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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/09/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2872/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2017 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRUNI GIOVANNI
ATTORE
Contro CP_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VECCHIO GIUSEPPE CONVENUTO
Controparte_2
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. POGGIALI GIANCARLO INTERVENUTO
₪₪₪
1 La causa, assegnata alla scrivente in data 22.10.2021, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
739/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto nei suoi confronti, per il pagamento della complessiva somma di euro 29.979,97 (oltre spese ed interessi), quale saldo debitore del conto corrente ordinario 102094355, nonché quale residuo impagato del mutuo chirografario n. 4223946, contratti entrambi stipulati con . CP_1
Ed in particolare l'opponente ha contestato unicamente il credito relativo al conto corrente adducendo, quale unico motivo di opposizione, l'usurarietà della clausola determinativa degli interessi.
Con richiesta di condanna della convenuta opposta ai sensi dell'articolo 96
c.p.c. nonché di sospensione della provvisoria esecuzione.
In via istruttoria, con richiesta di ctu contabile.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni dell'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Con richiesta di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 29.1.2019 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e, ritenuta matura per la decisione previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente, è stata rimessa in decisione.
2 Si evidenzia altresì che con comparsa del 24.8.2022 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. quale cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da (cfr. documentazione allegata alla CP_1
comparsa di intervento), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste restitutorie formulate dall'opponente ed in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione,
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che la banca convenuta opposta (ed attore in senso sostanziale nell'ambito del presente giudizio oppositivo), ha fornito la prova del credito relativa al contratto di conto corrente in contestazione producendo il contratto e i relativi estratti conto (doc. n. 3 e doc. n. 6 del fascicolo monitorio, nonché docc. nn.
7-9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), allegando l'inadempimento dell' opponente, il quale invece non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova di aver estinto ogni suo debito con la banca e non essendo in contestazione, giova ribadire, il credito della banca relativo al prestito chirografario inter-partes.
Dunque, parte convenuta ha fornito la prova documentale del proprio credito
Ed infatti il contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dalle parti, risulta completo di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
A fronte di ciò le deduzioni dell'opponente in ordine all'usura si fondano sul mero rinvio agli esiti di una consulenza tecnica di parte, della quale si è limitato a reperire le conclusioni ed in ogni caso, come si dirà di seguito, fondate su premesse errate.
Ed inoltre, nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è avvalso della possibilità di specificare o modificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria,
3 non depositata, laddove nella seconda si è limitato a chiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il quantum che sarebbe stato illegittimamente percepito dalla banca.
In ogni caso, come si è già anticipato, la consulenza tecnica di parte, sulla cui base l'opponente ha fondato il proprio assunto, è basta su di una premessa errata, utilizzando cioè quale metodologia di verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse il TAEG e non il TEG.
Il TAEG/ISC, come stabilito dagli art. 121 e ss. T.U.B., costituisce un parametro di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli “annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”
(art. 123 T.U.B.) L'intermediario finanziario risponde qualora determinati oneri “non sono stati incluso sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (art. 125 bis T.U.B.).
In sintesi, il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari
4 finanziari;
serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96 contro l'usura.
Il TEG viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla
Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura; dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
Sul punto, giova osservare come, secondo giurisprudenza di legittimità, è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Infatti, la fattispecie della cd. usura oggettiva
(presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso- soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul
TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del
TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto
(lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero
5 considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti,
l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del
TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio (così, Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
Sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n.
19597/2020, le quali hanno sostenuto che va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1
L. n. 108/96 e il tasso effettivo globale della singola operazione.
Ciò posto nella specie è documentalmente provato il mancato superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente in contestazione, avuto riguardo al parametro del TEG.
6 Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alle fasi da ciascuna parte (convenuta e intervenuta) svolte, al valore della lite e ai parametri di cui al DM 55/14, ma con diminuzione della fase decisoria del 50% rispetto ai parametri base, avendo parte intervenuta depositato unicamente la Controparte_3
comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo il D.I n. 739/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le CP_1
spese di lite per la fase di studio, introduttiva e di trattazione, che si liquidano in euro 2.356,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi;
- condanna l'opponente a rifondere a parte intervenuta le Controparte_2
spese di lite per la fase decisoria, che si liquidano in euro 1.453,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.
Così deciso in Grosseto in data 12.09.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2872/2017 promossa da:
Parte_1
C.F. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BRUNI GIOVANNI
ATTORE
Contro CP_1
C.F. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. VECCHIO GIUSEPPE CONVENUTO
Controparte_2
C.F. P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. POGGIALI GIANCARLO INTERVENUTO
₪₪₪
1 La causa, assegnata alla scrivente in data 22.10.2021, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 5.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
739/2017 emesso dal Tribunale di Grosseto nei suoi confronti, per il pagamento della complessiva somma di euro 29.979,97 (oltre spese ed interessi), quale saldo debitore del conto corrente ordinario 102094355, nonché quale residuo impagato del mutuo chirografario n. 4223946, contratti entrambi stipulati con . CP_1
Ed in particolare l'opponente ha contestato unicamente il credito relativo al conto corrente adducendo, quale unico motivo di opposizione, l'usurarietà della clausola determinativa degli interessi.
Con richiesta di condanna della convenuta opposta ai sensi dell'articolo 96
c.p.c. nonché di sospensione della provvisoria esecuzione.
In via istruttoria, con richiesta di ctu contabile.
Costituendosi in giudizio, parte convenuta opposta ha contestato in fatto e in diritto le ragioni dell'opponente e ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Con richiesta di rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione.
Respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione con ordinanza del 29.1.2019 ed esperito con esito negativo il tentativo obbligatorio di mediazione, la causa è stata istruita su base documentale e, ritenuta matura per la decisione previo rigetto delle istanze istruttorie di parte opponente, è stata rimessa in decisione.
2 Si evidenzia altresì che con comparsa del 24.8.2022 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'articolo 111 c.p.c. quale cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da (cfr. documentazione allegata alla CP_1
comparsa di intervento), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle richieste restitutorie formulate dall'opponente ed in ogni caso l'infondatezza dell'opposizione,
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Deve in primo luogo rilevarsi che la banca convenuta opposta (ed attore in senso sostanziale nell'ambito del presente giudizio oppositivo), ha fornito la prova del credito relativa al contratto di conto corrente in contestazione producendo il contratto e i relativi estratti conto (doc. n. 3 e doc. n. 6 del fascicolo monitorio, nonché docc. nn.
7-9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), allegando l'inadempimento dell' opponente, il quale invece non ha fornito, come sarebbe stato suo onere, la prova di aver estinto ogni suo debito con la banca e non essendo in contestazione, giova ribadire, il credito della banca relativo al prestito chirografario inter-partes.
Dunque, parte convenuta ha fornito la prova documentale del proprio credito
Ed infatti il contratto di conto corrente, regolarmente sottoscritto dalle parti, risulta completo di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
A fronte di ciò le deduzioni dell'opponente in ordine all'usura si fondano sul mero rinvio agli esiti di una consulenza tecnica di parte, della quale si è limitato a reperire le conclusioni ed in ogni caso, come si dirà di seguito, fondate su premesse errate.
Ed inoltre, nonostante le puntuali prese di posizione della banca nella comparsa di risposta, l'opponente non si è avvalso della possibilità di specificare o modificare le proprie eccezioni nella prima memoria istruttoria,
3 non depositata, laddove nella seconda si è limitato a chiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio per determinare il quantum che sarebbe stato illegittimamente percepito dalla banca.
In ogni caso, come si è già anticipato, la consulenza tecnica di parte, sulla cui base l'opponente ha fondato il proprio assunto, è basta su di una premessa errata, utilizzando cioè quale metodologia di verifica dell'usurarietà dei tassi di interesse il TAEG e non il TEG.
Il TAEG/ISC, come stabilito dagli art. 121 e ss. T.U.B., costituisce un parametro di costo che obbligatoriamente deve essere riportato “in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata” negli “annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”
(art. 123 T.U.B.) L'intermediario finanziario risponde qualora determinati oneri “non sono stati incluso sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” (art. 125 bis T.U.B.).
In sintesi, il TAEG è un tasso virtuale che non si applica al calcolo delle rate di rimborso, bensì funge da indicatore per dichiarare il costo globale del prestito o del mutuo e ricomprende gli effetti di tutte le spese che risultano obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento.
Al contrario, la normativa sull'usura di cui alla L. 108/1996, espressamente prevede all'art. 2 che la valutazione di usurarietà di un rapporto vada effettuata utilizzando esclusivamente il Tasso Effettivo Globale Medio (TEG), non TAEG/ISC.
Il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari
4 finanziari;
serve a determinare il tasso massimo che non può essere oltrepassato secondo quanto previsto dalla legge 108/96 contro l'usura.
Il TEG viene segnalato su base annuale, dagli intermediari finanziari alla
Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura; dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.
Sul punto, giova osservare come, secondo giurisprudenza di legittimità, è assolutamente necessario utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili. Infatti, la fattispecie della cd. usura oggettiva
(presunta), o in astratto, è integrata a seguito del mero superamento del tasso- soglia, che a sua volta viene ricavato mediante l'applicazione di uno spread sul
TEGM; posto che il TEGM viene trimestralmente fissato dal Ministero dell'Economia sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, a loro volta effettuate sulla scorta delle metodologie indicate nelle richiamate Istruzioni, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del
TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale. Il giudizio in punto di usurarietà si basa infatti, in tal caso, sul raffronto tra un dato concreto
(lo specifico TEG applicato nell'ambito del contratto oggetto di contenzioso) e un dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla tipologia di appartenenza del contratto in questione), sicché - se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo - il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato. In definitiva, può sostenersi che quand'anche le rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia dovessero
5 considerarsi inficiate da un profilo di illegittimità (per contrarietà alle norme primarie regolanti la materia, secondo le argomentazioni della giurisprudenza penalistica citata), questo non potrebbe in alcun modo tradursi nella possibilità, per l'interprete, di prescindervi, ove sia in gioco - in una unitaria dimensione afflittiva della libertà contrattuale ed economica - l'applicazione delle sanzioni penali e civili, derivanti dalla fattispecie della cd. usura presunta, dovendosi allora ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione. Ed in effetti,
l'utilizzo di metodologie e formule matematiche alternative, non potrebbe che riguardare tanto la verifica del concreto TEG contrattuale, quanto quella del
TEGM: il che significa che il giudice - chiamato a verificare il rispetto della soglia anti- usura - non potrebbe limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l'utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d'Italia, con il TEGM rilevato proprio a seguito dell'utilizzo di questi ultimi, ma sarebbe tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio (così, Cass., 22 giugno 2016, n. 12965).
Sul punto, si sono pronunciate anche le Sezioni Unite con la sentenza n.
19597/2020, le quali hanno sostenuto che va confermata la piena razionalità del cd. principio di simmetria, secondo cui deve esservi simmetria tra tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente a norma dell'art. 2 comma 1
L. n. 108/96 e il tasso effettivo globale della singola operazione.
Ciò posto nella specie è documentalmente provato il mancato superamento del tasso soglia nel rapporto di conto corrente in contestazione, avuto riguardo al parametro del TEG.
6 Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione o rilievo, anche in via istruttoria, assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo alle fasi da ciascuna parte (convenuta e intervenuta) svolte, al valore della lite e ai parametri di cui al DM 55/14, ma con diminuzione della fase decisoria del 50% rispetto ai parametri base, avendo parte intervenuta depositato unicamente la Controparte_3
comparsa conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo il D.I n. 739/2017, dichiarato provvisoriamente esecutivo;
- condanna l'opponente a rifondere a parte convenuta opposta le CP_1
spese di lite per la fase di studio, introduttiva e di trattazione, che si liquidano in euro 2.356,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi;
- condanna l'opponente a rifondere a parte intervenuta le Controparte_2
spese di lite per la fase decisoria, che si liquidano in euro 1.453,00 per compensi, oltre oneri e accessori come per legge e oltre al 15% a titolo di spese generali sui compensi.
Così deciso in Grosseto in data 12.09.2025
Il Giudice
Dott. Claudia Frosini
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