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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/10/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 56/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. AL AP - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. AN IN - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56/2020 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
Morabito n. 78, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela C.F._1
Lagazzo del Foro di Locri, c.f.: , elettivamente domiciliata, C.F._2 unitamente al proprio difensore, in Reggio Calabria via S. Anna II Tronco n. 101-B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Azzarà; recapiti indicati ai fini delle comunicazioni: fax
0964.415321, pec: e pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385, Partita Iva , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Guerrisi del Foro di Palmi, c.f. , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata unitamente al proprio difensore in Reggio Calabria, in Reggio
Calabria, via B. Buozzi n. 12/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito;
recapiti indicati ai fini delle comunicazioni: fax 0966.645369, pec:
Email_3
APPELLATA
NONCHE' CONTRO , nato il [...] ad [...], residente in [...]
Margherita n. 189, e , nata il [...] a [...], residente in [...], elettivamente domiciliati nello studio del proprio difensore
Avv. Antonio Iamundo del Foro di Locri- in Natile di Careri (RC) alla via Torino n. 11,
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 1552/2019, emessa nel procedimento n. 4713/2013 R.G., pubblicata il 20.11.2019
e notificata a mezzo pec il 19.12.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, datato 05.12.2013 e notificato in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio , e la compagnia in persona CP_3 CP_2 CP_1 del l.r. pro tempore, innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria per ottenere il risarcimento dei danni all'autovettura ed alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, patiti quale conseguenza del sinistro verificatosi in data 9.5.2012 alle ore 12,50 circa, all'incrocio della via Provinciale del Comune di Africo Nuovo con la SS 106.
I convenuti e si costituivano eccependo preliminarmente CP_3 CP_2
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza di fatto e di diritto dell'azione; in particolare, deducevano la mancanza di elementi probatori a supporto della domanda evidenziando che l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. incombesse sull'attrice; segnalavano incongruenze e mancanza di ricollegabilità eziologica fra la dinamica descritta e le lesioni riportate dall'attrice; contestavano la quantificazione dei danni.
La convenuta compagnia di Assicurazione si costituiva eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 Codice Ass. rilevando che la lettera di messa in mora non aveva i contenuti dell'art. 148 Codice Ass.; nel merito, deduceva l'applicazione dell'art. 145 C.d.S. e la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per non aver dato precedenza alle autovetture che percorrevano la SS 106 e rilevava la presunzione di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c.
pag. 2/13 Rigettate le eccezioni preliminari, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta prove testimoniali e c.t.u. medico-legale sulla persona CP_3 dell'attrice.
Parte attrice allegava relazione di visita medico legale espletata dal proprio c.t.p.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, dichiarava il sinistro stradale ascrivibile, ex art. 2054, comma 2, c.c., alla pari responsabilità colposa dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti e, per l'effetto, condannava e la società CP_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, a risarcire a i danni subiti e quantificati nella
[...] Parte_1 complessiva somma di € 17.730,25 per danno non patrimoniale, ed € 1.273,20 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 9 Maggio 2012 (per il danno non patrimoniale) ovvero dalla singole spese (per il danno rappresentato dalle spese mediche) al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e delle spese e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
condannava i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.384,50 per compensi, oltre accessori di legge e distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo, liquidate con separato decreto.
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio illustrati e Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente CP_3 nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della stessa, in solido con il proprietario dell'autovettura Volkswagen LF tg. RC 399233, , e con la CP_2
al pagamento in favore della stessa appellante della complessiva Controparte_4 somma di € 49.460,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellata si è costituita in appello chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
pag. 3/13 e , sebbene ritualmente citati in appello mediante notifica CP_2 CP_3 dell'atto di impugnazione presso il loro difensore nel giudizio di primo grado, non si sono costituiti nel presente grado di appello rimanendo contumaci.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto “Erroneità della sentenza nella parte in cui non viene riconosciuta nella causazione del sinistro l'esclusiva responsabilità di quale conducente dell'autovettura Volkswagen LF targata CP_3
RC 399 BB di proprietà di , assicurata con la compagnia . Ha CP_2 CP_4 poi più dettagliatamente articolato tale motivo con i seguenti punti: 1a) col quale ha contestato gli argomenti logico giuridici sulla base dei quali la sentenza di primo grado ha dubitato dell'attendibilità dei testimoni addotti da parte attrice e odierna appellante;
1b) mediante il quale ha censurato come contradditoria la ricostruzione della condotta di guida della convenuta-appellata ; 1c) col quale ha sostenuto l'erroneità della sentenza CP_3 per falsa applicazione dell'art. 145 C.d.s. e illogicità della motivazione sul punto.
La ha controdedotto aderendo alla sentenza di primo grado e Controparte_4 rilevando che, correttamente, la sentenza di primo grado si sia basta sul verbale di intervento redatto dalla Polizia Stradale ai fini di una più attendibile ricostruzione del sinistro. Ha poi evidenziato come la stessa abbia ammesso (v. atto Parte_1 introduttivo) che era suo obbligo concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla S.S.
106, privilegiata rispetto alla strada Provinciale da lei percorsa e che, quand'anche ritenuta attendibile, la deposizione del avvalorerebbe la responsabilità della stessa Tes_1
, ove si consideri che il il quale precedeva la , avvertì il Pt_1 Tes_1 Pt_1 sopraggiungere della VW LF e dunque a maggior ragione avrebbe dovuto accorgersene l'attrice. L'appellata ha quindi evidenziato come la abbia tenuto, nella fattispecie, Pt_1 una condotta di guida imprudente, omettendo di fermarsi allo Stop e il concedere la precedenza alla , cautele che avrebbero certamente evitato l'incidente, a prescindere CP_3 da una condotta non ligia di . CP_3
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è infondato e deve essere rigettato.
pag. 4/13 Giova immediatamente evidenziare che, ad avviso di questa Corte, parte attrice e odierna appellante non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di corresponsabilità paritaria dei conducenti nella causazione del sinistro, dettata dall'art. 2054 c.c.
Al riguardo, la sentenza di primo grado, condivisibilmente, ha preso le mosse dal verbale della Polizia Stradale – Distaccamento di Brancaleone, intervenuta sui luoghi dopo l'incidente. In detto verbale la dinamica dell'incidente è descritta nei seguenti termini. «In data 09.05.2012 alle ore 12:45 circa , alla guida della propria atv Parte_1
Citroen C1 targata DH171AH percorreva la via Provinciale nel Comune di Africo, con direzione di marcia monte-mare. Giunta all'intersezione con la SS 106 impegnava l'area dell'intersezione stradale, con l'intento di portarsi sul prolungamento con via Umberto e così facendo ometteva di dare la precedenza all'atv VW LF targata RC 399233.
Quest'ultima condotta da con a bordo e , CP_3 CP_2 Persona_1 percorreva la SS 106 con direzione di marcia sud e per la velocità non commisurata non riusciva ad evitare la collisione con il veicolo in premessa. L'urto di media entità si concretizzava nella parte anteriore del veicolo “A” e laterale sinistro del veicolo “B”. Il punto d'urto si concretizzava all'interno della corsia di marcia di pertinenza del veicolo
“A” e precisamente all'interno del quadrante sup. di destra dell'area di intersezione. A seguito della collisione il veicolo “A” si arrestava a cavallo della striscia longitudinale di mezzeria al centro dell'intersezione mentre il veicolo “B” subiva una rotazione in senso orario raggiungendo uno stato di quiete in posizione di marcia con orientamento obliquo con lo spigolo anteriore destro a contatto con il muro lato monte che delimita la ss 106 a circa 22 metri di distanza dal veicolo antagonista. Nella fase antecedente la collisione, il veicolo “A” lasciava impresse sul manto stradale due tracce di frenata mediamente marcata continue e parallele tra loro con lieve tendenza verso sinistra della lunghezza rispettivamente di metri 24,15. A seguito della collisione, entrambi i conducenti ed i passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportati da personale del 118 presso il pronto soccorso di Locri».
E' dunque accertato e non contestato che l'incidente si verificò nei termini suddetti e, in particolare, che la Citroen C1 condotta da (veicolo B), nell'occorso, Parte_1 impegnava l'intersezione con la S.S. 106, strada avente diritto di precedenza, dove veniva investita dall'autovettura WV LF (veicolo A) condotta da la quale CP_3 sopraggiungeva a velocità sostenuta. Per tali motivi entrambe le conducenti dei veicoli pag. 5/13 coinvolti nel sinistro venivano sanzionate per le violazioni delle norme del C.d.s. rispettivamente accertate a loro carico dagli operanti. La sentenza di primo grado ha poi ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e e Testimone_2 Tes_3 concluso che, non risultando elementi più precisi per la valutazione delle condotte dei conducenti rispetto a quanto evincibile dalle sanzioni elevate a carico di entrambi, non può dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Anche questa Corte ritiene che, nella fattispecie, le prove assunte non consentano di superare presunzione di responsabilità paritaria di entrambi i conducenti e ciò a prescindere Tes_ dal giudizio di inattendibilità dei testi e espresso dalla sentenza appellata. Tes_1
Sotto tale ultimo profilo, infatti, meritano di essere condivise le controdeduzioni dell'appellata secondo cui, ove ritenuta attendibile, la deposizione del CP_4 Tes_1 avvalorerebbe la responsabilità della stessa , posto che, se il il quale Pt_1 Tes_1 precedeva la , avvertì il sopraggiungere della VW LF, a maggior ragione Pt_1 avrebbe dovuto accorgersene l'attrice. In tal senso depongono altresì le dichiarazioni scritte allegate al fascicolo di parte attrice, dalle quali si evince che, al momento della collisione,
l'autovettura condotta da si fosse appena immessa sulla S.S. 106. In Parte_1 particolare, , con dichiarazione datata Africo 16.7.2012, ha affermato Testimone_4 che “L'autovettura Citroen C1 stava ultimando l'attraversamento dell'incrocio in quanto procedeva sulla via Provinciale con direzione monte-mare”. Analogamente, anche
[...]
, sempre con dichiarazione datata Africo 16.7.2012, ha dichiarato “Preciso che Tes_5
l'autovettura Citroen aveva quasi ultimato l'attraversamento, infatti è stata colpita nella parte posteriore sinistra dalla LF che procedeva sulla SS 106 con direzione CZ-RC”.
Le modalità e la tempistica evincibili dagli atti, implicano, con tutta evidenza, che la stessa abbia compiuto una manovra imprudente omettendo di dare la precedenza Pt_1 all'autovettura condotta da , la quale, a sua volta, tentava di evitare l'impatto, CP_3 tuttavia non riuscendovi ed andando a collidere con la parte posteriore sinistra del veicolo antagonista. A fronte di tale dinamica, il fatto che procedesse a velocità elevata CP_3 non vale, per sé solo, ad attribuirle un grado di responsabilità maggiore rispetto a quello di
, la quale, immettendosi imprudentemente sulla S.S. 106 avente diritto Parte_1 di precedenza ha innescato la sequenza causale del sinistro, contribuendo in modo significativo alla sua causazione. Pertanto, la valutazione a cui era giunto il Giudice di pag. 6/13 prime cure, nel riconoscere una responsabilità di pari grado nella misura del 50% risulta corretta.
Posto quanto sopra, risultano prive di pregio anche le analoghe dui al punto 1c) in ordine alla valenza della violazione al C.d.s. contesta all'appellante, non essendo peraltro questa la sede propria per la contestazione della contravvenzione e bastando osservare, comunque, che l'art. 145 C.d.S. disciplina l'obbligo di precedenza nelle intersezioni stradali, impone ai conducenti la massima prudenza nell'impegnare una intersezione tra strade e, in particolare, obbliga gli stessi a dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, né potrebbe valere l'obiezione di avere confidato sulla precedenza di fatto, considerato che, in tema di circolazione stradale,
l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2024, n.1992).
§
Con un secondo ordine di motivi, l'appellante ha dedotto “2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. - Contraddittorietà della sentenza, illogicità della motivazione in ordine alla giurisprudenza indicata dal Giudice di prime cure e le risultanze istruttorie. 2a) Erronea ricostruzione dei passaggi logico-giuridici in ordine all'applicazione dell'art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro. 2b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. al caso concreto”. Le doglianze sono evidentemente confutate dalle motivazioni sopra esposte in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, non essendovi elementi utili a vincere la presunzione pag. 7/13 in favore di parte attrice e appellante e non essendovi luogo per un'eventuale rivalutazione in senso sfavorevole in mancanza di appello incidentale.
E' assunto consolidato, peraltro, che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo
l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. Civ., sent. 17 dicembre 2007, n. 26523).
Ne consegue che anche i suddetti motivi di appello devono essere respinti.
§
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sotto un primo profilo “3a)”, ha lamentato l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale, osservando che, a tal fine, la sentenza appellata si è uniformata alle risultanze della c.t.u. medico legale esperita nel giudizio di primo grado, senza considerare la c.t.p. medica prodotta dall'appellante, che le riconosceva un danno con una percentuale del
20%.; ha lamentato altresì la decurtazione dell'importo liquidato per effetto dell'affermazione concorso di colpa di entrambi i conducenti nell'egual misura del 50 %.
L'appellante, oltre a ritenere ingiustificata tale decurtazione, ha anche lamentato la liquidazione del danno biologico sulla base di criteri standardizzati (tabelle di Milano) senza alcuna personalizzazione in relazione alle specifiche conseguenze subite dall'appellante e sostenuto, a tale riguardo, che le lesioni riportate “Fratture costali 8°, 9°,
10° emitorace sinistro, modesto versamento pleurico dx, fratture cervicali C2 + corpo espistrofeo + C6” e le risultanze della CTU medica, secondo cui “l'obiettività clinica è caratterizzata da una sintomatologia algico-disfunzionale a carico del rachide cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e di lateralità del rachide
pag. 8/13 cervicale associata a ricorrente sintomatologia vertiginosa” costituiscano elementi idonei a giustificare la personalizzazione in aumento del danno, da riquantificare, per tutte le ragioni sopra esposte, in € 42.079,00. ha controdedotto che la decisione appellata è corretta anche sotto questo profilo CP_4
e conforme al consolidato orientamento secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. rappresenta una categoria generale non suscettiva di divisioni in sottocategorie, se non per meri fini descrittivi.
Così sintetizzate le posizioni delle parti, si osserva che la sentenza di primo grado ha preliminarmente richiamato le note sentenze delle Sezioni unite dell'11 novembre 2008 in tema di danno non patrimoniale.
Delineato il quadro giuridico di riferimento, ha recepito la c.t.u. medico legale esperita in corso di causa, ritenendola attendibile e condivisibile sulla base di motivate e pienamente condivisibili ragioni, espressamente illustrate in motivazione. In particolare, il Giudice di primo grado ha osservato che la consulenza medico-legale risulta esaustiva e completa e che le considerazioni ivi svolte devono ritenersi convincenti, non risultando criticità di tipo procedurale o metodico e considerato che l'iter argomentativo seguito è fondato su valutazioni basate sulla documentazione in atti, sull'esame obiettivo, sull'anamnesi e su una visita medica completa ed approfondita. A ciò si aggiunga che, come rilevato anche in sentenza, le parti non hanno proposto alcuna osservazione o contestazione al testo medico- legale definitivo. La motivata adesione alla c.t.u., pienamente condivisa anche da questo
Collegio, spiega la non adesione alle valutazioni proposte con la consulenza di parte attrice.
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza circa la mancata personalizzazione del danno, si rileva che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento utile a tal fine. E' noto, infatti, che il danno biologico può essere incrementato, in via di personalizzazione, quando siano allegate e provate circostanze specifiche che manifestano la grave incidenza dell'evento dannoso sulle ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. Civ., sent. 30 ottobre
2018, n. 27482). Tali specifiche circostanze devono quindi distinguersi dalle normali conseguenze dell'evento dannoso – quali, nella fattispecie “Fratture costali 8°, 9°, 10° emitorace sinistro, modesto versamento pleurico dx, fratture cervicali C2 + corpo espistrofeo + C6” e dalla correlata “sintomatologia algico-disfunzionale a carico del
pag. 9/13 rachide cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e di lateralità del rachide cervicale associata a ricorrente sintomatologia vertiginosa” – espressamente rilevate dalla c.t.u. e dalla stessa considerate ai fini della valutazione medico legale;
per contro, non risultano circostanze ulteriori in ragione delle quali giustificare un aumento personalizzato del risarcimento. Pertanto, risulta immune da censure la statuizione della sentenza di primo grado secondo cui la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale per lesione del bene salute, non merita una personalizzazione o altro per danno morale, non essendo state allegate né essendo stati acquisiti al processo elementi probatori indicativi di un pregiudizio allo sviluppo della vita personale, familiare e relazionale della danneggiata ulteriore e diverso rispetto alla conseguenza nociva
(sofferenza d'animo) intrinseca nel sinistro patito, e inclusa nella liquidazione onnicomprensiva del danno biologico.
Quanto alla decurtazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, per effetto del concorso paritario di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c., è sufficiente rimandare ai paragrafi precedenti.
§
Con ulteriore profilo di doglianza, rubricato “3b) Contraddittoria ed erronea quantificazione del danno patrimoniale”, l'appellante ha censurato anche la quantificazione del danno patrimoniale all'autovettura, liquidato equitativamente in € 1.000,00, invece che in € 6.643,77, come richiesto da parte attrice In particolare, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che è pervenuta a tale conclusioni pur avendo osservato che nel prontuario per l'incidente gli agenti di Polizia stradale attestano che sono stati constatati dei danni sul veicolo guidato dl attrice, segnatamente “parte fiancata sinistra introflessa striata” e che i convenuti non hanno contestato l'esistenza dei danni al veicolo.
Il presente motivo è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero – come osservato dall'appellante e dalla stessa sentenza appellata – non è contestato che, nello specifico sinistro, l'autovettura Citroen C1 condotta da Parte_1 abbia riportato danni;
gli stessi sono stati descritti nel prontuario redatto dalla Polizia stradale e risultano compatibili con le voci indicate nel preventivo per la riparazione prodotto da parte attrice. Anche la dinamica dell'incidente e le modalità dell'impatto inducono del resto a ritenere che la liquidazione dei danni riportati dall'autovettura operata pag. 10/13 in primo grado non sia sufficiente al loro effettivo ristoro, pur tenendo della decurtazione ai sensi dell'art. 2054 c.c. Tenuto conto di quanto sopra, del preventivo di spesa prodotto da parte attrice e dell'anno di immatricolazione della vettura risultante dal libretto di circolazione in atti, appare congruo stimare i danni in complessivi € 4.000, da decurtare del
50% in ragione della responsabilità concorsuale affermata a carico di e, CP_5 pertanto, liquidarlo in complessivi € 2.000, anziché in € 1.000 liquidati con la sentenza di primo grado. Detta somma è da intendersi in moneta attuale e non produttiva di interessi per il pregresso, in quanto la menomazione patrimoniale conseguente ad una spesa (nella specie, di riparazione di un'autovettura rimasta danneggiata in un sinistro stradale) non può essere anteriore al momento in cui la spesa viene effettuata, ma si verifica soltanto in questo momento e perdura finché non venga effettuato il rimborso da parte dell'obbligato; perciò, gli interessi, che corrispondono a questa menomazione e compensano il danneggiato del mancato godimento di una parte del suo patrimonio, debbono essere riferiti allo stesso periodo di tempo. Essi, pertanto, decorrono non dal momento dell'evento di danno, ma da quello dell'erogazione della spesa, nel caso di specie non provata sulla base del solo preventivo (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 75 del 12/01/1972, Rv. 355773 -
01).
§
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per non aver liquidato le spese documentate, pari ad € 964,24 per iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica e rinotifica atto introduttivo del giudizio. Ha chiesto altresì il ricalcolo dei compensi e degli onorari di avvocato con i seguenti importi: spese di lite del primo grado pari ad € 7.254,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
le spese di lite del secondo grado pari ad € 9.515,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori per come dovuti.
Sul punto si precisa che, anche in mancanza di espressa pronuncia al riguardo, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in pag. 11/13 adempimento di quell'obbligazione. (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 18529 del 10/07/2019,
Rv. 654658 - 01).
Nel caso che occupa, peraltro, si rileva che parte attrice , nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente dichiarato che l'atto era esente dal pagamento del contributo unificato, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, beneficio poi revocato con ordinanza depositata il 20.11.2019, per incompatibilità con la dichiarazione del procuratore di essere antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si rileva altresì che in atti risultano documentate spese per notifica dell'atto di citazione pari a complessivi € 24,75, che devono essere riconosciute a parte attrice.
Vanno, invece, integralmente confermate le statuizioni di primo grado relative alla liquidazione dei compensi, dovendosi respingere le richieste in aumento formulate dall'appellante, ingiustificate rispetto a valore, complessità ed esito della causa, e rinviandosi altresì a quanto si dirà al punto successivo, in tema di regolamentazione delle spese di lite.
§
Passando alla regolamentazione delle spese in esito al presente giudizio, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ.
Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al
D.M. 147/2022.
Considerato il complessivo esito del giudizio, e l'accoglimento solo parziale della domanda, ricorrerebbero giustificati motivi per la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, rilevato che solo parte appellante ha impugnato le statuizioni sulle spese e stante il divieto di reformatio in pejus per chi abbia impugnato
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01), vanno confermate le statuizioni in materia di spese contenute nella sentenza di primo grado, limitando la compensazione alle spese del solo grado di appello, nella misura di metà, e ponendo la residua metà a carico degli appellati soccombenti, in solido tra loro.
pag. 12/13 Tenuto conto dei suddetti criteri e del valore dichiarato della causa, pari a € 49.500 e compreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, le spese, per il grado di appello sono liquidate come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: €1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: €1.735,00; compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00 per compensi e quindi, previa compensazione nella misura di metà, definitivamente liquidate in complessivi € 2.498,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi integralmente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'intervenuta ammissione dell'appellante
[...]
al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) condanna , e la società in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, a titolo di risarcimento in favore di del danno Parte_1 patrimoniale all'autovettura, definitivamente liquidato in complessivi € 2.000 in moneta attuale;
2) condanna altresì e la società CP_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere a a titolo di spese
[...] Parte_1 documentate per il giudizio di primo grado, la somma di € 24,75;
3) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4) condanna , e la società in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, definitivamente liquidate, previa compensazione nella misura di metà, in complessivi
€ 2.498,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi integralmente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
AN IN AL AP
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione civile
N. 56/2020 R.G.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai signori Magistrati:
Dott. AL AP - Presidente
Dott. ssa Federica Rende - Consigliera
Dott. AN IN - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 56/2020 R.G. vertente
TRA
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente a[...]
Morabito n. 78, c.f.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela C.F._1
Lagazzo del Foro di Locri, c.f.: , elettivamente domiciliata, C.F._2 unitamente al proprio difensore, in Reggio Calabria via S. Anna II Tronco n. 101-B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Azzarà; recapiti indicati ai fini delle comunicazioni: fax
0964.415321, pec: e pec: Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede legale in Roma, via Cesare Pavese n. 385, Partita Iva , rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Guerrisi del Foro di Palmi, c.f. , CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliata unitamente al proprio difensore in Reggio Calabria, in Reggio
Calabria, via B. Buozzi n. 12/b, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Morabito;
recapiti indicati ai fini delle comunicazioni: fax 0966.645369, pec:
Email_3
APPELLATA
NONCHE' CONTRO , nato il [...] ad [...], residente in [...]
Margherita n. 189, e , nata il [...] a [...], residente in [...], elettivamente domiciliati nello studio del proprio difensore
Avv. Antonio Iamundo del Foro di Locri- in Natile di Careri (RC) alla via Torino n. 11,
APPELLATI - CONTUMACI
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 1552/2019, emessa nel procedimento n. 4713/2013 R.G., pubblicata il 20.11.2019
e notificata a mezzo pec il 19.12.2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, datato 05.12.2013 e notificato in pari data, Parte_1 conveniva in giudizio , e la compagnia in persona CP_3 CP_2 CP_1 del l.r. pro tempore, innanzi al Tribunale civile di Reggio Calabria per ottenere il risarcimento dei danni all'autovettura ed alla persona, patrimoniali e non patrimoniali, patiti quale conseguenza del sinistro verificatosi in data 9.5.2012 alle ore 12,50 circa, all'incrocio della via Provinciale del Comune di Africo Nuovo con la SS 106.
I convenuti e si costituivano eccependo preliminarmente CP_3 CP_2
l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della domanda e, nel merito,
l'infondatezza di fatto e di diritto dell'azione; in particolare, deducevano la mancanza di elementi probatori a supporto della domanda evidenziando che l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. incombesse sull'attrice; segnalavano incongruenze e mancanza di ricollegabilità eziologica fra la dinamica descritta e le lesioni riportate dall'attrice; contestavano la quantificazione dei danni.
La convenuta compagnia di Assicurazione si costituiva eccependo l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 145 Codice Ass. rilevando che la lettera di messa in mora non aveva i contenuti dell'art. 148 Codice Ass.; nel merito, deduceva l'applicazione dell'art. 145 C.d.S. e la responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro per non aver dato precedenza alle autovetture che percorrevano la SS 106 e rilevava la presunzione di colpa ex art. 2054 co. 2 c.c.
pag. 2/13 Rigettate le eccezioni preliminari, la causa veniva istruita mediante l'interrogatorio formale della convenuta prove testimoniali e c.t.u. medico-legale sulla persona CP_3 dell'attrice.
Parte attrice allegava relazione di visita medico legale espletata dal proprio c.t.p.
All'esito dell'istruttoria, il tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda proposta dall'attrice, dichiarava il sinistro stradale ascrivibile, ex art. 2054, comma 2, c.c., alla pari responsabilità colposa dei conducenti di entrambi i veicoli coinvolti e, per l'effetto, condannava e la società CP_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, a risarcire a i danni subiti e quantificati nella
[...] Parte_1 complessiva somma di € 17.730,25 per danno non patrimoniale, ed € 1.273,20 per danno patrimoniale, oltre interessi legali dal 9 Maggio 2012 (per il danno non patrimoniale) ovvero dalla singole spese (per il danno rappresentato dalle spese mediche) al saldo, da calcolarsi sulla somma predetta, devalutata al momento dell'illecito e delle spese e via via rivalutata con cadenza annuale secondo gli indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
condannava i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.384,50 per compensi, oltre accessori di legge e distratte in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.; poneva definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del processo, liquidate con separato decreto.
ha proposto appello deducendo i motivi di seguito meglio illustrati e Parte_1 chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente CP_3 nella causazione del sinistro, con conseguente condanna della stessa, in solido con il proprietario dell'autovettura Volkswagen LF tg. RC 399233, , e con la CP_2
al pagamento in favore della stessa appellante della complessiva Controparte_4 somma di € 49.460,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellata si è costituita in appello chiedendo il rigetto Controparte_4 dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
pag. 3/13 e , sebbene ritualmente citati in appello mediante notifica CP_2 CP_3 dell'atto di impugnazione presso il loro difensore nel giudizio di primo grado, non si sono costituiti nel presente grado di appello rimanendo contumaci.
Svolta la trattazione e precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante ha dedotto “Erroneità della sentenza nella parte in cui non viene riconosciuta nella causazione del sinistro l'esclusiva responsabilità di quale conducente dell'autovettura Volkswagen LF targata CP_3
RC 399 BB di proprietà di , assicurata con la compagnia . Ha CP_2 CP_4 poi più dettagliatamente articolato tale motivo con i seguenti punti: 1a) col quale ha contestato gli argomenti logico giuridici sulla base dei quali la sentenza di primo grado ha dubitato dell'attendibilità dei testimoni addotti da parte attrice e odierna appellante;
1b) mediante il quale ha censurato come contradditoria la ricostruzione della condotta di guida della convenuta-appellata ; 1c) col quale ha sostenuto l'erroneità della sentenza CP_3 per falsa applicazione dell'art. 145 C.d.s. e illogicità della motivazione sul punto.
La ha controdedotto aderendo alla sentenza di primo grado e Controparte_4 rilevando che, correttamente, la sentenza di primo grado si sia basta sul verbale di intervento redatto dalla Polizia Stradale ai fini di una più attendibile ricostruzione del sinistro. Ha poi evidenziato come la stessa abbia ammesso (v. atto Parte_1 introduttivo) che era suo obbligo concedere la precedenza ai veicoli circolanti sulla S.S.
106, privilegiata rispetto alla strada Provinciale da lei percorsa e che, quand'anche ritenuta attendibile, la deposizione del avvalorerebbe la responsabilità della stessa Tes_1
, ove si consideri che il il quale precedeva la , avvertì il Pt_1 Tes_1 Pt_1 sopraggiungere della VW LF e dunque a maggior ragione avrebbe dovuto accorgersene l'attrice. L'appellata ha quindi evidenziato come la abbia tenuto, nella fattispecie, Pt_1 una condotta di guida imprudente, omettendo di fermarsi allo Stop e il concedere la precedenza alla , cautele che avrebbero certamente evitato l'incidente, a prescindere CP_3 da una condotta non ligia di . CP_3
Il motivo, in tutte le sue articolazioni, è infondato e deve essere rigettato.
pag. 4/13 Giova immediatamente evidenziare che, ad avviso di questa Corte, parte attrice e odierna appellante non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione di corresponsabilità paritaria dei conducenti nella causazione del sinistro, dettata dall'art. 2054 c.c.
Al riguardo, la sentenza di primo grado, condivisibilmente, ha preso le mosse dal verbale della Polizia Stradale – Distaccamento di Brancaleone, intervenuta sui luoghi dopo l'incidente. In detto verbale la dinamica dell'incidente è descritta nei seguenti termini. «In data 09.05.2012 alle ore 12:45 circa , alla guida della propria atv Parte_1
Citroen C1 targata DH171AH percorreva la via Provinciale nel Comune di Africo, con direzione di marcia monte-mare. Giunta all'intersezione con la SS 106 impegnava l'area dell'intersezione stradale, con l'intento di portarsi sul prolungamento con via Umberto e così facendo ometteva di dare la precedenza all'atv VW LF targata RC 399233.
Quest'ultima condotta da con a bordo e , CP_3 CP_2 Persona_1 percorreva la SS 106 con direzione di marcia sud e per la velocità non commisurata non riusciva ad evitare la collisione con il veicolo in premessa. L'urto di media entità si concretizzava nella parte anteriore del veicolo “A” e laterale sinistro del veicolo “B”. Il punto d'urto si concretizzava all'interno della corsia di marcia di pertinenza del veicolo
“A” e precisamente all'interno del quadrante sup. di destra dell'area di intersezione. A seguito della collisione il veicolo “A” si arrestava a cavallo della striscia longitudinale di mezzeria al centro dell'intersezione mentre il veicolo “B” subiva una rotazione in senso orario raggiungendo uno stato di quiete in posizione di marcia con orientamento obliquo con lo spigolo anteriore destro a contatto con il muro lato monte che delimita la ss 106 a circa 22 metri di distanza dal veicolo antagonista. Nella fase antecedente la collisione, il veicolo “A” lasciava impresse sul manto stradale due tracce di frenata mediamente marcata continue e parallele tra loro con lieve tendenza verso sinistra della lunghezza rispettivamente di metri 24,15. A seguito della collisione, entrambi i conducenti ed i passeggeri riportavano lesioni e venivano trasportati da personale del 118 presso il pronto soccorso di Locri».
E' dunque accertato e non contestato che l'incidente si verificò nei termini suddetti e, in particolare, che la Citroen C1 condotta da (veicolo B), nell'occorso, Parte_1 impegnava l'intersezione con la S.S. 106, strada avente diritto di precedenza, dove veniva investita dall'autovettura WV LF (veicolo A) condotta da la quale CP_3 sopraggiungeva a velocità sostenuta. Per tali motivi entrambe le conducenti dei veicoli pag. 5/13 coinvolti nel sinistro venivano sanzionate per le violazioni delle norme del C.d.s. rispettivamente accertate a loro carico dagli operanti. La sentenza di primo grado ha poi ritenuto inattendibili le dichiarazioni rese dai testi e e Testimone_2 Tes_3 concluso che, non risultando elementi più precisi per la valutazione delle condotte dei conducenti rispetto a quanto evincibile dalle sanzioni elevate a carico di entrambi, non può dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Anche questa Corte ritiene che, nella fattispecie, le prove assunte non consentano di superare presunzione di responsabilità paritaria di entrambi i conducenti e ciò a prescindere Tes_ dal giudizio di inattendibilità dei testi e espresso dalla sentenza appellata. Tes_1
Sotto tale ultimo profilo, infatti, meritano di essere condivise le controdeduzioni dell'appellata secondo cui, ove ritenuta attendibile, la deposizione del CP_4 Tes_1 avvalorerebbe la responsabilità della stessa , posto che, se il il quale Pt_1 Tes_1 precedeva la , avvertì il sopraggiungere della VW LF, a maggior ragione Pt_1 avrebbe dovuto accorgersene l'attrice. In tal senso depongono altresì le dichiarazioni scritte allegate al fascicolo di parte attrice, dalle quali si evince che, al momento della collisione,
l'autovettura condotta da si fosse appena immessa sulla S.S. 106. In Parte_1 particolare, , con dichiarazione datata Africo 16.7.2012, ha affermato Testimone_4 che “L'autovettura Citroen C1 stava ultimando l'attraversamento dell'incrocio in quanto procedeva sulla via Provinciale con direzione monte-mare”. Analogamente, anche
[...]
, sempre con dichiarazione datata Africo 16.7.2012, ha dichiarato “Preciso che Tes_5
l'autovettura Citroen aveva quasi ultimato l'attraversamento, infatti è stata colpita nella parte posteriore sinistra dalla LF che procedeva sulla SS 106 con direzione CZ-RC”.
Le modalità e la tempistica evincibili dagli atti, implicano, con tutta evidenza, che la stessa abbia compiuto una manovra imprudente omettendo di dare la precedenza Pt_1 all'autovettura condotta da , la quale, a sua volta, tentava di evitare l'impatto, CP_3 tuttavia non riuscendovi ed andando a collidere con la parte posteriore sinistra del veicolo antagonista. A fronte di tale dinamica, il fatto che procedesse a velocità elevata CP_3 non vale, per sé solo, ad attribuirle un grado di responsabilità maggiore rispetto a quello di
, la quale, immettendosi imprudentemente sulla S.S. 106 avente diritto Parte_1 di precedenza ha innescato la sequenza causale del sinistro, contribuendo in modo significativo alla sua causazione. Pertanto, la valutazione a cui era giunto il Giudice di pag. 6/13 prime cure, nel riconoscere una responsabilità di pari grado nella misura del 50% risulta corretta.
Posto quanto sopra, risultano prive di pregio anche le analoghe dui al punto 1c) in ordine alla valenza della violazione al C.d.s. contesta all'appellante, non essendo peraltro questa la sede propria per la contestazione della contravvenzione e bastando osservare, comunque, che l'art. 145 C.d.S. disciplina l'obbligo di precedenza nelle intersezioni stradali, impone ai conducenti la massima prudenza nell'impegnare una intersezione tra strade e, in particolare, obbliga gli stessi a dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente e a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, né potrebbe valere l'obiezione di avere confidato sulla precedenza di fatto, considerato che, in tema di circolazione stradale,
l'obbligo dell'utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale imprudenza altrui e, quindi, di prefigurarsi anche l'eccessiva velocità da parte di altri veicoli che possono sopraggiungere, assume maggiore intensità allorché il conducente, provenendo da strada secondaria gravata da precedenza, compia una manovra di svolta per immettersi nella strada principale, perché l'esistenza di una precedenza cronologica o di fatto può rilevare, ai fini di escludere la sua responsabilità, solo se se l'introduzione nell'area di incrocio è avvenuta con tale anticipo da consentire il compimento dell'attraversamento senza porre in pericolo il conducente favorito (il quale non deve essere costretto a ricorrere a manovre di emergenza) e non in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo per l'immissione
(Cassazione civile sez. III, 18/01/2024, n.1992).
§
Con un secondo ordine di motivi, l'appellante ha dedotto “2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. - Contraddittorietà della sentenza, illogicità della motivazione in ordine alla giurisprudenza indicata dal Giudice di prime cure e le risultanze istruttorie. 2a) Erronea ricostruzione dei passaggi logico-giuridici in ordine all'applicazione dell'art. 2054 c.c. nella causazione del sinistro. 2b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. al caso concreto”. Le doglianze sono evidentemente confutate dalle motivazioni sopra esposte in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro e delle relative responsabilità, non essendovi elementi utili a vincere la presunzione pag. 7/13 in favore di parte attrice e appellante e non essendovi luogo per un'eventuale rivalutazione in senso sfavorevole in mancanza di appello incidentale.
E' assunto consolidato, peraltro, che “In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. in caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo
l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro anche se solo uno di essi abbia riportato danni;
detta presunzione può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo dell'altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso” (Cass. Civ., sent. 17 dicembre 2007, n. 26523).
Ne consegue che anche i suddetti motivi di appello devono essere respinti.
§
Col terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'erronea, contraddittoria ed illogica motivazione nella liquidazione del danno non patrimoniale e patrimoniale.
Sotto un primo profilo “3a)”, ha lamentato l'erronea quantificazione del danno non patrimoniale, osservando che, a tal fine, la sentenza appellata si è uniformata alle risultanze della c.t.u. medico legale esperita nel giudizio di primo grado, senza considerare la c.t.p. medica prodotta dall'appellante, che le riconosceva un danno con una percentuale del
20%.; ha lamentato altresì la decurtazione dell'importo liquidato per effetto dell'affermazione concorso di colpa di entrambi i conducenti nell'egual misura del 50 %.
L'appellante, oltre a ritenere ingiustificata tale decurtazione, ha anche lamentato la liquidazione del danno biologico sulla base di criteri standardizzati (tabelle di Milano) senza alcuna personalizzazione in relazione alle specifiche conseguenze subite dall'appellante e sostenuto, a tale riguardo, che le lesioni riportate “Fratture costali 8°, 9°,
10° emitorace sinistro, modesto versamento pleurico dx, fratture cervicali C2 + corpo espistrofeo + C6” e le risultanze della CTU medica, secondo cui “l'obiettività clinica è caratterizzata da una sintomatologia algico-disfunzionale a carico del rachide cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e di lateralità del rachide
pag. 8/13 cervicale associata a ricorrente sintomatologia vertiginosa” costituiscano elementi idonei a giustificare la personalizzazione in aumento del danno, da riquantificare, per tutte le ragioni sopra esposte, in € 42.079,00. ha controdedotto che la decisione appellata è corretta anche sotto questo profilo CP_4
e conforme al consolidato orientamento secondo cui il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. rappresenta una categoria generale non suscettiva di divisioni in sottocategorie, se non per meri fini descrittivi.
Così sintetizzate le posizioni delle parti, si osserva che la sentenza di primo grado ha preliminarmente richiamato le note sentenze delle Sezioni unite dell'11 novembre 2008 in tema di danno non patrimoniale.
Delineato il quadro giuridico di riferimento, ha recepito la c.t.u. medico legale esperita in corso di causa, ritenendola attendibile e condivisibile sulla base di motivate e pienamente condivisibili ragioni, espressamente illustrate in motivazione. In particolare, il Giudice di primo grado ha osservato che la consulenza medico-legale risulta esaustiva e completa e che le considerazioni ivi svolte devono ritenersi convincenti, non risultando criticità di tipo procedurale o metodico e considerato che l'iter argomentativo seguito è fondato su valutazioni basate sulla documentazione in atti, sull'esame obiettivo, sull'anamnesi e su una visita medica completa ed approfondita. A ciò si aggiunga che, come rilevato anche in sentenza, le parti non hanno proposto alcuna osservazione o contestazione al testo medico- legale definitivo. La motivata adesione alla c.t.u., pienamente condivisa anche da questo
Collegio, spiega la non adesione alle valutazioni proposte con la consulenza di parte attrice.
Avuto riguardo all'ulteriore doglianza circa la mancata personalizzazione del danno, si rileva che parte attrice, sulla quale incombeva il relativo onere, non ha fornito alcun elemento utile a tal fine. E' noto, infatti, che il danno biologico può essere incrementato, in via di personalizzazione, quando siano allegate e provate circostanze specifiche che manifestano la grave incidenza dell'evento dannoso sulle ordinarie attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato (Cass. Civ., sent. 30 ottobre
2018, n. 27482). Tali specifiche circostanze devono quindi distinguersi dalle normali conseguenze dell'evento dannoso – quali, nella fattispecie “Fratture costali 8°, 9°, 10° emitorace sinistro, modesto versamento pleurico dx, fratture cervicali C2 + corpo espistrofeo + C6” e dalla correlata “sintomatologia algico-disfunzionale a carico del
pag. 9/13 rachide cervicale con limitazione funzionale dei movimenti di flesso-estensione e di lateralità del rachide cervicale associata a ricorrente sintomatologia vertiginosa” – espressamente rilevate dalla c.t.u. e dalla stessa considerate ai fini della valutazione medico legale;
per contro, non risultano circostanze ulteriori in ragione delle quali giustificare un aumento personalizzato del risarcimento. Pertanto, risulta immune da censure la statuizione della sentenza di primo grado secondo cui la somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale per lesione del bene salute, non merita una personalizzazione o altro per danno morale, non essendo state allegate né essendo stati acquisiti al processo elementi probatori indicativi di un pregiudizio allo sviluppo della vita personale, familiare e relazionale della danneggiata ulteriore e diverso rispetto alla conseguenza nociva
(sofferenza d'animo) intrinseca nel sinistro patito, e inclusa nella liquidazione onnicomprensiva del danno biologico.
Quanto alla decurtazione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento, per effetto del concorso paritario di colpa ai sensi dell'art. 2054 c.c., è sufficiente rimandare ai paragrafi precedenti.
§
Con ulteriore profilo di doglianza, rubricato “3b) Contraddittoria ed erronea quantificazione del danno patrimoniale”, l'appellante ha censurato anche la quantificazione del danno patrimoniale all'autovettura, liquidato equitativamente in € 1.000,00, invece che in € 6.643,77, come richiesto da parte attrice In particolare, l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza di primo grado, che è pervenuta a tale conclusioni pur avendo osservato che nel prontuario per l'incidente gli agenti di Polizia stradale attestano che sono stati constatati dei danni sul veicolo guidato dl attrice, segnatamente “parte fiancata sinistra introflessa striata” e che i convenuti non hanno contestato l'esistenza dei danni al veicolo.
Il presente motivo è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Invero – come osservato dall'appellante e dalla stessa sentenza appellata – non è contestato che, nello specifico sinistro, l'autovettura Citroen C1 condotta da Parte_1 abbia riportato danni;
gli stessi sono stati descritti nel prontuario redatto dalla Polizia stradale e risultano compatibili con le voci indicate nel preventivo per la riparazione prodotto da parte attrice. Anche la dinamica dell'incidente e le modalità dell'impatto inducono del resto a ritenere che la liquidazione dei danni riportati dall'autovettura operata pag. 10/13 in primo grado non sia sufficiente al loro effettivo ristoro, pur tenendo della decurtazione ai sensi dell'art. 2054 c.c. Tenuto conto di quanto sopra, del preventivo di spesa prodotto da parte attrice e dell'anno di immatricolazione della vettura risultante dal libretto di circolazione in atti, appare congruo stimare i danni in complessivi € 4.000, da decurtare del
50% in ragione della responsabilità concorsuale affermata a carico di e, CP_5 pertanto, liquidarlo in complessivi € 2.000, anziché in € 1.000 liquidati con la sentenza di primo grado. Detta somma è da intendersi in moneta attuale e non produttiva di interessi per il pregresso, in quanto la menomazione patrimoniale conseguente ad una spesa (nella specie, di riparazione di un'autovettura rimasta danneggiata in un sinistro stradale) non può essere anteriore al momento in cui la spesa viene effettuata, ma si verifica soltanto in questo momento e perdura finché non venga effettuato il rimborso da parte dell'obbligato; perciò, gli interessi, che corrispondono a questa menomazione e compensano il danneggiato del mancato godimento di una parte del suo patrimonio, debbono essere riferiti allo stesso periodo di tempo. Essi, pertanto, decorrono non dal momento dell'evento di danno, ma da quello dell'erogazione della spesa, nel caso di specie non provata sulla base del solo preventivo (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 75 del 12/01/1972, Rv. 355773 -
01).
§
Con il quarto e ultimo motivo, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado per non aver liquidato le spese documentate, pari ad € 964,24 per iscrizione della causa a ruolo e spese di notifica e rinotifica atto introduttivo del giudizio. Ha chiesto altresì il ricalcolo dei compensi e degli onorari di avvocato con i seguenti importi: spese di lite del primo grado pari ad € 7.254,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge;
le spese di lite del secondo grado pari ad € 9.515,00 oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori per come dovuti.
Sul punto si precisa che, anche in mancanza di espressa pronuncia al riguardo, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in pag. 11/13 adempimento di quell'obbligazione. (Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 18529 del 10/07/2019,
Rv. 654658 - 01).
Nel caso che occupa, peraltro, si rileva che parte attrice , nell'atto Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado, ha espressamente dichiarato che l'atto era esente dal pagamento del contributo unificato, essendo parte attrice ammessa al patrocinio a spese dello Stato, beneficio poi revocato con ordinanza depositata il 20.11.2019, per incompatibilità con la dichiarazione del procuratore di essere antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Si rileva altresì che in atti risultano documentate spese per notifica dell'atto di citazione pari a complessivi € 24,75, che devono essere riconosciute a parte attrice.
Vanno, invece, integralmente confermate le statuizioni di primo grado relative alla liquidazione dei compensi, dovendosi respingere le richieste in aumento formulate dall'appellante, ingiustificate rispetto a valore, complessità ed esito della causa, e rinviandosi altresì a quanto si dirà al punto successivo, in tema di regolamentazione delle spese di lite.
§
Passando alla regolamentazione delle spese in esito al presente giudizio, giova rammentare che, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., la parziale riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese (Cass. civ.
Sez. L, Sent. n. 26985 del 22/12/2009, Rv. 611189 - 01), facendo rifermento, nella liquidazione delle spese del primo grado, alla normativa applicabile al momento dell'emissione della sentenza d'appello (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 19989 del 13/07/2021,
Rv. 661839 – 02) e quindi ai vigenti parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato al
D.M. 147/2022.
Considerato il complessivo esito del giudizio, e l'accoglimento solo parziale della domanda, ricorrerebbero giustificati motivi per la compensazione parziale delle spese di entrambi i gradi di giudizio. Tuttavia, rilevato che solo parte appellante ha impugnato le statuizioni sulle spese e stante il divieto di reformatio in pejus per chi abbia impugnato
(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28136 del 05/10/2023 (Rv. 669125 - 01), vanno confermate le statuizioni in materia di spese contenute nella sentenza di primo grado, limitando la compensazione alle spese del solo grado di appello, nella misura di metà, e ponendo la residua metà a carico degli appellati soccombenti, in solido tra loro.
pag. 12/13 Tenuto conto dei suddetti criteri e del valore dichiarato della causa, pari a € 49.500 e compreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, le spese, per il grado di appello sono liquidate come segue: fase di studio della controversia, valore minimo: €1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00; fase decisionale, valore minimo: €1.735,00; compenso tabellare (valori minimi) € 4.996,00 per compensi e quindi, previa compensazione nella misura di metà, definitivamente liquidate in complessivi € 2.498,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi integralmente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'intervenuta ammissione dell'appellante
[...]
al patrocinio a spese dello Stato per il grado di appello. Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:
1) condanna , e la società in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, a titolo di risarcimento in favore di del danno Parte_1 patrimoniale all'autovettura, definitivamente liquidato in complessivi € 2.000 in moneta attuale;
2) condanna altresì e la società CP_2 CP_3 Controparte_4
in solido tra loro, a rifondere a a titolo di spese
[...] Parte_1 documentate per il giudizio di primo grado, la somma di € 24,75;
3) conferma nel resto la sentenza di primo grado;
4) condanna , e la società in CP_2 CP_3 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, definitivamente liquidate, previa compensazione nella misura di metà, in complessivi
€ 2.498,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, da versarsi integralmente in favore dell'Erario, ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
AN IN AL AP
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