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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 447/22 del 24/5/22, non notificata
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli avv. ti Pietro e Margherita Accardo, pec fax 0965893231 Email_1 Email_2 indicati quali recapiti per le comunicazioni.
-appellante -
E
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Lilia Bonicioli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti in atti, che indica la casella PEC
t quale recapito per le comunicazioni Email_3
- appellato–
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 07/11/2018 ha adito il Tribunale di Parte_1
Locri al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di malattia relativa all'anno 2018, per i due periodi di malattia denunciati (14/02 al 15/03 - 14/05 al
28/06), nella misura prevista per legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con condanna alle spese e competenze di giudizio. CP_
Costituitosi in giudizio l' ha contestato la domanda avversaria esponendo di avere il diritto di recuperare sul pagamento dell'indennità di malattia 2018, le somme indebitamente corrisposte alla ricorrente negli anni 2015 e 2016 a titolo di indennità di malattia non spettanti, stante l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda datrice, in forza di verbale ispettivo del 20.12.2016; ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 22 comma 1 D.L.3.2.1970, convertito in Legge11/3/1970 n.
83.
Con sentenza n. 447/2022, il Giudice Unico del Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso, ritenendo che :
l'eccezione di decadenza avanzata dall' all'art. 22 D.L7/70 non era CP_1 meritevole di accoglimento non avendo l' prodotto in giudizio gli elenchi CP_1 di variazione dedotti in memoria, impedendo la valutazione sulla fondatezza da parte del giudice adito;
la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli non era stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che non aveva provato l'infondatezza dell'azione di recupero e la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha impugnato la sentenza la , denunciando l'errore in cui sarebbe Parte_1 incorso il giudicante,
per avere ritenuto pignorabile l'indennità di malattia, in violazione del disposto di cui all'art. 545 secondo comma c.p.c. che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrerebbe tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c., non assoggettabile a sequestro o compensazioni di sorta, trattandosi di misura finalizzata al sostegno del reddito per la famiglia del lavoratore che per motivi di salute si trovi impedito a espletare la propria attività, avendo dunque carattere esclusivamente alimentare.
Con il secondo motivo ha lamentato che l' che avesse chiarito la natura dei CP_1 propri presunti crediti né dato prova dei pagamenti dell'indennità di malattia da portare in compensazione.
Ha chiesto l' accoglimento della domanda come originariamente proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
del ricorso in appello per violazione degli artt. 434 e 342 cpc;
ha dedotto il formarsi del giudicato sulle circostanze oggetto di specifica motivazione da parte del Giudice di primo grado sulla prova della fonte dell'indebito - legittimante il recupero effettuato- costituita dal disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2014 e 2015 e l'assenza di prova contraria.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il _25.10.2024._
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato assumendo che sarebbe carente dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 cpc, per difetto di specificità dei motivi
Infatti si tratta di un discostamento meramente formale, essendo comunque indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, i vizi ed errori lamentati e la loro rilevanza, con sufficiente specificità.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare e argomentando il proprio dissenso.
Va premesso che nel gravame non è sottoposta a censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che non era stato impugnato e contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni indicati , conseguente a verbale ispettivo del 20/12/2016, che ha comportato la cancellazione della appellante dagli elenchi dei braccianti agricoli, né era stata offerta prova alcuna a riscontro della dedotta attività di bracciante nelle annualità di interesse.
L'illegittimità dell' azione di recupero è stata insistita sotto due altri profili.
1)Con il primo motivo l'appellante , premesso che “ nessuno mette in dubbio che l' , in forza dell'art. 69 L. 153/1969, possa recuperare i propri crediti a mezzo CP_1 di compensazione sui trattamenti che eroga in favore dei propri assicurati, deduce l'impignorabilità assoluta dell'indennità di malattia di cui all'art. 545 comma II
c.p.c., ritenuta non sequestrabile o assoggettabile a compensazioni di sorta e la legittimità della trattenuta effettuata dall'Istituto dell'intero importo liquidato.
E' infondato, alla stregua del seguente principio: CP_
“In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art.
69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando Controparte_2
CP_ l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
A differenza di altre cause venute all'esame di questa Corte, qui l'appellante, avendo invocato l'impignorabilità assoluta ex art. 545 cpc, non ha prospettato anche l'eventuale violazione dei limiti di cui all'art. 69 cit.; in ogni caso va osservato che nei precedenti di questa Corte (si veda la motivazione della sentenza n. 510/2024, depositata il 22.7.2024) si è statuito :<< in relazione all'art.
69 L. 153/1969 ... la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019); la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Nel caso all'esame parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi al fine di provare la (eventuale) violazione del c.d. minimo vitale.
2) Con il secondo motivo si lamenta che l' non avrebbe esplicitato “la natura dei CP_1
propri presunti crediti (onde consentirgli di verificarne la effettività)” , omettendo inoltre di “ fornire specifica prova dei pagamenti delle somme portate in compensazione “, negando valenza probatoria alla “produzione di un mero estratto di un archivio informatico formato e gestito dallo stesso Istituto” e ritenendo che dallo stesso neppure risulterebbe che il pagamento sia stato eseguito, ma solo che la relativa somma sarebbe stata trasferita a Controparte_3
E' infondato.
Quanto alla genericità delle ragioni della trattenuta, è venuta meno in corso di causa nel contraddittorio con l' , che ha dettagliatamente esposto le ragioni CP_1 poste a base della compensazione effettuata, producendo il verbale di accertamento, l' estratto pagamenti malattia 2015 e 2016-estratto malattia 2018,
l' estratto posizione assicurativa della ricorrente con cancellazione giornate 2014
e 2015 e la relazione dell' ufficio amministrativo, senza che la ricorrente nulla abbia eccepito nel corso dell' intero giudizio di primo grado.
Quanto alla negazione del pagamento delle somme portate in compensazione, è decisivo che sia stata del tutto tardivamente dedotta, per la prima volta con la nota di trattazione scritta del 4.5.2023, depositata nell' imminenza della udienza di decisione, dunque oltre quattro anni dopo la costituzione dell' , senza che CP_1 nella prima difesa utile (memoria depositata il 29.10.2019) e nelle molte note scritte successive si sia minimamente contestato, come era onere della ricorrente
, il fatto storico dell'avvenuto pagamento delle anzidette somme.
Tale contestazione è dunque intervenuta tardivamente, in violazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova del rito del lavoro, precludendone l'esame in questo grado.
In termini : “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
(Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; conf.. tra le molte, Cass. ordin. n. 5166 del 17/02/2023).
Per questi motivi
, l'appello è infondato.
Nulla sulle spese di lite atteso che igià l Giudice di primo grado ha dato atto della sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., capo di sentenza non impugnato, né l'appellante ha segnalato variazioni di reddito.
Va dato atto , ai fini del pagamento previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se dovuto, che è stata emessa sentenza di rigetto del gravame.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 447/2022 pubblicata Controparte_1 il 24/05/2022 dal Tribunale di Locri così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili
Dà atto che è stata emessa sentenza di rigetto del gravame ai fini di cui all' art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Camera di consiglio telematica del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati dott. Massimo Gullino Presidente dott.ssa Marialuisa Crucitti Consigliere dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
Sciogliendo la riserva assunta con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento avverso la sentenza n. 447/22 del 24/5/22, non notificata
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 mandato in atti, dagli avv. ti Pietro e Margherita Accardo, pec fax 0965893231 Email_1 Email_2 indicati quali recapiti per le comunicazioni.
-appellante -
E
P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.Lilia Bonicioli, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti in atti, che indica la casella PEC
t quale recapito per le comunicazioni Email_3
- appellato–
CONCLUSIONI Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO con ricorso depositato in data 07/11/2018 ha adito il Tribunale di Parte_1
Locri al fine di vedere riconosciuto il diritto all'indennità di malattia relativa all'anno 2018, per i due periodi di malattia denunciati (14/02 al 15/03 - 14/05 al
28/06), nella misura prevista per legge, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. Con condanna alle spese e competenze di giudizio. CP_
Costituitosi in giudizio l' ha contestato la domanda avversaria esponendo di avere il diritto di recuperare sul pagamento dell'indennità di malattia 2018, le somme indebitamente corrisposte alla ricorrente negli anni 2015 e 2016 a titolo di indennità di malattia non spettanti, stante l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro intercorso con l'azienda datrice, in forza di verbale ispettivo del 20.12.2016; ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione per decorso del termine di cui all'art. 22 comma 1 D.L.3.2.1970, convertito in Legge11/3/1970 n.
83.
Con sentenza n. 447/2022, il Giudice Unico del Tribunale di Locri ha rigettato il ricorso, ritenendo che :
l'eccezione di decadenza avanzata dall' all'art. 22 D.L7/70 non era CP_1 meritevole di accoglimento non avendo l' prodotto in giudizio gli elenchi CP_1 di variazione dedotti in memoria, impedendo la valutazione sulla fondatezza da parte del giudice adito;
la cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli non era stata oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, che non aveva provato l'infondatezza dell'azione di recupero e la fondatezza della pretesa creditoria.
Ha impugnato la sentenza la , denunciando l'errore in cui sarebbe Parte_1 incorso il giudicante,
per avere ritenuto pignorabile l'indennità di malattia, in violazione del disposto di cui all'art. 545 secondo comma c.p.c. che, essendo assimilabile alle pensioni sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art.38 della Costituzione, rientrerebbe tra i beni impignorabili ex art 545 c.p.c., non assoggettabile a sequestro o compensazioni di sorta, trattandosi di misura finalizzata al sostegno del reddito per la famiglia del lavoratore che per motivi di salute si trovi impedito a espletare la propria attività, avendo dunque carattere esclusivamente alimentare.
Con il secondo motivo ha lamentato che l' che avesse chiarito la natura dei CP_1 propri presunti crediti né dato prova dei pagamenti dell'indennità di malattia da portare in compensazione.
Ha chiesto l' accoglimento della domanda come originariamente proposta, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. Si è costituito in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1
del ricorso in appello per violazione degli artt. 434 e 342 cpc;
ha dedotto il formarsi del giudicato sulle circostanze oggetto di specifica motivazione da parte del Giudice di primo grado sulla prova della fonte dell'indebito - legittimante il recupero effettuato- costituita dal disconoscimento del rapporto di lavoro per gli anni 2014 e 2015 e l'assenza di prova contraria.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. sono state depositate note scritte di trattazione;
la camera di consiglio è stata tenuta il _25.10.2024._
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellato assumendo che sarebbe carente dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 cpc, per difetto di specificità dei motivi
Infatti si tratta di un discostamento meramente formale, essendo comunque indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, i vizi ed errori lamentati e la loro rilevanza, con sufficiente specificità.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare e argomentando il proprio dissenso.
Va premesso che nel gravame non è sottoposta a censura la sentenza nella parte in cui ha statuito che non era stato impugnato e contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura per gli anni indicati , conseguente a verbale ispettivo del 20/12/2016, che ha comportato la cancellazione della appellante dagli elenchi dei braccianti agricoli, né era stata offerta prova alcuna a riscontro della dedotta attività di bracciante nelle annualità di interesse.
L'illegittimità dell' azione di recupero è stata insistita sotto due altri profili.
1)Con il primo motivo l'appellante , premesso che “ nessuno mette in dubbio che l' , in forza dell'art. 69 L. 153/1969, possa recuperare i propri crediti a mezzo CP_1 di compensazione sui trattamenti che eroga in favore dei propri assicurati, deduce l'impignorabilità assoluta dell'indennità di malattia di cui all'art. 545 comma II
c.p.c., ritenuta non sequestrabile o assoggettabile a compensazioni di sorta e la legittimità della trattenuta effettuata dall'Istituto dell'intero importo liquidato.
E' infondato, alla stregua del seguente principio: CP_
“In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art.
69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art. 545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall' , o quando Controparte_2
CP_ l' agisce per crediti diversi dall'indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav., 26580/2024).
A differenza di altre cause venute all'esame di questa Corte, qui l'appellante, avendo invocato l'impignorabilità assoluta ex art. 545 cpc, non ha prospettato anche l'eventuale violazione dei limiti di cui all'art. 69 cit.; in ogni caso va osservato che nei precedenti di questa Corte (si veda la motivazione della sentenza n. 510/2024, depositata il 22.7.2024) si è statuito :<< in relazione all'art.
69 L. 153/1969 ... la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici.” (cfr. Cass. 3648/2019); la tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale. Nel caso all'esame parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi al fine di provare la (eventuale) violazione del c.d. minimo vitale.
2) Con il secondo motivo si lamenta che l' non avrebbe esplicitato “la natura dei CP_1
propri presunti crediti (onde consentirgli di verificarne la effettività)” , omettendo inoltre di “ fornire specifica prova dei pagamenti delle somme portate in compensazione “, negando valenza probatoria alla “produzione di un mero estratto di un archivio informatico formato e gestito dallo stesso Istituto” e ritenendo che dallo stesso neppure risulterebbe che il pagamento sia stato eseguito, ma solo che la relativa somma sarebbe stata trasferita a Controparte_3
E' infondato.
Quanto alla genericità delle ragioni della trattenuta, è venuta meno in corso di causa nel contraddittorio con l' , che ha dettagliatamente esposto le ragioni CP_1 poste a base della compensazione effettuata, producendo il verbale di accertamento, l' estratto pagamenti malattia 2015 e 2016-estratto malattia 2018,
l' estratto posizione assicurativa della ricorrente con cancellazione giornate 2014
e 2015 e la relazione dell' ufficio amministrativo, senza che la ricorrente nulla abbia eccepito nel corso dell' intero giudizio di primo grado.
Quanto alla negazione del pagamento delle somme portate in compensazione, è decisivo che sia stata del tutto tardivamente dedotta, per la prima volta con la nota di trattazione scritta del 4.5.2023, depositata nell' imminenza della udienza di decisione, dunque oltre quattro anni dopo la costituzione dell' , senza che CP_1 nella prima difesa utile (memoria depositata il 29.10.2019) e nelle molte note scritte successive si sia minimamente contestato, come era onere della ricorrente
, il fatto storico dell'avvenuto pagamento delle anzidette somme.
Tale contestazione è dunque intervenuta tardivamente, in violazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di prova del rito del lavoro, precludendone l'esame in questo grado.
In termini : “Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione;
ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto.
(Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; conf.. tra le molte, Cass. ordin. n. 5166 del 17/02/2023).
Per questi motivi
, l'appello è infondato.
Nulla sulle spese di lite atteso che igià l Giudice di primo grado ha dato atto della sussistenza di una valida dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c., capo di sentenza non impugnato, né l'appellante ha segnalato variazioni di reddito.
Va dato atto , ai fini del pagamento previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r.
n.115/2002, se dovuto, che è stata emessa sentenza di rigetto del gravame.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro Parte_1 [...]
e avverso la sentenza n. 447/2022 pubblicata Controparte_1 il 24/05/2022 dal Tribunale di Locri così provvede: rigetta l'appello; spese irripetibili
Dà atto che è stata emessa sentenza di rigetto del gravame ai fini di cui all' art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Camera di consiglio telematica del 25.10.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Dott. Massimo Gullino