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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8227/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8227/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'avv. LANARO TAMARA, Parte_1 C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPELLO MARCO (mandato dismesso in data 09.11.2023)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
(Come da memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 14.02.2023)
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e la RA Controparte_1 [...]
con matrimonio celebrato in Torino il 11.02.2019, at to registrato al n. 113, parte I, anno Pt_1
2019 nei registri di Stato Civile del Co mune di Torino (TO), con ogni consequenziale pronuncia;
pagina 1 di 7 In aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter e quater c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n.
154, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per il Persona_1
genitore affidatario di assumere autonomamente anche le scelte di maggior interesse per la figlia, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la stabile collocazione presso la madre;
Nell'esclusivo interesse della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore solo previo intervento del S.S.T. in luogo neutro e solo a seguito di un percorso personale e previa verifica della capacità genitoriale;
Disporre che il Signor possa in futuro riprendere i rapporti con la figlia, nei Controparte_1
tempi e con le modalità che saranno disciplinati dal Servizio Sociale competente, solo allorché, facendone richiesta, dimostri un serio ed assiduo impegno nell'avviarsi ad un percorso terapeutico che possa consentirgli di maturare un equilibrio psico-comportamentale adeguato al ruolo paterno, accettando di sottoporsi altresì ad un programma psico pedagogico di sostegno per una seria crescita del ruolo genitoriale;
Dichiarare il Signor tenuto a corrispondere mensilmente una somma per il Controparte_1
mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di €
500,00, ovvero nella veriore somma accertanda che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa;
la predetta somma dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese tramite bonifico bancario sul conto intestato alla RA . Il padre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1
(scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse della figlia e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, preventivamente concordate e poi documentate. La RA sin da ora dichiara di nulla opporre Pt_1
all'applicazione del “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Torino” del 15.03.16, parte integrante delle presenti conclusioni. L'assegno unico sarà percepito dalla madre, RA
[...]
, mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno al 50% a ciascun genitore;
con vittoria di Pt_1
spese, onorari, rimborso ex art. 2 D.M. 10.03.14, IVA, CPA e competenze tutte”
Per parte resistente
(Come da ultime conclusioni rassegnate con atto di costituzione del 25.11.2022)
“Dichiarare con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 2 di 7 Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso la madre.
Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra a modifica di quanto disposto Parte_1
dal Tribunale di Torino con ordinanza presidenziale 20/07/2022.
Disporre che il padre possa vedere la figlia quotidianamente mediante videochiamata quando è lontano per motivi lavorativi. Negli altri periodi secondo un calendario che preveda week-end alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento. Durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quelle pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno, ponti e festività alternate.
Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo Per_1
alla SI.ra la somma mensile di Euro 300,00, ovvero la veriore somma che l'Ill.mo Tribunale Pt_1
riterrà equa- entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Respingere, per il resto, le domande avversarie. Con riserva di ogni altra produzione e difesa e di formulare istanze istruttorie nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con il favore delle spese di causa e degli onorari di giudizio”
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
11/02/2019.
Dall'unione è nata una figlia: il 09.12.2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/05/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
ma contestando quanto sostenuto dalla moglie in sede di ricorso, adducendo l'infondatezza delle accuse mosse da quest'ultima.
pagina 3 di 7 Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 20.07.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento della minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa, cui veniva assegnata la casa coniugale (con termine di giorni trenta per l'allontanamento di parte resistente), un calendario di visite padre-minore (senza pernottamento), la presa in carico del nucleo e della minore da parte dei servizi territoriali e di NPI, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 al mese a favore della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e integravano le proprie difese. In particolare, all'udienza del 07.12.2022, i procuratori delle parti chiedevano la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, stante l'allontanamento della SI.ra , per ragioni lavorative, Pt_1
dall'abitazione in oggetto. Il G.I. disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione di documentazione reddituale e l'indagine sociale affidata ai servizi territoriali, all'udienza del 17.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate (nessuno compariva per parte resistente in ragione della dismissione di mandato del legale del SI. a far data dal novembre 2023), Controparte_1
con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della minore, gli incontri padre-minore
Avuto riguardo agli esiti dell'indagine sociale condotta nel corso del giudizio e, in generale, del contegno assunto dal SI. che, a seguito del trasferimento della madre e Controparte_1
della minore a Bardonecchia, poco dopo l'ordinanza presidenziale che ha disciplinato lo svolgimento degli incontri in modalità protetta padre-figlia, si è reso sostanzialmente irreperibile, non fornendo pagina 4 di 7 alcuna informazione e notizia di sé, omettendo di intrattenere con la figlia una relazione stabile e, dunque, mancando di partecipare anche fattivamente alla sua crescita educativa, deve essere stabilito che la minore venga affidata alla madre, demandando alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse.
Si è invero in presenza di concreti indici di inadeguatezza genitoriale del SI. Controparte_1
il quale, a quanto consta, non ha rapporti con la figlia, in presenza, a far data dal novembre
[...]
2022, si è completamente disinteressato di partecipare attivamente alla vita della figlia nonché, quantomeno a far data dal novembre 2023, alle sorti del presente procedimento.
Invero, nelle plurime relazioni in atti, gli operatori hanno dato atto di aver cercato di contattare il padre, il quale, tuttavia, non si è presentato agli appuntamenti fissati, rendendosi di fatto irreperibile
(v. relazioni depositate il 04.07.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 08.11.2023, 29.05.2024, 13.12.2024).
L'atteggiamento di sostanziale deresponsabilizzazione assunto dal padre non solo rispetto alla gestione della minore, ma anche rispetto alle eventuali ricadute sul suo percorso di crescita, legate ad un genitore che non si è dimostrato capace o disponibile a lavorare sulle proprie fragilità al fine di ripristinare una relazione di vicinanza con la stessa, esclude al momento l'opportunità di un suo coinvolgimento diretto nell'assunzione anche delle decisioni di maggior interesse per la minore che dunque verranno assunte dalla sola madre.
Il collocamento della prole minorenne viene confermato in capo alla SI.ra , la quale ha Pt_1
dimostrato di prendersi adeguatamente cura dei bisogni materiali ed emotivi della figlia.
Per ciò che attiene agli incontri padre-minore, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni presentate nell'ultima relazione sociale e prevedere, dunque, che le visite possano avvenire solo in luogo neutro e previo periodo di preparazione individuale per il padre e per la minore anche ad opera dell'educatore che presenzierà alle stesse e ciò al fine di accertare se il resistente garantirà la propria partecipazione al percorso di riavvicinamento alla figlia e consentirà all'educatore di acquisire strumenti utili alla gestione degli incontri, anche in considerazione dell'età della minore e all'assenza di SInificativi momenti di condivisione tra la stessa e il genitore in passato.
Non si ravvisa, alla luce dei positivi esiti delle relazioni dei servizi incaricati, la necessità di presa in carico della minore da parte dei servizi del territorio.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c..
pagina 5 di 7 La situazione reddituale di parte ricorrente appare pressoché invariata dall'ordinanza presidenziale (v. dichiarazioni redditi e buste paga in atti).
Con riferimento al resistente, secondo quanto risulta dagli ultimi atti depositati, egli svolgeva lavori stagionali. Tuttavia, a far data dall'aprile 2023, non ha più svolto difese Controparte_1
nel presente giudizio, omettendo dunque anche la produzione di documentazione rilevante a ricostruire l'attuale situazione economica;
nonostante ciò, può certamente ritenersi che egli sia dotato di capacità lavorativa specifica, anche in ragione del precedente impiego svolto e dell'età anagrafica (39 anni), di talché deve certamente confermarsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno che deve essere disposto nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio viste in dispositivo: trattasi di importo parzialmente superiore a quanto stabilito con ordinanza presidenziale, in considerazione della prolungata assenza di contatti fra il padre e la figlia (con conseguente assenza di alcuna forma di sostegno diretto al mantenimento della prole) e avuto riguardo alle accresciute eSIenze della minore in relazione all'età.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 900,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 950,00
• fase decisoria € 1.600,00
E dunque in totale € 4.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
Affida la figlia minore in via esclusiva a , demandando alla medesima altresì le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche,
pagina 6 di 7 rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da Controparte_1
individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare e stabilisce che le visite possano avvenire solo previo periodo di preparazione individuale per il padre e per la minore anche ad opera dell'educatore che presenzierà alle stesse.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, un assegno di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 4.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8227/2022 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso l'avv. LANARO TAMARA, Parte_1 C.F._1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliato presso l'avv. Controparte_1 C.F._2
CAPELLO MARCO (mandato dismesso in data 09.11.2023)
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
(Come da memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata il 14.02.2023)
“Pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e la RA Controparte_1 [...]
con matrimonio celebrato in Torino il 11.02.2019, at to registrato al n. 113, parte I, anno Pt_1
2019 nei registri di Stato Civile del Co mune di Torino (TO), con ogni consequenziale pronuncia;
pagina 1 di 7 In aderenza a quanto disposto dall'art. 337 ter e quater c.c., introdotto dal d.lgs. 28 dicembre 2013 n.
154, affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre, con facoltà per il Persona_1
genitore affidatario di assumere autonomamente anche le scelte di maggior interesse per la figlia, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la stabile collocazione presso la madre;
Nell'esclusivo interesse della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la minore solo previo intervento del S.S.T. in luogo neutro e solo a seguito di un percorso personale e previa verifica della capacità genitoriale;
Disporre che il Signor possa in futuro riprendere i rapporti con la figlia, nei Controparte_1
tempi e con le modalità che saranno disciplinati dal Servizio Sociale competente, solo allorché, facendone richiesta, dimostri un serio ed assiduo impegno nell'avviarsi ad un percorso terapeutico che possa consentirgli di maturare un equilibrio psico-comportamentale adeguato al ruolo paterno, accettando di sottoporsi altresì ad un programma psico pedagogico di sostegno per una seria crescita del ruolo genitoriale;
Dichiarare il Signor tenuto a corrispondere mensilmente una somma per il Controparte_1
mantenimento della figlia minore corrispondendo alla madre collocataria la somma mensile di €
500,00, ovvero nella veriore somma accertanda che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa;
la predetta somma dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo al deposito della sentenza e dovrà essere versata entro il giorno 5 di ciascun mese tramite bonifico bancario sul conto intestato alla RA . Il padre contribuirà, nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1
(scolastiche, ludiche e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale) sostenute nell'interesse della figlia e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, preventivamente concordate e poi documentate. La RA sin da ora dichiara di nulla opporre Pt_1
all'applicazione del “Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di Torino” del 15.03.16, parte integrante delle presenti conclusioni. L'assegno unico sarà percepito dalla madre, RA
[...]
, mentre le detrazioni per la figlia a carico saranno al 50% a ciascun genitore;
con vittoria di Pt_1
spese, onorari, rimborso ex art. 2 D.M. 10.03.14, IVA, CPA e competenze tutte”
Per parte resistente
(Come da ultime conclusioni rassegnate con atto di costituzione del 25.11.2022)
“Dichiarare con sentenza la separazione giudiziale dei coniugi.
pagina 2 di 7 Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori la figlia minore , con collocazione Persona_1
prevalente e residenza presso la madre.
Revocare l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra a modifica di quanto disposto Parte_1
dal Tribunale di Torino con ordinanza presidenziale 20/07/2022.
Disporre che il padre possa vedere la figlia quotidianamente mediante videochiamata quando è lontano per motivi lavorativi. Negli altri periodi secondo un calendario che preveda week-end alternati dal venerdì sera e sino alla domenica sera, oltre ad un pomeriggio infrasettimanale seguito da pernottamento. Durante le vacanze natalizie, alternativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quelle pasquali, la domenica di Pasqua o il lunedì dell'Angelo. Il giorno del compleanno, ponti e festività alternate.
Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo Per_1
alla SI.ra la somma mensile di Euro 300,00, ovvero la veriore somma che l'Ill.mo Tribunale Pt_1
riterrà equa- entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
Respingere, per il resto, le domande avversarie. Con riserva di ogni altra produzione e difesa e di formulare istanze istruttorie nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Con il favore delle spese di causa e degli onorari di giudizio”
Per il P.M.
Nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I SInori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
11/02/2019.
Dall'unione è nata una figlia: il 09.12.2018. Persona_1
Con ricorso depositato il 03/05/2022 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione Controparte_1
ma contestando quanto sostenuto dalla moglie in sede di ricorso, adducendo l'infondatezza delle accuse mosse da quest'ultima.
pagina 3 di 7 Avanti al Presidente del Tribunale, veniva inutilmente esperito il tentativo di conciliazione ed il
Presidente, con ordinanza del 20.07.2022, autorizzava i coniugi a vivere separati e disponeva il passaggio alla fase istruttoria, stabilendo l'affidamento della minore alla madre, con collocazione e residenza presso la stessa, cui veniva assegnata la casa coniugale (con termine di giorni trenta per l'allontanamento di parte resistente), un calendario di visite padre-minore (senza pernottamento), la presa in carico del nucleo e della minore da parte dei servizi territoriali e di NPI, nonché prevedendo un assegno di € 300,00 al mese a favore della figlia, oltre 50% delle spese straordinarie.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano e integravano le proprie difese. In particolare, all'udienza del 07.12.2022, i procuratori delle parti chiedevano la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a parte ricorrente, stante l'allontanamento della SI.ra , per ragioni lavorative, Pt_1
dall'abitazione in oggetto. Il G.I. disponeva la revoca dell'assegnazione della casa coniugale e, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Senza necessità di esperire attività istruttoria se non con l'acquisizione di documentazione reddituale e l'indagine sociale affidata ai servizi territoriali, all'udienza del 17.12.2024, parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate (nessuno compariva per parte resistente in ragione della dismissione di mandato del legale del SI. a far data dal novembre 2023), Controparte_1
con rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c., e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sull'affidamento della minore, gli incontri padre-minore
Avuto riguardo agli esiti dell'indagine sociale condotta nel corso del giudizio e, in generale, del contegno assunto dal SI. che, a seguito del trasferimento della madre e Controparte_1
della minore a Bardonecchia, poco dopo l'ordinanza presidenziale che ha disciplinato lo svolgimento degli incontri in modalità protetta padre-figlia, si è reso sostanzialmente irreperibile, non fornendo pagina 4 di 7 alcuna informazione e notizia di sé, omettendo di intrattenere con la figlia una relazione stabile e, dunque, mancando di partecipare anche fattivamente alla sua crescita educativa, deve essere stabilito che la minore venga affidata alla madre, demandando alla stessa anche l'assunzione delle decisioni di maggior interesse.
Si è invero in presenza di concreti indici di inadeguatezza genitoriale del SI. Controparte_1
il quale, a quanto consta, non ha rapporti con la figlia, in presenza, a far data dal novembre
[...]
2022, si è completamente disinteressato di partecipare attivamente alla vita della figlia nonché, quantomeno a far data dal novembre 2023, alle sorti del presente procedimento.
Invero, nelle plurime relazioni in atti, gli operatori hanno dato atto di aver cercato di contattare il padre, il quale, tuttavia, non si è presentato agli appuntamenti fissati, rendendosi di fatto irreperibile
(v. relazioni depositate il 04.07.2023, 28.08.2023, 29.08.2023, 08.11.2023, 29.05.2024, 13.12.2024).
L'atteggiamento di sostanziale deresponsabilizzazione assunto dal padre non solo rispetto alla gestione della minore, ma anche rispetto alle eventuali ricadute sul suo percorso di crescita, legate ad un genitore che non si è dimostrato capace o disponibile a lavorare sulle proprie fragilità al fine di ripristinare una relazione di vicinanza con la stessa, esclude al momento l'opportunità di un suo coinvolgimento diretto nell'assunzione anche delle decisioni di maggior interesse per la minore che dunque verranno assunte dalla sola madre.
Il collocamento della prole minorenne viene confermato in capo alla SI.ra , la quale ha Pt_1
dimostrato di prendersi adeguatamente cura dei bisogni materiali ed emotivi della figlia.
Per ciò che attiene agli incontri padre-minore, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni presentate nell'ultima relazione sociale e prevedere, dunque, che le visite possano avvenire solo in luogo neutro e previo periodo di preparazione individuale per il padre e per la minore anche ad opera dell'educatore che presenzierà alle stesse e ciò al fine di accertare se il resistente garantirà la propria partecipazione al percorso di riavvicinamento alla figlia e consentirà all'educatore di acquisire strumenti utili alla gestione degli incontri, anche in considerazione dell'età della minore e all'assenza di SInificativi momenti di condivisione tra la stessa e il genitore in passato.
Non si ravvisa, alla luce dei positivi esiti delle relazioni dei servizi incaricati, la necessità di presa in carico della minore da parte dei servizi del territorio.
Sul contributo al mantenimento della minore.
Il contributo al mantenimento della figlia minore va determinato secondo i criteri stabiliti dall'art 337 ter c.c..
pagina 5 di 7 La situazione reddituale di parte ricorrente appare pressoché invariata dall'ordinanza presidenziale (v. dichiarazioni redditi e buste paga in atti).
Con riferimento al resistente, secondo quanto risulta dagli ultimi atti depositati, egli svolgeva lavori stagionali. Tuttavia, a far data dall'aprile 2023, non ha più svolto difese Controparte_1
nel presente giudizio, omettendo dunque anche la produzione di documentazione rilevante a ricostruire l'attuale situazione economica;
nonostante ciò, può certamente ritenersi che egli sia dotato di capacità lavorativa specifica, anche in ragione del precedente impiego svolto e dell'età anagrafica (39 anni), di talché deve certamente confermarsi l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre un assegno che deve essere disposto nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie meglio viste in dispositivo: trattasi di importo parzialmente superiore a quanto stabilito con ordinanza presidenziale, in considerazione della prolungata assenza di contatti fra il padre e la figlia (con conseguente assenza di alcuna forma di sostegno diretto al mantenimento della prole) e avuto riguardo alle accresciute eSIenze della minore in relazione all'età.
Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e devono essere interamente poste a carico della parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda (Cass. civ. Sez.
Unite Sent., 11-09-2007, n. 19014, conf. Cass. civ. Sez. III, 12-01-2011, n. 536, Cass. civ. Sez. III, 12-06-
2015, n. 12227), della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
• fase di studio € 900,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 950,00
• fase decisoria € 1.600,00
E dunque in totale € 4.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1
sensi dell'art. 151 co. 1 c.c..
Affida la figlia minore in via esclusiva a , demandando alla medesima altresì le Parte_1
decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche,
pagina 6 di 7 rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che la stessa mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Dispone che possa incontrare la figlia in idoneo ambiente neutro, da Controparte_1
individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo e stabilisce che detti incontri abbiano luogo con cadenza inizialmente quindicinale, a condizione che il genitore si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con la figlia una frequentazione regolare e stabilisce che le visite possano avvenire solo previo periodo di preparazione individuale per il padre e per la minore anche ad opera dell'educatore che presenzierà alle stesse.
Dispone che corrisponda a , a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento della figlia minore, un assegno di euro 400,00 mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative, sportive concordate o necessitate, e successivamente documentate, facendo riferimento le parti, in caso di disaccordo sulle singole voci di spesa, al
“Protocollo per i procedimenti di separazione, divorzio e affidamento di figli di coppie non coniugate avanti il Tribunale di Torino”.
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_1
lite, che liquida in complessivi € 4.250,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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