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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1025/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ID PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2173/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033996723000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210110199869000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle
Entrate -Riscossione di Palermo, notificata in data 19.05.2025, relativa al mancato pagamento di Tassa automobilistica Regione Siciliana per un importo pari ad € 268,54, anno 2016. Eccepiva il ricorrente, in sintesi, l'avvenuta prescrizione della pretesa tributaria in assenza della notifica di atti precedenti, chiedendone quindi l'annullamento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Eccepisce il ricorrente, rispetto all'intimazione oggi impugnata, la mancata notifica degli atti presupposti, di talché l'omissione di tale notifica costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Rileva la Corte che in ogni caso, in assenza di costituzione dell'Ente gravato dell'onore di provare l'avvenuta notifica degli atti preliminari idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione, il gravame deve essere accolto, trattandosi di tassa relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016.
Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
ID PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2173/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249033996723000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210110199869000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 404/2026 depositato il
18/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento emessa da Agenzia delle
Entrate -Riscossione di Palermo, notificata in data 19.05.2025, relativa al mancato pagamento di Tassa automobilistica Regione Siciliana per un importo pari ad € 268,54, anno 2016. Eccepiva il ricorrente, in sintesi, l'avvenuta prescrizione della pretesa tributaria in assenza della notifica di atti precedenti, chiedendone quindi l'annullamento.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Eccepisce il ricorrente, rispetto all'intimazione oggi impugnata, la mancata notifica degli atti presupposti, di talché l'omissione di tale notifica costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Rileva la Corte che in ogni caso, in assenza di costituzione dell'Ente gravato dell'onore di provare l'avvenuta notifica degli atti preliminari idonei a dimostrare l'interruzione della prescrizione, il gravame deve essere accolto, trattandosi di tassa relativa a tassa automobilistica per l'anno 2016.
Le spese di giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e compensa le spese.