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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 7272/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
12.07.2024, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
OGGIA Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il provvedimento adottato dal
Questore di Foggia il 4.5.2023 e notificato il 13.6.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 22.7.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di
1 comparizione delle parti del 18.2.2025 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 6.3.2025 è stato confermato il suddetto decreto, è stata dichiarata la contumacia del di Foggia ed è stato assegnato alle parti, ai sensi Controparte_1 dell'art. 127-ter c.p.c., termine fino al 10.9.2025 per per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza collegiale di discussione e decisione.
La causa è stata trattata alle udienze del 6.3.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
2 In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria attestante rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato come operaio agricolo alle dipendenze di dal 10.1.2025 al 28.2.2025, prorogato -come Parte_2 da successivo modello Unilav- al 31.12.2025, unitamente alle buste paga emesse per i mesi da
Marzo a Luglio 2025, per un importo netto pari ad € 6.243,00; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione alle dipendenze di dal 28.6.2024 al 31.8.2024, con Controparte_2 buste paga afferenti alle mensilità da giugno a ottobre 2024, per un importo netto complessivo pari ad € 4.102,28; (iii) modello Unilav/comunicazione di assunzione attestante rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con dal 4.01.2024 al 29.2.2024, Controparte_3 prorogato al 30.6.2024, con buste paga relative ai mesi da gennaio 2024 a maggio 2024 emesse da parte di per l'importo netto complessivo pari ad € 1.405,00; (iv) Controparte_4 certificazione unica 2024 relativa al 2023 e Modello Unilav, attestanti attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Bio Orto Società Cooperativa Agricola” dal 7.11.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo e buste paga relative a Novembre 2023 e Dicembre 2023, per l'importo netto complessivo pari ad € 474,00; (v) modello Unilav attestante rapporto di lavoro di bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 3.4.2023 al 31.5.2023; (vi) Controparte_5 attestato -datato 29.10.2020- di partecipazione al corso per pizzaiolo;
(vii) attestato di formazione in tema di sicurezza datato 8.1.2020.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà del tentativo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da tempo, e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, sono presenti in atti: (i) contratto (sottoscritto dall'odierno ricorrente in data
1°.11.2024 e debitamente registrato in data 12.11.2024, al n. 003826 – serie 3T) di locazione per uso abitativo di immobile sito in San Paolo di Civitate, alla via Armando Diaz n. 15, la cui durata è dal 1°.11.2024 al 31.10.2028; (ii) Attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal centro culturale "Arcobaleno" di Foggia in favore del ricorrente il 19.12.2024.
Si evince, in sostanza, che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi inserito appieno nel tessuto sociale, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_6
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 7272/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
12.07.2024, proposto da
(C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna
RICORRENTE contro
OGGIA Controparte_1
RESISTENTI CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino della Sierra Leone, ha impugnato il provvedimento adottato dal
Questore di Foggia il 4.5.2023 e notificato il 13.6.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 22.7.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di
1 comparizione delle parti del 18.2.2025 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 6.3.2025 è stato confermato il suddetto decreto, è stata dichiarata la contumacia del di Foggia ed è stato assegnato alle parti, ai sensi Controparte_1 dell'art. 127-ter c.p.c., termine fino al 10.9.2025 per per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza collegiale di discussione e decisione.
La causa è stata trattata alle udienze del 6.3.2025 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova innanzitutto premettere che il comma 1.1 dell'art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 (“Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale al principio - di diritto internazionale convenzionale - di non refoulement, sancito in modo espresso da numerose fonti sovranazionali (ad esempio, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, nell'art. 3 della Convenzione di
New York del 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, nell'art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'art. 78 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2, “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato domanda di protezione internazionale in data successiva all'entrata in vigore del citato DL n. 20/2023, va applicato il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3 – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
2 In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria attestante rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato come operaio agricolo alle dipendenze di dal 10.1.2025 al 28.2.2025, prorogato -come Parte_2 da successivo modello Unilav- al 31.12.2025, unitamente alle buste paga emesse per i mesi da
Marzo a Luglio 2025, per un importo netto pari ad € 6.243,00; (ii) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione alle dipendenze di dal 28.6.2024 al 31.8.2024, con Controparte_2 buste paga afferenti alle mensilità da giugno a ottobre 2024, per un importo netto complessivo pari ad € 4.102,28; (iii) modello Unilav/comunicazione di assunzione attestante rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato con dal 4.01.2024 al 29.2.2024, Controparte_3 prorogato al 30.6.2024, con buste paga relative ai mesi da gennaio 2024 a maggio 2024 emesse da parte di per l'importo netto complessivo pari ad € 1.405,00; (iv) Controparte_4 certificazione unica 2024 relativa al 2023 e Modello Unilav, attestanti attività lavorativa prestata alle dipendenze della “Bio Orto Società Cooperativa Agricola” dal 7.11.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo e buste paga relative a Novembre 2023 e Dicembre 2023, per l'importo netto complessivo pari ad € 474,00; (v) modello Unilav attestante rapporto di lavoro di bracciante agricolo alle dipendenze dell'impresa individuale dal 3.4.2023 al 31.5.2023; (vi) Controparte_5 attestato -datato 29.10.2020- di partecipazione al corso per pizzaiolo;
(vii) attestato di formazione in tema di sicurezza datato 8.1.2020.
Le comunicazioni UNILAV, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà del tentativo di integrazione manifestato dal richiedente.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da tempo, e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, sono presenti in atti: (i) contratto (sottoscritto dall'odierno ricorrente in data
1°.11.2024 e debitamente registrato in data 12.11.2024, al n. 003826 – serie 3T) di locazione per uso abitativo di immobile sito in San Paolo di Civitate, alla via Armando Diaz n. 15, la cui durata è dal 1°.11.2024 al 31.10.2028; (ii) Attestato di conoscenza della lingua italiana rilasciato dal centro culturale "Arcobaleno" di Foggia in favore del ricorrente il 19.12.2024.
Si evince, in sostanza, che il richiedente risiede stabilmente sul territorio italiano e risulta essersi inserito appieno nel tessuto sociale, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
16.7.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così Parte_1 provvede:
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_6
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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