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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3968 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
( ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
MO (CZ), alla via Regina Margherita 9, elettivamente domiciliato in MO (CZ), Via
Nazionale n.84, presso lo studio dell'Avv. Serena Riccio ( ) che lo rappresenta C.F._2
e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
- Attore-
E
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Corsica n.12, elettivamente domiciliata in Badolato (CZ), Via Crisafi n.1, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Schiavone (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- Convenuto -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 1278 ter cod. proc. civ. depositate entro il
6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato il 18.10.2022, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire ordinare alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Badolato Superiore (CZ), via Antonio Gramsci piano seminterrato cat. C/6 di 32 mq, identificato nel foglio catastale 28, numero 337 sub. 28 concesso in comodato al defunto coniuge della convenuta,
, che continuava a detenerlo. Persona_1
pagina 1 di 8 Precisava di aver concesso l'immobile “da anni” in “comodato oneroso” al e che, in data Per_1
05.01.2022, procedeva a chiederne il rilascio poiché intenzionato alla sua vendita, senza tuttavia ottenere alcun riscontri dal comodatazio.
Pertanto, il 20.03.2022 avviava l'obbligatorio tentativo di mediazione e, a segito del decesso del nel maggio del 2022, rivolgeva comunicazione il 05/10/2022 l alla vedova odierna Per_1 Per_1 convenuta, la quale continuava a detenere l'immobile in violazione dell'art. 1811 cod. civ.
Resisteva in giudizio con comparsa depositata il 27.3.2023 la quale, impugnando e Controparte_1 contestando tutte le pretese avversarie, eccepiva, in particolare, il possesso da oltre vent'anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto dell'immobile sito in Badolato Superiore alla Via A.
Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella
337, sub 28.
Segnatamente, l'odierna resistente sosteneva di aver sempre utilizzato l'immobile in questione come cantina, dapprima unitamente al proprio coniuge, Sig. e, dopo la morte di costui, in via Persona_1 esclusiva, sin dal 1970 ed a tutt'oggi, svolgendovi tutte quelle attività ed esercitando su di esso tutti quei poteri che corrispondono, anche nei confronti della collettività e dei terzi, al pieno esercizio del diritto di proprietà senza che mai, durante gli oltre 50 anni trascorsi, vi fosse stata alcuna interferenza o alcuna rivendicazione di proprietà da parte di alcuno, né tantomeno fosse stato mai compiuto alcun atto di esercizio del diritto incompatibile con il possesso uti domino dell'odierna usucapiente.
Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni la resistente chiedeva, previo mutamento del rito in ordinario, il rigetto della domanda introduttiva di giudizio poiché infondata in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione da parte sua - anche previa unione del proprio possesso a quello esercitato dal coniuge deceduto - dell'immobile sito in Badolato Superiore alla via Antonio
Gramsci, piano seminterrato - cat. C6 di mq 32, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 28, particella 337 sub 28, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con provvedimento reso all'udienza dell'11.4.23 il G.I. disponeva il passaggio dal rito sommario a quello ordinario in considerazione delle eccezioni formulate da parte resistente;
concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva istruita mediante la produzione dei documenti offerti dalle parti nonché tramite espletamento di prova testimoniale (tre testi di parte convenuta).
All'esito di tale fase istruttoria, con ordinanza del 17.7.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la quale, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., viene definita con il deposito del presente provvedimento nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. pagina 2 di 8 ***
La domanda attorea è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la domanda promossa dall'odierno attore - volta al rilascio dell'immobile sito in Badolato Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28 di cui lo stesso assume esserne proprietario – deve essere qualificata come azione personale di restituzione del bene medesimo.
L'attore, infatti, sostiene di aver concesso sull'immobile in questione un contratto di comodato oneroso in favore di il quale decedeva nel maggio 2022, estinguendo, in tal guisa, il Persona_1 relativo rapporto contrattuale come per legge, agendo nei confronti della coniuge la quale continuava a rimanere nella disponibilità del bene senza alcun titolo.
Ebbene, sul punto giova richiamare, specie sotto il profilo probatorio, la distinzione che la giurisprudenza opera in relazione all'azione di rivendicazione e di azione di restituzione del bene, aventi natura distinta.
Infatti, la prima ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
La seconda, invece, ha natura personale e si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere, consequenzialmente, la consegna del bene.
Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà
(non essendo questo in discussione) ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo della detenzione del bene;
le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio (v. Cass. 23086/2004; Cass. 2392/2002; Cass. 2092/2000).
Appare, quindi, evidente che la domanda promossa dall'attore deve qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione dell'immobile oggetto della controversia nei confronti di CP_1
, venendo in rilevo l'esistenza di un contratto di comodato giustificativo dell'iniziale
[...]
pagina 3 di 8 detenzione e il sopravvenuto venir meno del medesimo in ragione della morte del comodatario, ex art. 1811 cod. civ. che consente al comodante di esigere la restituzione dagli eredi.
Ciò premesso, giova evidenziare, altresì, che alla detta domanda si contrappone la pretesa della convenuta all'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Tuttavia, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, in tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 795 del 16/01/2020).
Va anche evidenziato che il comodatario ben può usucapire l'immobile detenuto se, però, dimostra di aver posto in essere atti cd. di interversione del possesso e, dunque, di aver posto in essere condotte incompatibili con le facoltà tipiche del comodatario e che sono le prerogative tipiche del titolare del diritto di proprietà sul bene.
In tale prospettiva è palese che, nella specie, le rispettive ricostruzioni fattuali appaiono del tutto antitetiche, atteso che l'esistenza di un rapporto di comodato tra le parti esclude, in radice, l'elemento soggettivo dell'usucapione in quanto il comodatario fruisce del bene non ritenendolo quale “proprio” con un animus rem sibi habendi, bensì in forza del riconoscimento dell'alterità della titolarità dello stesso del quale è, quindi, mero detentore.
Peraltro, la convenuta ha contestato l'esistenza del dedotto “comodato oneroso”, avendo specificato che “In difformità da quanto prospettato da parte ricorrente, per il godimento ultraventennale del predetto immobile i coniugi non hanno versato alcuna somma dimostrando, anche in ciò, di Per_1 comportarsi da effettivi proprietari” (cfr. pag2 comparsa di risposta) e sostenendo un possesso sin dagli anni '70, avvenuto mediante il compimento, in maniera pubblica e pacifica, di diverse attività quali il pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, utenze, realizzazione di opere di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Ciò posto, deve rilevarsi, tuttavia, che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di un titolo giuridico legittimante la situazione di detenzione del bene in capo alla convenuta, quale erede del defunto comodatario e nei cui confronti far valere il diritto alla restituzione previsto dall'art. 1811 cod. civ.
pagina 4 di 8 L'assenza di valida prova del dedotto contratto di comodato, peraltro, non può ritenersi nemmeno colmata dal riferimento (peraltro inammissibile poiché tardivo) effettuato dall'attore in Parte_1 seno alla memoria n. 2) ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ad un contratto di affitto intervenuto con e un terzo , come indicato nell'allegato contratto di permuta, Persona_1 CP_2 riferendosi ad un altro immobile diverso da quello oggetto di giudizio (precisamente ubicato in
Badolato, Corso Vittorio Emanuele III, 43, piano terra, categoria C/6 classe prima mq. 39 R.C., riportato in catasto al foglio 16, numero 182 sub. 1).
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda principale di restituzione.
Può, quindi, essere esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla convenuta tempestivamente in seno alla propria comparsa di costituzione e di risposta, avente ad oggetto l'immobile di cui alla domanda principale (sito in Badolato Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28).
Come è noto, affinché si verifichi l'usucapione devono concorrere i seguenti presupposti: il possesso, sia di buona che di mala fede (cfr. Cass. n. 9671/2014), pacifico e pubblico, per cui né violento né clandestino (nec vi nec clam); la continuità dello stesso, che non deve risolversi nella dimostrazione di aver posseduto il bene giorno per giorno per tutto l'arco di tempo richiesto, potendosi ricorrere a quell'attenuazione di tale onere probatorio, disciplinata positivamente, quale la
“presunzione di possesso intermedio”, in forza della quale basta che il possessore dimostri di avere il possesso ora e di aver posseduto in un tempo più remoto in modo da far presumere, iuris tantum, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio (art. 1142 cod. civ.); l'assenza di atti interruttivi, ossia la verificazione degli eventi di cui all'elencazione contemplata dall'art. 2943 cod. civ., a cui fa rinvio l'art. 1165 cod. civ., e che la giurisprudenza considera tassativa (Cass. n. 6029/2019); il decorso di un certo lasso di tempo, diverso in base al bene da usucapire e dalla sussistenza o meno di un titolo per possedere;
l'animus possidendi da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, il quale non consiste nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì nella sua intenzione di comportarsi come tale (animus rem sibi habendi).
Per costante orientamento giurisprudenziale, dunque, la prova del maturarsi della cd. prescrizione acquisitiva deve essere piena, rigorosa, certa e completa (cfr. Cass. 7 aprile 1981, n. 2326); ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. 2 dicembre 1972, n. 3484) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
pagina 5 di 8 In definitiva, sull'attore (principale o in riconvenzionale) grava un duplice onere probatorio: da un lato, come da ultimo riferito, quello di dimostrare di aver esercitato il possesso utile all'usucapione – con i caratteri elencati - e, dall'altro, quello di aver in tal modo determinato l'estinzione del diritto sussistente in capo all'effettivo proprietario del bene.
Operata la corretta qualificazione della domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, si impone immediatamente di evidenziare un elemento assorbente ai fini della compiuta valutazione della stessa: l'individuazione dei soggetti titolari della situazione giuridica di cui si chiede l'estinzione (ed il contestuale acquisto).
Sul punto, occorre evidenziare che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, poiché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di tutti gli interessati (Cass. nn. 5559/94 e 1085/76); si afferma, infatti, che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. civ., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 24260 del 04/10/2018).
Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro, nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi inutiliter data, non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 443/70, da ultimo, ordinanza
Sez. II, n. 15619/2018).
Invero, nella misura in cui l'usucapione rappresenta una vicenda acquisitiva, da un lato, ed estintiva dall'altro, è evidente la necessità – ai fini dell'accoglimento della domanda – di provare la realizzazione di entrambi gli effetti;
pertanto, oltre alla prova del possesso ad usucapionem, andrà fornita anche quella relativa all'esistenza di un diritto di proprietà sullo stesso bene in capo al soggetto che si assume esserne il proprietario ed il quale subisce l'effetto estintivo speculare all'acquisto a titolo originario.
Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti - nel caso di usucapione di beni immobili - non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza
n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ.) né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la pagina 6 di 8 proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del
11/11/1997). In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente su tale parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati.
Ciò comporta che, ai fini del vaglio nel merito della domanda, è necessaria la produzione delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Nel caso di specie la parte convenuta ha agito, in via riconvenzionale, spiegando domanda di accertamento di usucapione dell'immobile in esame nei confronti di . Parte_1
Ebbene, questo Giudicante rileva che parte convenuta non ha fornito in alcun modo la prova della titolarità del suddetto bene in capo a . Parte_1
Difatti, pur essendo pacifico che la prova della titolarità del bene in capo all'attore può essere dimostrata mediante la non contestazione tra le parti sul punto, deve rilevarsi che emerge una situazione giuridica diversa dall'atto atto di rettifica di atto e permuta del 13.8.2008 (rep. 120928, racc. 15392) prodotto dallo stesso attore e concluso per rettificare pregressi errori compiuti in nella conclusione del precedente titolo di trasferimento.
Infatti, emerge che la quota di proprietà dell'attore è stata trasferita in nuda proprietà a CP_3
e in usufrutto a mentre questi ultimi trasferivano all'attore la loro quota (in
[...] CP_4 nuda proprietà e in usufrutto) di altro immobile, sito in Badolato, Corso Vittorio Emanuele III, 43, piano terra, categoria C/6 classe prima mq. 39 R.C., riportato in catasto al foglio 16, numero 182 sub.
1. pagina 7 di 8 Dunque, dalla suddetta documentazione si evince plasticamente che l'attore è divenuto proprietario di altri immobile, avendo permutato la nuda proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, sito in Badolato
Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28.
In definitiva, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, essendo emerso che il bene del quale si chiede l'accertamento dell'usucapione non era nella titolarità dell'attore al Parte_1 momento della domanda o, in ultimo, al momento della pronuncia, essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio un elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione (per tutte, v. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Per tali ragioni, anche la domanda di usucapione deve essere integralmente respinta.
In ordine al governo delle spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 13.11.2025.
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, all'esito dell'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3968 del Ruolo Generale dell'anno 2022 vertente tra
( ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
MO (CZ), alla via Regina Margherita 9, elettivamente domiciliato in MO (CZ), Via
Nazionale n.84, presso lo studio dell'Avv. Serena Riccio ( ) che lo rappresenta C.F._2
e difende in giudizio giusta procura in calce al ricorso ex art. 702-bis c.p.c.;
- Attore-
E
( ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_1 C.F._3 alla Via Corsica n.12, elettivamente domiciliata in Badolato (CZ), Via Crisafi n.1, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Schiavone (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta C.F._4 procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
- Convenuto -
Conclusioni delle parti come da note scritte ex art. 1278 ter cod. proc. civ. depositate entro il
6.11.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. depositato il 18.10.2022, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale per sentire ordinare alla convenuta l'immediato rilascio dell'immobile di sua proprietà sito in Badolato Superiore (CZ), via Antonio Gramsci piano seminterrato cat. C/6 di 32 mq, identificato nel foglio catastale 28, numero 337 sub. 28 concesso in comodato al defunto coniuge della convenuta,
, che continuava a detenerlo. Persona_1
pagina 1 di 8 Precisava di aver concesso l'immobile “da anni” in “comodato oneroso” al e che, in data Per_1
05.01.2022, procedeva a chiederne il rilascio poiché intenzionato alla sua vendita, senza tuttavia ottenere alcun riscontri dal comodatazio.
Pertanto, il 20.03.2022 avviava l'obbligatorio tentativo di mediazione e, a segito del decesso del nel maggio del 2022, rivolgeva comunicazione il 05/10/2022 l alla vedova odierna Per_1 Per_1 convenuta, la quale continuava a detenere l'immobile in violazione dell'art. 1811 cod. civ.
Resisteva in giudizio con comparsa depositata il 27.3.2023 la quale, impugnando e Controparte_1 contestando tutte le pretese avversarie, eccepiva, in particolare, il possesso da oltre vent'anni, in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto dell'immobile sito in Badolato Superiore alla Via A.
Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella
337, sub 28.
Segnatamente, l'odierna resistente sosteneva di aver sempre utilizzato l'immobile in questione come cantina, dapprima unitamente al proprio coniuge, Sig. e, dopo la morte di costui, in via Persona_1 esclusiva, sin dal 1970 ed a tutt'oggi, svolgendovi tutte quelle attività ed esercitando su di esso tutti quei poteri che corrispondono, anche nei confronti della collettività e dei terzi, al pieno esercizio del diritto di proprietà senza che mai, durante gli oltre 50 anni trascorsi, vi fosse stata alcuna interferenza o alcuna rivendicazione di proprietà da parte di alcuno, né tantomeno fosse stato mai compiuto alcun atto di esercizio del diritto incompatibile con il possesso uti domino dell'odierna usucapiente.
Sulla scorta di tali deduzioni ed eccezioni la resistente chiedeva, previo mutamento del rito in ordinario, il rigetto della domanda introduttiva di giudizio poiché infondata in fatto ed in diritto e, in via riconvenzionale, l'accertamento e la declaratoria, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione da parte sua - anche previa unione del proprio possesso a quello esercitato dal coniuge deceduto - dell'immobile sito in Badolato Superiore alla via Antonio
Gramsci, piano seminterrato - cat. C6 di mq 32, identificato catastalmente al foglio di mappa n. 28, particella 337 sub 28, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Con provvedimento reso all'udienza dell'11.4.23 il G.I. disponeva il passaggio dal rito sommario a quello ordinario in considerazione delle eccezioni formulate da parte resistente;
concessi i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ., la causa veniva istruita mediante la produzione dei documenti offerti dalle parti nonché tramite espletamento di prova testimoniale (tre testi di parte convenuta).
All'esito di tale fase istruttoria, con ordinanza del 17.7.2025, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la quale, scaduto il termine di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., viene definita con il deposito del presente provvedimento nel termine di cui al terzo comma dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. pagina 2 di 8 ***
La domanda attorea è infondata e, dunque, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, deve rilevarsi che la domanda promossa dall'odierno attore - volta al rilascio dell'immobile sito in Badolato Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28 di cui lo stesso assume esserne proprietario – deve essere qualificata come azione personale di restituzione del bene medesimo.
L'attore, infatti, sostiene di aver concesso sull'immobile in questione un contratto di comodato oneroso in favore di il quale decedeva nel maggio 2022, estinguendo, in tal guisa, il Persona_1 relativo rapporto contrattuale come per legge, agendo nei confronti della coniuge la quale continuava a rimanere nella disponibilità del bene senza alcun titolo.
Ebbene, sul punto giova richiamare, specie sotto il profilo probatorio, la distinzione che la giurisprudenza opera in relazione all'azione di rivendicazione e di azione di restituzione del bene, aventi natura distinta.
Infatti, la prima ha carattere reale e si fonda sul diritto di proprietà di un bene del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso.
La seconda, invece, ha natura personale e si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa ed è rivolta, previo accertamento di quella insussistenza o di quel venir meno, ad ottenere, consequenzialmente, la consegna del bene.
Ne discende che l'attore in restituzione non ha l'onere di fornire la prova del suo diritto di proprietà
(non essendo questo in discussione) ma solo dell'originaria insussistenza o del sopravvenuto venir meno – per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio dell'eventuale facoltà di recesso – del titolo della detenzione del bene;
le due azioni, peraltro, pur avendo causa petendi e petitum distinti, in quanto dirette al raggiungimento dello stesso risultato pratico della disponibilità materiale del bene riacquisito, possono proporsi in via alternativa o subordinata nel medesimo giudizio (v. Cass. 23086/2004; Cass. 2392/2002; Cass. 2092/2000).
Appare, quindi, evidente che la domanda promossa dall'attore deve qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione dell'immobile oggetto della controversia nei confronti di CP_1
, venendo in rilevo l'esistenza di un contratto di comodato giustificativo dell'iniziale
[...]
pagina 3 di 8 detenzione e il sopravvenuto venir meno del medesimo in ragione della morte del comodatario, ex art. 1811 cod. civ. che consente al comodante di esigere la restituzione dagli eredi.
Ciò premesso, giova evidenziare, altresì, che alla detta domanda si contrappone la pretesa della convenuta all'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Tuttavia, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, in tema di azioni a tutela della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un'azione di rilascio o consegna non comportano - in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - una mutatio od emendatio libelli, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell'attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l'attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cd. "probatio diabolica"), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese (Cass. civ. Sez. 2, Sentenza n. 795 del 16/01/2020).
Va anche evidenziato che il comodatario ben può usucapire l'immobile detenuto se, però, dimostra di aver posto in essere atti cd. di interversione del possesso e, dunque, di aver posto in essere condotte incompatibili con le facoltà tipiche del comodatario e che sono le prerogative tipiche del titolare del diritto di proprietà sul bene.
In tale prospettiva è palese che, nella specie, le rispettive ricostruzioni fattuali appaiono del tutto antitetiche, atteso che l'esistenza di un rapporto di comodato tra le parti esclude, in radice, l'elemento soggettivo dell'usucapione in quanto il comodatario fruisce del bene non ritenendolo quale “proprio” con un animus rem sibi habendi, bensì in forza del riconoscimento dell'alterità della titolarità dello stesso del quale è, quindi, mero detentore.
Peraltro, la convenuta ha contestato l'esistenza del dedotto “comodato oneroso”, avendo specificato che “In difformità da quanto prospettato da parte ricorrente, per il godimento ultraventennale del predetto immobile i coniugi non hanno versato alcuna somma dimostrando, anche in ciò, di Per_1 comportarsi da effettivi proprietari” (cfr. pag2 comparsa di risposta) e sostenendo un possesso sin dagli anni '70, avvenuto mediante il compimento, in maniera pubblica e pacifica, di diverse attività quali il pagamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, utenze, realizzazione di opere di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
Ciò posto, deve rilevarsi, tuttavia, che parte attrice non ha dimostrato l'esistenza di un titolo giuridico legittimante la situazione di detenzione del bene in capo alla convenuta, quale erede del defunto comodatario e nei cui confronti far valere il diritto alla restituzione previsto dall'art. 1811 cod. civ.
pagina 4 di 8 L'assenza di valida prova del dedotto contratto di comodato, peraltro, non può ritenersi nemmeno colmata dal riferimento (peraltro inammissibile poiché tardivo) effettuato dall'attore in Parte_1 seno alla memoria n. 2) ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ad un contratto di affitto intervenuto con e un terzo , come indicato nell'allegato contratto di permuta, Persona_1 CP_2 riferendosi ad un altro immobile diverso da quello oggetto di giudizio (precisamente ubicato in
Badolato, Corso Vittorio Emanuele III, 43, piano terra, categoria C/6 classe prima mq. 39 R.C., riportato in catasto al foglio 16, numero 182 sub. 1).
Ne deriva, pertanto, il rigetto della domanda principale di restituzione.
Può, quindi, essere esaminata la domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dalla convenuta tempestivamente in seno alla propria comparsa di costituzione e di risposta, avente ad oggetto l'immobile di cui alla domanda principale (sito in Badolato Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28).
Come è noto, affinché si verifichi l'usucapione devono concorrere i seguenti presupposti: il possesso, sia di buona che di mala fede (cfr. Cass. n. 9671/2014), pacifico e pubblico, per cui né violento né clandestino (nec vi nec clam); la continuità dello stesso, che non deve risolversi nella dimostrazione di aver posseduto il bene giorno per giorno per tutto l'arco di tempo richiesto, potendosi ricorrere a quell'attenuazione di tale onere probatorio, disciplinata positivamente, quale la
“presunzione di possesso intermedio”, in forza della quale basta che il possessore dimostri di avere il possesso ora e di aver posseduto in un tempo più remoto in modo da far presumere, iuris tantum, che abbia posseduto anche nel periodo intermedio (art. 1142 cod. civ.); l'assenza di atti interruttivi, ossia la verificazione degli eventi di cui all'elencazione contemplata dall'art. 2943 cod. civ., a cui fa rinvio l'art. 1165 cod. civ., e che la giurisprudenza considera tassativa (Cass. n. 6029/2019); il decorso di un certo lasso di tempo, diverso in base al bene da usucapire e dalla sussistenza o meno di un titolo per possedere;
l'animus possidendi da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, il quale non consiste nella convinzione di essere proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, bensì nella sua intenzione di comportarsi come tale (animus rem sibi habendi).
Per costante orientamento giurisprudenziale, dunque, la prova del maturarsi della cd. prescrizione acquisitiva deve essere piena, rigorosa, certa e completa (cfr. Cass. 7 aprile 1981, n. 2326); ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'intero onere probatorio ricade su chi, sotto qualunque forma, faccia valere l'usucapione, e riguarda: a) l'esatta individuazione della cosa oggetto del possesso, nonché del diritto reale a questo corrispondente (Cass. 2 dicembre 1972, n. 3484) e b) il permanere del possesso con tutti i caratteri necessari ai fini dell'usucapione per tutto lo statutum tempus.
pagina 5 di 8 In definitiva, sull'attore (principale o in riconvenzionale) grava un duplice onere probatorio: da un lato, come da ultimo riferito, quello di dimostrare di aver esercitato il possesso utile all'usucapione – con i caratteri elencati - e, dall'altro, quello di aver in tal modo determinato l'estinzione del diritto sussistente in capo all'effettivo proprietario del bene.
Operata la corretta qualificazione della domanda proposta dalla convenuta in via riconvenzionale, si impone immediatamente di evidenziare un elemento assorbente ai fini della compiuta valutazione della stessa: l'individuazione dei soggetti titolari della situazione giuridica di cui si chiede l'estinzione (ed il contestuale acquisto).
Sul punto, occorre evidenziare che, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata, poiché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contradditorio di tutti gli interessati (Cass. nn. 5559/94 e 1085/76); si afferma, infatti, che l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. civ., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 24260 del 04/10/2018).
Diversamente, la pronuncia resa a contraddittorio non integro, nell'ambito di una controversia che importi l'accertamento di una situazione giuridica unica, è da ritenersi inutiliter data, non potendo spiegare effetti nei confronti delle sole parti presenti (cfr. Cass. S.U. n. 443/70, da ultimo, ordinanza
Sez. II, n. 15619/2018).
Invero, nella misura in cui l'usucapione rappresenta una vicenda acquisitiva, da un lato, ed estintiva dall'altro, è evidente la necessità – ai fini dell'accoglimento della domanda – di provare la realizzazione di entrambi gli effetti;
pertanto, oltre alla prova del possesso ad usucapionem, andrà fornita anche quella relativa all'esistenza di un diritto di proprietà sullo stesso bene in capo al soggetto che si assume esserne il proprietario ed il quale subisce l'effetto estintivo speculare all'acquisto a titolo originario.
Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti - nel caso di usucapione di beni immobili - non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Sez. 2, Sentenza
n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali (soltanto elementi sussidiari in materia di regolamento di confini ai sensi dell'art. 950 cod. civ.) né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la pagina 6 di 8 proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del
11/11/1997). In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente su tale parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati.
Ciò comporta che, ai fini del vaglio nel merito della domanda, è necessaria la produzione delle certificazioni delle trascrizioni a favore e contro sui beni oggetto della chiesta pronuncia di usucapione, poiché solamente attraverso tale documentazione è possibile verificare se un determinato bene sia ancora di proprietà del soggetto convenuto al momento dell'instaurazione del giudizio.
In altri termini, occorre non solo la produzione in giudizio del titolo di provenienza del bene in favore del destinatario passivo della pronuncia di usucapione, ma anche della precisa attestazione da parte del Conservatore dei Registri Immobiliari relativa alle trascrizioni contro il predetto dalla data di acquisto del cespite fino alla data di instaurazione del giudizio, poiché solo tale documentazione consente di avere contezza del patrimonio attuale di quest'ultimo.
L'accertamento dell'acquisto di un bene per usucapione non può quindi prescindere dall'accertamento puntuale ed attuale della proprietà del bene medesimo in capo ai soggetti nei confronti dei quali la pronuncia deve essere resa.
Nel caso di specie la parte convenuta ha agito, in via riconvenzionale, spiegando domanda di accertamento di usucapione dell'immobile in esame nei confronti di . Parte_1
Ebbene, questo Giudicante rileva che parte convenuta non ha fornito in alcun modo la prova della titolarità del suddetto bene in capo a . Parte_1
Difatti, pur essendo pacifico che la prova della titolarità del bene in capo all'attore può essere dimostrata mediante la non contestazione tra le parti sul punto, deve rilevarsi che emerge una situazione giuridica diversa dall'atto atto di rettifica di atto e permuta del 13.8.2008 (rep. 120928, racc. 15392) prodotto dallo stesso attore e concluso per rettificare pregressi errori compiuti in nella conclusione del precedente titolo di trasferimento.
Infatti, emerge che la quota di proprietà dell'attore è stata trasferita in nuda proprietà a CP_3
e in usufrutto a mentre questi ultimi trasferivano all'attore la loro quota (in
[...] CP_4 nuda proprietà e in usufrutto) di altro immobile, sito in Badolato, Corso Vittorio Emanuele III, 43, piano terra, categoria C/6 classe prima mq. 39 R.C., riportato in catasto al foglio 16, numero 182 sub.
1. pagina 7 di 8 Dunque, dalla suddetta documentazione si evince plasticamente che l'attore è divenuto proprietario di altri immobile, avendo permutato la nuda proprietà dell'immobile oggetto di giudizio, sito in Badolato
Superiore alla via A. Gramsci, identificato catastalmente al NCU del comune di Badolato al foglio di mappa n. 28, particella 337, sub 28.
In definitiva, la domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, essendo emerso che il bene del quale si chiede l'accertamento dell'usucapione non era nella titolarità dell'attore al Parte_1 momento della domanda o, in ultimo, al momento della pronuncia, essendo la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio un elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione (per tutte, v. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).
Per tali ragioni, anche la domanda di usucapione deve essere integralmente respinta.
In ordine al governo delle spese di lite, la soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti in causa ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio giudizio in epigrafe, così provvede:
1. rigetta la domanda principale e quella riconvenzionale;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso, 13.11.2025.
Il Giudice
Dott. Liberato Faccenda
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