Decreto presidenziale 29 aprile 2026
Decreto presidenziale 29 aprile 2026
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00197/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 197 del 2026, proposto da
CE CA e LA MP, rappresentati e difesi dagli avvocati Natale Polimeni e Gianni Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso lo studio del primo, in Reggio Calabria, Via Bruno Buozzi, n. 4.;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
nei confronti
IO TA, GI TU, ME OL, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previsa sospensione:
- del verbale n. 42 del 25.04.2026 (all. 1), notificato in data 26.04.2026 (prot. 1/U), con cui la Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria ha disposto di non approvare e, pertanto, di ricusare, per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, che avrà luogo domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, la lista elettorale “Ogni Giorno Reggio Calabria” collegata alla candidatura a Sindaco dell’On. Francesco Cannizzaro;
- e del verbale n. 62 del 27.04.2026 (all. 2) (prot. 05/u), con cui la medesima Commissione ha confermato, a seguito di apposita istanza (all. 3), la propria decisione di ricusazione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, adottata con verbale n. 42 del 25.04.2026;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota di trasmissione prot. 1/U del 26.04.2026;
- e per il conseguente accertamento del diritto della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, collegata alla candidatura a Sindaco dell’On. Francesco Cannizzaro, ad essere ammessa alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del 24-25 maggio 2026;
- con ordine alla Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria di provvedere all’immediata ammissione della lista, ponendo in essere ogni attività all’uopo necessaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria e della Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 129 c.p.a.;
Visti i decreti presidenziali del 29/04/2026 nn. 21 e 23;
Relatore nella udienza pubblica straordinaria elettorale del giorno 2 maggio 2026 il dott. PP CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con ricorso notificato in data 28/04/2026 e depositato in pari data, l’Avv. CE CA, nella dispiegata qualità « di rappresentante, presentatore e delegato della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” », e il sig. LA MP, nella qualità « di candidato ed elettore della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” » premettono:
- di aver provveduto a depositare, nei termini di legge, presso la Segreteria del Comune, la dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura a Sindaco dell’On. Francesco Cannizzaro, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;
- consapevoli che per il Comune di Reggio Calabria, avente una popolazione di 172.479 abitanti, la legge (art. 3, comma 1, l. n. 81/1993) prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di elettori non superiore a 700, al momento stesso del deposito della documentazione, « i delegati hanno provveduto ad allegare alla documentazione prodotta una specifica “istanza di stralcio” (all. 4), con la quale si chiedeva alla Commissione di non tenere conto di 37 ulteriori firme palesemente illeggibili e quindi invalide (su cui si dirà meglio infra) »;
- e ciò al fine di « contemperare due distinte, ma parimenti valide esigenze: ricondurre il numero totale delle sottoscrizioni entro il limite legislativamente previsto e conosciuto, senza tuttavia rinunciare al deposito di firme regolarmente apposte e chiaramente leggibili, presenti sullo stesso foglio di quelle ritenute potenzialmente invalide », in quanto « la lista elettorale recava alcune sottoscrizioni illeggibili; nondimeno, al fine di non pregiudicare l’utilizzo di interi fogli nei quali si collocavano le sottoscrizioni di dubbia validità (e perdere, dunque, centinaia di ulteriori firme), poiché comprensivi anche di firme regolarmente apposte, si è ritenuto opportuno procedere comunque al deposito degli stessi, sebbene corredandolo di apposita istanza di stralcio, volta a “giustificare” l’apparente travalicamento del limite di legge e facilitare la Commissione nell’individuazione delle firme da stralciare »;
- la Commissione Elettorale Circondariale di Reggio Calabria avrebbe illegittimamente disposto la ricusazione della lista, dando « atto di aver accertato la presenza di n. 728 sottoscrizioni regolari, a fronte del limite massimo di 700 », richiamando, a dire dei ricorrenti, « impropriamente una pronuncia del Consiglio di Stato (sent. n. 8651/2025) »; e, in tal modo, rilevando erroneamente una « irregolarità assorbente e tale da determinare l’automatica invalidità della presentazione, senza alcuna possibilità di regolarizzazione ex post »;
- la decisione di escludere la lista muoverebbe comunque dal « riscontro di 728 sottoscrizioni valide, a fronte del limite massimo di sottoscrizioni (fissato in 700) previsto dall’art. 3, comma 1, della l. 25 marzo 1993, n. 81, per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti ».
Avverso i provvedimenti meglio specificati in epigrafe insorgono i ricorrenti, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I) “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 81/1993. Eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ”, in ragione dell’asserita errata applicazione dei principi espressi dal Consiglio di Stato con la sentenza richiamata dalla Commissione Elettorale Circondariale e della mancata applicazione del principio di “ riduzione d’ufficio delle firme eccedenti ”.
Tale principio si desumerebbe “ dall’architettura del D.P.R. 570/1960 e dalla prassi amministrativa consolidata, incluse le istruzioni ministeriali, secondo cui il superamento del limite massimo non ” sarebbe “ una causa di esclusione, ma … una mera irregolarità sanabile tramite la cancellazione delle firme in esubero ”.
Ed infatti, sostengono i ricorrenti, “ il limite massimo delle firme ” avrebbe “ una funzione meramente ordinatoria, volta ad evitare un inutile aggravio del procedimento di verifica ” e non costituirebbe “ un requisito di validità, la cui violazione comporti la sanzione espulsiva ”.
Aggiungono, infine, che se “ la legge consente la riduzione delle liste con un numero eccessivo di candidati (cfr. art. 30 lett. D) DPR 570/1960 – vd. Corte Cost., sentenza n. 62 del 16 marzo 2022), a maggior ragione ” dovrebbe “ ammettersi un intervento correttivo per un eccesso di sottoscrittori, che rappresenta casomai un'irregolarità di ben minore gravità ”.
II) “ Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità. Violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione e del principio del favor partecipationis ”: la Commissione elettorale avrebbe omesso di esaminare e valutare l’istanza di stralcio delle sottoscrizioni in eccesso, asseritamente allegata all’ulteriore documentazione presentata unitamente alle dichiarazioni di candidature della lista.
Tale istanza di stralcio non sarebbe materialmente “ pervenuta alla Commissione elettorale circondariale ” a causa di “ una censurabile negligenza, disfunzione organizzativa e/o smarrimento documentale verificatosi all’interno del circuito burocratico intercorrente tra la Segreteria Generale del Comune - Ufficio elettorale e la sede della C.E.C. ”.
Tale documento non sarebbe menzionato “ nella ricevuta consegnata ai presentatori e rilasciata dal Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria, che tra l’altro risulta essere un mero modulo prestampato ”, ma sarebbe stato nondimeno consegnato e, dunque, acquisito agli atti del procedimento perchè presente “ nel faldone della presentazione della lista ”.
Aggiungono, poi, i ricorrenti che “ nella confusione di quel giorno … dopo che gli addetti dell’ufficio elettorale hanno fatto le fotocopie di alcuni dei documenti presentati, hanno restituito all’interno della stessa busta la procura originale unitamente ad altri documenti, tra cui la fotocopia dell’istanza di stralcio (cfr. all. 4 e 6) e una delle due dichiarazioni di collegamento alla lista del Sindaco in originale che era stata restituita in quanto risultava sufficiente una sola dichiarazione di tal guisa (cfr. all. 6). Soltanto a distanza di due giorni dalla presentazione della lista i presentatori hanno riscontrato la presenza nella documentazione in loro possesso di tali documenti, erroneamente restituiti dai funzionari dell’Ufficio Elettorale ”.
A tal punto che “ tra i vari documenti che la Commissione elettorale ha restituito ai delegati risulta, come da istruttoria, anche una copia fotostatica dell’istanza di stralcio delle 37 firme invalide con annesso elenco dei sottoscrittori da espungere, depositata agli atti dai presentatori della lista (documento che invece nel verbale oggetto di odierna impugnazione la Commissione dichiara non presente) ”.
I ricorrenti, a tal fine, richiamano il contenuto di una « relazione tecnica di analisi forense e acquisizione reperto digitale con analisi dei metadati relativa al file denominato “istanza stralcio firme sottoscrittori.docx” (all. 5) » che dimostrerebbe che « il file dell’istanza è stato generato in data 24.04.2026 e, dunque, prima che venisse depositato presso la Segreteria Generale per gli adempimenti prescritti » (peraltro in data 24.04.2026 dalle ore 15.45 - come si evince anche dalla ricevuta provvisoria n.2 rilasciata dalla Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria – con ampio anticipo rispetto al termine di scadenza previsto per la presentazione delle liste, e cioè alle ore 12:00 del 25 aprile 2026).
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’istanza di stralcio delle 37 firme invalide non costituirebbe « una richiesta di “regolarizzazione postuma”, vietata dalla giurisprudenza … ma una parte integrante della dichiarazione di presentazione, un atto di diligenza e trasparenza volto a facilitare il lavoro dell’organo di controllo, che dimostra la piena consapevolezza e la volontà di rispettare il limite normativo »: averla ignorata vizierebbe insanabilmente l’istruttoria e, di conseguenza, la decisione finale.
Sarebbe irragionevole ritenere invalicabile “il limite massimo” di sottoscrizioni in quanto:
- per un verso, le esigenze di economia procedimentale e buon andamento degli uffici pubblici sarebbero conciliabili con la ricostruzione del suddetto limite come meramente “ ordinatorio ” e non “ perentorio ”, potendo la Commissione elettorale “ arrestare il computo al raggiungimento della soglia prevista per legge ”;
- per altro verso, non giustificato dall’esigenza « di salvaguardare la genuinità del consenso elettorale in divenire, scoraggiando la prassi nefasta delle cosiddette “precompetizioni” » ed evitare ad una lista di “ monopolizza(re) l’offerta elettorale ”, in quanto “ 30 firme in più (poi diventate 28) rispetto alla soglia di 700, in una città metropolitana dove il bacino di elettori ammonta a oltre 149.000 unità ” sarebbero pari ad un esubero di “ appena lo 0,018% del corpo elettorale complessivo ”, donde l’assoluta insussistenza di qualsiasi tentativo di “ inquinare il campo elettorale ”, di “ ridurre la platea degli elettori disponibili per gli avversari ” o “ minare il principio della par condicio ”.
L’esercizio del “ potere di riduzione d’ufficio ” garantirebbe il rispetto del “ principio del favor partecipationis, corollario del diritto fondamentale di elettorato passivo garantito dall’art. 51 Cost. ”.
2. Per resistere al ricorso, si sono costituiti in giudizio, in data 29/04/2026, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Reggio Calabria e la Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria, che, in data 30/04/2026, hanno depositato documenti e memoria, al fine di eccepire l’infondatezza del ricorso, di cui chiedono il rigetto, vinte le spese.
3. All’udienza pubblica del 2/5/2026, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
4. Il ricorso, previo assorbimento della domanda cautelare, è nel merito infondato.
4.1. Nel corso del procedimento e, poi, in sede giurisdizione, i ricorrenti:
- da un lato, si sono dichiarati (implicitamente ed esplicitamente) consapevoli che la legge (art. 3, comma 1, l. n. 81/1993) prevede che la dichiarazione di presentazione delle liste sia sottoscritta da un numero di elettori (non inferiore a 350 e) non superiore a 700, così ammettendo di essere edotti circa il carattere cogente della suddetta disciplina, e a tal fine allegano il presunto deposito di una specifica “ istanza di stralcio ” volta a ricondurre il numero totale delle sottoscrizioni al numero massimo previsto dalla legge;
- dall’altro, nell’ordine di esposizione dei motivi di ricorso, invertendo le questioni, tendono, tuttavia, in prima battuta, a contestare che sussista un limite massimo di sottoscrizioni, individuando nel numero previsto (700), un limite definito come “ ordinatorio ” e non “ perentorio ”, invocando un “ meccanismo automatico e salvifico ” di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso; salvo poi, tornando logicamente a presupporre il carattere invalicabile del numero massimo di firme, invocare l’istanza di stralcio delle sottoscrizioni in esubero.
4.2. Ritiene il Collegio, nell’ordine logico delle questioni rilevanti, che:
a) il limite massimo di sottoscrizioni sia, per sua natura, cogente e invalicabile;
b) non sussista alcun potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso;
c) nessun rilievo è possibile attribuire all’istanza di stralcio (di cui non è provata neppure l’effettiva presentazione).
5. In ordine al carattere cogente del limite massimo di sottoscrizioni e alla ratio del divieto di superare il numero massimo di firme.
5.1. L’art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 prevede che “ La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:(…) c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti ”.
Ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) “ La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste: a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono ”.
Con identica disposizione, applicabile alla “presentazione delle candidature nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti”, l’art. 30 del medesimo Testo unico prevede che “ La Commissione elettorale circondariale, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature: a) verifica che le candidature siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono ”.
Non è controverso che la prima norma si applichi al caso di specie, in quanto il Comune di Reggio Calabria ha una popolazione legale risultante dall’ultimo censimento (effettuato nel 2021) pari a n. 172.479 abitanti.
5.2. La genesi e la ratio della suddetta normativa (che riproduce disposizioni contenute agli artt. 20 e 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 adottato dal Governo Parri, al fine di svolgere una tornata di elezioni amministrative prima del referendum istituzionale e delle elezioni dell'Assemblea Costituente), consistente nell'obbligo della sottoscrizione delle liste dei candidati da un numero di elettori non inferiore al minimo e non superiore al massimo previsti in rapporto alla popolazione dei comuni suddivisi in classi, sono state ampiamente esaminate dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 83/1992, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. a), del citato d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato.
Ricostruita in termini sostanzialmente differenti la ratio della scelta operata dal legislatore di fissare un numero minimo di sottoscrittori rispetto a quella che ispira la fissazione di un numero massimo di sottoscrizioni, ha sottolineato la Corte Costituzionale che «la fissazione del numero massimo di sottoscrizioni non è diretta soltanto alla semplificazione del procedimento: essa si dà carico di esigenze di ben maggiore rilievo, in quanto rivolte a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale. È infatti presente, ed è certamente fondata, la preoccupazione per cui, in mancanza di una prescrizione sul numero massimo di sottoscrizioni, potrebbero aprirsi, specie nei piccoli comuni, delle vere e proprie precompetizioni elettorali per assicurarsi il più alto numero di sottoscrittori possibile al fine di dimostrare la forza e l'influenza dell'una o dell'altra lista di candidati, ed esercitare così una indebita pressione psicologica sull'elettorato e in definitiva una forma di condizionamento del voto » (sent. n. 83/1992).
5.3. La questione di legittimità costituzionale di detta disposizione normativa è stata nuovamente sollevata dal TAR Veneto nel 1998.
E la Corte cost., con ord. 29 ottobre 1999, n. 407 «ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, primo comma, lettera a) , del citato d.P.R. n. 570», dichiarandola, quindi, manifestamente inammissibile.
5.4. La giurisprudenza amministrativa successiva ha pressocchè pacificamente ribadito tali principi non solo con riferimento ad un’analoga disposizione contenuta in una legge regionale (Cons. Stato sez. V 6/11/2025 n. 8651, richiamata dalla Commissione elettorale circondariale di Reggio Calabria) ma anche con riferimento alle disposizioni applicabili per l’elezione degli organi delle Amministrazioni comunali ( ex plurimis , cfr. Cons. Stato sez. II 15/09/2021 n. 6313; TAR Liguria, sez. II, 4/05/2019 n. 397 confermata da Cons. Stato sez. III 9/05/2019 n. 3027; Cons. Stato sez. III 16/05/2019 n. 3186 e 25/05/2017 n. 2473; TAR Piemonte sez. II 27/04/2011 n. 436; T.A.R. Napoli Campania sez. II, 29/05/2009, n. 3018; TAR Abruzzo – Pescara, 25/6/1993, n. 334, TAR Parma, ordinanza n. 93/2009).
6. In ordine all’insussistenza del potere di riduzione d’ufficio delle sottoscrizioni in eccesso.
6.1. La tesi volta a ritenere vigente un asserito principio di “ riduzione d’ufficio delle firme eccedenti ” è stata già smentita (tra le altre) dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 83/1992 nonché dalla successiva sentenza del Cons. Stato sez. III 25/05/2017 n. 2473, che vanno richiamate e condivise.
6.2. Le censure odiernamente dedotte dai ricorrenti e tese, sostanzialmente, ad invocare una riduzione officiosa delle sottoscrizioni in eccesso in luogo della sanzione espulsiva dalla competizione elettorale coincidono, infatti, con quelle già sollevate dal Consiglio di Stato, laddove «lamenta(va) in sostanza che sia prevista l'eliminazione delle candidature anche nel caso in cui queste siano sottoscritte da un numero di elettori eccedente il massimo prescritto».
Ha, tuttavia, sottolineato la Corte Costituzionale che «proprio in ragione delle anzidette finalità cui si ispira la fissazione del limite massimo, appare di tutta evidenza che queste sarebbero completamente vanificate, se dalla violazione per eccesso di tale limite non derivasse la conseguenza sanzionatoria della eliminazione della lista dalla competizione elettorale. Chi volesse influenzare indebitamente il corpo elettorale con la dimostrazione di forza consistente nella raccolta di un più alto numero di sottoscrizioni non sarebbe distolto da tale intento, se al superamento del limite massimo delle sottoscrizioni facesse seguito una semplice regolarizzazione della lista con la cancellazione ad opera della Commissione elettorale circondariale delle sottoscrizioni in eccesso. Per di più in siffatta ipotesi il procedimento elettorale preparatorio verrebbe notevolmente complicato .
Tanto basta ad escludere l'irragionevolezza di una disposizione che rientra nella regola generale per cui, salvo espresse eccezioni, la inosservanza delle norme relative alla presentazione delle candidature comporta la non ammissione delle stesse alla competizione elettorale» (Corte Cost. n. 83/1992).
6.3. Alla stregua della giurisprudenza costituzionale, quindi, non può neppure ipotizzarsi, come pretenderebbero invece i ricorrenti, che la Commissione elettorale possa (o debba) valutare caso per caso la rilevanza della violazione del tetto massimo di sottoscrizioni per le liste elettorali (che, nella fattispecie concreta, sarebbe modesta rispetto al numero complessivo di elettori) perché ciò “ richiederebbe la previa determinazione di criteri oggettivi per tale ponderazione, il che rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore ” (Corte cost., ord., 29 ottobre 1999, n. 407).
La giurisprudenza costituzionale e quella amministrativa hanno costantemente ribadito che “il procedimento elettorale deve comunque avere i requisiti essenziali di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti , affinché la consultazione si tenga secondo l'ordine legale e nei tempi prefissati, a salvaguardia dei diritti di elettorato attivo e passivo, mentre l'intervento sollecitato dal giudice a quo finirebbe, in mancanza di parametri obiettivi, per determinare incertezza incrementando il contenzioso, stante l'ampio margine di apprezzamento che verrebbe, in ipotesi, riconosciuto alla commissione elettorale ” (Corte cost., ord., 29 ottobre 1999, n. 407; Cons. Stato sez. V 6/11/2025 n. 8651; TAR Lombardia Brescia sez. I 10/09/2021 n. 796 confermata da Cons. Stato sez. II 15/09/2021 n. 6313; Cons. Stato sez. III 09/05/2019 n. 3027; TAR Abruzzo, Pescara, Sez. I 9/05/2019 n. 130 confermata da Cons. Stato sez. III 16/05/2019 n. 3186; Cons. Stato sez. III 25/05/2017 n. 2473).
7. In ordine all’irrilevanza dell’istanza di stralcio.
7.1. Quanto, invece, all’istanza di “stralcio” delle firme in esubero, in disparte ogni considerazione in ordine alla stessa ammissibilità e rilevanza di tale richiesta (su cui si tornerà), rileva in limine il Collegio che:
- i ricorrenti non provano che la stessa sia stata depositata unitamente alla dichiarazione di presentazione della lista;
- la documentazione versata in atti dalle Amministrazioni resistenti (doc. 1 dep. del 30/3/2026) ed in particolare la ricevuta rilasciata dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 570/1960 in data 24/4/2026 al Sig. CA CE smentisce quanto affermato dai ricorrenti, non risultando allegata (neppure tra i documenti indicati, alla lett. “n”, tra le “note”) alcuna istanza di stralcio.
7.2. Va, a tal proposito, rimarcato che l’art. 32 del D.P.R. n. 570/1960 dispone che “Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale cirondariale competente per territorio”.
Orbene, premesso che tale ricevuta fa fede fino a querela di falso, è stato da tempo chiarito che tale norma “investe il segretario comunale della specifica responsabilità di certificare nel modo più comprensibile a tutti il momento esatto nel quale è presentata la lista elettorale unitamente agli allegati, da individuare con assoluta precisione . Nella sua certificazione, il segretario comunale deve specificare quanto è accaduto entro le ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente alle elezioni e deve indicare il momento "della presentazione", indicando analiticamente quali allegati, siano stati prodotti: la legge si riferisce con chiarezza alla consegna della documentazione nelle mani del segretario, nel senso che egli fino alle 12 può riceverla e, se vi è bisogno di esaminarla, può verificarne con calma la completezza, per poi verbalizzare se gli atti presentati tempestivamente siano completi. Il segretario comunale non può adoperare espressioni che non solo sono diverse da quelle indicate dalla legge, ma sono di per sé foriere di dubbi ed ambiguità ” (Cons. Stato sez. V, 20/07/1999, n. 862).
In altri termini, alla "ricevuta di una lista di candidati" rilasciata dal segretario comunale la legge assegna la funzione di documentare le operazioni ed i tempi di deposito delle liste dei candidati (art. 32 comma u., d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570) per cui essa fa piena prova, fino a querela di falso, di quanto attestato essere avvenuto in presenza del pubblico ufficiale: di conseguenza, non ha idoneità a scalfire il contenuto di certezza, posseduto dalla ricevuta rilasciata dal segretario, una contraria e unilaterale dichiarazione dei ricorrenti in ordine alla presenza di un ulteriore “allegato” in alcun modo indicato dal medesimo segretario comunale.
7.3. Ammesso e non concesso che i ricorrenti avessero provato di aver effettivamente depositato tale istanza di stralcio, va rilevato quanto segue.
Come chiarito dalla giurisprudenza, “ la previsione della apposizione della sottoscrizione su un foglio recante il contrassegno di lista esprime una forma tipica di identificazione della lista e di riferibilità della volontà del sottoscrittore ” (Cons. Stato, sez. III, 1/9/2020, n. 5341) e cioè della volontà dell’elettore di “appoggiare la candidatura” (Cons. Stato sez. III 24/01/2019 n. 619; Cons. Stato sez. II, 25/05/2022 n. 4203).
Tale sottoscrizione è poi “autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53” (art. 20 co. 5 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).
Con l’istanza di stralcio del 24/4/2026, il ricorrente CE CA ha chiesto all’Ufficio Elettorale di prendere “atto della nullità per illeggibilità delle 37 ulteriori sottoscrizioni contenute nei 6 (sei) atti separati”, di “esclud(ere) le 37 ulteriori sottoscrizioni dal computo totale delle sottoscrizioni della lista, qui allegata” e di dichiarare “la lista pienamente ammessa, con n. 693 (seicentonovantatre) firme valide”.
Sennonchè, una tale richiesta (con annessa unilaterale dichiarazione di asserita “ nullità per illeggibilità delle 37 ulteriori sottoscrizioni contenute nei 6 (sei) atti separati ”, firme pure autenticate dal pubblico ufficiale) finirebbe per “annullare” la dichiarazione (e manifestazione) di volontà dell’elettore, in violazione del principio di simmetria e del contrarius actus , posto che tale successiva dichiarazione proviene da un soggetto terzo e diverso dal medesimo elettore che ha sottoscritto la lista.
L’esame di tale istanza, che implica, in concreto, una non agevole attività di individuazione nei vari atti allegati e richiamati le firme degli elettori asseritamente “illeggibili” (comunque già autenticate) sparse in diverse decine di fogli implica un sub-procedimento palesemente distonico con le esigenze di buon andamento e semplificazione che ispirano la materia elettorale.
Ed infatti, “ l’art. 20, comma 5, del d.P.R. 361/1957, espressamente richiamato dall’art. 3 della legge 81/1993, stabilisce che: “La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata”.
Appare dunque corretto affermare … che il controllo che la sottocommissione è tenuta ad operare sulle sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione della lista non va oltre il riscontro della sussistenza di detti elementi ” sicchè “ la verifica demandata alla Commissione è riferita ad elementi specificamente indicati, e nessuna norma prevede una più ampia valutazione, che peraltro finirebbe per implicare un giudizio di validità dell’autenticazione delle sottoscrizioni risultante dagli atti (che fa piena fede fino a querela di falso dell’avvenuta identificazione del sottoscrittore) .” (Cons. Stato sez. III 9/05/2019 n. 3027).
In altri termini, la verifica della presunta “illeggibilità” delle n. 37 firme (cui, in tesi, sarebbe subordinato l’accoglimento dell’istanza di “stralcio” e di (ri)ammissione della lista) fuoriesce dalle verifiche di competenza della Commissione elettorale, ed implica che la stessa debba “risolvere” una duplice (e complessa) questione, incompatibile con le richiamate esigenze di linearità, semplificazione e puntuale scansione degli adempimenti, relativa a) alla validità dell’autenticazione delle stesse n. 37 sottoscrizioni e b) alla prevalenza sulle stesse della postuma dichiarazione e richiesta dell’odierno ricorrente, volta a non tener conto delle medesime.
Né può, quindi, essere condivisa l’affermazione dei ricorrenti secondo cui « la lista elettorale recava alcune sottoscrizioni illeggibili; nondimeno, al fine di non pregiudicare l’utilizzo di interi fogli nei quali si collocavano le sottoscrizioni di dubbia validità (e perdere, dunque, centinaia di ulteriori firme), poiché comprensivi anche di firme regolarmente apposte, si è ritenuto opportuno procedere comunque al deposito degli stessi, sebbene corredandolo di apposita istanza di stralcio, volta a “giustificare” l’apparente travalicamento del limite di legge e facilitare la Commissione nell’individuazione delle firme da stralciare », in quanto la firma è un «elemento identificativo a prescindere dalla sua leggibilità (a meno che una norma, a determinati effetti, non richieda detta caratteristica) e variabilità da un documento ad un altro, e non è certo quella del procedimento di presentazione delle candidature la sede per effettuare valutazioni calligrafiche a fini di autenticità (tanto più, in presenza di un’autenticazione non impugnata con querela di falso)» (Cons. Stato sez. III 9/05/2019 n. 3027).
7.4. Per le suesposte ragioni, quindi, se anche i ricorrenti avessero provato di aver depositato, unitamente alla presentazione delle liste, la suddetta istanza di stralcio delle firme in ipotesi “illeggibili”, tale circostanza non sarebbe idonea a consentire alla lista di “ridurre” il numero di sottoscrizioni, rientrando nel numero massimo consentito dalla legge, pari a 700.
8. In conclusione, il ricorso è infondato e va rigettato.
9. Le spese di giudizio, considerata la natura della controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN CR, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
PP CA, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| PP CA | IN CR |
IL SEGRETARIO