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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.425/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 425/2023 promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 19 luglio 2023
da
C.F. rappresentata e difesa, in forza della procura Parte_1 C.F._1 allegata al controricorso in Cassazione, espressamente valida anche per la presente fase di riassunzione, dall'Avv. Nicola Zampieri, con domicilio digitale PEC:
Email_1
- Ricorrente in riassunzione -appellante-
contro
, - cf : , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, giusta procura a rogito in Fiumicino in data 23/01/2023, rep. 37590, raccolta 7131, con domicilio eletto nel Persona_1 proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929 e domicilio digitale PEC:
t; Email_2
- Resistente in Riassunzione-appellato-
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10512 del 19.4.2023
IN PUNTO: differenze retributive - qualifica
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
a percepire dall'1.6.2005 al 30.9.2007, le differenze retributive tra il livello B1 e il C3, e dall'1.10.2007 al 28.3.2011, o per il diverso periodo risultante dovuto, le differenze retributive tra il livello B1 e il C1, o i diversi livelli risultanti spettanti, con conseguente condanna dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme risultante dovute, maggiorate di interessi legali, dalla maturazione al saldo. 2) Condannarsi il convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla ricorrente spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità, nonché dei precedenti gradi di giudizio”;
Conclusioni per resistente in riassunzione: “respingersi il ricorso in riassunzione e le domande tutte di controparte e per l'effetto accertarsi il diritto di controparte alle differenze retributive per il periodo 1.6.2005 – 30.9.2007 per la posizione C3 e per il periodo 1.10.2007 – 28.3.2011 per la posizione C1, detratti per entrambi i periodi quelli oggetto di corsi di formazione;
2. condannare CP_ parte ricorrente alla restituzione a favore dell' di quanto corrisposto in eccedenza per il periodo dal 1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorato degli interessi legali dalla data del versamento effettuato dall' Ente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso;
3. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio e di quelli dei gradi precedenti, oltre gli accessori di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.10512 del 19.4.2023, la sig. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire dall'1.6.2005 al 30.9.2007 le Parte_1 differenze retributive tra il livello B1 e il C3 e dall'1.10.2007 al 28.3.2011 le differenze retributive per il livello B1 e C1, con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme dovute, con CP_1 gli interessi di legge. Chiede altresì la condanna dell' a rifondere le spese del presente grado di CP_1 giudizio, del giudizio di cassazione, nonché dei gradi precedenti.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' fa propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione, CP_1 chiedendo di respingersi il ricorso in riassunzione con accertamento del diritto della controparte alle differenze retributive per il periodo 1°.6.2005 - 30.9.2007 tra B1 e C3 e per il periodo 1°.10.2007 -
28.3.2011 tra B1 e C1, detratti in entrambi i casi i periodi di formazione;
chiede inoltre la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, in esecuzione della sentenza di primo grado, e la rifusione delle spese di tutti i gradi.
1. La sig. dipendente dell' , inquadrata in Area B, ha agito per ottenere il Parte_1 CP_1 riconoscimento delle differenze retributive per l'esercizio di fatto di mansioni superiori di Area C dall'1.6.2005 alla data di deposito del ricorso ex art. art. 414 cpc. Il Giudice di I grado ha accolto in toto la domanda della ricorrente, condannando l' al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate dall'1.6.2005 al 28.3.2011, oltre all'integrale rifusione delle spese di lite.
2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 25/2017, accogliendo in parte qua l'appello dell' ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha riconosciuto le differenze CP_1 retributive con riferimento all'Area C posizione C3 dal 1°.
6.2005 al 28.3.2011. La Corte territoriale, pur condividendo la correttezza della conclusione a cui era pervenuto il Giudice di primo grado quanto alla riconducibilità delle mansioni della lavoratrice al livello C3, ha accolto in motivazione l'appello dell' con riferimento alla sottrazione, dai mesi riconoscibili alla lavoratrice, di quelli CP_1 del 2005, in quanto in quel periodo sarebbero stati seguiti dalla sig. corsi di formazione, Parte_1 senza quindi svolgimento di mansioni produttive utili al riconoscimento di mansioni superiori.
Benché in motivazione la Corte d'Appello abbia esplicitato i motivi di accoglimento parziale dell'appello dell' , nel dispositivo la condanna è stata fatta decorrere a far data dal 1°.6.2005, CP_1 esattamente come statuito dal Tribunale di Treviso.
3. La Corte di Cassazione, adita dall' , nel cassare con rinvio la decisione della Corte d'Appello, CP_1 ha dichiarato innanzitutto inammissibile il I motivo di ricorso dell' che, attraverso l'apparente CP_1 deduzione di una violazione di legge, in realtà ha invocato solo una diversa ricostruzione degli esiti istruttori, per cui - ha precisato la S.C. - “nulla quaestio rispetto alla riqualificazione delle mansioni svolte sino al 30.9.2007 e al riconoscimento per tale periodo delle retribuzioni proprie del livello C3”, stante l'applicazione ratione temporis del CCNL 1998/2001 e “la coerenza di tale qualificazione con il sistema classificatorio” ivi previsto. La Corte di Cassazione ha invece rilevato il contrasto tra dispositivo e motivazione per avere la Corte territoriale affermato di voler rettificare la decorrenza iniziale a fronte della partecipazione a corsi di formazione della sig. reiterando poi Parte_1 erroneamente nel dispositivo la medesima data iniziale indicata dal Giudice di I grado. La S.C. ha dunque rinviato alla Corte di merito la verifica della sussistenza della circostanza di fatto della frequentazione in tale periodo di corsi di formazione da parte della lavoratrice durante i quali non avrebbe svolto mansioni superiori.
Quanto al periodo successivo 1°.10.2007 - 28.3.2011, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il CCNL 1998-2001, ma che comunque “già sulla base degli accertamenti svolti” doveva attribuirsi alla lavoratrice l'inquadramento nel superiore livello C.
Viceversa, l'ipotetico riconoscimento di una posizione economica più elevata (C3) poteva avvenire non solo in forza del riconoscimento di mansioni superiori, ma eventualmente secondo i criteri di cui all'art.13 CCNL e della contrattazione integrativa, la cui verifica è stata demandata a questa Corte in sede di rinvio. Infine, con riferimento alle spese legali, a fronte del ricorso incidentale della sig. la S.C. Parte_1 ha dichiarato assorbiti i tre motivi, tutti incentrati sull'erronea condanna alle spese disposta ai danni della lavoratrice dalla Corte di merito, chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio anche sulla questione delle spese legali dei precedenti gradi, oltre che a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata discussa all'udienza del 25.10.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessario preliminarmente delimitare con esattezza il perimetro del giudizio di rinvio.
La Cassazione ha demandato alla Corte di Appello di Venezia di accertare in punto di fatto:
a - se effettivamente la sig. abbia frequentato corsi di formazione nel periodo dal 1°.6.2005 Parte_1 sino al 30.9.2007, laddove per lo stesso periodo non è viceversa più in contestazione che siano dovute le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3;
b – se la sig. per il periodo successivo dal 1°.10.2007 al 28.3.2011 abbia diritto Parte_1 all'inquadramento nella superiore posizione C3 in virtù del CCNL 2006/2009.
La Cassazione, inoltre, dichiarati assorbiti i tre motivi di ricorso incidentale, incentrati sulle spese, ha demandato al giudice di rinvio la pronuncia ex novo sulle spese di lite.
*
Osserva il Collegio:
a - In I grado, l' ha dedotto che “la ricorrente ha partecipato in qualità di discente ai corsi di CP_1 formazione organizzati dall'istituto e riepilogati nel curriculum formativo”, ha formulato in tal senso un capitolo di prova (v. cap. 26 memoria) ed ha chiesto di produrre un documento denominato curriculum formativo, che indica in 11 giorni diversi la partecipazione della a corsi di Parte_1 formazione, per un totale complessivo di 51 ore e mezzo. La difesa della sig. in I grado, si Parte_1
è opposta alla produzione documentale del cd. curriculum formativo, trattandosi di produzione tardiva. Il Giudice di prime cure non ha specificamente deciso sull'ammissibilità del documento indicato, che peraltro è entrato comunque nel processo in quanto richiamato nel capitolo di prova ammesso, questo sì, dal Tribunale.
Orbene, l'analisi del documento indicato permette di evidenziare che nell'arco temporale 1°.6.2005 -
30.9.2007 i giorni/ore da considerare sono solo due: il 15.12.2025 (3 ore) e il 15.11.2006 (6 ore).
L'esiguità del numero di ore, unitamente alla considerazione che comunque la lavoratrice, anche nei giorni indicati, avrebbe potuto svolgere attività produttiva, non coprendo il corso l'intero orario lavorativo, impone di ritenere che le mansioni assolutamente prevalenti, anche in questo periodo, siano quelle caratterizzanti il livello C3. Ne consegue il diritto al riconoscimento delle retribuzioni proprie del livello C3 con la decorrenza dal 1°.6.2005, risolvendosi in tal senso la rilevata “aporia processuale” determinatasi tra dispositivo e motivazione, per la quale la Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte.
*
b - Per il secondo periodo dal 1°.10.2007 al 28.3.2011, la Cassazione, pur affermando che “già in base agli accertamenti svolti la sig. ha diritto all'inquadramento nell'Area C, rimette alla Corte Parte_1
d'Appello la verifica della superiore posizione economica C3 da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art.13 CCNL 2006/2009 e della contrattazione integrativa, che la sentenza cassata nemmeno menziona.
L'accertamento demandato a questa Corte è peraltro superfluo alla luce del ricorso in riassunzione, in cui la stessa chiede in via principale l'inquadramento nel livello C1, limitando in tal Parte_1 modo la domanda iniziale.
*
Conclusivamente: la sig. ha diritto alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3 Parte_1 dall'1°.
6.2005 al 30.9.2007 e alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello C1 dall'1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorate degli interessi legali.
Come richiesto dall' , eventuali somme versate in eccedenza dall' dovranno essere CP_1 CP_1 restituite dalla lavoratrice, con gli interessi di legge. Le somme, come già precisato dalla S.C. in numerose pronunce e ora anche affermato dalla circolare n. 174/2021 dell' , devono essere CP_1 restituite al netto delle ritenute di legge.
*
Sulle spese di lite.
Si rammenta che la S.C. ha in più occasioni rilevato che il giudice del rinvio, nel liquidare le spese processuali, debba valutare l'esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio (v. Cass. SSUU, ordinanza n. 32906/2022).
Nel caso di specie, l' è senz'altro soccombente per la quasi totalità delle domande, così come CP_1 inizialmente formulate, e deve pertanto sopportare le spese di lite. Le spese del giudizio di I grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente grado sono liquidate in virtù dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, valutata la complessità della vertenza.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso in riassunzione, accerta il diritto della sig. a percepire Parte_1 le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3 dall'1°.
6.2005 al 30.9.2007 e le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C1 dall'1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorate degli interessi legali. Condanna parte ricorrente a restituire all' quanto corrisposto in eccedenza per il periodo dal CP_1
1°.10.2007 al 28.3.2011, oltre accessori di legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida quanto al I grado in €9.257,00, quanto CP_1
II grado in € 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità in € 5.513,00, quanto al presente giudizio in
€ 6.946,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 25/09/2025.
La Presidente
dott. Barbara Bortot
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr.ssa Barbara BORTOT Presidente rel.
Dr. Gaetano CAMPO Consigliere
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 425/2023 promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 19 luglio 2023
da
C.F. rappresentata e difesa, in forza della procura Parte_1 C.F._1 allegata al controricorso in Cassazione, espressamente valida anche per la presente fase di riassunzione, dall'Avv. Nicola Zampieri, con domicilio digitale PEC:
Email_1
- Ricorrente in riassunzione -appellante-
contro
, - cf : , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino, giusta procura a rogito in Fiumicino in data 23/01/2023, rep. 37590, raccolta 7131, con domicilio eletto nel Persona_1 proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Santa Croce 929 e domicilio digitale PEC:
t; Email_2
- Resistente in Riassunzione-appellato-
Oggetto: giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
10512 del 19.4.2023
IN PUNTO: differenze retributive - qualifica
Conclusioni per parte ricorrente in riassunzione: “1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente
a percepire dall'1.6.2005 al 30.9.2007, le differenze retributive tra il livello B1 e il C3, e dall'1.10.2007 al 28.3.2011, o per il diverso periodo risultante dovuto, le differenze retributive tra il livello B1 e il C1, o i diversi livelli risultanti spettanti, con conseguente condanna dell' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme risultante dovute, maggiorate di interessi legali, dalla maturazione al saldo. 2) Condannarsi il convenuto in CP_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla ricorrente spese e compensi (già diritti e onorari) del presente giudizio di rinvio, del giudizio di legittimità, nonché dei precedenti gradi di giudizio”;
Conclusioni per resistente in riassunzione: “respingersi il ricorso in riassunzione e le domande tutte di controparte e per l'effetto accertarsi il diritto di controparte alle differenze retributive per il periodo 1.6.2005 – 30.9.2007 per la posizione C3 e per il periodo 1.10.2007 – 28.3.2011 per la posizione C1, detratti per entrambi i periodi quelli oggetto di corsi di formazione;
2. condannare CP_ parte ricorrente alla restituzione a favore dell' di quanto corrisposto in eccedenza per il periodo dal 1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorato degli interessi legali dalla data del versamento effettuato dall' Ente in esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso;
3. condannarsi parte ricorrente alla refusione delle spese e degli onorari di lite del presente giudizio e di quelli dei gradi precedenti, oltre gli accessori di legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.10512 del 19.4.2023, la sig. chiede accertarsi il proprio diritto a percepire dall'1.6.2005 al 30.9.2007 le Parte_1 differenze retributive tra il livello B1 e il C3 e dall'1.10.2007 al 28.3.2011 le differenze retributive per il livello B1 e C1, con conseguente condanna dell' al pagamento delle somme dovute, con CP_1 gli interessi di legge. Chiede altresì la condanna dell' a rifondere le spese del presente grado di CP_1 giudizio, del giudizio di cassazione, nonché dei gradi precedenti.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, l' fa propri i principi espressi dalla Corte di Cassazione, CP_1 chiedendo di respingersi il ricorso in riassunzione con accertamento del diritto della controparte alle differenze retributive per il periodo 1°.6.2005 - 30.9.2007 tra B1 e C3 e per il periodo 1°.10.2007 -
28.3.2011 tra B1 e C1, detratti in entrambi i casi i periodi di formazione;
chiede inoltre la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza, in esecuzione della sentenza di primo grado, e la rifusione delle spese di tutti i gradi.
1. La sig. dipendente dell' , inquadrata in Area B, ha agito per ottenere il Parte_1 CP_1 riconoscimento delle differenze retributive per l'esercizio di fatto di mansioni superiori di Area C dall'1.6.2005 alla data di deposito del ricorso ex art. art. 414 cpc. Il Giudice di I grado ha accolto in toto la domanda della ricorrente, condannando l' al pagamento delle differenze retributive CP_1 maturate dall'1.6.2005 al 28.3.2011, oltre all'integrale rifusione delle spese di lite.
2. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza n. 25/2017, accogliendo in parte qua l'appello dell' ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, ha riconosciuto le differenze CP_1 retributive con riferimento all'Area C posizione C3 dal 1°.
6.2005 al 28.3.2011. La Corte territoriale, pur condividendo la correttezza della conclusione a cui era pervenuto il Giudice di primo grado quanto alla riconducibilità delle mansioni della lavoratrice al livello C3, ha accolto in motivazione l'appello dell' con riferimento alla sottrazione, dai mesi riconoscibili alla lavoratrice, di quelli CP_1 del 2005, in quanto in quel periodo sarebbero stati seguiti dalla sig. corsi di formazione, Parte_1 senza quindi svolgimento di mansioni produttive utili al riconoscimento di mansioni superiori.
Benché in motivazione la Corte d'Appello abbia esplicitato i motivi di accoglimento parziale dell'appello dell' , nel dispositivo la condanna è stata fatta decorrere a far data dal 1°.6.2005, CP_1 esattamente come statuito dal Tribunale di Treviso.
3. La Corte di Cassazione, adita dall' , nel cassare con rinvio la decisione della Corte d'Appello, CP_1 ha dichiarato innanzitutto inammissibile il I motivo di ricorso dell' che, attraverso l'apparente CP_1 deduzione di una violazione di legge, in realtà ha invocato solo una diversa ricostruzione degli esiti istruttori, per cui - ha precisato la S.C. - “nulla quaestio rispetto alla riqualificazione delle mansioni svolte sino al 30.9.2007 e al riconoscimento per tale periodo delle retribuzioni proprie del livello C3”, stante l'applicazione ratione temporis del CCNL 1998/2001 e “la coerenza di tale qualificazione con il sistema classificatorio” ivi previsto. La Corte di Cassazione ha invece rilevato il contrasto tra dispositivo e motivazione per avere la Corte territoriale affermato di voler rettificare la decorrenza iniziale a fronte della partecipazione a corsi di formazione della sig. reiterando poi Parte_1 erroneamente nel dispositivo la medesima data iniziale indicata dal Giudice di I grado. La S.C. ha dunque rinviato alla Corte di merito la verifica della sussistenza della circostanza di fatto della frequentazione in tale periodo di corsi di formazione da parte della lavoratrice durante i quali non avrebbe svolto mansioni superiori.
Quanto al periodo successivo 1°.10.2007 - 28.3.2011, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente applicato il CCNL 1998-2001, ma che comunque “già sulla base degli accertamenti svolti” doveva attribuirsi alla lavoratrice l'inquadramento nel superiore livello C.
Viceversa, l'ipotetico riconoscimento di una posizione economica più elevata (C3) poteva avvenire non solo in forza del riconoscimento di mansioni superiori, ma eventualmente secondo i criteri di cui all'art.13 CCNL e della contrattazione integrativa, la cui verifica è stata demandata a questa Corte in sede di rinvio. Infine, con riferimento alle spese legali, a fronte del ricorso incidentale della sig. la S.C. Parte_1 ha dichiarato assorbiti i tre motivi, tutti incentrati sull'erronea condanna alle spese disposta ai danni della lavoratrice dalla Corte di merito, chiamata a pronunciarsi nel presente giudizio anche sulla questione delle spese legali dei precedenti gradi, oltre che a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
La causa è stata discussa all'udienza del 25.10.2025 e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' necessario preliminarmente delimitare con esattezza il perimetro del giudizio di rinvio.
La Cassazione ha demandato alla Corte di Appello di Venezia di accertare in punto di fatto:
a - se effettivamente la sig. abbia frequentato corsi di formazione nel periodo dal 1°.6.2005 Parte_1 sino al 30.9.2007, laddove per lo stesso periodo non è viceversa più in contestazione che siano dovute le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3;
b – se la sig. per il periodo successivo dal 1°.10.2007 al 28.3.2011 abbia diritto Parte_1 all'inquadramento nella superiore posizione C3 in virtù del CCNL 2006/2009.
La Cassazione, inoltre, dichiarati assorbiti i tre motivi di ricorso incidentale, incentrati sulle spese, ha demandato al giudice di rinvio la pronuncia ex novo sulle spese di lite.
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Osserva il Collegio:
a - In I grado, l' ha dedotto che “la ricorrente ha partecipato in qualità di discente ai corsi di CP_1 formazione organizzati dall'istituto e riepilogati nel curriculum formativo”, ha formulato in tal senso un capitolo di prova (v. cap. 26 memoria) ed ha chiesto di produrre un documento denominato curriculum formativo, che indica in 11 giorni diversi la partecipazione della a corsi di Parte_1 formazione, per un totale complessivo di 51 ore e mezzo. La difesa della sig. in I grado, si Parte_1
è opposta alla produzione documentale del cd. curriculum formativo, trattandosi di produzione tardiva. Il Giudice di prime cure non ha specificamente deciso sull'ammissibilità del documento indicato, che peraltro è entrato comunque nel processo in quanto richiamato nel capitolo di prova ammesso, questo sì, dal Tribunale.
Orbene, l'analisi del documento indicato permette di evidenziare che nell'arco temporale 1°.6.2005 -
30.9.2007 i giorni/ore da considerare sono solo due: il 15.12.2025 (3 ore) e il 15.11.2006 (6 ore).
L'esiguità del numero di ore, unitamente alla considerazione che comunque la lavoratrice, anche nei giorni indicati, avrebbe potuto svolgere attività produttiva, non coprendo il corso l'intero orario lavorativo, impone di ritenere che le mansioni assolutamente prevalenti, anche in questo periodo, siano quelle caratterizzanti il livello C3. Ne consegue il diritto al riconoscimento delle retribuzioni proprie del livello C3 con la decorrenza dal 1°.6.2005, risolvendosi in tal senso la rilevata “aporia processuale” determinatasi tra dispositivo e motivazione, per la quale la Cassazione ha disposto il rinvio a questa Corte.
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b - Per il secondo periodo dal 1°.10.2007 al 28.3.2011, la Cassazione, pur affermando che “già in base agli accertamenti svolti la sig. ha diritto all'inquadramento nell'Area C, rimette alla Corte Parte_1
d'Appello la verifica della superiore posizione economica C3 da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art.13 CCNL 2006/2009 e della contrattazione integrativa, che la sentenza cassata nemmeno menziona.
L'accertamento demandato a questa Corte è peraltro superfluo alla luce del ricorso in riassunzione, in cui la stessa chiede in via principale l'inquadramento nel livello C1, limitando in tal Parte_1 modo la domanda iniziale.
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Conclusivamente: la sig. ha diritto alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3 Parte_1 dall'1°.
6.2005 al 30.9.2007 e alle differenze retributive tra il livello B1 e il livello C1 dall'1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorate degli interessi legali.
Come richiesto dall' , eventuali somme versate in eccedenza dall' dovranno essere CP_1 CP_1 restituite dalla lavoratrice, con gli interessi di legge. Le somme, come già precisato dalla S.C. in numerose pronunce e ora anche affermato dalla circolare n. 174/2021 dell' , devono essere CP_1 restituite al netto delle ritenute di legge.
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Sulle spese di lite.
Si rammenta che la S.C. ha in più occasioni rilevato che il giudice del rinvio, nel liquidare le spese processuali, debba valutare l'esito globale del processo e non far riferimento a ciascuna singola fase del giudizio (v. Cass. SSUU, ordinanza n. 32906/2022).
Nel caso di specie, l' è senz'altro soccombente per la quasi totalità delle domande, così come CP_1 inizialmente formulate, e deve pertanto sopportare le spese di lite. Le spese del giudizio di I grado, del giudizio di appello, del giudizio di Cassazione e del presente grado sono liquidate in virtù dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, valutata la complessità della vertenza.
PQM
La Corte, in accoglimento del ricorso in riassunzione, accerta il diritto della sig. a percepire Parte_1 le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C3 dall'1°.
6.2005 al 30.9.2007 e le differenze retributive tra il livello B1 e il livello C1 dall'1.10.2007 al 28.3.2011, maggiorate degli interessi legali. Condanna parte ricorrente a restituire all' quanto corrisposto in eccedenza per il periodo dal CP_1
1°.10.2007 al 28.3.2011, oltre accessori di legge.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che liquida quanto al I grado in €9.257,00, quanto CP_1
II grado in € 6.946,00, quanto al giudizio di legittimità in € 5.513,00, quanto al presente giudizio in
€ 6.946,00, oltre CU, IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 25/09/2025.
La Presidente
dott. Barbara Bortot