Articolo 9 della Legge 4 agosto 1955, n. 692
Articolo 8
Versione
19 agosto 1955
Art. 9.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto:
a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale e' entrata in vigore.

Entrata in vigore il 19 agosto 1955