base” non è automatica, ma avviene qualora si verifichino le condizioni che ne motivino l'esigenza (“Per gli Uffici Postali
“base” di livello B - saranno previste in aggiunta al DUP (direttore ufficio postale) unità OSP (operatore di sportello), laddove sussistano specifici parametri transazionali oltre che relazionali”). In proposito evidenza che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, in atti erano prodotti i dati sui volumi di traffico dell'utenza che dimostravano la scarsità di utenti degli uffici interessati, confermati anche dai testi escussi nel giudizio promosso da (testi che erroneamente non erano stati CP_3
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ammessi nel giudizio di ). CP_4
Ad avviso di il giudice avrebbe ignorato che la nuova CP_1 formulazione dell'art. 2103 c.c. ha dilatato il perimetro delle mansioni esigibili quando il datore di lavoro sia costretto ad attuare dei cambiamenti nell'organizzazione e nell'attività produttiva della propria azienda, come nel caso di specie in correlazione con i volumi di traffico e i parametri transazionali e relazionali già richiamati. A tal fine il Tribunale avrebbe altresì errato nel valutare la documentazione relativa alle piante organiche degli uffici, atteso che il CCNL non prevede che l'Ufficio postale di Livello
“B” debba necessariamente disporre, accanto al Direttore, anche di un
Operatore di Livello C, come confermato anche dai testimoni escussi nel giudizio promosso da . CP_3
Per l'appellante eccepisce, inoltre, l'erroneità della deduzione CP_4
del Tribunale circa la prevalente e continuativa attività di sportello, desunta dalla corresponsione a favore dell'appellato dell'indennità di rischio cassa, in quanto l'indennità sarebbe destinata non solo agli Operatori di sportello ma a tutti coloro che svolgono detta attività, esponendosi al rischio del maneggio denaro, anche se non in maniera prevalente e continuativa.
L'appellante ha infine richiamato le pronunce del Tribunale di Arezzo,
n.107/2023, e del Tribunale di Pisa, nn. 67 e 68 del 2024, che avevano ritenuto non incompatibili le attività di sportellista e le funzioni proprie di
Direttore, in osservanza dell'Accordo sindacale 12.12.2012, qualora le prime rimangano residuali e la retribuzione corrisponda alla mansione di appartenenza legale, come avvenuto anche nel caso di specie, dove peraltro i ricorrenti avevano seguito corsi di formazione e percepito premi aggiuntivi allo stipendio in relazione sempre alla mansione di direttore ufficio postale.
2.1 Il motivo è infondato.
2.1.1 In fatto è provato che gli appellati, entrambi inquadrati nel livello B CCNL quale Direttore di Ufficio Postale, siano stati assegnati agli uffici postali allegati nei ricorsi introduttivi, svolgendo in via prevalente e continuativa mansioni di addetti allo sportello nelle giornate, in numero
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assai rilevante, indicate nelle sentenze: per presso l'Ufficio di CP_3
Filattiera, la cui pianta organica era costituita da due unità di sportello oltre al Direttore, nelle 1534 giornate in cui l'appellata vi ha operato da sola tra l'ottobre 2012 e il maggio 2020, come riconosciuto dalla società nell'elenco prodotto sub doc. 16 (per un refuso indicato come doc. 17 nella sentenza); per negli uffici postali di Bagnone, Fosdinovo, Moncigoli, CP_4
Pallerone, nei quali l'appellato ha operato da solo o in affiancamento ad altro operatore, nelle 2421 giornate, tra maggio 2011 e ottobre 2022, per le quali lo stesso ha percepito, come da cedolini paga, l'indennità di cassa contrattualmente prevista per lo svolgimento di attività di sportelleria.
Sotto quest'ultimo profilo, specificamente contestato da , è CP_1
sufficiente richiamare l'art. 76 CCNL (Indennità di cassa), secondo cui: “I.
Al personale assegnato agli sportelli che erogano servizi finanziari negli uffici postali, negli sportelli avanzati, nonché negli uffici postali addetti al canale Poste Shop e quelli addetti alla vendita di prodotti filatelici, che effettui in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50% dell'orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, spetta
l'indennità di cassa nella misura lorda giornaliera di 3,43 euro.
II. La predetta indennità viene corrisposta, ferme restando le condizioni organizzative di cui sopra, nella misura ridotta del 40% al seguente personale:
a) personale addetto al servizio di recapito a domicilio degli effetti postali, con una media giornaliera di 12 oggetti assegnati, gravati da diritti postali
o doganali o di assegno, escluse le corrispondenze tassate non gravate dai diritti di cui sopra;
b) addetti agli sportelli che svolgono attività connesse ai servizi postali e di comunicazione elettronica.
L'indennità in questione viene corrisposta per ogni giornata di effettivo servizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun turno;
non spetta ai quadri ed al personale addetto alle operazioni interne, seppur connesse con l'esercizio dei servizi finanziari”.
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Dal tenore della norma collettiva si evince con chiarezza che la corresponsione dell'indennità è prevista a favore di coloro che svolgono attività di sportello, effettuando in modo diretto ed a contatto con la clientela, per oltre il 50% dell'orario d'obbligo, operazioni con effettivo maneggio di denaro, in relazione alle giornate di effettivo servizio, limitatamente ad un solo operatore per sportello e per ciascun turno, con esclusione del personale con livello di quadro o addetto a operazioni interne, quale il Direttore dell'ufficio.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la corresponsione dell'indennità al non è correlata ad un generico CP_4
rischio di maneggio denaro connesso ad attività anche non prevalente né continuativa, quale ad esempio la mera apertura dello sportello, ma presuppone l'effettivo svolgimento, nelle giornate per le quali l'indennità è riconosciuta in misura intera, di operazioni di sportelleria almeno per oltre il
50% dell'orario.
Risulta corretta la conclusione del giudice di primo grado che ha ritenuto provato, sulla base dell'erogazione di tale emolumento in misura intera,
l'espletamento in via prevalente nonché continuativo, per l'elevato numero complessivo di giornate risultanti dai cedolini, delle mansioni di Operatore di sportello di livello C, inferiori a quelle di Direttore di ufficio postale di livello B nel quale era inquadrato. CP_4
2.1.2 In relazione al punto controverso che attiene alla legittimità dell'adibizione degli appellati alle attività di sportelleria corrispondenti all'inferiore livello C CCNL, in forza delle previsioni contrattuali contenute negli accordi sindacali del 12.12.2012 e del novellato art. 2103 c.c., la
Corte non può che richiamare, anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già svolte nel proprio precedente, reso in analoga fattispecie (n. 288/2020) e non impugnato da Controparte_1
“Lo svolgimento prevalente e abituale di attività di operatore di sportello rientranti nel livello C CCNL, perdurato dall'ottobre 2009 al settembre
2017, non può considerarsi legittimo secondo la normativa tempo per tempo
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vigente. Trattasi di mansioni che erano inferiori a quelle corrispondenti al livello nel quale la lavoratrice era inquadrata quale Direttore di Ufficio
Postale, rientrante nella declaratoria del livello B di cui all'art. 20 CCNL,
e non riconducibili a quelle di Direttore di Ufficio Postale Monoperatore
(proprie del livello C), essendo pacifico che l'Ufficio di (..) fosse dotato di quattro sportelli (cfr. comparsa di costituzione di primo grado) e dunque non costituito da un solo operatore.
Per il periodo precedente l'entrata in vigore dell'accordo sindacale del
12.12.2012, valgono le argomentazioni già espresse da questa Corte nella sentenza n. 488/2016, nella quale si è affermato l'evidente demansionamento integrato dall'adibizione prevalente del Direttore all'attività di sportellista (in quel caso per 742 giorni tra novembre 2011 e dicembre 2012), in violazione del divieto previsto dall'art. 2103 c.c. nel testo precedente le modifiche introdotte dal d. lgs. 81 del 2015.
Per il periodo successivo all'accordo sindacale del 12.12.2012, oltre alle condivisibili osservazioni formulate nel suindicato precedente circa la natura indisponibile dei diritti previsti dall'art. 2103 c.c., è sufficiente rilevare che la nuova classificazione degli uffici postali introdotta all'art. 9 di detto accordo - pur prevedendo quattro diversi cluster (Centrale,
Relazione, Standard, Base) e l'attribuzione agli Uffici Postali di Base, quale quello di (…), di unità operative di sportello in aggiunta al Direttore dell'ufficio solo in presenza di “specifici parametri transazionali oltre che relazionali” - ha contestualmente riconosciuto, quale effetto di tale riclassificazione, la necessità di provvedere alla “ricollocazione del personale degli UP in posizioni coerenti con il proprio livello inquadramentale”, disponendo in particolare che per il personale di livello
B la ricollocazione avvenisse secondo i criteri fissati nello stesso articolo 9 per i Quadri, ossia presso altri Uffici Postali o ambiti organizzativi coerenti con la categoria professionale di appartenenza, e in ogni caso entro i 30 km dalla sede attuale di lavoro.
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L'accordo sindacale non ha dunque legittimato, come sostenuto dalla società, la dequalificazione dell'appellante posto che, in forza di detti accordi, l'effetto della eventuale declassificazione dell'Ufficio Postale di
(…) – che invero non risulta essere stato privato delle quattro unità di OSP
e risulta inserito nel cluster di base livello B e non C (doc. 5 fascicolo
– avrebbe al più comportato la necessità di una ricollocazione del CP_1
Direttore inquadrato nel livello B CCNL in altro Ufficio o ambito corrispondente all'inquadramento posseduto e non l'adibizione pressochè continuativa del medesimo alle mansioni inferiori di operatore di sportello di livello C.
Nè a diverse conclusioni si perviene sulla scorta delle modifiche della disciplina in tema di mansioni introdotte dall'art. 3, comma 1, d. lgs.
81/2015, a decorrere dal 25.6.2015.
La novella non ha attribuito al datore di lavoro la facoltà unilaterale di adibire discrezionalmente il dipendente a mansioni di livello inferiore, come eccepito dalla società sin dalla comparsa di costituzione di primo grado, bensì ha riconosciuto tale possibilità solo in presenza di modifiche degli assetti organizzativi aziendali incidenti sulla posizione del lavoratore interessato dal mutamento in pejus delle mansioni, e a condizione, inoltre, che detto mutamento sia comunicato per iscritto al lavoratore, a pena di nullità.
Si tratta di presupposti che nella specie difettano, non essendo stato specificamente dedotto né tantomeno provato un mutamento organizzativo che abbia inciso sulla posizione lavorativa dell'appellante (tale non potendo considerarsi per quanto già esposto la nuova classificazione di cui all'accordo sindacale del 12.12.2012) né una comunicazione scritta dell'asserita modifica”.
Per le ragioni esposte risultano infondate le censure dell'appellante alle parti delle sentenze appellate nelle quali il giudice si è conformato alle argomentazioni richiamate, escludendo che l'accordo sindacale del 2012 e il novellato art. 2103 c.c. abbiano reso legittimo il demansionamento.
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3. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione in relazione al riconoscimento agli appellati del danno da dequalificazione professionale e alla dignità lavorativa, per violazione della disciplina dell'art. 1223 c.c. circa il nesso causale tra inadempimento contrattuale e danno. In sintesi l'appellante contesta, oltre all'esistenza del demansionamento, l'affermazione del Tribunale circa le perdite professionali o economiche subite dagli appellati, atteso che questi ultimi avrebbero sempre svolto il ruolo e le mansioni di Direttore di Ufficio postale, livello B, e assolto a funzioni di in maniera residuale e Persona_1 non prevalente, lamentando l'erroneità dell'automatismo tra demansionamento e danno risarcibile in assenza di prova di tale danno.
3.1Il motivo è infondato.
In entrambe le decisioni appellate il Tribunale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale da demansionamento, secondo cui, in presenza della violazione del diritto allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al livello di inquadramento, la prova del danno risarcibile, gravante sul lavoratore, può essere fornita anche in via presuntiva, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, con riferimento alla durata e persistenza del demansionamento, alla qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, alla natura e il tipo della professionalità coinvolta (cfr. da ultimo Cass. 3400/2025 e altre ivi citate).
Nella specie, si ritiene che la durata, protratta per diversi anni, e il numero elevato delle giornate nelle quali gli appellati sono stati chiamati a svolgere mere attività di sportello a contatto con il pubblico pressochè per l'intera durata del turno lavorativo, dedicando necessariamente uno spazio residuale e subvalente alle mansioni di Direttore dell'ufficio postale del loro profilo, abbiano leso la professionalità e la dignità lavorativa dei due lavoratori, ossia beni afferenti la sfera personale e non patrimoniale, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano seguito corsi di formazione e percepito gli emolumenti previsti per il profilo di
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appartenenza. La valutazione del complesso di tali elementi rende altresì congrua la misura del danno non patrimoniale, liquidata in via equitativa in una percentuale della retribuzione contenuta nel 20%.
4. Con il terzo motivo, la società appellante si duole, per quanto attiene alla sentenza n. 95/2024 relativa a , del mancato esame CP_3 dell'eccezione di prescrizione parziale della pretesa risarcitoria del danno antecedente al 11.4.2012 (stante il deposito del ricorso in data 11.4.2022) mentre, per quanto attiene a , contesta l'individuazione del dies a CP_4
quo della prescrizione nella cessazione del demansionamento anziché, come indicato dalla giurisprudenza in materia di mansioni superiori, dal momento di svolgimento delle mansioni (con prescrizione in questo caso dei periodi antecedenti il 21.12.2012, atteso che il deposito del ricorso è del
21.12.2022).
4.1 Le censure sono infondate.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata, a seguito delle modifiche del regime di stabilità introdotte con la legge n. 92 del 2012 e il d. lgs. n. 23 del 2015, che nel rapporto di lavoro privato hanno determinato il venir meno di una predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, per i diritti che non siano già prescritti alla data del
18.7.2012 il termine di prescrizione inizia a decorrere, ai sensi degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass.
26246/2022 e tra altre Cass. 18008/2024).
Nella specie, trattandosi di diritti sorti rispettivamente nel maggio 2011 e ottobre 2012 e di rapporti di lavoro ancora in essere, la prescrizione non è decorsa .
5. Per le ragioni esposte gli appelli non possono essere accolti e le sentenze meritano conferma, salva la diversa motivazione in punto prescrizione esposta al punto che precede.
Risulta conseguentemente assorbito l'ultimo motivo di appello, riguardante le spese di lite, per l'espressa acquiescenza dell'appellante, nel caso di mancato accoglimento dei precedenti motivi di merito, alla
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statuizione del giudice di primo grado (con la parziale compensazione al
50%).
6. Attesa la soccombenza, le spese del presente grado vanno poste a carico della società appellante, come liquidate in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore delle cause, del numero e natura delle questioni nonché dell'attività difensiva in concreto espletata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per ciascuna delle impugnazioni riunite.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge entrambi gli appelli;
Condanna l'appellante a rimborsare agli appellati le spese del grado, liquidate per ciascuno degli appellati in euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per ciascuna delle impugnazioni riunite.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2025
LA CONSIGLIERA est. IL PRESIDENTE
Caterina Baisi Federico Grillo Pasquarelli
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