Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00620/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 620 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iside Soc. Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Dagnino, Ambrogio Panzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Stella Porretto, Carmelo Pietro RU, Massimo Pellingra Contino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Soc. Coop. Sociale “Nido D’Argento”, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
quanto al ricorso introduttivo:
- con riferimento all’anno scolastico 2023/2024:
– della nota prot. n. 12098 dell’11.2.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto: “Servizio trasporto periodo marzo/aprile 2024. Richiesta note di credito” ;
– della nota prot. n. 12171 dell’11.2.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Modalità operative di Rendicontazione del servizio di trasporto disabili” ;
– della nota prot. n. 12761 del 12.2.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “riscontro vs. nota prot. n° 53/2025 - Modalità operative di Rendicontazione del servizio di trasporto disabili” ;
– della nota prot. n. 22882 del 18.3.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Servizio Trasporto a.s. 2023/2024 - Rendicontazione 1/27 marzo 2024” ;
– della nota prot. n. 22776 del 18.3.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Servizio Trasporto a.s. 2023/2024 - Rendicontazione 3/30 aprile 2024” ;
quanto all’anno scolastico 2024/2025:
– della nota prot. n. 16053 del 25.2.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Prosecuzione Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025” , nonché della determina dirigenziale n. 849 del 25.2.2025 e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– della nota prot. n. 18094 del 4.3.2025 “Prosecuzione Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città Metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo dal 01/03/2025 al 31/03/2025 - SOLLECITO FIRMA CONTRATTO” ;
– della nota prot. n. 23726 del 20.3.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Modalità operative di Rendicontazione del servizio di trasporto disabili Anno Scolastico 2024/2025” ;
– della nota prot. n. 25944 del 28.3.2025 della Città Metropolitana di Palermo - Direzione per lo Sviluppo Economico ed i Servizi Sociali, Turistici e Culturali - Servizio Politiche Sociali ed Integrazione Scolastica, avente ad oggetto “Prosecuzione Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo dal 01/04/2025 al 30/04/2025” , nonché della determina dirigenziale n. 1414 del 27.3.2025 e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale agli atti e provvedimenti sopra impugnati, ancorché non conosciuti e/o notificati all’odierna ricorrente;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente: a) al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto già reso per gli aa. ss. 2023/2024 e 2024/2025 (sino a gennaio 2025), in conformità alle rendicontazioni del servizio già trasmesse dalla società, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002; b) in ogni caso, all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dall’odierna ricorrente, sia per il servizio di trasporto già reso e rendicontato, sia per il servizio di trasporto già reso ed ancora non rendicontato, sia per quello ancora da rendere sino a giugno 2025.
quanto ai motivi aggiunti depositati il 2 luglio 2025,
con riferimento all’A.S. 2023/2024:
– della nota prot. n. 38326 del 13.5.2025 avente ad oggetto “Servizio Trasporto a. s. 2023/2024 – Rendicontazione 2/18 maggio 2024” ;
– della nota prot. n. 38325 del 13.5.2025 avente ad oggetto “Servizio Trasporto a. s. 2023/2024 – Rendicontazione 20 maggio/8 giugno 2024 ed Esami di Stato” ;
– ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. 38357 del 13.5.2025 avente ad oggetto “Pagamento del servizio di trasposto periodo marzo / 8 giugno compreso esami di Stato” e delle successive note prot 43175 del 30.5.2025 e prot. 46034 dell’11.6.2025;
con riferimento all’A.S. 2024/2025:
– della nota prot. n. 35275 del 30.4.2025, avente a oggetto “Prosecuzione Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo 02/31 Maggio 2025 - CIG: B6AA837845” , nonché della determina dirigenziale n. 2044 del 30.4.2025 e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– della nota prot. n. 43239 del 30.5.2025 e della nota prot. n. 45485 del 10.6.2025, aventi ad oggetto “Prosecuzione Servizio di trasporto in favore degli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo dal 03 al 07 Giugno (compresi Esami di Stato)” , nonché della determina dirigenziale n. 2649 del 30.5.2025 e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– della nota prot. n. 47590 del 17.6.2025 avente ad oggetto «Trasmissione contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 12 al 30 Settembre 2024» , della nota prot. n. 47591 del 17.6.2025 avente ad oggetto «Trasmissione contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 01 al 07 Ottobre 2024» , della nota prot. n. 47594 del 17.6.2025 avente ad oggetto «Trasmissione contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 08 al 19 Ottobre 2024» , della nota prot. n. 47590 del 17.6.2025 avente ad oggetto «Trasmissione contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 21 al 31 Ottobre 2024» , della nota prot. n. 47781 del 18.6.2025 con la quale è stato trasmesso il contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 4 al 30 novembre 2024, della nota prot. n. 47798 del 18.6.2025, con la quale è stato trasmesso il contratto di Servizio TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - periodo dal 2 al 21 Dicembre 2024, nonché delle determine dirigenziali ivi indicate e degli schemi di contratto di servizio ivi allegati, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
nonché per la condanna
dell’Amministrazione resistente: a) al pagamento, in favore di parte ricorrente, dei corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto già reso per gli aa. ss. 2023/2024 e 2024/2025 (sino a marzo 2025), in conformità alle rendicontazioni del servizio già trasmesse dalla società, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002; b) in ogni caso, all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dall’odierna ricorrente, sia per il servizio di trasporto già reso e rendicontato, sia per il servizio di trasporto già reso ed ancora non rendicontato, sia per quello ancora da rendere sino a giugno 2025, compresi esami di stato;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 settembre 2025:
con riferimento all’A.S. 2024/2025,
– della nota prot. n. 52275 del 4.7.2025, avente a oggetto “Contratto relativo al Servizio di Trasporto Scolastico rivolto agli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo 07 al 31 Gennaio 2025 - CIG: B751BEFAF2” , nonché della determina dirigenziale ivi indicata e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– della nota prot. n. 52284 del 4.7.2025, avente ad oggetto “Contratto relativo al Servizio di Trasporto Scolastico rivolto agli studenti con disabilità, frequentanti gli Istituti Superiori di 2° grado di competenza della Città metropolitana di Palermo per l’A.S. 2024/2025 - Periodo 03 al 28 Febbraio 2025 - CIG: B751D0D6F7” , nonché della determina dirigenziale ivi indicata e dello schema di contratto di servizio ivi allegato, nella parte in cui prevedono una quantificazione del costo del servizio e modalità operative di rendicontazione dei servizi resi (art. 5 del contratto) non conformi alle previsioni del disciplinare;
– della nota prot. 55857 del 18.7.2025 avente ad oggetto “Servizio Trasporto a.s. 2024/2025 - Rendicontazione 18/30 settembre 2024. Comunicazione esito istruttoria - CIG B74AF36270” ;
– nota prot. 55859 del 18.7.2025 avente ad oggetto “Servizio Trasporto a.s. 2024/2025 - Rendicontazione ottobre 2024. Comunicazione esito istruttoria - CIG B74B05C50D (01/07 ottobre); CIG B74B2EA0C1 (8/19 ottobre); CIG B74B46F1C4 (21/31 ottobre)” ;
– nota prot. 5714 del 24.7.2025 avente ad oggetto “Servizio Trasporto a.s. 2024/2025 - Rendicontazione 4/30 novembre 2024. Comunicazione esito istruttoria - CIG B74EF08CF8” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AE RA RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 14 aprile 2025 e depositato il successivo 16 aprile, Iside soc. coop. sociale ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, premettendo le seguenti circostanze.
La Città Metropolitana di Palermo - Direzione Sviluppo Economico, Servizi Sociali, Turistici e Culturali, in data 28 settembre 2022, ha pubblicato l’ «Avviso pubblico - bando di accreditamento per l’erogazione del “servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili frequentanti le scuole secondarie di 2° grado del territorio della Città metropolitana di Palermo”» .
Il disciplinare stabiliva che gli utenti, ai fini della fruizione del servizio, avrebbero scelto l’operatore di cui servirsi tra i soggetti accreditati, nel rispetto del principio di prossimità alla propria residenza (art. 7); la Città metropolitana avrebbe poi trasmesso all’operatore, per via telematica, la richiesta di attivazione del servizio (art. 8); l’operatore accreditato, quindi, avrebbe registrato ogni trasporto effettuato su apposite schede riepilogative, fornendo a cadenza mensile alla Direzione Politiche Sociali una rendicontazione dei trasporti effettuati, con indicazione dell’utente, del giorno, ora e luogo di destinazione, del mezzo impiegato e del numero dei chilometri complessivamente percorsi (art. 9).
Quanto al pagamento del corrispettivo, l’art. 10 stabiliva: “Il c o s t o complessivo di ogni tratta determinato in base al LUOGO DI RESIDENZA DELL’UTENTE riferito alla percorrenza del viaggio è pari ad € 200,00 giornaliere per le autovettura ed € 250,00 giornaliere compresa IVA, per pulmino comprensive dei costi di funzionamento e del personale (autista ed accompagnatore) in A/R” .
L’art.18 ( “Sottoscrizione del contratto di servizio” ) prevedeva: “Il rapporto tra la Città Metropolitana di Palermo ed il singolo soggetto fornitore si perfeziona a seguito della procedura di
validazione con l’iscrizione alla LISTA DEI SOGGETTI ACCREDITATI e con la sottoscrizione del CONTRATTO DI SERVIZIO” .
La società ricorrente ha preso parte alla procedura di accreditamento, presentando la relativa domanda.
La commissione incaricata della verifica dei requisiti previsti dall’avviso, a seguito della valutazione delle istanze presentate, ha disposto l’iscrizione di Iside soc. coop. soc. nella lista dei
soggetti accreditati, con validità fino all’1 novembre 2025.
Nel rispetto dei sopra indicati artt. 7 e 8 del disciplinare, con nota prot. n. 63861 del 7 settembre 2023, la Città metropolitana ha trasmesso l’elenco degli alunni fruitori del servizio di trasporto assegnati ad Iside soc. coop. soc.; con nota prot. n. 347 dell’11 settembre 2023, la società ricorrente, dopo aver organizzato le tratte (tenendo conto della residenza degli alunni e delle scuole di rispettiva destinazione), ha comunicato il fabbisogno dei mezzi necessari ad espletare il servizio, prevedendo 61 tratte e la necessità di 50 auto e 11 pulmini.
Con la stipula del contratto di servizio, che l’amministrazione ha allegato alla determinazione dirigenziale n. 3959 del 12 settembre 2023, la società ricorrente si è impegnata a rendere il servizio di trasporto scolastico per il periodo 13 settembre/31 ottobre 2023, per un corrispettivo di € 518.700,00, con l’utilizzo di 11 pulmini e 48 autovetture.
Per i successivi periodi, le parti hanno stipulato ulteriori contratti di servizio:
- per il periodo dal 4 al 25 novembre 2023, l’amministrazione si è impegnata a corrispondere alla società ricorrente l’importo di € 259.350,00 per il trasporto di 210 alunni, con l’utilizzo di 11 pulmini e 48 autovetture (contratto allegato alla determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 4767 del 27 ottobre 2023);
- per il periodo dall’1 al 20 dicembre 2023, si è impegnata a versare € 222.300,00 per il trasporto di 210 alunni, con l’utilizzo di 11 pulmini e 48 autovetture (contratto allegato alla determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 5305 del 27 novembre 2023);
- per il periodo dall’8 gennaio al 18 maggio 2024 si è impegnata a corrispondere alla società ricorrente per il trasporto di 210 alunni € 1.321.450,00, con l’utilizzo di 11 pulmini e 48 autovetture (contratto allegato alla determinazione dirigenziale n. 5880 del 20 dicembre 2023);
- per il periodo dal 20 maggio all’8 giugno 2024, si è impegnata a versare € 222.300,00, per il trasporto di 210 alunni, con l’uso di 11 pulmini e 48 autovetture (contratto allegato alla determinazione dirigenziale n. 2192 del 17 maggio 2024).
Una volta effettuato il servizio, mese per mese, l’amministrazione - previa istruttoria sui rendiconti trasmessi da Iside soc. coop. soc. - ha comunicato alla società ricorrente gli importi liquidabili, per il periodo da settembre a febbraio 2024 (note prot. n. 91723 del 13 dicembre 2023, n. 3215 del 16 gennaio 2024, n. 10327 dell’8 febbraio 2024, n. 16153 del 28 febbraio 2024, n. 40404 del 22 maggio 2024 e n. 92086 del 14 novembre 2024) e, previa emissione delle relative fatture, le somme sono state corrisposte.
Con riguardo ai mesi di marzo e aprile 2024, la Città metropolitana di Palermo, a seguito di contraddittorio sulla verifica della rendicontazione trasmessa, ha chiesto l’emissione di fatture relative agli importi ivi indicati come liquidabili.
A fronte dell’emissione delle richieste fatture, tuttavia, l’amministrazione, in data 11 febbraio 2025: - con nota prot. n. 12098, ha fatto presente che le fatture risultavano errate, in quanto gli importi non erano (in tesi) corrispondenti alle modalità di rendicontazione previste ed ha chiesto l’emissione di note di credito;
- con nota prot. n. 12171, avente ad oggetto “Modalità operative di Rendicontazione del servizio di
trasporto disabili” , ha affermato: - che le modalità di rendicontazione dei servizi resi nei due mesi in questione non erano conformi a quanto stabilito dal disciplinare (artt. 6 e 10) e dall’art. 3 dei contratti sottoscritti; - che le corrette modalità di rendicontazione dei servizi resi erano le seguenti: “il totale numero giornaliero degli alunni che hanno usufruito del servizio di trasporto deve preliminarmente completare la capienza del pullman a gruppi di 6 (6 pullman x 36 ragazzi), nonché, completata la capienza dei pullman, i restanti alunni che hanno usufruito del servizio dovranno essere rendicontati completando la capienza delle autovetture a gruppi di 3 (tre).
Pertanto la rendicontazione per la relativa liquidazione dovrà tenere conto del numero dei mezzi a pieno carico, a prescindere dal mezzo utilizzato per lo svolgimento del servizio. Nei casi in cui il trasporto riguarda un numero inferiore al pieno carico, ai fini della rendicontazione, si richiede di presentare opportuna giustificazione a supporto, al fine di poter valutare l’ammissibilità del costo. Va da sè che tale fattispecie può avere luogo solo in quei casi nei quali l’utente è residente in un comune nel quale il numero di utenti/studenti è inferiore a n° 3” (così la nota); - che l’amministrazione avrebbe proceduto al pagamento solo dietro presentazione dei rendiconti rimodulati nel modo indicato; - che, con riferimento ai servizi resi per i mesi di gennaio e di febbraio 2024, già liquidati, la cooperativa avrebbe dovuto riformulare le rendicontazioni nel rispetto degli enunciati criteri, al fine di procedere ad opportuno conguaglio delle somme eventualmente eccedenti rispetto al dovuto.
Nonostante le contestazioni della società ricorrente, che ha rappresentato di aver sempre organizzato il servizio ottimizzando le risorse umane e strumentali - come risultava dal fatto che le somme impegnate ed indicate nei contratti stipulati per l’a.s. 2023/2024 risultavano notevolmente superiori a quelle poi effettivamente rendicontate - la Città metropolitana, con nota prot. n. 12761 del 12 febbraio 2025, ha ribadito quanto già affermato e, con successive note prot. n. 22882 e prot. n. 22776, entrambe del 18 marzo 2025, ha comunicato i seguenti importi liquidabili:
- per il mese di marzo 2024, € 117.750,00 (ossia n. 295 viaggi/auto ad € 200 + n. 235 viaggi/pulmini ad € 250,00), a fronte dell’importo già fatturato da Iside soc. coop. soc. di € 205.200,00;
- per il mese di aprile 2024, € 107.000,00 (ossia n. 260 viaggi/auto ad € 200 + n. 220 viaggi/pulmini ad € 250,00), a fronte dell’importo già fatturato di € 182.075,00.
In prossimità dell’inizio del successivo anno scolastico (2024/2025), la Città metropolitana, con nota prot. 70457 del 10 settembre 2024, ha trasmesso alla società ricorrente l’elenco degli alunni fruitori del servizio di trasporto assegnati alla medesima società, comunicando: «Successivamente alla determinazione di impegno di spesa verrà perfezionato il relativo contratto dal 12 Settembre al 30 Settembre» .
Quindi, l’amministrazione, con successiva nota prot. n. 71333 del 12 settembre 2024, ha comunicato di aver proceduto, con d.d. n. 3872 del 10 settembre 2024, ad impegnare le somme relative al servizio per il detto periodo, per un importo di € 393.236,25.
Benché non fosse stato trasmesso il contratto di servizio, la società ricorrente ha avviato il servizio di trasporto, che ha svolto, sempre in assenza di contratto, anche nel successivo mese di ottobre 2024.
Il carteggio tra la società ricorrente e l’amministrazione è proseguito, senza il raggiungimento di un punto di incontro tra le posizioni delle due controparti e ciò sebbene sia stato indetto un tavolo di confronto, al quale hanno preso parte gli enti accreditati e la Città metropolitana, che ha sostanzialmente continuato a proporre agli operatori di rivedere le tariffe considerando i mezzi
autorizzati come sempre a pieno carico.
Il rapporto tra ente locale e società ricorrente è proseguito, sino ad aprile 2025, con una serie di note, da una parte e dall’altra, con cui l’amministrazione ha proposto la stipula di contratti di servizio in cui era precisato il criterio del c.d. “pieno carico” e la società ricorrente, dal canto suo, pur proseguendo nell’esecuzione del servizio, ha rifiutato di sottoscrivere i contratti, precisando, volta per volta, che avrebbe utilizzato un numero di mezzi superiore rispetto a quello indicato dall’ente locale.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, quindi, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, di tutte le menzionate note della Città metropolitana tese a dare applicazione al menzionato criterio esecutivo, sia con riferimento ai periodi per i quali era già intervenuta la stipula dei contratti di servizio, sia per i successivi, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute per il servizio di trasporto reso.
La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità di tali atti per violazione degli artt. 6 e 10 del disciplinare, nonché dell’art. 3 del contratto sottoscritto per l’a.s. 2023/2024, periodo gennaio/maggio e dell’art. 3 del successivo contratto, relativo ai mesi di maggio e giugno 2024, disposizioni che non prevedevano l’obbligo di utilizzare sempre i mezzi a carico pieno.
Ha osservato, inoltre, che le modalità di erogazione del servizio indicate dall’amministrazione non consentirebbero il rispetto degli standard di qualità previsti dall’art. 6 del disciplinare, che impone l’utilizzo di mezzi attrezzati per il trasporto di carrozzelle, l’accompagnamento degli alunni dall’abitazione dell’utente sino all’interno del luogo di destinazione, la garanzia all’utente dei prescritti obblighi di “precisione, puntualità, sicurezza e riservatezza” , il rispetto delle norme del Codice della Strada e, al contempo, il rispetto degli orari di espletamento del servizio previsti dall’art. 5 del disciplinare.
L’osservanza di tali previsioni, tenuto conto dei tempi necessari al prelievo dell’alunno dalla propria abitazione sino all’alloggiamento nel veicolo (con tempi maggiori nel caso di utilizzo di mezzo attrezzato per le carrozzelle) e delle diverse aree di residenza degli alunni e di ubicazione delle relative scuole, avrebbe imposto, nel caso di mezzi a pieno carico, l’espletamento del servizio in una fascia oraria ben più ampia di quella indicata dal disciplinare (ossia dalle 7 del mattino sino all’orario di ingresso a scuola, per quanto riguarda l’accompagnamento), così imponendo un avvio delle attività intorno alle 5.30 del mattino.
Sotto altro profilo, l’imposizione, con atti autoritativi, di criteri innovativi avrebbe comportato la violazione, da parte dell’amministrazione, dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.
Infine, con l’ultimo profilo di doglianza, è stata dedotta la violazione:
- dell’art. 3 della direttiva UE 2014/23, che prevede, in capo alle amministrazioni aggiudicatrici, l’obbligo di agire con trasparenza e proporzionalità;
- dell’articolo 43 della medesima direttiva, per il quale le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione solo in pochi casi tassativamente predeterminati;
- dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, che, in linea con la normativa europea, stabilisce che i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento solo in casi limitati.
Si è costituita per resistere al ricorso la Città metropolitana di Palermo, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione: non troverebbe applicazione la disposizione che riserva alla giurisdizione esclusiva del g.a. le controversie in materia di concessione di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi (art. 133, co. 1, lett. c) c.p.a.) per lo svolgimento del servizio in questione, giacché l’amministrazione, nella presente fattispecie, ha fatto ricorso al sistema dell’accreditamento, previsto dalla l. 328/2000, sistema nel quale il rapporto tra P.A. ed ente accreditato, definito il procedimento di verifica dei requisiti richiesti per l’accreditamento, si svolge su un piano paritetico, nel quale le reciproche posizioni sono di diritto soggettivo; in ogni caso, anche qualora si ravvisasse la sussistenza di un rapporto di concessione di servizio, dovrebbe comunque disconoscersi la sussistenza della giurisdizione del g.a., sul rilievo che oggetto sostanziale della domanda è il diritto di credito vantato dalla ricorrente.
Nel merito, l’amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso, sostenendo che l’interpretazione delle disposizioni del disciplinare sostenuta negli atti impugnati risponde al principio dell’accomodamento ragionevole, di cui all’art. 2, co. 4 della Convenzione ONU del 13 dicembre 2006, che impone modifiche e adattamenti necessari ed appropriati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo per chi li attua.
Alla camera di consiglio del 6 maggio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare, l’amministrazione ha sollevato due ulteriori eccezioni relative, la prima, alla non integrità del contraddittorio, per non essere stata evocata in giudizio la Regione Siciliana e, la seconda, alla tardiva impugnazione di alcuni atti, per violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 120, co. 2 c.p.a.
Con ordinanza n. 230 dell’8 maggio 2025, questo Tribunale - ritenendo insussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, atteso che l’amministrazione resistente aveva riconosciuto di dovere a parte ricorrente una consistente parte del credito dalla stessa vantato, non rifiutandone il pagamento - ha respinto la domanda cautelare, fissando, al contempo, l’udienza pubblica per la trattazione nel merito della controversia, ritenuta l’opportunità di una sollecita definizione della medesima.
Con atto notificato il 30 giugno 2025 e depositato il successivo 2 luglio, parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso le ulteriori note, in epigrafe meglio indicate, con cui la Città metropolitana di Palermo ha comunicato gli importi liquidabili per i mesi da marzo a giugno 2024, invitando la società ricorrente ad emettere note di credito a storno totale della fattura n. 75/E del 25 gennaio 2025, dell’importo di € 205.200,00 (relativa al mese di marzo 2024) e della fattura n. 76/E del 25 gennaio 2025, dell’importo di € 182.075,00 (relativa al mese di aprile 2024) e ad emettere fatture in acconto relative al periodo marzo/giugno 2024; con lo stesso atto, per quel che concerne il successivo anno scolastico (2024/2025), ha impugnato le note prot. n. 35275 del 30 aprile 2025, prot. n. 43239 del 30 maggio 2025 e prot. n. 45485 del 10 giugno 2025, con cui l’amministrazione ha comunicato che, con apposite determine dirigenziali, era stata impegnata la somma necessaria per la prosecuzione del servizio; alla prima ed all’ultima delle indicate note sono stati allegati i contratti di servizio relativi ai periodi di riferimento, con invito a sottoscriverli; sono state, altresì, impugnate le successive note (datate 17 e 18 giugno 2025), con cui l’amministrazione ha trasmesso i contratti relativi ai mesi settembre/dicembre 2024.
Con successivi motivi aggiunti notificati il 23 settembre 2025 e depositati il giorno successivo, Iside soc. coop. soc. ha impugnato le ulteriori note della Città metropolitana, datate 4, 18 e 24 luglio 2025 e meglio indicate in epigrafe, nonché gli allegati schemi di contratto e determine dirigenziali, nelle parti in cui, con tali atti, sono stati previsti una quantificazione del costo del servizio e delle modalità operative di rendicontazione dei servizi resi non conformi (nella tesi di parte ricorrente) alle previsioni del disciplinare; Iside soc. coop. soc. ha altresì ribadito la domanda volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dei corrispettivi dovuti per il servizio di trasporto già reso per gli aa. ss. 2023/2024 e 2024/2025, in conformità alle rendicontazioni del servizio già trasmesse dalla società, oltre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002 ed in ogni caso all’adozione di misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, sia per il servizio di trasporto già reso e rendicontato, sia per il servizio di trasporto già reso ed ancora non rendicontato sino a giugno 2025, compresi esami di stato.
Con memorie ex art. 73 c.p.a., le parti hanno insistito nelle rispettive difese.
Alla pubblica udienza del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Preliminarmente, deve vagliarsi la fondatezza delle eccezioni sollevate dall’amministrazione resistente; in ossequio ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 5/2015), prima delle eccezioni relative alla inammissibilità (recte, irricevibilità) del ricorso per tardiva notifica e per difetto di contraddittorio, deve prendersi in esame la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
Ritiene il collegio che nella presente fattispecie non si versi in alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva contemplate dall’art. 133, comma 1, lett. c) c.p.a. – invocato in ricorso – per il quale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità”.
Nel caso in esame, come risulta chiaro dalla stessa esposizione dei fatti di causa, oltre che dagli atti del giudizio, non si è in presenza di una concessione di un pubblico servizio, quanto, piuttosto, dell’affidamento di un servizio sociale con il sistema dell’accreditamento, ai sensi della legge n. 328/2000.
A tale riguardo, solo incidentalmente, sembra opportuno sollevare dei dubbi sulla legittimità della procedura seguita dalla Città metropolitana, pur trattandosi di questione che esula dall’ambito del presente giudizio.
Il Consiglio di Stato (parere della Commissione speciale del 26 luglio 2018 – n. affare 1382/2018), chiamato a rendere un parere all’Autorità Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC su profili di possibile disarmonia fra il Codice dei contratti pubblici ed il Codice del terzo settore, proprio in ordine alla disciplina dell’affidamento di servizi sociali, ha osservato:
- che l’affidamento dei servizi alla persona, quali che ne siano le forme, è comunque soggetto alle “norme nazionali e comunitarie che disciplinano le procedure di affidamento dei servizi da parte della pubblica amministrazione” (così l’art. 6 D.P.C.M. 30 marzo 2001, recante decreto attuativo della l. 328/00 e richiamato, insieme a quest’ultima, negli atti della procedura in questione);
- che “di regola…l’affidamento dei servizi sociali, comunque sia disciplinato dal legislatore nazionale, deve rispettare la normativa pro-concorrenziale di origine europea, in quanto rappresenta una modalità di affidamento di un servizio (in termini euro-unitari, un “appalto”) che rientra nel perimetro applicativo dell’attuale diritto euro-unitario” ;
- che solo al ricorrere di alcune condizioni la procedura di affidamento di servizi sociali disciplinata dal diritto interno non è soggetta alla regolazione di origine euro-unitaria, ovvero quando “la procedura disciplinata dal diritto interno non abbia carattere selettivo” oppure “non tenda, neppure prospetticamente, all’affidamento di un servizio sociale” oppure ancora, quando, benché miri all’affidamento ad un ente di diritto privato di un servizio sociale, questo sarà svolto “a titolo integralmente gratuito” .
A tale ultimo proposito, il Consiglio di Stato ha precisato che “solo il rimborso spese a pie’ di lista che, in particolare, escluda la remunerazione, anche in maniera indiretta, di tutti i fattori produttivi e comprenda unicamente le documentate spese vive, correnti e non di investimento, incontrate dall’ente, consente di affermare la gratuità della prestazione del servizio e, dunque, di postulare la estraneità all’ambito del Codice dei contratti pubblici” , precisando che “le procedure di affidamento dei servizi sociali…sono, viceversa, soggette al Codice dei contratti pubblici…ove il servizio sia prospetticamente svolto dall’affidatario in forma onerosa, ricorrente in presenza anche di meri rimborsi spese forfettari e/o estesi a coprire in tutto od in parte il costo dei fattori di produzione” .
Nel caso in esame – in cui l’accreditamento era senz’altro propedeutico all’affidamento del servizio (come emerge dalla sopra offerta ricostruzione della procedura, come delineata dal disciplinare; cfr. artt. 7, 8, 9, 10 e 18) e il compenso stabilito in via forfettaria – può dubitarsi che all’amministrazione fosse concesso di non dare applicazione al Codice dei contratti.
Ciò premesso – e tornando a focalizzare l’attenzione sulla questione di giurisdizione – va osservato che la procedura in esame, che dunque potrebbe definirsi di accreditamento propedeutico all’affidamento del servizio – non rientra certamente nell’alveo della nozione di concessione di un pubblico servizio (art. 133 co. 1 lett. c) c.p.a.), la quale ricorre qualora l’operatore economico abbia rapporti negoziali diretti con l’utenza finale, si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato sez. III, 17 aprile 2025, n. 3361): si tratta, all’evidenza, di elementi che non ricorrono nel caso di specie.
In ogni caso, tornano utili, ai fini dell’esame della questione inerente la giurisdizione sulla presente fattispecie, i principi recentemente elaborati in tema di riparto di giurisdizione nella materia della concessione di pubblici servizi.
I noti limiti posti dalla Corte Costituzionale all’ambito della giurisdizione esclusiva (sentt. n. 204/2004 e 191/2006) – la quale, secondo tali pronunciamenti, può riconoscersi solo in presenza dell’esercizio di un potere autoritativo - consentono, infatti, di trarre dagli approdi cui si è pervenuti nel dibattito sui confini tra le due giurisdizioni in materia di concessioni di servizi, argomenti validi anche nella generalità delle ipotesi di affidamenti di pubblici contratti (in questo senso cfr. Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, ord. n. 18267: “La carica propulsiva del principio giurisprudenziale che vede nella stipulazione del contratto (o nell'aggiudicazione definitiva, cfr. Cass. S.U. 5 ottobre 2018, n. 24411) lo spartiacque delle giurisdizioni idoneo a proiettare i suoi effetti oltre la disciplina degli appalti di lavori, servizi e forniture e quindi alle concessioni di servizi - si spiega in ragione del suo diretto fondamento costituzionale (art. 103 Cost.): “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo” (Corte Cost. n. 204 del 2004, p. 3.4.2)” ).
Si è osservato, ad esempio, con riferimento alle controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di servizio, che queste “sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta di giudicare sugli adempimenti (e sui relativi effetti) con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell’amministrazione e del concessionario, nonchè di valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo; resta ferma, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui l’amministrazione, successivamente all’aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio, o comunque adotti atti autoritativi in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, oltre che nei casi previsti dalla legge (Cass. SU 18 dicembre 2018, n. 32728, anticipata da Cass. SU 13 settembre 2017, n. 21200 e 20 maggio 2014, n. 11022)…
…Come rilevato dalla Corte costituzionale, “è pertanto necessario distinguere la fase che precede la stipulazione del contratto da quella di conclusione ed esecuzione dello stesso”; “in relazione alla fase negoziale che ha inizio con la stipulazione del contratto, questa Corte ha più volte precisato (da ultimo citata sentenza n. 160 del 2009) come l’amministrazione si ponga in una posizione di tendenziale parità con la controparte ed agisca nell’esercizio non di poteri amministrativi, bensì della propria autonomia negoziale” (Corte Cost. n. 43 e 53 del 2011)” (così Cass. civ., sez. un., 8 luglio 2019, ord. n. 18267).
Le Sezioni unite hanno altresì osservato che l’esercizio di un potere autoritativo “non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il “vincolo” contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l’amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all’aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d’ufficio o comunque nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge” (Cass. civ., sez. un., ibidem ).
Orbene, non vi è dubbio che gli atti di cui si chiede l’annullamento (e le pretese creditorie vantate dalla società ricorrente) attengano alla fase esecutiva del rapporto e non costituiscano estrinsecazione di poteri autoritativi.
In particolare, non si ravvisa in alcun modo, negli atti impugnati, la volontà di modificare in autotutela le clausole del disciplinare inerenti la determinazione del corrispettivo (attività, questa, che potrebbe ritenersi di tipo autoritativo); piuttosto, ciò che emerge expressis verbis dalle note impugnate, è la volontà di dare una (innovativa) interpretazione delle dette clausole, al fine di ridurre gli importi dovuti all’operatore economico.
È indubbio che gli atti con cui la p.a., nella fase esecutiva di un rapporto obbligatorio, abbia tentato di imporre la propria interpretazione delle clausole degli atti della procedura non concretino l’esercizio di un potere autoritativo, essendo piuttosto ascrivibili ad un segmento del rapporto in cui, pariteticamente, si è svolta una dialettica tra le parti sulle concrete modalità esecutive delle obbligazioni (già disciplinate).
È forse superfluo ricordare, a tale proposito, che “La Corte costituzionale…ha individuato nella riconducibilità all’esercizio, pure se in via indiretta o mediata, del potere pubblico, il criterio che legittima la scelta legislativa di introdurre una ipotesi di giurisdizione esclusiva, escludendo, per converso, tale possibilità ove detto collegamento sia assente.
Ne deriva che il criterio della riconducibilità all’esercizio del potere opera all’interno della giurisdizione esclusiva, come condizione in assenza della quale la controversia avente ad oggetto diritti soggettivi, nonostante l’afferenza degli stessi alla materia oggetto della giurisdizione esclusiva, deve comunque essere devoluta al giudice ordinario” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 6/2014).
Peraltro – fermo restando che non si versa in ipotesi di concessione di un pubblico servizio (con riferimento alla quale l’art. 133 cit. comunque riserva al g.o. le controversie inerenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) – va comunque osservato che è evidente che, nel caso in esame, oggetto di contestazione non è l’organizzazione del servizio, quanto, piuttosto, il corrispettivo dovuto.
Più che le modalità di organizzazione, sono infatti in discussione le modalità di rendicontazione del servizio svolto. È dirimente, a tal proposito, osservare che gli atti impugnati hanno ad oggetto, mese per mese, prestazioni ormai rese: se fossero effettivamente in contestazione le “modalità di esecuzione” di un servizio ormai reso, l’amministrazione si troverebbe a dare applicazione ad eventuali penali contrattuali; invece, l’amministrazione sta contestando, più che le modalità esecutive, le modalità di quantificazione degli importi dovuti alla ricorrente; ciò che assume sostanziale rilievo, all’evidenza, non sono le modalità di esecuzione del servizio (con specifico riguardo al numero di mezzi utilizzati), bensì il quantum richiesto da Iside soc. coop. soc.
È altresì indubbio che la controversia investe la fase esecutiva del rapporto, successiva a quella pubblicistica di individuazione del contraente.
Quest’ultima, invero, si è conclusa con l’iscrizione degli operatori del terzo settore nell’elenco degli enti accreditati; nel sistema delineato dal disciplinare, dopo tale fase, è sufficiente la semplice scelta delle famiglie degli utenti dell’operatore prescelto perché l’amministrazione si trovi tenuta alla stipula del contratto con quest’ultimo.
Le note adottate dall’amministrazione ed impugnate dalla società ricorrente sono intervenute nella fase esecutiva del rapporto; per la precisione, gli atti relativi al primo dei due anni scolastici attengono ad un rapporto financo disciplinato dai contratti di servizio; ed è noto, a tale proposito, il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (soltanto) la potestà cognitiva delle condotte e dei provvedimenti assunti prima della definizione della procedura di affidamento dei contratti di appalto, mentre la cognizione di provvedimenti relativi all’esecuzione dell’accordo negoziale appartiene alla giurisdizione ordinaria, posto che in tali ultimi casi le posizioni delle parti, che sono regolate dal contratto, possiedono qualità di diritto soggettivo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2022, n. 1984).
È la stessa parte ricorrente, peraltro, che nei propri atti afferma che la Città Metropolitana, con la condotta contestata, “intende sottrarsi ad un preciso obbligo contrattuale” .
Le conclusioni non mutano con riferimento a quella parte del rapporto che non ha mai trovato una disciplina contrattuale, non essendo le due parti addivenute ad un accordo sulla formulazione del testo da sottoscrivere.
Anche questo segmento del rapporto, invero, si colloca nella fase esecutiva, successiva alla fase pubblicistica (conclusasi con l’accreditamento) e caratterizzata da un rapporto paritetico tra le parti, con la peculiarità che le pretese attinenti questo periodo si riferiscono a prestazioni rese in assenza di un obbligo contrattualmente previsto.
Al riguardo, è utile richiamare la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale, “a prescindere dalla stipula del contratto di appalto, “deve essere riconosciuta la giurisdizione: del giudice ordinario, laddove la controversia abbia ad oggetto i fatti dell’inadempimento delle prestazioni convenute verificatisi a seguito dell’instaurazione del rapporto, anche in via d’urgenza (Cass. S.U. 21 maggio 2019, n. 13660 e Cons. Stato, V, 13 settembre 2016, n. 3865); del giudice amministrativo, laddove la controversia si sia determinata a seguito della verifica della correttezza dell’aggiudicazione da parte dell’amministrazione (cfr. Cons. Stato, V, 2 agosto 2019, n. 5498)" (Cons. Stato, V, n. 590 del 2022)” (così Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2025, n. 8078).
Inoltre, la pretesa della parte di vedersi riconosciuti i pagamenti/corrispettivi secondo le previsioni del disciplinare, anche laddove venisse in rilievo la possibilità di riqualificazione della domanda come volta a contestare l’indebito arricchimento da parte dell’Amministrazione, non sfuggirebbe del pari all’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente anche alla stregua della giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 498), che ha ribadito come a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 6 luglio 2024, n, 204, non rientra più nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario, la controversia avente ad oggetto l’azione di indebito arricchimento in materia di servizi pubblici.
Le domande proposte da parte ricorrente, dunque, hanno ad oggetto la condanna al pagamento degli importi relativi a prestazioni rese in esecuzione di contratti ovvero a seguito di sollecitazioni in tal senso rivolte all’operatore da parte dell’amministrazione: in entrambi i casi, all’evidenza, questo giudice non può ritenersi provvisto di giurisdizione.
Infine, per completezza, occorre rilevare che i precedenti citati da parte ricorrente, al fine di dimostrare la natura di diritto soggettivo delle pretese vantate (tra cui Cons. Stato n. 9323/2024) attengono a diverse ipotesi in cui si è affermata la natura di diritto soggettivo della pretesa del disabile al servizio di trasporto.
In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del Tribunale civile quale giudice competente.
Attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte, deve disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 16 dicembre 2025, 3 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
OB NT, Presidente
AE RA RU, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AE RA RU | OB NT |
IL SEGRETARIO