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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 256 2024 promossa da:
) Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Giampaolo Magnanimi
ricorrente
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Andrea Girardi e Mattia Bernardini
Resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 281 decise cpc la signora ha convenuto in giudizio il Parte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Piaccia all'On. Controparte_1
Tribunale adito accertare e dichiarare che l'Ente convenuto Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, è responsabile del fatto lesivo descritto in narrativa
pagina 1 di 6 ai sensi e per l'effetto degli artt. 2051 e 2043 codice civile e per l'effetto condannarlo a
risarcire in favore di la somma di Euro 59.408,54 o quella diversa somma Parte_1
anche maggiore che parrà di giustizia, maggiorata di interessi e rivalutazione dal fatto
al saldo. Con vittoria di compensi e spese di causa».
“Con riserva di produzioni e richieste istruttorie utili e pertinenti ai fini del giudizio”.
“Con ogni altra salvezza”.
Deduceva la ricorrente che la notte del 23 aprile 2022 percorreva a piedi un'area denominata strada Casagnano, nel Comune di quando sarebbe inciampata CP_1
improvvisamente e sarebbe caduta rovinosamente a terra, fatto questo attribuibile al resistente in quanto il frustolo deputato al transito pedonale, in data ed ora CP_1
dell'evento per cui è causa, risultava completamente incustodito nonché privo delle più
elementari e basilari misure di sicurezza.
La ricorrente, eseguita la richiesta di risarcimento danni e svolto senza esito il procedimento di negoziazione assistita, proponeva domanda giudiziale per la soddisfazione del proprio diritto.
- Si costituiva in giudizio il contestando la domanda di parte Controparte_1
attrice, così concludendo: in via principale: rigettare le domande avversarie perché
infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: circoscrivere il risarcimento
eventualmente spettante a parte ricorrente tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.,
del concorso di colpa della sig.ra nella causazione del sinistro, nonché Pt_1
contenere l'accoglimento delle domande avversarie nei limiti della prova del danno
raggiunta; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente
giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge con
pagina 2 di 6 distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori che si
dichiarano antistatari.
- Nel corso del processo non veniva ammessa attività istruttoria e, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione a) La domanda di cui al presente giudizio ha per oggetto la richiesta di risarcimento del danno patito da persona che incorreva in una caduta da un muro di contenimento non protetto da parapetto.
E' stato ritenuto (Cass. n. 18518/24) che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici),
senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa e x art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato:
Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024).
Dagli elementi acquisiti al processo risulta allegato da parte ricorrente che il soggetto danneggiato il giorno dell'evento percorreva un frustolo di terreno molto limitato nella sua estensione, per raggiungere la propria abitazione, frustolo di terreno di proprietà del
Comune resistente al momento dei fatti non protetto da parapetto.
Esaminando la relazione di perizia tecnica di parte depositata in atti da parte ricorrente risulta che l'abitazione della ricorrente era servita da due ingressi: l'uno su proprietà
comunale, l'altro su strada carrabile.
pagina 3 di 6 Dalle foto contenute nella perizia di parte viene evidenziato come l'area comunale sopraelevata al momento dell'evento fosse impegnata da un cantiere;
tuttavia, dalle fotografie ivi contenute non è dato comprendere se l'area comunale fosse integralmente occupata dal cantiere e se consentisse, comunque, l'accesso all'abitazione senza incedere sul frustolo di terreno in questione passando nell'area comunale (anche se nella perizia di parte si legge che il cantiere occupava parzialmente lo spazio). Le foto, infatti, sembrano proprio ignorare questo aspetto rilevante, ovvero non mostrano lo stato del cantiere nella sua interezza, ma si limitano ad indicare il frustolo in questione.
Appare pacifico, in quanto circostanza risultante dalla stessa perizia di parte ricorrente e dalle asserzioni difensive della parte resistente – non contestate dalla parte ricorrente –
che l'abitazione della ricorrente avesse due ingressi: uno sulla strada comunale, uno sulla strada carrabile. Tale circostanza ha rilievo ex art. 115 cpc I comma.
E' la stessa parte ricorrente che allega che il limitato frustolo di terreno presentasse insidie, quali la minima estensione, l'assenza di parapetto, un tombino sopraelevato, la conformazione pendente verso il vuoto e delle tubazioni elettriche a vista sporgenti dal terreno.
E' indubbio che la ricorrente conoscesse i luoghi di causa abitando proprio di fronte agli stessi.
Infine, non è stata nemmeno allegata da parte ricorrente una circostanza che poteva avere sicuro rilievo, ovvero: l'impossibilità della ricorrente di accedere alla propria abitazione dalla strada carrabile.
Da quanto appena esposto, può definirsi il quadro fattuale di quanto accaduto il giorno dell'evento: la ricorrente, nelle primissime ore del mattino rientrava nella propria abitazione non dalla strada carrabile ma utilizzava un frustolo di terreno scarsamente pagina 4 di 6 esteso, scarsamente illuminato, che presentava pendenza verso il vuoto senza protezione di parapetto, con tombino sopraelevato e con terreno scosceso che presentava ostacoli sul piano di calpestio, circostanze alla stessa note in quanto abitava di fronte al cantiere li posto da diverso tempo (le foto mostrano un cantiere già allestito da tempo).
La ricorrente percorreva il detto frustolo senza allegare impedimenti al rientro nella propria abitazione dalla strada carrabile e senza allegare lo stato del cantiere che impediva, totalmente o parzialmente, l'accesso alla propria abitazione passando sulla proprietà comunale senza incedere sul limitato frustolo in questione.
Nel caso di specie, richiamando il principio giurisprudenziale sopra indicato, il comportamento tenuto dalla ricorrente appare altamente negligente ed imprudente che ha avuto una rilevanza causale decisiva nella determinazione dell'evento, eliminando quel rapporto causale tra cosa e fatto dannoso previsto dalla normativa di cui all'art. 2051 cc.
Esaminando la fattispecie anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cc, anche in riferimento a detta domanda il comportamento colposo del danneggiato -che sussiste anche quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza - può atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227,
primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso,
la responsabilità del custode, integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ..
Per le ragioni meglio espresse in materia di esclusione di responsabilità ex art. 2051 cc sopra indicate, anche in tema di responsabilità ex art. 2043 cc va ritenuto che il comportamento della ricorrente abbia interrotto il nesso causale tra evento e danno,
determinando il fatto dannoso per esclusivo fatto della stessa ricorrente.
La domanda di parte ricorrente va quindi respinta.
pagina 5 di 6 b) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate – tenuto conto dell'effettiva attività svolta per le fasi processuali trattate e del valore della controversia a ridosso del minimo dello scaglione tariffario – nella misura di euro 4.217,00, oltre spese forfettarie,
oltre accessori di legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi unico antistatario.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
- rigetta la domanda di parte ricorrente;
- condanna a rifondere le spese di lite in favore del Parte_1 [...]
nella misura di euro 4.217,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di CP_1
legge, somme da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Girardi dichiaratosi unico antistatario.
Così è deciso in Ascoli Piceno,30/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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