TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 349
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Decreto presidenziale 29 aprile 2026
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Sentenza 2 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 81/1993. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione

    Il limite massimo di sottoscrizioni è cogente e invalicabile. Non sussiste alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso. La ratio della normativa è garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale e prevenire indebite pressioni sull'elettorato.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità. Violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione e del principio del favor partecipationis

    Non è provata l'effettiva presentazione dell'istanza di stralcio. La ricevuta rilasciata dal Segretario Comunale non menziona tale istanza. L'istanza di stralcio, anche se presentata, non sarebbe ammissibile in quanto implicherebbe una valutazione sulla leggibilità delle firme che esula dalle competenze della Commissione elettorale e violerebbe il principio di simmetria e contrarius actus. La firma è un elemento identificativo a prescindere dalla sua leggibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 349
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 349
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo