Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 57
CCONTI
Sentenza 23 giugno 2023
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Sentenza 10 marzo 2026

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  • Accolto
    Prescrizione quinquennale dell'azione erariale per incarichi con pagamento antecedente al 15.3.2017

    La prescrizione quinquennale opera per i pagamenti intervenuti in data anteriore al 15.3.2017, data di notifica dell'invito a dedurre. Non sussiste l'occultamento doloso del danno in considerazione della richiesta di aspettativa e del contenzioso amministrativo instaurato.

  • Rigettato
    Insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e del nesso di causalità

    La richiesta di aspettativa, il parere endoprocedimentale favorevole e il contenzioso amministrativo dimostrano la volontà di agire legittimamente, escludendo il dolo e l'occultamento doloso del danno.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'art. 53 d.lgs. 165/2001 a incarichi per contributi post-sismici

    La tesi della gratuità della prestazione non è condivisibile, in quanto i documenti non depongono nel senso della gratuità, ma solo dell'inclusione dell'attività in altre voci retributive.

  • Rigettato
    Errata quantificazione del danno (al lordo delle ritenute fiscali)

    La quantificazione al lordo delle ritenute fiscali è corretta, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

  • Rigettato
    Richiesta di riduzione in via equitativa del danno

    La richiesta di potere riduttivo è rigettata in considerazione della natura dolosa dell'illecito.

  • Accolto
    Responsabilità per danno erariale per omesso riversamento di compensi

    Gli incarichi nn. 15, 17, e 20 sono stati svolti nel periodo in cui l'NI era dipendente del Ministero della difesa e i relativi pagamenti sono successivi al 15.3.2017. Le attività professionali sono unitarie e non scindibili.

  • Accolto
    Svolgimento di attività in costanza di rapporto di impiego a tempo pieno

    L'incarico n. 14 è stato svolto in parte durante il rapporto con il Ministero della Difesa. Gli incarichi nn. 23 e 24 sono stati svolti, almeno in parte, durante il rapporto a tempo pieno con la Regione ZZ. Le attività non erano esaurite e la richiesta di autorizzazione alla Regione ZZ non risulta documentata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, si è pronunciata in merito all'appello proposto da un ex dipendente del Ministero della Difesa e della Regione ZZ, condannato in primo grado per aver percepito compensi per attività libero-professionali non autorizzate, senza riversarli alle rispettive amministrazioni di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del d.lgs. n. 165/2001. L'appellante contestava la sussistenza della responsabilità erariale, il nesso causale e l'elemento soggettivo, sostenendo che gli incarichi oggetto di condanna si riferissero ad attività svolte dopo la cessazione del rapporto di impiego o comunque in pendenza di una richiesta di aspettativa, poi legittimata dalla giustizia amministrativa. In via gradata, chiedeva la riduzione equitativa del danno. La Procura regionale, invece, proponeva appello incidentale, lamentando l'erronea applicazione della prescrizione quinquennale per alcuni incarichi, ritenendo sussistente l'occultamento doloso del danno, e contestando l'assoluzione per altri incarichi svolti in costanza di rapporto di impiego. La Procura generale, infine, chiedeva la riunione degli appelli, il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento di quello incidentale, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e condanna integrale dell'appellante.

La Corte dei conti, riuniti gli appelli, ha rigettato l'appello principale dell'ex dipendente, confermando la sussistenza della responsabilità erariale per l'omesso riversamento dei compensi percepiti per incarichi extraistituzionali non autorizzati. Ha ritenuto condivisibile la decisione di primo grado nel dichiarare prescritta l'azione erariale per i pagamenti antecedenti al 15.3.2017, escludendo l'occultamento doloso del danno in ragione della peculiarità della fattispecie, caratterizzata dalla richiesta di aspettativa e dal contenzioso amministrativo instaurato, pur in assenza di un formale provvedimento autorizzativo. Ha altresì respinto le censure relative agli incarichi per i quali era intervenuta condanna, confermando la corretta imputazione temporale dei pagamenti e la natura unitaria delle prestazioni professionali, nonché la quantificazione del danno al lordo delle ritenute fiscali, escludendo il potere riduttivo per la natura dolosa dell'illecito. In parziale accoglimento dell'appello incidentale della Procura regionale, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente agli incarichi nn. 14, 23 e 24, ritenendo che questi fossero stati svolti, almeno in parte, in costanza di rapporto di impiego con il Ministero della Difesa e la Regione ZZ, con conseguente condanna al riversamento dei relativi compensi, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell'appellante principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 10/03/2026, n. 57
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 57
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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