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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N.1532/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 21 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. NUCERA GIOVANNA NADIA, la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note conclusive, depositate in data
15 gennaio 2025, rappresentando che in esito al procedimento n.
3496/2023 questo Tribunale si è già pronunciato sul ricorso proposto dal Sig. riconoscendo l'esistenza del rapporto lavorativo Pt_1
subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per parte resistente, l'Avv. Marilena Abramo, per delega degli CP_1
Avvocati QUARTA ROSSELLA ed ETTORE TRIOLO, la quale si riporta alla memoria , insistendo in tutte le richieste ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rossella Quarta del Foro di Lucca e dall'avv. Ettore Triolo, in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313,
a rogito Notaio in Roma dott. in atti Per_1
resistente
All'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IO
Con ricorso depositato in data 02.06.2024 , la ricorrente, ha convenuto in giudizio l' alfine di accertare e dichiarare l'infondatezza del CP_1 provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 17014340 del 30.03.2023, con il quale l' Controparte_3
comunicava all'odierno ricorrente l'eliminazione della
[...]
pensione percepita, a seguito della perdita del diritto, in ragione dell'intervenuta cancellazione delle giornate di lavoro e richiedeva la ripetizione della somma pari ad € 11.326,01, in ragione del venir meno del requisito contributivo, a seguito del verbale ispettivo - verbale unico di accertamento e notificazione n.2021006407/DDL del 30.03.2022 .
Avverso il citato provvedimento, in data 17.07.2023, il sig. Parte_2
presentava ricorso di primo grado dinanzi al competente Comitato Provinciale
il quale, in data 06.10.2023 comunicava a mezzo il rigetto del CP_1
predetto ricorso. A fondamento della propria pretesa eccepiva la nullità o annullabilità dell'accertamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Pertanto, appare innegabile come l'omessa informazione relativa alle ragioni per le quali l' chiedeva la restituzione della somma di € 11.326,01, risulta CP_1
essere, non solo ingiustificata ma reca grave nocumento al lavoratore, al quale viene impedita la partecipazione ad un procedimento avente ad oggetto diritti costituzionalmente garantiti, ovvero ad un controllo sull'azione amministrativa che, ad oggi, risulta oscura ed indecifrabile, con conseguente evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente. Nel merito eccepiva,
l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, rappresentando di avere lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro Parte_3
a tempo determinato e con la mansione di bracciante agricolo a partire dall'anno 2011 sino all'anno 2016.Nello specifico: nell'anno 2011, per un totale di 101 giornate lavorative;
nell'anno 2012, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2013, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno
2014, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2015, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2016, per un totale di 151 giornate lavorative, come da documentazione versata in atti, vedi sentenza n. 1184/2024 del
Tribunale di Palmi. Pertanto, concludeva chiedendo:” Voglia, preliminarmente, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e2016 alle dipendenze della corrente in Molochio, via Pettarello n. 22 e, Parte_3
pertanto, la sussistenza della copertura contributiva dal 2011 al 2016 ai fini della corresponsione dell'assegno ordinario, annullare il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione e, per l'effetto, dichiarare il diritto del sig.
di trattenere la riscossa pensione cat. IO n. 17014340 per la somma Parte_2
complessiva di € 11.326,01, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' Controparte_3
al fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e
[...]
all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva del sig. nel merito, Pt_1
accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, riconoscere la sussistenza del requisito contributivo richiesto ai fini dell'erogazione della pensione cat. IO, con condanna dell' alla Controparte_3
corresponsione, in favore del sig. delle somme illegittimamente, ad oggi, Pt_1
trattenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. A supporto della domanda produceva documentazione inerente il rapporto di lavoro e chiedeva prova testimoniale.
Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva eccependo, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a favore del Tribunale Amministrativo della Calabria, in quanto il ricorrente agisce per ottenere dal Giudice del Lavoro la condanna dell' ad un facere: la reintegrazione della posizione previdenziale e CP_1
l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 . Nel merito, che la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli si riconduceva al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda esercente attività agricola. Quindi Parte_3
concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
All'udienza del 21 gennaio 2025, sulla discussione delle parti e la documentazione versata in atti, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che, di seguito, verranno addotte.
Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata da parte resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio di diritto in base al quale il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”, pertanto, la stessa non trova fondamento.
Relativamente, all'ulteriore eccezione di decadenza, formulata da parte resistente, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11
D.Lgs. n. 375/1993, intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli ”:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, CP_1
ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3.(…)”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n.
375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Ne consegue che il ricorrente aveva
30 giorni per presentare ricorso alla Commissione, decorso il quale doveva adire l'autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di 120 giorni, come fissato dall'art. 22 D.L. sopra indicato. Ebbene, seppur vero che i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati in data 13.04.2023, è parimenti innegabile, e di ciò vi è prova in atti, come il sig. abbia Pt_1
preliminarmente esperito i ricorsi amministrativi di I grado, sui quali la
Commissione CISOA si pronunciava rigettandoli. Avverso i provvedimenti di rigetto, ovverosia i decreti n197, n. 199, n.198, n. 200, n. 201, n. 202, tutti del
27.06.2023, emessi dalla Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Salariale, notificati in data 07.07.2023 e divenuti definitivi in data 07.08.2023, parte ricorrente a mente del D.lgs n. 375/1993 avrebbe potuto proporre, entro
30 giorni, ricorso amministrativo di II grado alla Commissione CAU. Solo decorso tale termine e, pertanto, esaurito il procedimento amministrativo, il provvedimento può dichiararsi definitivo e solo da tale momento inizia a decorrere il termine di 120 giorni entro il quale esperire l'azione giudiziale. È lo stesso art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 e successive modifiche a stabilire che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile”. Come già ampiamente dettagliato nel corpo dell'atto introduttivo, i provvedimenti possono considerarsi definitivi solo a partire dal
18.09.2023, termine entro il quale, è concesso ricorrere alla Commissione di II
Grado. Solo da tale momento iniziano a decorrere i 120 giorni utili ai fini del ricorso dinnanzi al Tribunale del Lavoro. Pertanto, avendo parte ricorrente proposto l'azione in data 14.11.2023, appare evidente come, in ordine alla richiesta di decadenza, fatte le dovute premesse, è incontestato, verificata la documentazione versata in atti, che parte ricorrente introitava ricorso giurisdizionale nei termini di legge. Pertanto, il ricorso giudiziale è tempestivo e la sollevata eccezione non ha alcuna ragion d'essere. Nel merito la domanda è fondata.
Si premette che il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l'istituto previdenziale. Siamo in presenza, pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. Lav., 21 aprile 1986
n. 2780).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
Sez. Lav., sentenza 13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Infatti, come ha precisato la Corte di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass., Sez.
Lav., 19.8.2003 n. 12133), l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno
51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del d..vo.lgt. n. 212/46, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Dunque, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sezione Unite., 26/10/2000, n. 1133).
Pertanto, è ormai acquisito che nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., 2/8/2012, n. 13877).
Partendo, dunque, dalle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Suprema
Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo e/o di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva del materiale raccolto.
Del resto la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti.
Nel caso concreto l'istituto ha prodotto in giudizio il verbale di accertamento e notificazione 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda Parte_3
esercente attività agricola. Nessun riferimento specifico alla posizione
[...]
lavorativa del ricorrente è contenuto nel predetto verbale ma è solo indicato il risultato di quella «mera riduzione» delle giornate lavorate, compiuta in proporzione dell'astratto assetto aziendale come teoricamente ricostruito, secondo la ridefinizione del fabbisogno di giornate lavorative che si è ritenuto congruo con l'analisi economica effettuata.
Esaminando il materiale probatorio raccolto, la documentazione depositata dalla ricorrente ovvero i prospetti paga dei mesi lavorati con indicazione le giornate di presenza (vedi documentazione allegata in atti), non ultima la sentenza n. 1184/2024, che aveva riconosciuto esistente il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente, per gli anni in contestazione e il conseguente diritto ad essere iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza per il numero delle giornate effettivamente prestate, risulta provato il rapporto lavorativo.
Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito su pensione cat. IO n.
17014340 per la somma complessiva di € 11.326,01
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, della difficoltà e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovute all' le somme richieste su CP_1
pensione cat. IO n. 17014340, con comunicazione del 30.03.2023, notificata il
19.04.2023 e , per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della CP_1
ricorrente delle somme indebitamente percepite sulla pensione cat. IO n.
17014340 ; 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.955,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi 21 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
VERBALE DI UDIENZA del 21 gennaio 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. NUCERA GIOVANNA NADIA, la quale si riporta al ricorso introduttivo e alle note conclusive, depositate in data
15 gennaio 2025, rappresentando che in esito al procedimento n.
3496/2023 questo Tribunale si è già pronunciato sul ricorso proposto dal Sig. riconoscendo l'esistenza del rapporto lavorativo Pt_1
subordinato e, pertanto, chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per parte resistente, l'Avv. Marilena Abramo, per delega degli CP_1
Avvocati QUARTA ROSSELLA ed ETTORE TRIOLO, la quale si riporta alla memoria , insistendo in tutte le richieste ivi formulate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 1532 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Giovanna Nadia Nucera (C.F.: ), giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente;
E
C.F. Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Rossella Quarta del Foro di Lucca e dall'avv. Ettore Triolo, in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024, rep. n. 37875, raccolta n. 7313,
a rogito Notaio in Roma dott. in atti Per_1
resistente
All'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore 12,50, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione IO
Con ricorso depositato in data 02.06.2024 , la ricorrente, ha convenuto in giudizio l' alfine di accertare e dichiarare l'infondatezza del CP_1 provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione cat. IO n. 17014340 del 30.03.2023, con il quale l' Controparte_3
comunicava all'odierno ricorrente l'eliminazione della
[...]
pensione percepita, a seguito della perdita del diritto, in ragione dell'intervenuta cancellazione delle giornate di lavoro e richiedeva la ripetizione della somma pari ad € 11.326,01, in ragione del venir meno del requisito contributivo, a seguito del verbale ispettivo - verbale unico di accertamento e notificazione n.2021006407/DDL del 30.03.2022 .
Avverso il citato provvedimento, in data 17.07.2023, il sig. Parte_2
presentava ricorso di primo grado dinanzi al competente Comitato Provinciale
il quale, in data 06.10.2023 comunicava a mezzo il rigetto del CP_1
predetto ricorso. A fondamento della propria pretesa eccepiva la nullità o annullabilità dell'accertamento per omessa notifica dell'atto presupposto.
Pertanto, appare innegabile come l'omessa informazione relativa alle ragioni per le quali l' chiedeva la restituzione della somma di € 11.326,01, risulta CP_1
essere, non solo ingiustificata ma reca grave nocumento al lavoratore, al quale viene impedita la partecipazione ad un procedimento avente ad oggetto diritti costituzionalmente garantiti, ovvero ad un controllo sull'azione amministrativa che, ad oggi, risulta oscura ed indecifrabile, con conseguente evidente lesione del diritto di difesa del ricorrente. Nel merito eccepiva,
l'effettività del rapporto di lavoro subordinato, rappresentando di avere lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro Parte_3
a tempo determinato e con la mansione di bracciante agricolo a partire dall'anno 2011 sino all'anno 2016.Nello specifico: nell'anno 2011, per un totale di 101 giornate lavorative;
nell'anno 2012, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2013, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno
2014, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2015, per un totale di 151 giornate lavorative;
nell'anno 2016, per un totale di 151 giornate lavorative, come da documentazione versata in atti, vedi sentenza n. 1184/2024 del
Tribunale di Palmi. Pertanto, concludeva chiedendo:” Voglia, preliminarmente, accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e2016 alle dipendenze della corrente in Molochio, via Pettarello n. 22 e, Parte_3
pertanto, la sussistenza della copertura contributiva dal 2011 al 2016 ai fini della corresponsione dell'assegno ordinario, annullare il provvedimento di accertamento somme indebitamente percepite su pensione e, per l'effetto, dichiarare il diritto del sig.
di trattenere la riscossa pensione cat. IO n. 17014340 per la somma Parte_2
complessiva di € 11.326,01, con pieno riconoscimento contributivo del rapporto di lavoro svolto in relazione alle giornate lavorative con diritto a trattenere ogni prestazione erogata a suo favore e con condanna dell' Controparte_3
al fine di provvedere alla reiscrizione nei relativi elenchi OTD e
[...]
all'aggiornamento della posizione contributiva e retributiva del sig. nel merito, Pt_1
accertata e dichiarata la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata a titolo oneroso e a tempo determinato per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, riconoscere la sussistenza del requisito contributivo richiesto ai fini dell'erogazione della pensione cat. IO, con condanna dell' alla Controparte_3
corresponsione, in favore del sig. delle somme illegittimamente, ad oggi, Pt_1
trattenute. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento, da distrarsi in favore del procuratore costituito”. A supporto della domanda produceva documentazione inerente il rapporto di lavoro e chiedeva prova testimoniale.
Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva eccependo, in via CP_1
pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria a favore del Tribunale Amministrativo della Calabria, in quanto il ricorrente agisce per ottenere dal Giudice del Lavoro la condanna dell' ad un facere: la reintegrazione della posizione previdenziale e CP_1
l'annullamento dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate agricole.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta decadenza dall'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83 . Nel merito, che la mancata iscrizione della ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli si riconduceva al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda esercente attività agricola. Quindi Parte_3
concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché infondato in fatto e in diritto, con il favore delle spese.
All'udienza del 21 gennaio 2025, sulla discussione delle parti e la documentazione versata in atti, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato per le motivazioni che, di seguito, verranno addotte.
Relativamente all'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, formulata da parte resistente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione affermano il principio di diritto in base al quale il privato può chiedere al giudice ordinario la condanna della P.A. ad un “facere”, poiché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del “neminem laedere”, pertanto, la stessa non trova fondamento.
Relativamente, all'ulteriore eccezione di decadenza, formulata da parte resistente, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ancora, dispone l'art. 11
D.Lgs. n. 375/1993, intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli ”:
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' possono proporre, entro trenta giorni, CP_1
ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. 3.(…)”. Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n.
375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo
1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013). Ne consegue che il ricorrente aveva
30 giorni per presentare ricorso alla Commissione, decorso il quale doveva adire l'autorità giudiziaria entro il termine di decadenza di 120 giorni, come fissato dall'art. 22 D.L. sopra indicato. Ebbene, seppur vero che i provvedimenti di disconoscimento sono stati notificati in data 13.04.2023, è parimenti innegabile, e di ciò vi è prova in atti, come il sig. abbia Pt_1
preliminarmente esperito i ricorsi amministrativi di I grado, sui quali la
Commissione CISOA si pronunciava rigettandoli. Avverso i provvedimenti di rigetto, ovverosia i decreti n197, n. 199, n.198, n. 200, n. 201, n. 202, tutti del
27.06.2023, emessi dalla Commissione Provinciale Cassa Integrazione
Salariale, notificati in data 07.07.2023 e divenuti definitivi in data 07.08.2023, parte ricorrente a mente del D.lgs n. 375/1993 avrebbe potuto proporre, entro
30 giorni, ricorso amministrativo di II grado alla Commissione CAU. Solo decorso tale termine e, pertanto, esaurito il procedimento amministrativo, il provvedimento può dichiararsi definitivo e solo da tale momento inizia a decorrere il termine di 120 giorni entro il quale esperire l'azione giudiziale. È lo stesso art. 47 del DPR 30 aprile 1970 n. 639 e successive modifiche a stabilire che “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile”. Come già ampiamente dettagliato nel corpo dell'atto introduttivo, i provvedimenti possono considerarsi definitivi solo a partire dal
18.09.2023, termine entro il quale, è concesso ricorrere alla Commissione di II
Grado. Solo da tale momento iniziano a decorrere i 120 giorni utili ai fini del ricorso dinnanzi al Tribunale del Lavoro. Pertanto, avendo parte ricorrente proposto l'azione in data 14.11.2023, appare evidente come, in ordine alla richiesta di decadenza, fatte le dovute premesse, è incontestato, verificata la documentazione versata in atti, che parte ricorrente introitava ricorso giurisdizionale nei termini di legge. Pertanto, il ricorso giudiziale è tempestivo e la sollevata eccezione non ha alcuna ragion d'essere. Nel merito la domanda è fondata.
Si premette che il riconoscimento delle giornate lavorative svolte in agricoltura costituisce il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo tra l'istituto previdenziale e il lavoratore e, al pari del provvedimento di cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è vincolante per l'istituto previdenziale. Siamo in presenza, pertanto, di un diritto soggettivo autonomamente tutelabile dinanzi al giudice ordinario con azione di accertamento (si veda per es. Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 1995 n. 67), così come oggetto di autonoma tutela è il diritto del lavoratore all'esatta posizione assicurativa correlata al rapporto di lavoro (cfr., Cass. Sez. Lav., 21 aprile 1986
n. 2780).
Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass.
Sez. Lav., sentenza 13877 del 02/08/2012, Rv. 623364).
Infatti, come ha precisato la Corte di legittimità (cfr., ex pluribus, Cass., Sez.
Lav., 19.8.2003 n. 12133), l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno
51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del d..vo.lgt. n. 212/46, incombe, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente.
Dunque, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza si è ormai assestata sui principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel senso seguente: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sezione Unite., 26/10/2000, n. 1133).
Pertanto, è ormai acquisito che nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. Sez. Lav., 2/8/2012, n. 13877).
Partendo, dunque, dalle indicazioni ermeneutiche delineate dalla Suprema
Corte, si può affermare che il giudice che si trovi a valutare un provvedimento disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo e/o di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli, debba compiere una valutazione complessiva del materiale raccolto.
Del resto la peculiarità del regime probatorio volta all'affermazione di un rapporto di lavoro subordinato dipende anche dallo svolgersi di una complessa procedura amministrativa che vede come atto finale l'iscrizione nell'elenco dei braccianti.
Nel caso concreto l'istituto ha prodotto in giudizio il verbale di accertamento e notificazione 2021006407/DDL del 30.03.2022, relativo all'azienda Parte_3
esercente attività agricola. Nessun riferimento specifico alla posizione
[...]
lavorativa del ricorrente è contenuto nel predetto verbale ma è solo indicato il risultato di quella «mera riduzione» delle giornate lavorate, compiuta in proporzione dell'astratto assetto aziendale come teoricamente ricostruito, secondo la ridefinizione del fabbisogno di giornate lavorative che si è ritenuto congruo con l'analisi economica effettuata.
Esaminando il materiale probatorio raccolto, la documentazione depositata dalla ricorrente ovvero i prospetti paga dei mesi lavorati con indicazione le giornate di presenza (vedi documentazione allegata in atti), non ultima la sentenza n. 1184/2024, che aveva riconosciuto esistente il rapporto di lavoro dell'odierno ricorrente, per gli anni in contestazione e il conseguente diritto ad essere iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di appartenenza per il numero delle giornate effettivamente prestate, risulta provato il rapporto lavorativo.
Di conseguenza non sussiste alcun indebito percepito su pensione cat. IO n.
17014340 per la somma complessiva di € 11.326,01
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate tenendo conto del valore della causa, della difficoltà e delle attività svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovute all' le somme richieste su CP_1
pensione cat. IO n. 17014340, con comunicazione del 30.03.2023, notificata il
19.04.2023 e , per l'effetto, condanna l' alla restituzione in favore della CP_1
ricorrente delle somme indebitamente percepite sulla pensione cat. IO n.
17014340 ; 2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1.955,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfettario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi 21 gennaio 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo