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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10610/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240031576964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020240031576964000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 29.4.2025;
- importo complessivo: € 355,29;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
-) violazione dell'art. 23 co. 2 della L. 62/2005 e della delibera 567/21 ANAC perché legittimata a notificare la cartella non sarebbe l'ADER ma Municipia spa.
Il 9.7.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché non ha il ricorrente, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'accertamento, chiamato in giudizio l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il singolare comportamento della difesa attorea, che non ha indicato nel frontespizio le parti chiamate in giudizio, ha tratto in inganno l'ADER; va rilevato che solamente nelle conclusioni si legge la seguente frase sibillina e fuorviante: “per i motivi su esposti, dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 10020240031576964000, riferita alla tassa automobilistica del 2017 che vede quale Ente creditore la Regione Campania, dell'importo di € trecentocinquantantacinque/29, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
” ed ancora: “condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio (...omissis)”.
Ad ogni modo il ricorso presenta ulteriori e ben più gravi motivi di inammissibilità: -) alla Regione Campania è stato notificato al seguente indirizzo pec: “Email_3” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: contenziosotributario@pec.regione. campania.it;
-) in data 5.6.2025 il ricorso è stato notificato alla sola ADER ed in pari data è stato depositato il fascicolo, poi, solamente il 26.6.2025, dunque, dopo il deposito del fascicolo, il ricorso è stato notificato alla Regione, per di più, si ribadisce, ad indirizzo pec diverso da quello indicato in cartella. Orbene, all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, come dettato dall'art. 22, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene nella
NIR il ricorrente ha indicato solamente l'ADER, poi il 26.6.2025 ha depositato copia della pec inviata all'URP della Regione, pertanto è palese anche questo motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 22, comma
1, rilevabile anche d'ufficio in virtù del comma 2.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in motivazione.
Inoltre, visto il comportamento processuale del ricorrente, a mente del comma 3 dell'art. 96 cpc, lo condanna alla somma, equitativamente determinata in favore dell'ADER di € 200,00 ed, a mente del comma 4, alla somma di € 500,00 in favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell'ADER per complessivi € 441,00; lo condanna altresì al risarcimento del danno per € 200,00 in favore dell'ADER e ad ulteriori € 500,00 in favore della cassa ammende.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SORRENTINO ARMANDO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10610/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240031576964000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbale ed atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, difeso come in atti, impugna:
- la cartella di pagamento n. 10020240031576964000;
- emessa da: Agenzia Entrate Riscossione di Salerno;
- Ente creditore: Regione Campania;
- anno d'imposta: 2017;
- tributo: tassa auto;
- data di notifica atto: 29.4.2025;
- importo complessivo: € 355,29;
ne chiede l'annullamento per i seguenti motivi:
-) omessa notifica avviso di accertamento;
-) prescrizione triennale;
-) mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale;
-) violazione dell'art. 23 co. 2 della L. 62/2005 e della delibera 567/21 ANAC perché legittimata a notificare la cartella non sarebbe l'ADER ma Municipia spa.
Il 9.7.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Riscossione che eccepisce l'inammissibilità del ricorso poiché non ha il ricorrente, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'accertamento, chiamato in giudizio l'Ente impositore;
nel merito chiede il rigetto del ricorso.
La Regione Campania non si costituisce nel giudizio.
La difesa attorea non produce memorie di replica.
Il 5.12.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il G.U. si riserva;
successivamente, sciolta la riserva, così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il singolare comportamento della difesa attorea, che non ha indicato nel frontespizio le parti chiamate in giudizio, ha tratto in inganno l'ADER; va rilevato che solamente nelle conclusioni si legge la seguente frase sibillina e fuorviante: “per i motivi su esposti, dichiarare che nulla è dovuto, in riferimento alla cartella esattoriale n. 10020240031576964000, riferita alla tassa automobilistica del 2017 che vede quale Ente creditore la Regione Campania, dell'importo di € trecentocinquantantacinque/29, con ogni pronuncia consequenziale, con ripetizione delle somme che fossero comunque coattivamente riscosse in pendenza di giudizio;
” ed ancora: “condannare le parti resistenti in p.l.r.p.t. in solido, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio (...omissis)”.
Ad ogni modo il ricorso presenta ulteriori e ben più gravi motivi di inammissibilità: -) alla Regione Campania è stato notificato al seguente indirizzo pec: “Email_3” mentre a pagina 6 della cartella era indicato, per ricorrere, il seguente indirizzo: contenziosotributario@pec.regione. campania.it;
-) in data 5.6.2025 il ricorso è stato notificato alla sola ADER ed in pari data è stato depositato il fascicolo, poi, solamente il 26.6.2025, dunque, dopo il deposito del fascicolo, il ricorso è stato notificato alla Regione, per di più, si ribadisce, ad indirizzo pec diverso da quello indicato in cartella. Orbene, all'atto della costituzione in giudizio il ricorrente, come dettato dall'art. 22, deve allegare la prova della notifica del ricorso alle controparti e deve depositare la nota di iscrizione a ruolo contenente, tra l'altro, l'indicazione delle parti;
ebbene nella
NIR il ricorrente ha indicato solamente l'ADER, poi il 26.6.2025 ha depositato copia della pec inviata all'URP della Regione, pertanto è palese anche questo motivo di inammissibilità per violazione dell'art. 22, comma
1, rilevabile anche d'ufficio in virtù del comma 2.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza come in motivazione.
Inoltre, visto il comportamento processuale del ricorrente, a mente del comma 3 dell'art. 96 cpc, lo condanna alla somma, equitativamente determinata in favore dell'ADER di € 200,00 ed, a mente del comma 4, alla somma di € 500,00 in favore della cassa ammende.
P.Q.M.
Il G.U. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di lite in favore dell'ADER per complessivi € 441,00; lo condanna altresì al risarcimento del danno per € 200,00 in favore dell'ADER e ad ulteriori € 500,00 in favore della cassa ammende.