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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione specializzata in materia d'impresa riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 339/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) - nato in GENOVA il Parte_1 C.F._1
08/03/1957 - elettivamente domiciliato presso l'avv. Rivellini VIA C.R. CECCARDI,
4/19 16121 GENOVA - rappresentato e difeso dall'AVV. RIVELLINI ANDREA e dall'AVV. RAPOSIO JACOPO appellante nei confronti di
COD. FISC. ) Controparte_1 P.IVA_1
con sede a GENOVA, IN VIA CESAREA 2/18 - elettivamente domiciliata presso il difensore in PIAZZA DELLA VITTORIA 12/23 GENOVA rappresentata e difesa dall'Avv. CASAGRANDE MASSIMO appellato nonché nei confronti di
1 (C.F. ) nato a SAVONA il Controparte_2 C.F._2
12/08/1954 - rappresentato e difeso dall'AVV. MASSIMO BENOIT TORSEGNO - ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, con studio in Genova, Via Cesarea,
2/41; appellante incidentale
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Dichiara di rinunciare - come in effetti Parte_1
rinuncia – agli atti dell'epigrafato giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c.
Il Sig. insta pertanto affinché codesta Ecc.ma Corte, previe le pronunzie Parte_1
meglio viste, ivi compresa quella di eventuale separazione del procedimento n.
339/2023 R.G. da quello contrassegnato al n. 526/2023 R.G., voglia pronunciare ex art. 306 e 359 c.p.c. l'estinzione del giudizio limitatamente alla vertenza tra il Sig.
[...]
e la previa accettazione della stessa Pt_1 Controparte_1
(o del suo procuratore costituito, in quanto autorizzato), quale parte che potrebbe avere interesse alla prosecuzione;
nonché voglia dichiarare, stante l'accordo raggiunto tra le parti, la compensazione integrale delle spese di lite.”.
Per l'appellante incidentale : “Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_2
di Appello di Genova, - ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto, - ritenuta la fondatezza dei motivi indicati dall'esponente nel proprio atto di appello, e modificata, nel senso ivi precisato, la ricostruzione dei fatti compiuta dal Giudice di primo grado, ovvero, in subordine, ritenuta la fondatezza dei motivi proposti dall'altro appellante,
Sig.re nella causa cui è stata riunita quella instaurata dall'esponente Parte_1
medesimo; - respinta, comunque, ogni contraria domanda, istanza od eccezione, - in riforma dell'appellata sentenza n° 2625/2022 emessa dal Tribunale di Genova il
21/11/22 e dep. il 22/11/22 nella causa R.G. n. 6887/2017, e, in particolare, dei capi di essa oggetto d'impugnazione, come specificati in atto di appello del 20/5/2023:
1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare la nullità dell'avversario atto di citazione in primo grado ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c, nonché la carenza di
2 potere e di legittimazione in capo all'amministratore della attrice in ordine Parte_2
alle domande ivi proposte;
2) nel merito, respingere, comunque, ogni domanda formulata da , in quanto inammissibile per intervenuta Controparte_1
decadenza o prescrizione, infondata in fatto ed in diritto, e/o, comunque, non provata;
3) con vittoria di spese e compensi del presente e del pregresso grado di giudizio”.
Per l'appellata ““Piaccia a Codesta Controparte_1
Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni contraria eccezione e deduzione: 1) Rigettare
l'appello avverso e ogni domanda avversaria perché infondate in fatto ed in diritto e confermare integralmente la sentenza del primo Giudice e comunque accogliere la domanda e le conclusioni di parte attrice/appellata come rassegnate nel primo giudizio in citazione e nella precisazione delle conclusioni”; 2) Con vittoria di onorari e spese del presente giudizio”.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “La società Parte_3
(cooperativa che si occupa, a scopo mutualistico, della costruzione,
[...]
acquisizione e gestione di immobili finalizzati al social-housing), con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto davanti a questo Tribunale il sig. quale Pt_1
amministratore unico e l'arch. , quale preteso amministratore di fatto della CP_2
cooperativa, chiedendo che i convenuti fossero condannati in solido, ai sensi degli artt.
2519 e 2392 cod.civ., al risarcimento dei danni asseritamente causati, durante la gestione della cooperativa dal 2010 al dicembre 2013, nell'ambito della fase esecutiva di una convenzione urbanistica stipulata dalla cooperativa attrice con il Comune di
Genova “.. per la concessione e regolamentazione del diritto di superficie sugli immobili costituenti il lotto 3D nel PEEP di 3” (che obbligava la cooperativa a Pt_4
realizzare, in conformità con i progetti edilizi, nelle aree concesse, un edificio residenziale di 38 appartamenti).
Secondo la tesi della cooperativa i due convenuti, contravvenendo al dovere di diligenza gravante sugli amministratori, avrebbero:
3 A) corrisposto ingenti risorse, pari € 656.361, a favore di tale Controparte_3
(società la cui compagine sarebbe riconducibile agli stessi convenuti) mascherate nelle fatture sotto pretese “spese tecniche” nonostante che tra la cooperativa e la
[...]
non intercorresse alcun rapporto negoziale e nonostante che le tariffe CP_3
professionali previste per la progettazione e per la direzione dei lavori prevedessero importi di entità considerevolmente inferiore;
B) avessero ordinato il pagamento di spese ingiustificate per oltre € 200.000,00 prive di titolo, eccessive, esorbitanti e per ragioni personali estranee alla finalità della cooperativa.
A sostegno delle domande esponeva che:
- in data 25 maggio 2010, quando Amministratore Unico era il Rag. (e Parte_1
tra i soci vi era l'Arch. ) (prod 2 – visura storica della cooperativa), Controparte_2
stipulava un accordo con il Comune di Genova per la concessione e CP_1 CP_1
per la regolamentazione del diritto di superficie su alcuni immobili a (prod 1), Pt_4
ove la Cooperativa avrebbe dovuto realizzare un edificio residenziale di edilizia sociale;
- ad avvenuta realizzazione del progetto e all'esito della presentazione della relazione finanziaria finale, la Cooperativa avrebbe beneficiato di un contributo statale in conto capitale pari al 50% del costo (= € 3.073.734,00);
- l'Arch. rivestiva formalmente la qualifica di progettista e direttore CP_2
lavori, ma assumeva ogni decisione relativa alla gestione sociale ingerendosi in ogni decisione dell'organo amministrativo;
- in particolare, avrebbe gestito ogni rapporto con il Comune di Genova e con i fornitori;
avrebbe impartito disposizioni sulla formazione dei bilanci della società ed istruzioni sulla sua gestione quotidiana;
- in data 11.12.2013 (prod 5) veniva nominato nuovo amministratore unico della
Cooperativa, il Sig. , il quale chiedeva la collaborazione dell'Arch. CP_4
per verificare la contabilità finanziaria relativa al progetto con il Comune di CP_2
Genova su , ma nell'ambito di tale verifica avrebbe riscontrato una scarsa Pt_4
volontà di cooperare da parte dell'architetto e, all'esito dei propri controlli, il Sig.
4 avrebbe accertato oneri ed esborsi non preventivati e non giustificati, né CP_4
giustificabili;
- in data 23.06.2016 (prod 7) l'Assemblea richiedeva all'Arch. di depositare CP_2
la relazione finale contabile-finanziaria per consentire l'erogazione del saldo del contributo statale (circa € 300.000,00) e deliberava l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto (l'architetto) per i costi e le spese non giustificate;
- stante l'inerzia dell'architetto circa la consegna della relazione, l'assemblea ne deliberava l'esclusione quale socio e ne revocava l'incarico professionale (prod 11 e
12).
Premessa la ricostruzione in fatto di cui sopra, parte attrice sosteneva che la cooperativa avrebbe versato l'esorbitante importo pari ad € 656.362,00 – per pretesi oneri tecnici - in favore della la cui compagine sarebbe Controparte_5
riconducibile all'Arch. e all'Amministratore Unico (n. 26 fatture, CP_2 Pt_1
prod 13 – visura camerale , prod 14), importo non solo Controparte_3
sproporzionato rispetto alle tariffe professionali in allora vigenti (cfr. pagina 11 della citazione), ma privo di causale poiché la beneficiaria dei versamenti non avrebbe avuto alcun rapporto negoziale con la cooperativa.
Inoltre, parte attrice deduceva esborsi ingiustificati, eccessivi, privi di ragione e titolo, per un importo complessivo che ammonterebbe a “oltre 200mila euro” (prod 15 - scontrini, fatture, stampe di mastrini, ricevute telepass).
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.09.2017, si costituiva l'Arch.
deducendo, preliminarmente, la nullità della citazione per insufficiente CP_2
determinatezza dell'edictio actionis poiché, dalla lettura della citazione, non sarebbe stato chiaro se la cooperativa attrice contestasse all'arch. una negligente CP_2
esecuzione del suo incarico professionale di progettista e di direttore dei lavori oppure contestasse la violazione dei doveri gravanti sugli organi amministrativi.
Inoltre, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore della cooperativa ad agire nei suoi confronti per il risarcimento dei pretesi danni causati
5 nell'ambito della sua asserita attività gestionale poiché l'assemblea, con la deliberazione del 23 giugno 2016, avrebbe autorizzato la sola azione di responsabilità professionale.
Nel merito deduceva che, anche a voler ritenere l'azione di responsabilità esperita nei suoi confronti ammissibile, la domanda sarebbe stata destituita di fondamento poiché egli, nell'ambito dell'appalto avrebbe svolto le sole funzioni di progettista e di direttore dei lavori per le quali, peraltro, la cooperativa neppure aveva interamente saldato le sue competenze.
Assumeva che non sarebbe stata fornita alcuna prova di un suo coinvolgimento nell'amministrazione della cooperativa non avendo mai posto in essere atti che travalicassero i suoi incarichi professionali.
Infine deduceva che, già sul piano delle allegazioni, non era dato comprendere quali pregiudizi avesse subito la cooperativa per la pretesa negligente azione amministrativa dei due convenuti posto che gli importi corrisposti alla , lungi Controparte_3
dall'essere privi di causale, trovavano riscontro in un accordo tra la cooperativa e l'arch. (prod.doc. 3) diretto a regolare le competenze maturate, peraltro CP_2
concordate in importo sensibilmente inferiore a quello previsto per gli oneri professionali dalla Convenzione Urbanistica col Comune di Genova. Osservava che, sempre nell'ambito di tale contratto, le parti concordarono che una parte del corrispettivo (circa la metà), fosse corrisposto direttamente alla (che Controparte_3
coadiuvava l'arch. nelle relative incombenze progettuali e di direzione dei CP_2
lavori) e la restante parte fosse corrisposta allo stesso o a società da CP_2
quest'ultimo indicata.
Infine, in punto di risarcimento dei danni, deduceva che le spese documentate sub doc.
15 sarebbero state riferibili all'attività di gestione della cooperativa poiché poste in essere dall'amministratore e dal dipendente (che utilizzava le auto Smart e CP_6
Opel per il lavoro) per attività della stessa cooperativa.
6 Sulla mancata emissione della relazione finale contabile-finanziaria, precisava che alcuni lavori non sarebbero stati eseguiti dalla cooperativa e, per altri, sarebbe stato necessario completare i movimenti di terra prima di poter concludere la relazione.
Inoltre, deduceva che i pregiudizi prospettati dalla controparte sarebbero da imputare all'inadempimento dell'appaltatore, ossia del (società Controparte_7
appaltatrice della cooperativa, di cui al tempo era Presidente del CdA il Sig. CP_4
nonché qualificata socia della cooperativa).
Pertanto chiedeva rigettarsi la domanda di risarcimento formulata dalla cooperativa attrice.
Con comparsa del 26.09.2017, si costituiva il Rag. l quale chiedeva il rigetto Pt_1
della domanda di risarcimento sulla base di difese ampiamente convergenti con quelle dell'arch. . CP_2
Il rag. esponeva che l'arch. non avrebbe mai interferito con l'attività Pt_1 CP_2
amministrativa della cooperativa che, per il periodo riferito dall'attrice, avrebbe messo capo in via esclusiva al solo rag. Esponeva che, a differenza di quanto Pt_1
affermato da parte attrice, tra la cooperativa e l'arch. intercorreva un accordo CP_2
che regolava i compensi di quest'ultimo peraltro, per importo, pari a circa € 920.000,00
e, dunque, inferiore a quello inserito nella convenzione stipulata con il Comune che prevedeva per le attività professionali inerenti l'appalto la somma di € 963.000,00.
In diritto, eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, nonché la carenza di legittimazione attiva della nei suoi Parte_2
confronti in quanto la sola azione deliberata dall'assemblea sarebbe quella di responsabilità professionale nei confronti del . CP_2
Con ordinanza del 18.10.2017 il Giudice Istruttore, ritenendo che le eccezioni preliminari non fossero idonee a definire la controversia, concedeva i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..
Con la memoria n. 1, la cooperativa contestava la scrittura sub doc. 3 – apparentemente stipulata tra la cooperativa, rappresentata dal rag. e l'arch. – Pt_1 CP_2
7 deducendo che, di tale scrittura la cooperativa sarebbe stata all'oscuro e, comunque,
l'assemblea dei soci non l'avrebbe mai autorizzata o ratificata.
Istruita la causa per mezzo di prove orali, che subivano numerosi rinvii a causa dell'emergenza pandemica, ritenuta la superfluità di CTU, la causa veniva rinviata per p.c. all'udienza del 30.06.2022 allorché veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini 190 c.p.c.”, sentenza di primo grado, pagg. 2 a 5.
Con sentenza definitiva n. 2625/2022 del 22/11/2022, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, così decideva: “definitivamente decidendo ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1. in parziale accoglimento della domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice dichiara tenuto e condanna l'Arch.
, quale amministratore di fatto, nonché il RAG. Controparte_2 Pt_1
quale amministratore di diritto, a risarcire i danni causati, ai sensi degli artt.
[...]
2519 e 2392 cod.civ., nello svolgimento della loro attività amministrativa alla
[...]
che si liquidano in € 344.362,00 oltre Controparte_1
rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi compensativi al tasso di legge sulla somma annualmente rivalutata dal 10.01.2013 (data di emissione dell'ultima fattura intestata alla ) all'attuale liquidazione giudiziale;
2. dichiara tenuto e Controparte_3
condanna l'Arch. , nonché il RAG. a Controparte_2 Parte_1
rifondere in solido fra loro alla le spese di Controparte_1
lite che si liquidano in € 518,00 per esborsi ed € 22.457,00 per compenso del difensore
(di cui Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00 Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 10.411,00 Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00) oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte , Parte_1
con atto notificato in data 03.04.2023.
Con comparsa si costituiva a quale Controparte_1
instava per il rigetto dell'appello.
8 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva altresì CP_2
il quale chiedeva la riunione della presente causa al giudizio iscritto con il
[...]
n.r.g.526/2023, instaurato dallo stesso , con atto d'appello notificato in data CP_2
20.05.2023 e proposto avverso la medesima suddetta sentenza di primo grado.
Con ordinanza in data 14.12.2023 la Corte, preliminarmente, dava atto della riunione alla presente causa di quella avente n.r.g. 526/2023 e, poi, rinviava la causa all'udienza del 16.10.2024 per rimessione della causa in decisione.
Con atto depositato l'11.09.2024, ichiarava di rinunciare agli atti Parte_1
del giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. e, pertanto, instava affinché la Corte dichiarasse ex art. 306 e 359 c.p.c. l'estinzione del giudizio limitatamente alla vertenza tra e la Pt_1 Controparte_1
previa accettazione di quest'ultima, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con atto depositato il 10.09.2024, Controparte_1
accettava la suddetta rinuncia agli atti e chiedeva, pertanto, che la Corte
[...]
dichiarasse l'estinzione del presente giudizio n.r.g. 339/2023 e la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, a seguito di accordo tra CP_1
[...] Parte_1
Infine, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe mediante note depositate in relazione all'udienza in data 16/10/2024, svoltasi con la modalità sostitutiva prevista dall'art. 127 ter c.p.c., e, visto l'art. 352 comma 2 c.p.c., la Corte riservava la decisione al collegio con ordinanza depositata il 26.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
APPELLO PRINCIPALE Parte_1
Preliminarmente occorre rilevare che parte appellante , per mezzo Parte_1
del difensore, munito di procura speciale, ha dichiarato di “rinunciare - come in effetti rinuncia – agli atti dell'epigrafato giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306
c.p.c.”. parte appellata ha Controparte_1
dichiarato per mezzo del difensore anch'egli munito di procura speciale di accettare la rinuncia.
9 In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello tra le parti e Parte_1 Controparte_1
Avuto riguardo al fatto che nelle rinunce di ciascuna parte viene dato atto
[...]
espressamente che la stessa viene effettuata a spese compensate e che le controparti dichiarano espressamente di accettare le rinunce così formulata, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti.
APPELLO INCIDENTALE Controparte_2
Ad avviso della Corte, l'appello incidentale è fondato e deve essere accolto.
interponeva appello per i seguenti motivi: Controparte_2
“PRIMO MOTIVO: nullità della citazione.
SECONDO MOTIVO: carenza di legittimazione dell'amministratore della
. Parte_2
TERZO MOTIVO: avente ad oggetto la qualifica di amministratore di fatto dell'Arch. . CP_2
QUARTO MOTIVO: avente ad oggetto il riparto dell'onere della prova in materia di azione di responsabilità ex art. 2519 e 2392 c.c., l'illiceità del pagamento a e la conseguente responsabilità dell'attuale Controparte_3
appellante. QUINTO MOTIVO nella parte in cui si è ritenuto che il pagamento eseguito a abbia provocato danni alla attrice, Controparte_3 Parte_2
quantificando gli stessi nella differenza tra l'importo pattuito nella predetta scrittura e quello risultante dall'applicazione della tariffa professionale.
SESTO MOTIVO: spese di lite.”
LA CORTE OSSERVA QUANTO SEGUE.
Deve essere preliminarmente esaminato, in applicazione del principio della ragione più liquida, il secondo motivo di appello incidentale relativo alla “carenza di legittimazione dell'amministratore della ”, trattandosi di questione Parte_2
pregiudiziale relativa alla legittimazione processuale idonea a definire il giudizio. Alla
10 luce della costante interpretazione della Giurisprudenza, infatti, “In tema di azione sociale di responsabilità, il giudice deve preliminarmente verificare l'esistenza della deliberazione assembleare che ne approvi l'esercizio, poiché tale deliberazione costituisce un presupposto (suscettibile di regolarizzazione "ex tunc") che attiene alla legittimazione processuale della parte attrice, la cui assenza, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno che, però, si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti” (Cass. Sez. 1,
12/05/2021, n. 12568, Rv. 661451 - 01), presupposto necessario anche per le
Cooperative a responsabilità limitata (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18939 del
10/09/2007, Rv. 598892 - 01).
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale impugna il capo 3 della sentenza appellata “avente ad oggetto la proposta eccezione di carenza di legittimazione dell'amministratore della , nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che Parte_2
nel verbale dell'Assemblea si faccia riferimento ad un'azione di responsabilità contro gli amministratori che “doveva riguardare non solo il soggetto formalmente investito di tale carica ma anche del ” (atto d'appello pag. 11). CP_2
L'appellante lamenta che la decisione sia intervenuta i) in violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. con riferimento all'interpretazione del verbale dell'assemblea del CP_7
appellato del 23/06/2016; ii) in violazione degli artt. 1363 c.c. per travisamento del contenuto della parte precedente del verbale ove non si farebbe alcun riferimento alla responsabilità degli amministratori ma la posizione dell'attuale appellante incidentale
“era stata esaminata, esclusivamente, sotto il profilo del preteso inadempimento agli obblighi derivanti dall'incarico professionale conferitogli, come emerge dal ripetuto riferimento al “professionista incaricato”. Al contrario, infatti, va escluso che la posizione dell'attuale appellante sia stata presa in esame sotto il profilo poi fatto valere nel presente giudizio e che, fino ad allora, non era stata mai neppure prospettata”, (atto d'appello pag. 14; iii) in violazione dell'art. 2393 c.c. e dell'art. 2519 c.c. in quanto
11 “l'azione instaurata non risulta essere stata correttamente autorizzata dall'assemblea della Società attrice, come invece richiesta dalle norme citate” “dal verbale assembleare non risulta neppure che tale argomento fosse inserito all'Ordine del
Giorno l'azione di responsabilità proposta nella parte del verbale richiamata dalla sentenza appellata non fa alcuno specifico ed esplicito riferimento all'attuale appellante, e d'altra parte, né nella predetta assemblea, né in quelle precedenti, era mai stato ipotizzato o discusso lo svolgimento di funzioni di amministratore, pur anche solo
“di fatto”, da parte di quest'ultimo” al contrario l'unico riferimento all'attuale appellante presente nel verbale è relativo, appunto, alla sua carica di professionista incaricato, per cui un'eventuale azione di responsabilità (che, peraltro, non è stata formalmente assunta), sarebbe relativa unicamente a tale ruolo. In buona sostanza,
l'Amministratore della Cooperativa appellata, Sig.re non aveva il potere CP_4
né, quindi, la legittimazione a proporre alcuna domanda nei confronti dell'esponente”
(cfr. comparsa conclusionale pag. 16 e segg.). l'appellante evidenzia, che Al contrario,
a prescindere dalle confuse ed improprie espressioni utilizzate nel verbale, tale volontà assembleare non emerge in alcun modo, in quanto, dallo stesso risulta che la posizione dell'esponente fosse stata esaminata sotto l'aspetto della revoca del mandato professionale e che l'argomento relativo all'eventuale azione di responsabilità, palesemente scollegato da quello precedente, non poteva riguardare il medesimo, se non, eventualmente, sotto il profilo della responsabilità professionale, ma non, certo, in relazione ad una pretesa qualifica di amministratore di fatto, cui non viene fatto alcun riferimento nel corso dell'assemblea stessa. (comparsa conclusionale pag. 19).
Secondo , dunque la delibera assembleare adottata il 23 giugno 2016 CP_2
non conterrebbe l'autorizzazione ad esercitare una azione di responsabilità nei suoi confronti quale “amministratore di fatto” limitandosi a contestare carenze nell'esecuzione del mandato professionale conferitogli dalla società quale professionista incaricato per la redazione della relazione tecnico finanziaria nei lavori di costruzione degli alloggi siti in . Pt_4
12 IL MOTIVO AD AVVISO DELLA CORTE È FONDATO E MERITA
ACCOGLIMENTO.
Dall'esame dei documenti allegati da parte appellata risulta che: i) la cooperativa, nel giugno del 2016, era in attesa di ricevere dal professionista incaricato ( ) CP_2
la relazione finale necessaria per il collaudo tecnico finanziario ed aveva iniziato a controllare i costi relativi alla rendicontazione, riservandosi di comunicare all'assemblea l'esito di tali controlli (cfr. nota integrativa allegata al bilancio al
31.12.2015, Doc 6 appellata):
ii) in sede di approvazione del bilancio l'amministratore della riferiva Parte_2
all'assemblea a) di aver dato mandato di comunicare formalmente al professionista (i.e.
) di depositare la relazione sottolineando che tale inadempienza avrebbe CP_2
comportato la perdita dell'erogazione dell'ultima rata di contributo del Comune di
Genova per la costruzione del complesso di;
b) proponeva la revoca del Pt_4
mandato nel caso in cui non fosse stata depositata la relazione con conferimento dell'incarico ad altro professionista:
13 iii) l'amministratore proponeva “inoltre” “una “eventuale” azione di responsabilità per i maggiori costi non giustificati a partire dall'anno 2011 (verbale assemblea 23.06.2016 chiuso alle ore 10.30 Doc 7 appellata):
iv) immediatamente dopo la chiusura del verbale, alle ore 11.05, veniva inviata (via e- mail pec e a.r.) la delibera assembleare al unitamente ad una lettera di CP_2
contestazione disciplinare denominata “Oggetto: Delibera assembleare Collaudo tecnico finanziario” nella quale si ribadiva “al di là della posizione di socio”, l'invito formale a depositare la relazione, in difetto della quale l'assemblea aveva deliberato di a) revocare il mandato;
b) chiedere i danni subiti e c) verificare le spese tecniche e generali imputabili allo stesso (cfr. all.9):
14 L'esame congiunto dei documenti citati non consente di ritenere che la delibera assembleare contenga tutti gli elementi costitutivi dell'azione: i) in primo luogo sotto il profilo oggettivo in quanto l'assemblea ha dato mandato di esercitare una “eventuale” azione di responsabilità per maggiori costi che, alla data della delibera, erano incerti nell'an e nel quanto;
ii) in secondo luogo sotto quello soggettivo, non emergendo da alcuno degli atti esaminati la volontà di perseguire il quale “amministratore CP_2
di fatto”, ma al contrario, la risoluzione di contestare inadempienze professionali riservandosi di richiedere eventuali danni per dette mancanze.
Come insegnato dalla Giurisprudenza, infatti, “In tema di società di capitali, la delibera assembleare con la quale è autorizzato il promovimento dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. deve contenere l'individuazione degli elementi costitutivi dell'azione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in mancanza dei quali la delibera deve considerarsi generica e, dunque, invalida, non essendo idonea ad esprimere la volontà compiutamente informata dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto inammissibile l'azione sociale di responsabilità, perché priva di una valida autorizzazione, essendosi l'assemblea dei soci limitata a dare mandato al legale di verificare se vi fossero gli estremi per promuovere
"le azioni del caso" nei confronti degli organi di gestione e di controllo in carica a partire dalla data di costituzione della società)” (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21245 del 23/07/2021, Rv. 661977 - 01).
Non può essere, pertanto, condivisa a parere della Corte l'interpretazione del verbale assembleare fornita dal Tribunale secondo il quale, “L'utilizzo nel verbale del termine specifico “azione di responsabilità”, e la trattazione dell'argomento in un contesto nel quale si era diffusamente parlato, sino ad un attimo prima, della posizione del consentono di presumere che, al di là della povera tecnica redazionale del CP_2
verbale, nel corso della assemblea si fosse discusso proprio di una azione contro gli amministratori, che doveva riguardare non solo il soggetto formalmente investito di tale carica ma anche del . In tale sede la cooperativa chiede proprio che i due CP_2
convenuti per la gestione societaria posta in essere in quel periodo siano condannati a
15 risarcire i danni commisurati a tali maggiori costi.”, trattandosi, contrariamente a quanto ritenuto, di delibera generica priva degli elementi costitutivi dell'azione.
L'accoglimento del secondo motivo di appello è dirimente ed assorbente delle altre censure. (PRIMO MOTIVO nullità della citazione;
TERZO MOTIVO avente ad oggetto la qualifica di amministratore di fatto dell'Arch. ; CP_2 CP_8
MOTIVO avente ad oggetto il riparto dell'onere della prova in materia di azione di responsabilità ex art. 2519 e 2392 c.c., l'illiceità del pagamento a e Controparte_3
la conseguente responsabilità dell'attuale appellante;
QUINTO MOTIVO nella parte in cui si è ritenuto che il pagamento eseguito a abbia provocato danni Controparte_3
alla attrice, quantificando gli stessi nella differenza tra l'importo pattuito Parte_2
nella predetta scrittura e quello risultante dall'applicazione della tariffa professionale;
SESTO MOTIVO SPESE DI LITE in quanto, nonostante il mancato riconoscimento di alcuni danni dedotti dalla Cooperativa ed il conseguente accoglimento solo parziale delle domande attoree, in violazione dell'art. 92 c.p.c., ha omesso di valutare la reciproca soccombenza delle parti, condannando l'attuale appellante all'integrale rifusione delle spese di giudizio, invece di disporre la compensazione).
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA L'APPELLO
INCIDENTALE DEVE ESSERE ACCOLTO E DEVE QUINDI ESSERE
DICHIARATA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DEL GIUDIZIO DI
PRIMO GRADO.
SPESE
RAPPORTO Controparte_9
[...]
Così come richiesto concordemente ed espressamente dalle parti, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti.
RAPPORTO Controparte_2 Controparte_1
[...]
L'accoglimento dell'appello comporta che si deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese
16 processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993). Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., pertanto, devono essere poste a carico della parte
[...]
le spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_1
liquidate come da dispositivo in favore della parte , Controparte_2
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Primo grado:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 3.544,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.338,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 10.411,00
Fase decisionale, valore medio: € 6.164,00
Applicando la riduzione del 50 % ex art. 4, comma 9 0 per inammissibilità sul totale di
€ 22.457,00 e quindi complessivamente € 11.228,50;
Appello:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Applicando la riduzione del 50 % ex art. 4, comma 9 sul totale euro 20.119,00 per inammissibilità così complessivamente € 10.059,50.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
17 1) dichiara l'estinzione del presente giudizio d'appello tra le parti Parte_1
e Controparte_1
2) in accoglimento dell'appello INCIDENTALE proposto da
[...]
, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile la CP_2
domanda proposta da nei confronti Controparte_1
di ; Controparte_2
3) compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di appello Pt_1
e
[...] Controparte_1
4) condanna a rifondere, in favore Controparte_1
della parte , le spese di entrambi i gradi di giudizio, Controparte_2
liquidate in € 11.228,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per il primo grado ed in € 10.059,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge per l'appello.
Genova, 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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