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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/10/2025, n. 34058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34058 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da NG ZO - Presidente - Sent.n. sez. 1184/25 IL NA RD CC – 10/09/2025 ED NÒ DU R.G.N. 21141/2025 ZI D’EL - Relatore - TT Di IN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SE RA, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza emessa in data 10 aprile 2025 dal Tribunale di TA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ZI D’EL; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni degli avvocati NC Belvedere e US Belcastro, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di TA, pronunciando in sede di rinvio disposto dalle sentenze n. 2132 del 17/10/2024 n. 1298 del Penale Sent. Sez. 6 Num. 34058 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/09/2025 2 18/12/2024 e n. 7675 del 17/1/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato gli appelli riuniti proposti nell’interesse di RA SE avverso le ordinanze del 20 giugno 2024, del 10 ottobre 2024 e del 10 ottobre 2025 del Tribunale di TA, che hanno rigettato istanze di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, e ha condannato la parte impugnante al pagamento delle spese del procedimento. 2. Gli avvocati NC Belvedere e US Belcastro hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo undici motivi, ne hanno chiesto l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni SA e BI. Il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato le testimonianze dei due ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno rispettivamente condotto le indagini sul gruppo degli “Italiani” e sul gruppo degli “Zingari, ritenendo le allegazioni svolte dalla difesa dotate di «scarsa incidenza sul quadro indiziario complessivo». Ad avviso dei difensori, queste dichiarazioni sarebbero, invece, assai rilevanti, in quanto i testimoni, nel corso delle loro deposizioni, non hanno indicato il ricorrente tra i partecipi dell’associazione criminale contestata. Le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, dunque, non costituirebbero un elemento neutro, ma la conferma dell’assenza di riscontri nell’attività di indagine all’ipotesi della partecipazione del ricorrente al gruppo degli “Zingari”. Queste dichiarazioni, peraltro, dovrebbero essere considerate unitariamente a quelle rese dall’ex collaboratore di giustizia BE OR e degli attuali collaboratori di giustizia VA RO e RA GR. 2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla vicenda del tentato omicidio di PA UN, considerata dall’ordinanza impugnata al fine di dimostrare l’intraneità del ricorrente al gruppo degli “Zingari”. Il collaboratore di giustizia Imperi, nell’interrogatorio del 28 marzo 2018, ha sostenuto di essere stato presente ad un incontro avvenuto due giorni dopo il tentato omicidio di PA UN, al quale sarebbero stati presenti oltre al dichiarante, IZ GO, TO TI e CO BR;
nel corso di questo incontro IZ GO avrebbe incaricato ER di andare a prendere FR SE, al quale sarebbe stato chiesto di portare a casa dei “Banana” il padre di PA UN per riappacificarsi. Ad avviso dei difensori, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Imperi in relazione a tale vicenda sarebbero, tuttavia, contraddette dalle dichiarazioni di LE BR, NC De RO e VA RO, che 3 avrebbero, peraltro, reso versioni contrastanti sul punto. 2.3. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia VA RO, non ravvisando «elementi di novità» nelle stesse rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo nella fase delle indagini. Il Tribunale avrebbe, infatti, valorizzato le dichiarazioni di RO per dimostrare l’intraneità del ricorrente al gruppo degli “Italiani”, illogicamente considerandole convergenti con quelli di altri dichiaranti, che hanno collocato l’imputato nel gruppo “Banana”. Il collaboratore di giustizia, tuttavia, ha negato rapporti tra SE e il gruppo degli “Zingari” e ha riferito che il ricorrente ha avuto con il gruppo degli “Italiani” solo «stretti rapporti di amicizia». Questa espressione sarebbe, tuttavia, equivoca e neutra sul piano indiziario e strutturalmente inidonea a comprovare condotte di rilievo penale del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR, membro di spicco del gruppo degli “Italiani”. Il Tribunale avrebbe illogicamente considerato neutro il fatto che il collaboratore di giustizia non abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, in quanto questo elemento, lungi dall’essere neutro, dimostrerebbe l’infondatezza della contestazione e dovrebbe essere considerato unitamente alle dichiarazioni rese dal maggiore SA. 2.5. Con il quinto motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da BE OR. Il Tribunale di TA, ancorché fosse stato già «redarguito» dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2132 del 2025, ha continuato a obliterare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che, nell’interrogatorio del 30 marzo 2023, ha indicato SE come «non coinvolto nelle dinamiche associative». Queste dichiarazioni sarebbero, peraltro, corroborate da quelle rese da RA GR, che non ha indicato il ricorrente tra i partecipi al gruppo degli “Italiani” e dal maggiore SA, che non lo ha indicato tra i soggetti partecipi alle dinamiche del gruppo criminale. 2.6. Con il sesto motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’interpretazione delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata. L’intercettazione prog. 18329 del 14 marzo 2019 sarebbe illogicamente stata ritenuta come una conferma dell’accusa mossa al ricorrente;
secondo l’ipotesi di 4 accusa, questa intercettazione dimostrerebbe che GI BR, elemento apicale del clan degli zingari, doveva recarsi presso l’autodemolizione di SE per incontrare il sodale GI Di Popolo, attivo nelle estorsioni. Dal testo dell’intercettazione, riportata nel ricorso, il riferimento al ricorrente, tuttavia, sarebbe stato operato solo per indicare il luogo dell’incontro, noto «all’interno del territorio cosentino come un luogo storico», e non già per comprovare un diretto coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del gruppo “Banana”. 2.7. Con il settimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da US RR, UC ER, LE BR, NA PA e RA LD. I difensori hanno eccepito che le dichiarazioni di US RR e di UC ER non avrebbero potuto essere utilizzate dal Tribunale di TA, in quanto non erano state allegate all’atto di appello. Venendo meno tali dichiarazioni, sarebbero insussistenti le prove della intraneità del ricorrente all’associazione. LE BR, inoltre, esponente apicale del gruppo “Banana”, ha escluso qualsiasi rapporto illecito con il ricorrente e la moglie, NA PA, ha detto di conoscerlo solo per ragioni lavorative. RA LD, figura di spicco del gruppo “Chirillo”, un sottogruppo degli Italiani, avrebbe, inoltre, escluso qualsiasi coinvolgimento associativo del ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PA, BR e LD, dunque, escluderebbero il coinvolgimento dei ricorrente sia in relazione al gruppo “Banana”, sia in relazione a qualsiasi altro gruppo criminale. 2.8. Con l’ottavo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da CA OR, soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per sua stessa ammissione, intraneo al contesto associativo, nel gruppo “Perna”. Il collaboratore di giustizia, infatti, avrebbe escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nel sistema del narcotraffico e nell’associazione a delinquere di tipo mafioso e, comunque, sino al 2017; queste dichiarazioni, dunque, comporterebbero un ridimensionamento della contestazione cautelare, operata sino a partire dal 2012. 2.9. Con il nono motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia BR, ZZ, PA, AM e OR, in quanto queste dichiarazioni, in violazione delle sentenze rescindenti, non sarebbero state considerate dal Tribunale di TA nel 5 provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente sul punto, riferendosi ad una precedente ordinanza emessa in sede cautelare. 2.10. Con il decimo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali sopravvenute a sostegno della rivalutazione delle esigenze cautelari. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nei precedenti motivi di ricorso sarebbe, infatti, emerso un sovvertimento del quadro indiziario tale da determinare un mutamento del quadro cautelare e la necessità di adeguare le esigenze cautelari, mediante l’applicazione di una misura cautelare meno gravosa della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Cosenza, peraltro, nell’ambito del procedimento penale “Reset” ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NE AM e ND VO, imputati del solo reato associativo, al pari del ricorrente. 2.11. Con l’undicesimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso nel gruppo “Banana” o altro sodalizio criminoso. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, infatti, avrebbero dimostrato l’insussistenza dell’affectio societatis e la sua completa estraneità alle vicende del c.d. “Sistema”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati. 2. Nel delibare le censure proposte dal ricorrente occorre premettere che il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato in sede cautelare del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed è imputato per tale delitto nel dibattimento che si sta attualmente celebrando in relazione a tale imputazione. 2.1. Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente sarebbe stato partecipe del gruppo criminale denominato degli Zingari, retto dal c.d. gruppo “Banana”, riconducibile al “sistema” criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo ‘ndranghetista, operante nel territorio cosentino, e si sarebbe occupato di specifiche condotte esecutive del programma associativo, in particolare, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l’attività di narcotraffico. 2.2. Nel corso del dibattimento i difensori dell’imputato hanno proposto plurime istanze di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare, 6 deducendo l’intervenuto indebolimento del giudizio di gravità indiziaria e l’attenuazione delle esigenze cautelari in ragione delle escussioni dei testimoni sentiti nel corso del dibattimento. 2.3. Le plurime ordinanze di rigetto di tali istanze adottate dal Tribunale di TA sono state impugnate e la Corte di cassazione: - con sentenza n. 2132 del 17/10/2023 (dep. 17/1/2025), ha annullato l’ordinanza del 20 giugno 2024 per nuovo giudizio, in quanto ha ritenuto carente la motivazione con riferimento alle prospettazioni difensive relative alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VA RO, BE OR, alle escussioni dibattimentali dei collaboratori di giustizia FR ZZ e LE BR e dei testi US SA e RC BI, nonché al coinvolgimento di SE nelle vicende relative al tentato omicidio di PA UN e al mancato pagamento di una partita di droga degli BR;
- con sentenza n. 1298 del 18/12/2024 (dep. 13/01/2025), ha annullato l’ordinanza del 10 ottobre 2024 per nuovo giudizio «per omessa motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE BR, FR ZZ, CA OR e NA PA in ordine alla partecipazione di RA SE alla confederazione oggetto dell’imputazione»; - con sentenza n. 7675 del 17/01/2025 (dep. 25/02/2025), ha annullato l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio, perché «quanto al collaboratore RO, permane il vizio originariamente rilevato giacché il richiamo a due ordinanze rese in sede di appello cautelare che conterrebbero l’esposizione delle ragioni che ne dimostrano l’inattendibilità non consente al collegio alcuna valutazione circa la completezza, pregnanza e conferenza dell’apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive. V’è da aggiungere che la difesa risulta aver depositato in data 4/10/2024 una memoria difensiva corredata dalle dichiarazioni rese da LE BR, ZZ FR, CA OR e PA NA in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell’istruttoria dibattimentale per il delitto associativo ascritto al ricorrente, atto del quale l’ordinanza impugnata non fa menzione, limitandosi ad escludere sopravvenienze rilevanti suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria, in radicale contrasto con la prospettata decisività delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite in contraddittorio». In queste pronunce, la Corte di cassazione ha fondamentalmente rilevato che «nella piena consapevolezza che il Tribunale del riesame non possa anticipare il giudizio finale in ordine alle prove acquisite e alla responsabilità dell’indagato, atteso che l’elemento di novità addotto dalla difesa è costituito sostanzialmente dal contenuto dell’istruttoria dibattimentale in corso, non può non rilevarsi che la motivazione, cumulativa, sia solo apparente non consentendo al giudice di legittimità di operare alcun controllo di coerenza nei termini richiesti dal ricorrente 7 e circa la decisività di quelle dichiarazioni ai fini della conferma o del ridimensionamento del quadro indiziario a carico di SE» (pag. 5 della sentenza n. 1298 del 2025). 2.4. Il Tribunale di TA, con l’ordinanza impugnata, ha emendato le precedenti motivazioni, annullate dalla Corte di cassazione, in quanto non ha fatto più ricorso alla motivazione cumulativa, stigmatizzata per la sua valenza meramente apparente, ma, con argomentazione riferita specificamente a ciascun elemento di prova addotto dalla difesa, ha ritenuto le nuove acquisizioni probatorie inidonee a infirmare il giudizio di gravità indiziaria consolidatosi all’esito del procedimento di riesame. 3. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni SA e BI due ufficiali di polizia giudiziaria che hanno rispettivamente condotto le indagini sul gruppo degli “Italiani” e sul gruppo degli “Zingari. 4. Il motivo è inammissibile, in quanto i difensori censurano un mero dissenso valutativo rispetto ai giudici dell’appello cautelare. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Il Tribunale di TA ha, peraltro, non illogicamente rilevato che le dichiarazioni degli agenti SA e BI assumono una scarsa valenza indiziaria in ordine al quadro cautelare complessivamente delineatosi, in quanto gli agenti nel dibattimento si sono limitati a riferire delle attività compiute e, dunque, di attività, secondo quanto riferito dallo stesso teste BI all’udienza del 20 febbraio 2024, che non hanno riguardato specificamente il ricorrente. 5. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla vicenda del tentato omicidio di PA UN e alla valutazione del collaboratore di giustizia Imperi e alla loro contraddittorietà con quelle rese da LE BR, NC De RO e VA RO. 8 6. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il Tribunale di TA ha, peraltro, non illogicamente ritenuto che il collaboratore di giustizia LE BR ha riferito del coinvolgimento del ricorrente nelle interlocuzioni successive al tentato omicidio di PA UN in termini sostanzialmente sovrapponibili a quanto rappresentato da ER e che non risultano contraddetti dalle dichiarazioni rese dal collaboratore NC De RO. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, inoltre, non sarebbe rilevante la circostanza che l’esecutore materiale VA RO non abbia riferito del ricorrente, in quanto il medesimo potrebbe non essere stato a conoscenza di coloro che hanno partecipato alle altre fasi dell’esecuzione del delitto. 7. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia VA RO. 8. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in un dissenso sulla valutazione della prova dedotta, non censurabile nel giudizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di TA, peraltro, ha congruamente ritenuto che le dichiarazioni resa dal collaboratore di giustizia all’udienza dibattimentale del 12 novembre 2024 non siano difformi da quelle rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari. 9. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la 9 manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR. 10. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di TA ha non illogicamente considerato neutro il silenzio serbato in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR, intraneo al gruppo degli Italiani, in ordine alla posizione del ricorrente. 11. Con il quinto motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da BE OR. 12. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di TA ha non illogicamente rilevato che le dichiarazioni valorizzate dai difensori sono state rese in altro processo penale, relativo all’estorsione di tale SS, contestata nel processo penale c.d. Testa di serpente e, dunque, non sono idonee a fondare una rivisitazione del complessivo quadro indiziario consolidatosi nei confronti del ricorrente. 13. Con il sesto motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’interpretazioni dell’intercettazione prog. 18329 del 14 marzo 2019. 14. Il motivo è inammissibile, in quanto l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). L’interpretazione del significato di una conversazione intercettata è, dunque, riservata al giudice di merito e può essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). Il Tribunale ha, peraltro, rilevato come tali censure sono ormai assorbite dalla sentenza n. 1298 del 18 dicembre 2024 della Corte di cassazione, che ha ritenuto che il Tribunale ha già motivato congruamente su tali punti;
il ricorrente non si è confrontato con questa motivazione. 15. Con il settimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la 10 manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da US RR, UC ER, LE BR, NA PA e RA LD, peraltro inammissibili, in quanto non erano state allegate all’atto di appello. 16. L’eccezione di inutilizzabilità formulata dai difensori è inammissibile, in quanto non è stata operata la cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali senza indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; conf. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Le residue censure proposte con il motivo si risolvono, ancora una volta, nell’inammissibile prospettazione di una lettura alternativa delle prove predette. 17. Con l’ottavo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da CA OR. 18. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e questa operazione esula dai poteri del giudice di legittimità. 19. Con il nono motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia BR, ZZ, PA, AM e OR. 20. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha puntualmente rilevato di non poter sindacare nuovamente tali dichiarazioni, in quanto medio tempore la Corte di cassazione, con sentenza n. 15945 del 17/01/2025, ha rigettato, in quanto infondato, il ricorso proposto da SE avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di TA in sede di appello cautelare. In questa sentenza la Corte di cassazione ha rilevato l’inidoneità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai predetti collaboratori di giustizia, come inidonee «a scalfire il preesistente quadro indiziario». 11 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01). 21. Con il decimo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali sopravvenute a sostegno della rivalutazione delle esigenze cautelari. Con l’undicesimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso nel gruppo “Banana” o altro sodalizio criminoso. 22. Questi motivi sono infondati, in quanto si fondano su un presupposto fallace, ovvero sulla idoneità degli elementi probatori sopra indicati a infirmare il giudizio di gravità indiziaria consolidatosi nel giudicato cautelare e a costituire un elemento di novità idoneo a superare la pregressa diagnosi cautelare. Le ulteriori censure relative all’intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari sono, peraltro, inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, incentrata sull’applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della diagnosi cautelare. 23. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’EL NG ZO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere ZI D’EL; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RA LO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni degli avvocati NC Belvedere e US Belcastro, che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di TA, pronunciando in sede di rinvio disposto dalle sentenze n. 2132 del 17/10/2024 n. 1298 del Penale Sent. Sez. 6 Num. 34058 Anno 2025 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 10/09/2025 2 18/12/2024 e n. 7675 del 17/1/2025 della Corte di cassazione, ha rigettato gli appelli riuniti proposti nell’interesse di RA SE avverso le ordinanze del 20 giugno 2024, del 10 ottobre 2024 e del 10 ottobre 2025 del Tribunale di TA, che hanno rigettato istanze di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, e ha condannato la parte impugnante al pagamento delle spese del procedimento. 2. Gli avvocati NC Belvedere e US Belcastro hanno proposto ricorso avverso tale ordinanza e, proponendo undici motivi, ne hanno chiesto l’annullamento. 2.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni SA e BI. Il Tribunale avrebbe illogicamente svalutato le testimonianze dei due ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno rispettivamente condotto le indagini sul gruppo degli “Italiani” e sul gruppo degli “Zingari, ritenendo le allegazioni svolte dalla difesa dotate di «scarsa incidenza sul quadro indiziario complessivo». Ad avviso dei difensori, queste dichiarazioni sarebbero, invece, assai rilevanti, in quanto i testimoni, nel corso delle loro deposizioni, non hanno indicato il ricorrente tra i partecipi dell’associazione criminale contestata. Le dichiarazioni degli ufficiali di polizia giudiziaria, dunque, non costituirebbero un elemento neutro, ma la conferma dell’assenza di riscontri nell’attività di indagine all’ipotesi della partecipazione del ricorrente al gruppo degli “Zingari”. Queste dichiarazioni, peraltro, dovrebbero essere considerate unitariamente a quelle rese dall’ex collaboratore di giustizia BE OR e degli attuali collaboratori di giustizia VA RO e RA GR. 2.2. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla vicenda del tentato omicidio di PA UN, considerata dall’ordinanza impugnata al fine di dimostrare l’intraneità del ricorrente al gruppo degli “Zingari”. Il collaboratore di giustizia Imperi, nell’interrogatorio del 28 marzo 2018, ha sostenuto di essere stato presente ad un incontro avvenuto due giorni dopo il tentato omicidio di PA UN, al quale sarebbero stati presenti oltre al dichiarante, IZ GO, TO TI e CO BR;
nel corso di questo incontro IZ GO avrebbe incaricato ER di andare a prendere FR SE, al quale sarebbe stato chiesto di portare a casa dei “Banana” il padre di PA UN per riappacificarsi. Ad avviso dei difensori, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Imperi in relazione a tale vicenda sarebbero, tuttavia, contraddette dalle dichiarazioni di LE BR, NC De RO e VA RO, che 3 avrebbero, peraltro, reso versioni contrastanti sul punto. 2.3. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia VA RO, non ravvisando «elementi di novità» nelle stesse rispetto alle dichiarazioni rese dal medesimo nella fase delle indagini. Il Tribunale avrebbe, infatti, valorizzato le dichiarazioni di RO per dimostrare l’intraneità del ricorrente al gruppo degli “Italiani”, illogicamente considerandole convergenti con quelli di altri dichiaranti, che hanno collocato l’imputato nel gruppo “Banana”. Il collaboratore di giustizia, tuttavia, ha negato rapporti tra SE e il gruppo degli “Zingari” e ha riferito che il ricorrente ha avuto con il gruppo degli “Italiani” solo «stretti rapporti di amicizia». Questa espressione sarebbe, tuttavia, equivoca e neutra sul piano indiziario e strutturalmente inidonea a comprovare condotte di rilievo penale del ricorrente. 2.4. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR, membro di spicco del gruppo degli “Italiani”. Il Tribunale avrebbe illogicamente considerato neutro il fatto che il collaboratore di giustizia non abbia reso dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, in quanto questo elemento, lungi dall’essere neutro, dimostrerebbe l’infondatezza della contestazione e dovrebbe essere considerato unitamente alle dichiarazioni rese dal maggiore SA. 2.5. Con il quinto motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da BE OR. Il Tribunale di TA, ancorché fosse stato già «redarguito» dalla sentenza della Corte di cassazione n. 2132 del 2025, ha continuato a obliterare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, che, nell’interrogatorio del 30 marzo 2023, ha indicato SE come «non coinvolto nelle dinamiche associative». Queste dichiarazioni sarebbero, peraltro, corroborate da quelle rese da RA GR, che non ha indicato il ricorrente tra i partecipi al gruppo degli “Italiani” e dal maggiore SA, che non lo ha indicato tra i soggetti partecipi alle dinamiche del gruppo criminale. 2.6. Con il sesto motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’interpretazione delle intercettazioni richiamate nell’ordinanza impugnata. L’intercettazione prog. 18329 del 14 marzo 2019 sarebbe illogicamente stata ritenuta come una conferma dell’accusa mossa al ricorrente;
secondo l’ipotesi di 4 accusa, questa intercettazione dimostrerebbe che GI BR, elemento apicale del clan degli zingari, doveva recarsi presso l’autodemolizione di SE per incontrare il sodale GI Di Popolo, attivo nelle estorsioni. Dal testo dell’intercettazione, riportata nel ricorso, il riferimento al ricorrente, tuttavia, sarebbe stato operato solo per indicare il luogo dell’incontro, noto «all’interno del territorio cosentino come un luogo storico», e non già per comprovare un diretto coinvolgimento del ricorrente negli affari illeciti del gruppo “Banana”. 2.7. Con il settimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da US RR, UC ER, LE BR, NA PA e RA LD. I difensori hanno eccepito che le dichiarazioni di US RR e di UC ER non avrebbero potuto essere utilizzate dal Tribunale di TA, in quanto non erano state allegate all’atto di appello. Venendo meno tali dichiarazioni, sarebbero insussistenti le prove della intraneità del ricorrente all’associazione. LE BR, inoltre, esponente apicale del gruppo “Banana”, ha escluso qualsiasi rapporto illecito con il ricorrente e la moglie, NA PA, ha detto di conoscerlo solo per ragioni lavorative. RA LD, figura di spicco del gruppo “Chirillo”, un sottogruppo degli Italiani, avrebbe, inoltre, escluso qualsiasi coinvolgimento associativo del ricorrente. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia PA, BR e LD, dunque, escluderebbero il coinvolgimento dei ricorrente sia in relazione al gruppo “Banana”, sia in relazione a qualsiasi altro gruppo criminale. 2.8. Con l’ottavo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da CA OR, soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per sua stessa ammissione, intraneo al contesto associativo, nel gruppo “Perna”. Il collaboratore di giustizia, infatti, avrebbe escluso qualsiasi coinvolgimento del ricorrente nel sistema del narcotraffico e nell’associazione a delinquere di tipo mafioso e, comunque, sino al 2017; queste dichiarazioni, dunque, comporterebbero un ridimensionamento della contestazione cautelare, operata sino a partire dal 2012. 2.9. Con il nono motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia BR, ZZ, PA, AM e OR, in quanto queste dichiarazioni, in violazione delle sentenze rescindenti, non sarebbero state considerate dal Tribunale di TA nel 5 provvedimento impugnato. La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe meramente apparente sul punto, riferendosi ad una precedente ordinanza emessa in sede cautelare. 2.10. Con il decimo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali sopravvenute a sostegno della rivalutazione delle esigenze cautelari. Dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicate nei precedenti motivi di ricorso sarebbe, infatti, emerso un sovvertimento del quadro indiziario tale da determinare un mutamento del quadro cautelare e la necessità di adeguare le esigenze cautelari, mediante l’applicazione di una misura cautelare meno gravosa della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale di Cosenza, peraltro, nell’ambito del procedimento penale “Reset” ha sostituito la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di NE AM e ND VO, imputati del solo reato associativo, al pari del ricorrente. 2.11. Con l’undicesimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso nel gruppo “Banana” o altro sodalizio criminoso. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, infatti, avrebbero dimostrato l’insussistenza dell’affectio societatis e la sua completa estraneità alle vicende del c.d. “Sistema”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono complessivamente infondati. 2. Nel delibare le censure proposte dal ricorrente occorre premettere che il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato in sede cautelare del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed è imputato per tale delitto nel dibattimento che si sta attualmente celebrando in relazione a tale imputazione. 2.1. Secondo l’ipotesi di accusa, il ricorrente sarebbe stato partecipe del gruppo criminale denominato degli Zingari, retto dal c.d. gruppo “Banana”, riconducibile al “sistema” criminale, costituito da una confederazione tra gruppi confinanti e alleati di tipo ‘ndranghetista, operante nel territorio cosentino, e si sarebbe occupato di specifiche condotte esecutive del programma associativo, in particolare, fornendo ai sodali informazioni rilevanti per l’attività di narcotraffico. 2.2. Nel corso del dibattimento i difensori dell’imputato hanno proposto plurime istanze di sostituzione della misura coercitiva della custodia cautelare, 6 deducendo l’intervenuto indebolimento del giudizio di gravità indiziaria e l’attenuazione delle esigenze cautelari in ragione delle escussioni dei testimoni sentiti nel corso del dibattimento. 2.3. Le plurime ordinanze di rigetto di tali istanze adottate dal Tribunale di TA sono state impugnate e la Corte di cassazione: - con sentenza n. 2132 del 17/10/2023 (dep. 17/1/2025), ha annullato l’ordinanza del 20 giugno 2024 per nuovo giudizio, in quanto ha ritenuto carente la motivazione con riferimento alle prospettazioni difensive relative alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia VA RO, BE OR, alle escussioni dibattimentali dei collaboratori di giustizia FR ZZ e LE BR e dei testi US SA e RC BI, nonché al coinvolgimento di SE nelle vicende relative al tentato omicidio di PA UN e al mancato pagamento di una partita di droga degli BR;
- con sentenza n. 1298 del 18/12/2024 (dep. 13/01/2025), ha annullato l’ordinanza del 10 ottobre 2024 per nuovo giudizio «per omessa motivazione sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LE BR, FR ZZ, CA OR e NA PA in ordine alla partecipazione di RA SE alla confederazione oggetto dell’imputazione»; - con sentenza n. 7675 del 17/01/2025 (dep. 25/02/2025), ha annullato l’ordinanza impugnata per nuovo giudizio, perché «quanto al collaboratore RO, permane il vizio originariamente rilevato giacché il richiamo a due ordinanze rese in sede di appello cautelare che conterrebbero l’esposizione delle ragioni che ne dimostrano l’inattendibilità non consente al collegio alcuna valutazione circa la completezza, pregnanza e conferenza dell’apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive. V’è da aggiungere che la difesa risulta aver depositato in data 4/10/2024 una memoria difensiva corredata dalle dichiarazioni rese da LE BR, ZZ FR, CA OR e PA NA in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell’istruttoria dibattimentale per il delitto associativo ascritto al ricorrente, atto del quale l’ordinanza impugnata non fa menzione, limitandosi ad escludere sopravvenienze rilevanti suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria, in radicale contrasto con la prospettata decisività delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite in contraddittorio». In queste pronunce, la Corte di cassazione ha fondamentalmente rilevato che «nella piena consapevolezza che il Tribunale del riesame non possa anticipare il giudizio finale in ordine alle prove acquisite e alla responsabilità dell’indagato, atteso che l’elemento di novità addotto dalla difesa è costituito sostanzialmente dal contenuto dell’istruttoria dibattimentale in corso, non può non rilevarsi che la motivazione, cumulativa, sia solo apparente non consentendo al giudice di legittimità di operare alcun controllo di coerenza nei termini richiesti dal ricorrente 7 e circa la decisività di quelle dichiarazioni ai fini della conferma o del ridimensionamento del quadro indiziario a carico di SE» (pag. 5 della sentenza n. 1298 del 2025). 2.4. Il Tribunale di TA, con l’ordinanza impugnata, ha emendato le precedenti motivazioni, annullate dalla Corte di cassazione, in quanto non ha fatto più ricorso alla motivazione cumulativa, stigmatizzata per la sua valenza meramente apparente, ma, con argomentazione riferita specificamente a ciascun elemento di prova addotto dalla difesa, ha ritenuto le nuove acquisizioni probatorie inidonee a infirmare il giudizio di gravità indiziaria consolidatosi all’esito del procedimento di riesame. 3. Con il primo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai testimoni SA e BI due ufficiali di polizia giudiziaria che hanno rispettivamente condotto le indagini sul gruppo degli “Italiani” e sul gruppo degli “Zingari. 4. Il motivo è inammissibile, in quanto i difensori censurano un mero dissenso valutativo rispetto ai giudici dell’appello cautelare. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). Il Tribunale di TA ha, peraltro, non illogicamente rilevato che le dichiarazioni degli agenti SA e BI assumono una scarsa valenza indiziaria in ordine al quadro cautelare complessivamente delineatosi, in quanto gli agenti nel dibattimento si sono limitati a riferire delle attività compiute e, dunque, di attività, secondo quanto riferito dallo stesso teste BI all’udienza del 20 febbraio 2024, che non hanno riguardato specificamente il ricorrente. 5. Con il secondo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla vicenda del tentato omicidio di PA UN e alla valutazione del collaboratore di giustizia Imperi e alla loro contraddittorietà con quelle rese da LE BR, NC De RO e VA RO. 8 6. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il Tribunale di TA ha, peraltro, non illogicamente ritenuto che il collaboratore di giustizia LE BR ha riferito del coinvolgimento del ricorrente nelle interlocuzioni successive al tentato omicidio di PA UN in termini sostanzialmente sovrapponibili a quanto rappresentato da ER e che non risultano contraddetti dalle dichiarazioni rese dal collaboratore NC De RO. Nella valutazione non certo illogica del Tribunale, inoltre, non sarebbe rilevante la circostanza che l’esecutore materiale VA RO non abbia riferito del ricorrente, in quanto il medesimo potrebbe non essere stato a conoscenza di coloro che hanno partecipato alle altre fasi dell’esecuzione del delitto. 7. Con il terzo motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia VA RO. 8. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto si risolve in un dissenso sulla valutazione della prova dedotta, non censurabile nel giudizio di legittimità. Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il Tribunale di TA, peraltro, ha congruamente ritenuto che le dichiarazioni resa dal collaboratore di giustizia all’udienza dibattimentale del 12 novembre 2024 non siano difformi da quelle rese dallo stesso nel corso delle indagini preliminari. 9. Con il quarto motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la 9 manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR. 10. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di TA ha non illogicamente considerato neutro il silenzio serbato in dibattimento dal collaboratore di giustizia RA GR, intraneo al gruppo degli Italiani, in ordine alla posizione del ricorrente. 11. Con il quinto motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese da BE OR. 12. Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale di TA ha non illogicamente rilevato che le dichiarazioni valorizzate dai difensori sono state rese in altro processo penale, relativo all’estorsione di tale SS, contestata nel processo penale c.d. Testa di serpente e, dunque, non sono idonee a fondare una rivisitazione del complessivo quadro indiziario consolidatosi nei confronti del ricorrente. 13. Con il sesto motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all’interpretazioni dell’intercettazione prog. 18329 del 14 marzo 2019. 14. Il motivo è inammissibile, in quanto l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). L’interpretazione del significato di una conversazione intercettata è, dunque, riservata al giudice di merito e può essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994). Il Tribunale ha, peraltro, rilevato come tali censure sono ormai assorbite dalla sentenza n. 1298 del 18 dicembre 2024 della Corte di cassazione, che ha ritenuto che il Tribunale ha già motivato congruamente su tali punti;
il ricorrente non si è confrontato con questa motivazione. 15. Con il settimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la 10 manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da US RR, UC ER, LE BR, NA PA e RA LD, peraltro inammissibili, in quanto non erano state allegate all’atto di appello. 16. L’eccezione di inutilizzabilità formulata dai difensori è inammissibile, in quanto non è stata operata la cd. prova di resistenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali senza indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; conf. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452). Le residue censure proposte con il motivo si risolvono, ancora una volta, nell’inammissibile prospettazione di una lettura alternativa delle prove predette. 17. Con l’ottavo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento da CA OR. 18. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto a sollecitare una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia e questa operazione esula dai poteri del giudice di legittimità. 19. Con il nono motivo i difensori hanno dedotto la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni rese in dibattimento dai collaboratori di giustizia BR, ZZ, PA, AM e OR. 20. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha puntualmente rilevato di non poter sindacare nuovamente tali dichiarazioni, in quanto medio tempore la Corte di cassazione, con sentenza n. 15945 del 17/01/2025, ha rigettato, in quanto infondato, il ricorso proposto da SE avverso l’ordinanza del 10/10/2024 del Tribunale di TA in sede di appello cautelare. In questa sentenza la Corte di cassazione ha rilevato l’inidoneità delle dichiarazioni rese in dibattimento dai predetti collaboratori di giustizia, come inidonee «a scalfire il preesistente quadro indiziario». 11 Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, del resto, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568 – 01). 21. Con il decimo motivo i difensori hanno censurato la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali sopravvenute a sostegno della rivalutazione delle esigenze cautelari. Con l’undicesimo motivo i difensori hanno eccepito la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla giudizio di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso nel gruppo “Banana” o altro sodalizio criminoso. 22. Questi motivi sono infondati, in quanto si fondano su un presupposto fallace, ovvero sulla idoneità degli elementi probatori sopra indicati a infirmare il giudizio di gravità indiziaria consolidatosi nel giudicato cautelare e a costituire un elemento di novità idoneo a superare la pregressa diagnosi cautelare. Le ulteriori censure relative all’intervenuta attenuazione delle esigenze cautelari sono, peraltro, inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata, incentrata sull’applicazione della doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., e si risolvono in una sollecitazione ad un rinnovato esame di merito della diagnosi cautelare. 23. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente ZI D’EL NG ZO