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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1304/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Parte_3
13/08/1960, tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Manni
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Circonvallazione Gianicolense, n. 87, rappresentata e difesa per procura in atti dagli
Avv.ti Francesco Cerasi e Fabrizio Morelli
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 3159/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento della domanda originariamente avanzata, condannare l' Parte_4
al pagamento nella misura di 1/3 ciascuno dei compensi professionali
[...]
ammontanti di causa pari a complessivi euro € 37.992,58 netti pari ad € 50.264,90 lordi,
o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori, interessi di legge e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di emissione delle singole notule o da quella diversa data che venisse ritenuta di giustizia fino al quella dell'effettivo soddisfo, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c., con il favore delle spese del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Nel merito:
- In via principale, rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge e, così, confermare integralmente la sentenza n. 3159/2023 del 28 marzo 2023.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare la debenza ai soli crediti non prescritti e dunque alla sola somma di €
21.029,88 (da ripartirsi poi in ragione di 1/3 per ciascuno dei Ricorrenti), per i motivi esposti nel paragrafo III della memoria di costituzione.
In ogni caso:
- condannare i ricorrenti al risarcimento dei danni subiti dall'odierna Appellata ex art. 96 c.p.c., che si quantificano nella somma che si chiede di liquidare in via equitativa
(con riserva di gravame);
- con vittoria di compensi professionali e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, gli odierni appellanti Avv.ti , Parte_1 [...]
ed Dirigenti del Ruolo Professionale del Parte_2 Parte_3 [...]
, facenti parte dell'Avvocatura dell' Controparte_2 [...]
agivano nei confronti di quest'ultima al fine di Parte_4 sentire accertare il loro diritto al pagamento delle c.d. propine per l'attività difensiva svolta in giudizi conclusi con sentenze rese negli anni 2017, 2019 e 2020, lamentando l'inadempimento della datrice di lavoro nonostante l'invio delle relative notule professionali nn. 1, 2, 3 e 4 datate 3 gennaio 2022.
A tal fine i ricorrenti invocavano quanto previsto dagli art. 14 e 5 del Regolamento dell'Avvocatura dell' adottato con deliberazione 18 novembre 2014 Controparte_1
n., 667, fonte cui faceva rinvio l'art. 34 del contratto integrativo aziendale del 28 settembre 2011.
L'Azienda convenuta si costituiva eccependo, in estrema sintesi, che le somme rivendicate non spettavano in quanto per gli anni 2017, 2019 e 2020 gli odierni appellanti avevano già totalizzato il trattamento economico annuo complessivo che fungeva da limite per la percezione dei compensi in esame, a norma della normativa legale vigente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo in estrema sintesi: che il trattamento economico dei ricorrenti si componesse di una parte fissa e di una variabile che per i ricorrenti valesse il tetto retributivo massimo previsto dagli artt. 23-ter,
d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, dal DPCM 23.3.2012 e dal d.l. 66/2014, pari finalmente ad € 240.000,00 annui;
che tale limite andasse calcolato, anche in base a quanto disposto da coerente giurisprudenza e da due circolari della Funzione Pubblica (8/2012 e 3/2014) oltre che del parere della Funzione Pubblica n. 16211/2020, in base al criterio della competenza e non di cassa, sicché rilevava quanto i ricorrenti avevano percepito negli anni in cui erano state emanate le sentenze conclusive dei processi, anni in cui pacificamente il predetto limite era stato raggiunto.
3 Gli Avv.ti , e hanno impugnato la sentenza di primo Pt_1 Parte_2 Pt_3
grado, deducendo sotto vari profili:
1 - ≪Errata applicazione del D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014 nonché delle fonti di rango secondario (CCNL, CCIA e Regolamento Aziendale), per essere i compensi professionali rivendicati liquidabili nel limite dei tetti annuali previsti nonché della prescrizione del diritto decorrente dalla sua maturazione ex art. 2948
c.c.≫.
Gli appellanti deducono anzitutto che i compensi professionali per cui è causa costituiscono parte integrante della retribuzione e non hanno valenza incentivante;
e che il parere della Funzione Pubblica 16211/2020 richiamata dal Tribunale è inconferente in quanto riferito ad indennità di risultato, che è componente accessoria del trattamento economico.
Deducono poi l'irrilevanza della sentenza del TAR Lazio 1605/22 richiamata dal
Tribunale, e osservano che in ogni caso le circolari o i parerei ministeriali non hanno la forza di superare le disposizioni della legge;
evidenziano la sufficienza dei rinvii della contrattazione collettiva al regolamento aziendale dell'Avvocatura, che non prevede termini di decadenza per l'ottenimento dei compensi, che soggiacciono al solo limite prescrizionale.
2 - ≪Errata applicazione del D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014 nonché delle fonti di rango secondario (CCNL, CCIA e Regolamento Aziendale), per essere i compensi professionali rivendicati liquidabili nel limite dei tetti annuali previsti.
Violazione degli artt. 115 e 116 cpc per l'errata valutazione delle prove documentali.
Ricognizione debito dell' .≫. CP_1
Gli appellanti, ferma restando la contestazione del criterio di competenza che non risulterebbe normativamente stabilito, la sentenza sarebbe erronea ed illegittima anche ove si facesse applicazione di tale criterio, in quanto: (i) nell'anno 2022, di deposito del ricorso, il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo Avvocato non era stato superato, che (ii) i predetti compensi professionali possono essere corrisposti in relazione ai singoli anni di definizione dei giudizi in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo in godimento tempo per tempo e che (iii) tale trattamento va determinato “al lordo” e non al netto, come invece erroneamente effettuato da controparte nella memoria di primo grado,
4 con il risultato di aver ridotto di molto il tetto dei singoli avvocati. E ciò anche in base
Parte alle stesse allegazioni della in primo grado, da ritenersi confessorie delle entità delle somme e dei loro titoli corrisposti agli appellanti nei vari anni.
A tal fine gli appellanti richiamano quanto dedotto nelle note difensive in primo grado che deducevano:
(…nell'anno 2022 di deposito del presente ricorso il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo ricorrente non è stato superato ed è capiente del diritto di credito fatto valere in questa sede, come confermato dall'Unità
Organizzativa Complessa Gestione Risorse Umane con la documentazione rimessa via mail in data 20.1.2023, depositata in formato cartaceo all'udienza del 23.1.2023 e prodotta telematicamente.
… i predetti compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo il quale, però, va determinato “al lordo” e non al netto, come ha invece erroneamente effettuato controparte nella propria comparsa di costituzione così riducendo di molto il tetto dei singoli avvocati ricorrenti.
Infatti, deve essere applicata la norma di legge di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 circa gli oneri riflessi, secondo cui: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro” e quindi comprensiva anche dei contributi a carico del datore di lavoro e non soltanto di tutte le ritenute e trattenute operate dal datore quale sostituto del lavoratore…≫).
L'azienda si è costituta anche in appello, Controparte_1
replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma o, in subordine, la riduzione delle somme dovute a quelle non prescritte, come da conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
5 Va puntualizzato in fatto che, come emerge dalla copia dei provvedimenti giudiziari afferenti alle notule nn. 1,2,3,4, e versati in atti, i provvedimenti giudiziari erano: notula n. 1 del 3.1.2022: sentenza TAR del Lazio 23 novembre 2016, n. 628/2017, pubblicata il 13.1.2017 (e distinta ordinanza cautelare del 26 ottobre 2016) con esito favorevole all' e compensazione delle spese); CP_1
notula n. 2 del 31.2022: sentenza del TAR del Lazio 7 febbraio 2017 n. 6012/2017, pubblicata il 19.5.2017, con esito favorevole all' e compensazione delle spese); CP_1
notula n. 3 del 3.1.2022: provvedimento di estinzione del giudizio del Tribunale di
Roma del 16.6.2020, n. 8262/2020 (previo accordo delle parti di compensazione delle spese, salvo quelle di ctu versate dalla controparte) notula n. 4 del 3.1.2022: sentenza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2019 n.
16180/2019, con esito favorevole all' e compensazione delle spese. CP_1
Occorre quindi porre mente alla seguente normativa.
L'art. 66 del CCNL per il personale dell'area funzioni locali, invocato dagli appellanti, si applica effettivamente anche alle amministrazioni del Comparto sanità (v. art. 1, comma 3, CCNL). Nel corpo di tale contratto vi è infatti un'apposita Sezione dedicata ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti
CCNL della preesistente Area III (art. 63).
In tale sezione del CCNL si inserisce l'art. 66, lett. h), invocato dagli appellanti, secondo cui sono oggetto di contrattazione integrativa, tra l'altro, ≪i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della preesistente Area III che, pertanto, sono confermate. ≫.
Va quindi rilevato, a confutazione del profilo del gravame che assolutizza il rilevo della fonte pattizia, che già in base alla previsione del CCNL, il contratto integrativo deve rispettare, quanto alla disciplina dei criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
6 degli avvocati, le modalità e le misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014.
Ebbene, l'art. 9 del d.l. n. 90/2014, conv. in l. 114/2014, rubricato ≪Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici≫, prevede:
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì
7 i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. […], possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, la norma di cui all'art. 9 "risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance della prestazione omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione. La norma, in particolare, riforma il
8 sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese, ed altresì in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti.
L'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv. in l. 22 dicembre 2011, n.
214, intitolato ≪disposizioni in materia di trattamenti economici≫, prevede che:
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
Come esattamente evidenziato dal Tribunale, in attuazione della suddetta normativa, con D.P.C.M. del 23.3.2012, è stato stabilito che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori
o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'art. 2 [trattasi dei "soggetti destinatari" del decreto] non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo
Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno 2011 a € 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite”.
9 Con il successivo d.l. 66/2014, veniva ridotto ulteriormente il suddetto limite massimo retributivo e ricondotto all'importo di € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Emergono quindi due limiti, quello dello stanziamento previsto per le spese, ma e soprattutto quello del trattamento economico complessivo dell'avvocato dipendente.
Sul limite dello stanziamento, la Cassazione ha statuito in cause analoghe (v. ordinanza 5457/2025) che nella fattispecie è corretto applicare l'art. 9, comma 6, del d.l.
n. 90/2014, che in materia di compensi professionali spettanti ai dipendenti delle avvocature degli enti pubblici prevede che tali compensi devono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, precisando che la determinazione dello stanziamento previsto per i compensi professionali nell'anno 2013 rientra nella sfera discrezionale dell'azione amministrativa.
Quanto al trattamento economico complessivo, che costituisce ragione alternativa di contrasto tra le parti e come si dirà subito ragione alternativa e sufficiente per il rigetto della domanda, occorre rimandare all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 (v. tra gli altri parere
Corte dei Conti Lombardia 44/2014 e Corte dei Conti Puglia n. 33/14). Secondo tali pareri, con l'espressione in parola si “intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, cioè, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 427/2001/PAR del 30 giugno 2011). Il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno”.
La Deliberazione n. 120/2021 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Puglia, ha al riguardo i seguenti principi che questa Corte condivide:
10 6.2. …Appare evidente come nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell'Avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo.
6.3. Del resto, a contrario, ritenere possibile l'aggiramento della norma mediante un'uscita spostata nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamentale principio contabile di cui all'allegato n.
4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in particolare quello del paragrafo n. 5.2, lett. a), ultimo alinea, in base al quale "per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".
6.4. A fortiori, pure le
Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno espressamente ricordato in via complessiva “che la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa” (deliberazione n. 51/2011) ed anche la giurisprudenza contabile ha affermato che “in base all'art. 9, c. 6, del d.l. n.
90, i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento all'uopo previsto, che non può essere superiore al corrispondente stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2013” (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014) e che “il limite quantitativo è costituito dall'autorizzazione di bilancio, che non può superare quella corrispondente del 2013” (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 197/2019).
6.5. Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata la ratio delle disposizioni e le conseguenti, concrete applicazioni delle stesse, il Collegio ritiene dunque di rispondere negativamente al quesito relativo alla possibilità di procedere da parte di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, alla liquidazione in un periodo contabile successivo
11 dei compensi per il personale in modo da superare l'originaria (massima) consistenza del fondo risorse decentrate per l'anno di riferimento.
Tali rilievi superano e assorbono quelli dedotti in contrario dagli appellanti in relazione al criterio (di competenza) contestato e alla connessa rilevanza del termine di prescrizione.
Per quanto invece attiene al superamento del trattamento economico annuo complessivo, va detto che l'argomento speso in tal senso dagli odierni appellati in primo grado non era contenuto nel ricorso introduttivo ma soltanto nelle note difensive datate
8.3.2023, in cui però le parti così deducevano: ≪ Da ultimo, per mero scrupolo difensivo, sebbene non oggetto di contestazione, si precisa che nell'anno 2022 di deposito del presente ricorso il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo ricorrente non è stato superato ed è capiente del diritto di credito fatto valere in questa sede, come confermato dall'Unità Organizzativa Complessa Gestione Risorse Umane con la documentazione rimessa via mail in data 20.1.2023, depositata in formato cartaceo all'udienza del 23.1.2023 e prodotta telematicamente. ≫. In sostanza, non era contestato il superamento del trattamento economico annuo complessivo per gli anni in cui erano stati emessi i provvedimenti (2017, 2019 e 2020), circostanza chiaramente allegata in punto di fatto dall' nella memoria di costituzione ex art 416 c.p.c. ma non CP_1 contestata. Sicché l'argomento difensivo per cui tale superamento non vi fosse stato negli anni 2017, 2019 e 2020, oltre che a risultare smentito dal contrario fatto non contestato, sarebbe comunque nuovo e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Quanto poi all'incidenza dell'art. art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 circa gli oneri riflessi, secondo cui: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, va in effetti considerato”, con la Suprema Corte (Cass. 4399/2025 e Cass. 7499/2023), che la conseguenza dell'introduzione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005 è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che
12 attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»).
L'argomento degli appellanti è però fallace, per il fatto che commuta in poste passive del trattamento economico della retribuzione gli oneri riflessi, che attengono ad un piano distinto dalla retribuzione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli appellanti in solido nella misura indicata in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre iva e cpa se dovute.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 marzo 2025
13 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Composta dai magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere relatore il giorno 26 marzo 2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1304/2023 del Ruolo Generale
Civile - Lavoro e Previdenza
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] e , nato a [...] il
[...] Parte_3
13/08/1960, tutti rappresentati e difesi per procura in atti dall'Avv. Maria Cristina Manni
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma, P.IVA_1
Circonvallazione Gianicolense, n. 87, rappresentata e difesa per procura in atti dagli
Avv.ti Francesco Cerasi e Fabrizio Morelli
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro
– n. 3159/2023
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE: riformare integralmente la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento della domanda originariamente avanzata, condannare l' Parte_4
al pagamento nella misura di 1/3 ciascuno dei compensi professionali
[...]
ammontanti di causa pari a complessivi euro € 37.992,58 netti pari ad € 50.264,90 lordi,
o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori, interessi di legge e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di emissione delle singole notule o da quella diversa data che venisse ritenuta di giustizia fino al quella dell'effettivo soddisfo, oltre interessi moratori ex art.1284 c.c., con il favore delle spese del doppio grado di giudizio ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i. da distrarsi.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
Nel merito:
- In via principale, rigettare l'avversario ricorso e tutte le domande ivi contenute in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria e con tutti gli effetti di legge e, così, confermare integralmente la sentenza n. 3159/2023 del 28 marzo 2023.
- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare la debenza ai soli crediti non prescritti e dunque alla sola somma di €
21.029,88 (da ripartirsi poi in ragione di 1/3 per ciascuno dei Ricorrenti), per i motivi esposti nel paragrafo III della memoria di costituzione.
In ogni caso:
- condannare i ricorrenti al risarcimento dei danni subiti dall'odierna Appellata ex art. 96 c.p.c., che si quantificano nella somma che si chiede di liquidare in via equitativa
(con riserva di gravame);
- con vittoria di compensi professionali e spese di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso di primo grado, gli odierni appellanti Avv.ti , Parte_1 [...]
ed Dirigenti del Ruolo Professionale del Parte_2 Parte_3 [...]
, facenti parte dell'Avvocatura dell' Controparte_2 [...]
agivano nei confronti di quest'ultima al fine di Parte_4 sentire accertare il loro diritto al pagamento delle c.d. propine per l'attività difensiva svolta in giudizi conclusi con sentenze rese negli anni 2017, 2019 e 2020, lamentando l'inadempimento della datrice di lavoro nonostante l'invio delle relative notule professionali nn. 1, 2, 3 e 4 datate 3 gennaio 2022.
A tal fine i ricorrenti invocavano quanto previsto dagli art. 14 e 5 del Regolamento dell'Avvocatura dell' adottato con deliberazione 18 novembre 2014 Controparte_1
n., 667, fonte cui faceva rinvio l'art. 34 del contratto integrativo aziendale del 28 settembre 2011.
L'Azienda convenuta si costituiva eccependo, in estrema sintesi, che le somme rivendicate non spettavano in quanto per gli anni 2017, 2019 e 2020 gli odierni appellanti avevano già totalizzato il trattamento economico annuo complessivo che fungeva da limite per la percezione dei compensi in esame, a norma della normativa legale vigente.
Con la sentenza appellata, il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo in estrema sintesi: che il trattamento economico dei ricorrenti si componesse di una parte fissa e di una variabile che per i ricorrenti valesse il tetto retributivo massimo previsto dagli artt. 23-ter,
d.l. 201/2011, conv. in l. 214/2011, dal DPCM 23.3.2012 e dal d.l. 66/2014, pari finalmente ad € 240.000,00 annui;
che tale limite andasse calcolato, anche in base a quanto disposto da coerente giurisprudenza e da due circolari della Funzione Pubblica (8/2012 e 3/2014) oltre che del parere della Funzione Pubblica n. 16211/2020, in base al criterio della competenza e non di cassa, sicché rilevava quanto i ricorrenti avevano percepito negli anni in cui erano state emanate le sentenze conclusive dei processi, anni in cui pacificamente il predetto limite era stato raggiunto.
3 Gli Avv.ti , e hanno impugnato la sentenza di primo Pt_1 Parte_2 Pt_3
grado, deducendo sotto vari profili:
1 - ≪Errata applicazione del D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014 nonché delle fonti di rango secondario (CCNL, CCIA e Regolamento Aziendale), per essere i compensi professionali rivendicati liquidabili nel limite dei tetti annuali previsti nonché della prescrizione del diritto decorrente dalla sua maturazione ex art. 2948
c.c.≫.
Gli appellanti deducono anzitutto che i compensi professionali per cui è causa costituiscono parte integrante della retribuzione e non hanno valenza incentivante;
e che il parere della Funzione Pubblica 16211/2020 richiamata dal Tribunale è inconferente in quanto riferito ad indennità di risultato, che è componente accessoria del trattamento economico.
Deducono poi l'irrilevanza della sentenza del TAR Lazio 1605/22 richiamata dal
Tribunale, e osservano che in ogni caso le circolari o i parerei ministeriali non hanno la forza di superare le disposizioni della legge;
evidenziano la sufficienza dei rinvii della contrattazione collettiva al regolamento aziendale dell'Avvocatura, che non prevede termini di decadenza per l'ottenimento dei compensi, che soggiacciono al solo limite prescrizionale.
2 - ≪Errata applicazione del D.L. 90/2014 conv. in L.114/2014 nonché delle fonti di rango secondario (CCNL, CCIA e Regolamento Aziendale), per essere i compensi professionali rivendicati liquidabili nel limite dei tetti annuali previsti.
Violazione degli artt. 115 e 116 cpc per l'errata valutazione delle prove documentali.
Ricognizione debito dell' .≫. CP_1
Gli appellanti, ferma restando la contestazione del criterio di competenza che non risulterebbe normativamente stabilito, la sentenza sarebbe erronea ed illegittima anche ove si facesse applicazione di tale criterio, in quanto: (i) nell'anno 2022, di deposito del ricorso, il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo Avvocato non era stato superato, che (ii) i predetti compensi professionali possono essere corrisposti in relazione ai singoli anni di definizione dei giudizi in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo in godimento tempo per tempo e che (iii) tale trattamento va determinato “al lordo” e non al netto, come invece erroneamente effettuato da controparte nella memoria di primo grado,
4 con il risultato di aver ridotto di molto il tetto dei singoli avvocati. E ciò anche in base
Parte alle stesse allegazioni della in primo grado, da ritenersi confessorie delle entità delle somme e dei loro titoli corrisposti agli appellanti nei vari anni.
A tal fine gli appellanti richiamano quanto dedotto nelle note difensive in primo grado che deducevano:
(…nell'anno 2022 di deposito del presente ricorso il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo ricorrente non è stato superato ed è capiente del diritto di credito fatto valere in questa sede, come confermato dall'Unità
Organizzativa Complessa Gestione Risorse Umane con la documentazione rimessa via mail in data 20.1.2023, depositata in formato cartaceo all'udienza del 23.1.2023 e prodotta telematicamente.
… i predetti compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo il quale, però, va determinato “al lordo” e non al netto, come ha invece erroneamente effettuato controparte nella propria comparsa di costituzione così riducendo di molto il tetto dei singoli avvocati ricorrenti.
Infatti, deve essere applicata la norma di legge di cui all'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 circa gli oneri riflessi, secondo cui: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro” e quindi comprensiva anche dei contributi a carico del datore di lavoro e non soltanto di tutte le ritenute e trattenute operate dal datore quale sostituto del lavoratore…≫).
L'azienda si è costituta anche in appello, Controparte_1
replicando nel merito dei motivi di gravame e condividendo la sentenza appellata, della quale ha chiesto la conferma o, in subordine, la riduzione delle somme dovute a quelle non prescritte, come da conclusioni riportate in epigrafe.
All'udienza del 26 marzo 2025 la causa è stata decisa come da separato dispositivo di seguito trascritto.
L'appello è infondato.
5 Va puntualizzato in fatto che, come emerge dalla copia dei provvedimenti giudiziari afferenti alle notule nn. 1,2,3,4, e versati in atti, i provvedimenti giudiziari erano: notula n. 1 del 3.1.2022: sentenza TAR del Lazio 23 novembre 2016, n. 628/2017, pubblicata il 13.1.2017 (e distinta ordinanza cautelare del 26 ottobre 2016) con esito favorevole all' e compensazione delle spese); CP_1
notula n. 2 del 31.2022: sentenza del TAR del Lazio 7 febbraio 2017 n. 6012/2017, pubblicata il 19.5.2017, con esito favorevole all' e compensazione delle spese); CP_1
notula n. 3 del 3.1.2022: provvedimento di estinzione del giudizio del Tribunale di
Roma del 16.6.2020, n. 8262/2020 (previo accordo delle parti di compensazione delle spese, salvo quelle di ctu versate dalla controparte) notula n. 4 del 3.1.2022: sentenza del Tribunale di Roma del 3 agosto 2019 n.
16180/2019, con esito favorevole all' e compensazione delle spese. CP_1
Occorre quindi porre mente alla seguente normativa.
L'art. 66 del CCNL per il personale dell'area funzioni locali, invocato dagli appellanti, si applica effettivamente anche alle amministrazioni del Comparto sanità (v. art. 1, comma 3, CCNL). Nel corpo di tale contratto vi è infatti un'apposita Sezione dedicata ai dirigenti amministrativi, tecnici e professionali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di cui all'art. 7, comma 3, del CCNQ del 13.7.2016, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, destinatari dei precedenti
CCNL della preesistente Area III (art. 63).
In tale sezione del CCNL si inserisce l'art. 66, lett. h), invocato dagli appellanti, secondo cui sono oggetto di contrattazione integrativa, tra l'altro, ≪i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della preesistente Area III che, pertanto, sono confermate. ≫.
Va quindi rilevato, a confutazione del profilo del gravame che assolutizza il rilevo della fonte pattizia, che già in base alla previsione del CCNL, il contratto integrativo deve rispettare, quanto alla disciplina dei criteri per l'attribuzione dei compensi professionali
6 degli avvocati, le modalità e le misure previste dall'art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'art 1, comma 1, della L. 114/2014.
Ebbene, l'art. 9 del d.l. n. 90/2014, conv. in l. 114/2014, rubricato ≪Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici≫, prevede:
1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933,
n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.
4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.
5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì
7 i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.
6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 disp. att. c.p.c. […], possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.
7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.
8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal
1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.
Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, la norma di cui all'art. 9 "risponde alle urgenti necessità di contenimento della spesa pubblica, riducendo l'ammontare dei compensi professionali non correlati a criteri di valutazione della performance della prestazione omogenei alle altre categorie dirigenziali, con ciò soddisfacendo anche esigenze di perequazione. La norma, in particolare, riforma il
8 sistema dei compensi professionali delle avvocature pubbliche, escludendo ogni tipo di compenso in tutti i casi di pronuncia di compensazione integrale delle spese, ed altresì in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche. In tali ipotesi, infatti, il compenso viene a gravare interamente, nella percentuale dovuta, sulle finanze pubbliche. Nelle ipotesi, invece, di sentenza favorevole, con recupero delle spese legali a carico delle controparti, si mantiene una percentuale in base alle norme che ne regolamentano la modalità secondo i rispettivi ordinamenti.
L'art. 23-ter, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), conv. in l. 22 dicembre 2011, n.
214, intitolato ≪disposizioni in materia di trattamenti economici≫, prevede che:
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.
Come esattamente evidenziato dal Tribunale, in attuazione della suddetta normativa, con D.P.C.M. del 23.3.2012, è stato stabilito che “a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il trattamento retributivo percepito annualmente, comprese le indennità e le voci accessorie nonché' le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori
o consulenze conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, dei soggetti di cui all'art. 2 [trattasi dei "soggetti destinatari" del decreto] non può superare il trattamento economico annuale complessivo spettante per la carica al Primo
Presidente della Corte di Cassazione, pari nell'anno 2011 a € 293.658,95. Qualora superiore, si riduce al predetto limite”.
9 Con il successivo d.l. 66/2014, veniva ridotto ulteriormente il suddetto limite massimo retributivo e ricondotto all'importo di € 240.000 annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.
Emergono quindi due limiti, quello dello stanziamento previsto per le spese, ma e soprattutto quello del trattamento economico complessivo dell'avvocato dipendente.
Sul limite dello stanziamento, la Cassazione ha statuito in cause analoghe (v. ordinanza 5457/2025) che nella fattispecie è corretto applicare l'art. 9, comma 6, del d.l.
n. 90/2014, che in materia di compensi professionali spettanti ai dipendenti delle avvocature degli enti pubblici prevede che tali compensi devono essere corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, precisando che la determinazione dello stanziamento previsto per i compensi professionali nell'anno 2013 rientra nella sfera discrezionale dell'azione amministrativa.
Quanto al trattamento economico complessivo, che costituisce ragione alternativa di contrasto tra le parti e come si dirà subito ragione alternativa e sufficiente per il rigetto della domanda, occorre rimandare all'art. 45 del d.lgs. 165/2001 (v. tra gli altri parere
Corte dei Conti Lombardia 44/2014 e Corte dei Conti Puglia n. 33/14). Secondo tali pareri, con l'espressione in parola si “intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, cioè, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 427/2001/PAR del 30 giugno 2011). Il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno”.
La Deliberazione n. 120/2021 della Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Puglia, ha al riguardo i seguenti principi che questa Corte condivide:
10 6.2. …Appare evidente come nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell'Avvocatura di un ente locale vadano corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo.
6.3. Del resto, a contrario, ritenere possibile l'aggiramento della norma mediante un'uscita spostata nel tempo non solo violerebbe palesemente la ratio della norma stessa ma andrebbe altresì a violare il fondamentale principio contabile di cui all'allegato n.
4/2 al d.lgs. n. 118/2011, in particolare quello del paragrafo n. 5.2, lett. a), ultimo alinea, in base al quale "per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: [...] Per quanto riguarda la spesa nei confronti dei dipendenti addetti all'Avvocatura, considerato che la normativa prevede la liquidazione dell'incentivo solo in caso di esito del giudizio favorevole all'ente, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
In tale situazione l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".
6.4. A fortiori, pure le
Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno espressamente ricordato in via complessiva “che la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa” (deliberazione n. 51/2011) ed anche la giurisprudenza contabile ha affermato che “in base all'art. 9, c. 6, del d.l. n.
90, i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento all'uopo previsto, che non può essere superiore al corrispondente stanziamento relativo all'esercizio finanziario 2013” (Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 259/2014) e che “il limite quantitativo è costituito dall'autorizzazione di bilancio, che non può superare quella corrispondente del 2013” (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n. 197/2019).
6.5. Alla luce di tutti gli elementi ricordati, valutata la ratio delle disposizioni e le conseguenti, concrete applicazioni delle stesse, il Collegio ritiene dunque di rispondere negativamente al quesito relativo alla possibilità di procedere da parte di un ente, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese, alla liquidazione in un periodo contabile successivo
11 dei compensi per il personale in modo da superare l'originaria (massima) consistenza del fondo risorse decentrate per l'anno di riferimento.
Tali rilievi superano e assorbono quelli dedotti in contrario dagli appellanti in relazione al criterio (di competenza) contestato e alla connessa rilevanza del termine di prescrizione.
Per quanto invece attiene al superamento del trattamento economico annuo complessivo, va detto che l'argomento speso in tal senso dagli odierni appellati in primo grado non era contenuto nel ricorso introduttivo ma soltanto nelle note difensive datate
8.3.2023, in cui però le parti così deducevano: ≪ Da ultimo, per mero scrupolo difensivo, sebbene non oggetto di contestazione, si precisa che nell'anno 2022 di deposito del presente ricorso il tetto annuo nella misura massima da corrispondere ad ogni singolo ricorrente non è stato superato ed è capiente del diritto di credito fatto valere in questa sede, come confermato dall'Unità Organizzativa Complessa Gestione Risorse Umane con la documentazione rimessa via mail in data 20.1.2023, depositata in formato cartaceo all'udienza del 23.1.2023 e prodotta telematicamente. ≫. In sostanza, non era contestato il superamento del trattamento economico annuo complessivo per gli anni in cui erano stati emessi i provvedimenti (2017, 2019 e 2020), circostanza chiaramente allegata in punto di fatto dall' nella memoria di costituzione ex art 416 c.p.c. ma non CP_1 contestata. Sicché l'argomento difensivo per cui tale superamento non vi fosse stato negli anni 2017, 2019 e 2020, oltre che a risultare smentito dal contrario fatto non contestato, sarebbe comunque nuovo e dunque inammissibile ai sensi dell'art. 437 c.p.c.
Quanto poi all'incidenza dell'art. art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 circa gli oneri riflessi, secondo cui: “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, va in effetti considerato”, con la Suprema Corte (Cass. 4399/2025 e Cass. 7499/2023), che la conseguenza dell'introduzione dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266/2005 è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché «trattandosi di somme che
12 attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il pagamento degli oneri riflessi risulti infondata» (nello stesso senso, di recente, Cass., Sez. 2 -, n. 3242 del 05/02/2024 dove si ribadisce che «i compensi professionali spettanti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione temporis dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contributivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti compensi»).
L'argomento degli appellanti è però fallace, per il fatto che commuta in poste passive del trattamento economico della retribuzione gli oneri riflessi, che attengono ad un piano distinto dalla retribuzione.
Tutto quanto sin qui detto assorbe ogni altro profilo critico sollevato dalle parti.
Per tutte le ragioni sin qui indicate l'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite del grado di appello seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico degli appellanti in solido nella misura indicata in dispositivo.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza.
Condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese di lite del grado di appello, determinate in € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, oltre iva e cpa se dovute.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 26 marzo 2025
13 Il Consigliere estensore
Dott. Vincenzo Turco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
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