Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Prescrizione triennale

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Mancata prova dell'esecutività del ruolo esattoriale

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Violazione normativa sulla legittimazione alla notifica

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per mancata chiamata in giudizio dell'ente impositore

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per errata notifica del ricorso alla Regione Campania

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per motivi procedurali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 08/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 322
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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