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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/12/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'esito della scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., lette le note scritte con cui l'appellante ha discusso la causa, ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 6714/2024 R.G. del Ruolo Generale promossa da
, in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Greco
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2023 , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della -proprietaria della vettura Modello Fiat tg. ET465NB-, ha Controparte_2 proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce avverso n. 3 verbali di contestazione V013751- n.r.g. 20127/2023, V015992- n.r.g. 22933/2023, V013993- n.r.g.
20390/2023, elevati dalla Polizia Locale del Comune di per la violazione CP_1 rispettivamente dell'art. 142 co. 8 C.d.S. (il primo) e dell'art. 142 comma 7 C.d.S. (gli altri due).
Detti verbali di contestazione sono stati elevati per avere il conducente del veicolo sanzionato viaggiato, in tre occasioni, sulla SS 16 Km 963+800 Maglie-Lecce, dir. nord, oltrepassando il limite massimo di velocità di 90 km/h (infrazioni rilevate a mezzo dispositivo “Photored F17 Dr”).
In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di contestazione immediata, l'omessa e insufficiente segnaletica di preavviso in ordine alla presenza del dispositivo di rilevazione della velocità, la mancata omologazione ed il difetto di prova circa i controlli di funzionalità dell'apparecchio nonché l'inosservanza delle prescrizioni sulla periodica taratura.
Si è costituito il , resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Con sentenza n. 3579/2024 del 29.06.2024, l'adito Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, confermando la validità dei verbali impugnati.
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Nello specifico, con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace, nonostante la carente documentazione allegata dal ha ritenuto valido l'accertamento, sul presupposto che il dispositivo CP_1 utilizzato fosse stato regolarmente autorizzato (sebbene non anche omologato) e sottoposto ai controlli e alle verifiche prescritte, oltre che correttamente presegnalato;
ha altresì dedotto la violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che, in caso di contestazione da parte del contravventore, incombe sulla pubblica amministrazione l'onere di provare la corretta funzionalità del dispositivo rilevatore.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il Giudice di pace compensato le spese di lite o, in alternativa, contenuto dette spese entro i limiti di valore della domanda.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dei verbali di contestazione.
Pur regolarmente intimato, non si è costituito il e, all'udienza del Controparte_1
28.01.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa oralmente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
In particolare, risultano condivisibili le censure mosse dall'appellante alla sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell'accertamento, la sola approvazione da parte del Controparte_3 dello strumento di rilevazione della velocità e non anche necessaria
[...]
l'omologazione dello stesso, sul presupposto della sostanziale equivalenza delle due procedure.
In proposito, infatti, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento recentemente espresso dalla S.C. (Cass. ord. 10505/2024; conf. anche Cass. 12924/2025) e condiviso da questo Tribunale, secondo cui: “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della sentenza impugnata è emerso che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è stato solo approvato Controparte_1 dal e non risulta, invece, che sia stato anche Controparte_3 omologato.
Del resto, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024).
Ne consegue, alla luce dei principi su esposti, l'illegittimità dei verbali di contestazione opposti, che pertanto devono essere annullati.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento, seppur nei termini di seguito delineati, atteso che già dalla riforma della sentenza impugnata discende una nuova regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio.
La novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, giustifica in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Dott. Daniele Gallucci, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3579/2024 del 29.06.2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nei confronti del , così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla i verbali di contestazione V013751 - n.r.g. 20127/2023, V015992 - n.r.g. 22933/2023, V013993 -
n.r.g. 20390/2023, elevati dalla Polizia Locale del nei confronti di CP_1 CP_1
; Parte_1 dichiara integralmente compensate le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 16.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Gallucci
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, all'esito della scadenza del termine ex art. 127-ter c.p.c., lette le note scritte con cui l'appellante ha discusso la causa, ha pronunciato, dandone lettura ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta, in grado di appello, al n. 6714/2024 R.G. del Ruolo Generale promossa da
, in qualità di legale rappresentante della Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Greco
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.2023 , in qualità di legale rappresentante Parte_1 della -proprietaria della vettura Modello Fiat tg. ET465NB-, ha Controparte_2 proposto opposizione innanzi al Giudice di Pace di Lecce avverso n. 3 verbali di contestazione V013751- n.r.g. 20127/2023, V015992- n.r.g. 22933/2023, V013993- n.r.g.
20390/2023, elevati dalla Polizia Locale del Comune di per la violazione CP_1 rispettivamente dell'art. 142 co. 8 C.d.S. (il primo) e dell'art. 142 comma 7 C.d.S. (gli altri due).
Detti verbali di contestazione sono stati elevati per avere il conducente del veicolo sanzionato viaggiato, in tre occasioni, sulla SS 16 Km 963+800 Maglie-Lecce, dir. nord, oltrepassando il limite massimo di velocità di 90 km/h (infrazioni rilevate a mezzo dispositivo “Photored F17 Dr”).
In particolare, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di contestazione immediata, l'omessa e insufficiente segnaletica di preavviso in ordine alla presenza del dispositivo di rilevazione della velocità, la mancata omologazione ed il difetto di prova circa i controlli di funzionalità dell'apparecchio nonché l'inosservanza delle prescrizioni sulla periodica taratura.
Si è costituito il , resistendo ai motivi di opposizione e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
Con sentenza n. 3579/2024 del 29.06.2024, l'adito Giudice di Pace ha rigettato il ricorso, confermando la validità dei verbali impugnati.
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, ha proposto appello avverso Parte_1 detta sentenza, chiedendone l'integrale riforma.
Nello specifico, con il primo motivo, l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di pace, nonostante la carente documentazione allegata dal ha ritenuto valido l'accertamento, sul presupposto che il dispositivo CP_1 utilizzato fosse stato regolarmente autorizzato (sebbene non anche omologato) e sottoposto ai controlli e alle verifiche prescritte, oltre che correttamente presegnalato;
ha altresì dedotto la violazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, rilevando che, in caso di contestazione da parte del contravventore, incombe sulla pubblica amministrazione l'onere di provare la corretta funzionalità del dispositivo rilevatore.
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per non avere il Giudice di pace compensato le spese di lite o, in alternativa, contenuto dette spese entro i limiti di valore della domanda.
Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dei verbali di contestazione.
Pur regolarmente intimato, non si è costituito il e, all'udienza del Controparte_1
28.01.2025, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata discussa oralmente in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
In particolare, risultano condivisibili le censure mosse dall'appellante alla sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell'accertamento, la sola approvazione da parte del Controparte_3 dello strumento di rilevazione della velocità e non anche necessaria
[...]
l'omologazione dello stesso, sul presupposto della sostanziale equivalenza delle due procedure.
In proposito, infatti, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento recentemente espresso dalla S.C. (Cass. ord. 10505/2024; conf. anche Cass. 12924/2025) e condiviso da questo Tribunale, secondo cui: “in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito dell'accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento;
in altri termini, precisa la S.C., “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove l'utilizzo dell'espressione "debitamente omologati" impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire "fonte di prova" per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Ciò posto, nel caso di specie, dall'esame della sentenza impugnata è emerso che il dispositivo “Photored F17DR” utilizzato dal è stato solo approvato Controparte_1 dal e non risulta, invece, che sia stato anche Controparte_3 omologato.
Del resto, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024).
Ne consegue, alla luce dei principi su esposti, l'illegittimità dei verbali di contestazione opposti, che pertanto devono essere annullati.
Anche il secondo motivo di appello è fondato e merita l'accoglimento, seppur nei termini di seguito delineati, atteso che già dalla riforma della sentenza impugnata discende una nuova regolamentazione delle spese di lite relative al primo grado del giudizio.
La novità della questione giuridica esaminata, solo di recente decisa dalla S.C. nel senso su indicato, giustifica in ogni caso l'integrale compensazione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del Dott. Daniele Gallucci, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3579/2024 del 29.06.2024 emessa dal Giudice di Pace di Lecce nei confronti del , così provvede: Controparte_1 accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, annulla i verbali di contestazione V013751 - n.r.g. 20127/2023, V015992 - n.r.g. 22933/2023, V013993 -
n.r.g. 20390/2023, elevati dalla Polizia Locale del nei confronti di CP_1 CP_1
; Parte_1 dichiara integralmente compensate le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Lecce, 16.12.2025
Il Giudice dott. Daniele Gallucci
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Azzurra Buia.