TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 1314/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, decorso il termine del 26 novembre 2025 assegnato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 24 novembre 2025 e da parte resistente in data 13 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1314/2024 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Ranchino, Parte_1 come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Claudio RI, come da procura in atti;
RESISTENTE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 deduceva che la Parte_1 patologia diagnosticata (sindrome del tunnel carpale) era causalmente riconducibile all'attività lavorativa dalla stessa espletata, quale parrucchiera;
deduceva in particolare: - di aver svolto la predetta attività lavorativa dal 1987 dapprima come dipendente e successivamente in qualità di titolare di impresa artigiana;
- di continuare tutt'oggi a svolgere attività lavorativa, in ragione
1 dell'esiguità del trattamento pensionistico che non le consente di assolvere alle proprie necessità economiche;
- di occuparsi di tutte le mansioni attinenti alla attività Di parrucchiera, come il taglio, la piega, il colore, le acconciature, adoperando manualmente forbici, pettini, spazzole, phon etc.; - che lo svolgimento delle predette mansioni ha comportato un'esposizione prolungata al rischio di posture incongrue con l'esecuzione di movimenti che richiedono forza, eseguiti in maniera ripetitiva, determinando sovraccarico meccanico ed esposizione a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio, con il sollevamento delle braccia al di sopra delle spalle in particolare nelle fasi di taglio e asciugatura con phon, continua stimolazione del nervo ulnare per l'utilizzo delle forbici che richiedono l'abduzione e l'estensione del pollice e del medio;
- di svolgere la predetta attività dal martedì al sabato per 9/10 ore al giorno;
- di aver contratto, a causa di tali esposizioni, la malattia professionale del nervo ulnare mediano e del polso bilaterale sensimotoria a prevalenza sensitiva di grado severo, per come risulta dall'esame elettromiografico effettuato in data 04.03.2024; - che in data 28.11.2023 l' aveva già CP_2 riconosciuto un infortunio, liquidato nella misura del 9%; - che l' , cui veniva denunciata CP_1 la malattia professionale, definiva negativamente la pratica, ribadendo l'assenza di nesso di causalità tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- concludeva pertanto chiedendo che, previo accertamento dell'origine professionale della malattia e della conseguente invalidità del
6% o della diversa percentuale accertata, l' venisse condannato e alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo e/o rendita, dalla data della richiesta, con interessi e rivalutazione monetaria, previo cumulo con le invalidità pregresse e già accertate, con vittoria di spese di lite e compenso professionale, da distrarsi.
Con memoria depositata il 21 gennaio 2025 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1 rigetto della domanda, deducendo che le lavorazioni cui la ricorrente è stata ed è tutt'oggi adibita non risultano comprese nelle tabelle predisposte dalla legge in relazione alla patologia lamentata;
per l'effetto eccepiva che, venendo meno la presunzione legale di correlazione causale tra malattia e attività professionale, il lavoratore ha l'onere di provare in modo concreto e specifico sia l'esposizione a rischio, idonea a produrre l'insorgenza della malattia, sia il nesso eziologico di causalità materiale con l'ambiente di lavoro;
al contrario, dalle indagini condotte dall'Istituto e in particolare dalla relazione del medico incaricato effettuata sulla base dell'esame ecografico del 03.7.24, risultava che la genesi di natura meccanico-compressiva e, quindi, lavorativa usurante era da escludere.
La causa veniva istruita mediante prova testi e CTU medico legale e, all'esito, discussa per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
2 È utile premettere, in diritto, che in materia di malattia professionale il d.p.r. 30 giugno 1965 n.
1124 all'art. 3 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda le patologie CP_1 indicate nella tabella allegato 4 contratte nell'esercizio e a causa dell'attività lavorativa ivi specificata. La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988 n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal d. lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 il cui art. 13 prevede un indennizzo per il danno biologico a fronte di una riduzione della capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al
16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. in via amministrativa la pratica di riconoscimento della malattia sofferta dalla parte ricorrente per carenza del nesso causale tra il rischio lavorativo a cui è stata esposta la stessa ricorrente e la patologia denunciata e ribadendo in fase giudiziale.
All'esito dell'espletata prova testimoniale, è emersa conferma della tipologia di mansioni svolte dalla ricorrente per come allegate in ricorso;
in particolare, la teste
[...]
, sorella della ricorrente, riguardo la circostanza che l'istante ha svolto Testimone_1
l'attività di parrucchiera dapprima come lavoro subordinato e successivamente in qualità di titolare presso la sua impresa artigiana, con decorrenza dal 1987 ha dichiarato: “preciso che per un paio di anni mia sorella ha lavorato come dipendente e poi in proprio dal 1990; il negozio si trova in via Castello e si è sempre trovato lì; …dal 1990 al 1992 il negozio era intestato a una snc di cui anch'io ero socia;
poi ho avuto un tumore e ho smesso di lavorare;
sono stata molto male per circa 5 anni e quindi non andavo a trovarla molto raramente;
dopo, quando ho iniziato a stare meglio, andavo a trovarla in negozio, per farle visita, circa 1-2 volte
a settimana;
abbiamo abitato nella stessa casa dal 1995 al 2004. Da circa 3-4 anni io lavoro come collaboratrice familiare.”. Per quanto concerne le mansioni lavorative inerenti all'attività di parrucchiera, ha confermato che la ricorrente si occupa del taglio capelli, effettuato con l'uso
3 di forbici e saltuariamente con l'uso di rasoi elettrici, su donne e uomini, della tintura, dell'esecuzione di colpi di sole, della piega con utilizzo di spazzole, pettini, e di phon. La teste, inoltre, riguardo la circostanza che la ricorrente, nonostante sia pensionata, continua tutt'oggi a svolgere attività lavorativa, in ragione dell'esiguità del trattamento pensionistico che non consente di assolvere alle necessità economiche dell'istante, ha dichiarato: “confermo..perché la pensione che percepisce è di € 613,00 ”. Riguardo l'orario di lavoro ha specificato: “il negozio apre alle 8:30 fino alle 12:30 e poi dalle 15:30 fino alle 19:00; ultimamente dopo il covid il lavoro è un po' calato e lei lavora su appuntamento per cui può succedere che alle
18:00 chiude”. (cfr verbale di escussione testimoniale di , Testimone_1 all'udienza del 21.05.2025).
Le mansioni così descritte sono state confermate anche dal teste cognato Testimone_2 della ricorrente, il quale in particolare ha affermato: “la ricorrente è venuta in Italia nel 1983; all'inizio ha lavorato come parrucchiera dipendente prima ad Assisi e poi a Terni;
poi da circa il 1990 come titolare;
ha sempre avuto il negozio di parrucchiera in via Castello 50… negli ultimi anni ci lavora anche mia moglie come collaboratrice familiare”. Per quanto concerne l'espletamento delle mansioni inerenti all'attività di parrucchiera ha dichiarato che: so che è molto brava nel taglio e applica le estention;
so che fa la piega;
ADR mia cognata non ha mai avuto dipendenti e quindi si è sempre occupava di tutto dal lavaggio al taglio, piega, al colore;
solo negli ultimi anni mia moglie la aiuta ad esempio con il lavaggio o con la preparazione del colore, mentre il taglio e l'acconciatura la fa sempre lei….”.Riguardo l'orario di lavoro ha specificato: “confermo che la ricorrente lavorava dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15.30 alle 19:30; ciò posso riferire perché era l'orario che faceva mia moglie i primi anni, quando lavoravano insieme”; (cfr. verbale di escussione testimoniale di all'udienza del Testimone_2
21.05.2025).
Ritenuto necessario sottoporre all'esame di un medico il materiale istruttorio acquisito, è stata disposta CTU medico legale, all'esito della quale il consulente nominato dottor Persona_1
ha concluso per la sussistenza di una relazione causale tra l'attività lavorativa svolta e
[...] la malattia accertata “sofferenza cronica bilaterale severa del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale)”.
Il CTU, riguardo la patologia riscontrata, ha spiegato che: “La Sindrome del Tunnel Carpale
(STC) rientra tra le patologie muscoloscheletriche lavoro-correlate degli arti superiori che sono una famiglia di patologie per lo più includenti forme tendinee (tendiniti, peritendiniti e tenosiviti alla mano, al polso e alla spalla, epicondiliti al gomito) e da interessamento nervoso…. patologie largamente diffuse nella “popolazione non esposta”, per cause legate ad
4 esempio all'invecchiamento o a pregressi traumatismi, ma in maniera sicuramente maggiore tra i lavoratori che effettuano attività lavorative che richiedono un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore, mansioni con compiti ciclici e ripetitivi in cui è richiesto un uso della forza”; ha successivamente affermato, sulla scorta degli elementi anamnestici, clinici e strumentali esaminati che: “è possibile ritenere che l'attività lavorativa svolta dal ricorrente abbia rivestito un ruolo di sicura rilevanza nel determinismo della patologia in discussione. La storia lavorativa dell'assicurata, parrucchiera per circa 40 anni, è caratterizzata da attività che implicano - per loro natura - elevata frequenza di movimenti ripetitivi del polso e di prolungata prensione della mano, tali da determinare quei disturbi al distretto polso mano di cui è oggi portatrice. Coerenti, in tal senso, risultano anche le risultanze del questionario per malattie causate da movimenti ripetuti nonché le deposizioni testimoniali rese all'udienza del 21.05.2025”.
In ordine alla quantificazione dei postumi, il CTU, avuto riguardo - secondo un criterio analogico-proporzionale - a quanto indicato alla voce n. 163 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7), di cui alle tabelle previste dal D.Lgs. n. 38/2000, ha stimato il danno biologico nella misura del 6% (sei per cento) per la
“malattia professionale consistente in “sofferenza cronica bilaterale severa del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale”.
Operato poi il cumulo con le invalidità già accertate e riconosciute (frattura del trochite omerale
e del collo chirurgico dell'omero sinistro), il CTU ha valutato il danno biologico complessivo nella misura del 13% (tredici per cento), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Trasmesso l'elaborato peritale alle parti, al CTU sono giunte note di dissenso da parte del consulente di parte resistente, secondo cui manca un storia clinica che giustifichi l'esistenza della patologia denunciata dall'istante, avendo quest'ultima dichiarato all' in sede di visita CP_1 medico legale, di non essersi mai sottoposta ad interventi chirurgici a livello dei polsi e di non aver mai eseguito visite specialistiche ortopediche ed accertamenti strumentali, portando in visione solamente il referto dell'esame EMG degli arti superiori eseguito in data 04.03.2024.
Rispondendo alle osservazioni del CTP di parte ricorrente, il CTU ha efficacemente replicato rappresentando che “la professionalità di una determinata patologia non può essere esclusa, con semplice automatismo, per il solo fatto di non avere a disposizione referti specialistici e/o verbali di atti operatori, dovendosi necessariamente analizzare anche tutta la storia lavorativa degli assicurati. L'aspetto dal quale muovere è la tipologia di attività lavorativa ed il tempo di
5 svolgimento della stessa… posto che la sussistenza della malattia denunciata non possa ritenersi in discussione attese le risultanze dell'esame EMG ed i rilievi obiettivi apprezzati da questo CTU, è difficile ritenere – sotto il profilo del nesso causale – che l'attività lavorativa sia risultata marginale, considerato che per 40 anni la donna ha effettuato sempre lo stesso lavoro di parrucchiera innegabilmente incentrato su attività che implicano movimenti reiterati del polso e prensione prolungata della mano. Il fatto poi che l'esame strumentale sia stato effettuato solo all'età di 76 anni porta a considerare come possibile l'evenienza che al determinismo della malattia possano aver contribuito anche condizioni para-fisiologiche correlate all'età che, tuttavia, non possono di certo offuscare la posizione centrale dell'attività lavorativa, ruolo a cui ricondurre – quantomeno in termini di concausa efficiente – la genesi della malattia in discussione”. Confermando, quindi, le conclusioni raggiunte.
Invero, all'esito della dialettica processuali tra i consulenti, le conclusioni del CTU possono essere poste a fondamento della decisione in quanto logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Ne consegue l'accoglimento della domanda, con il riconoscimento, in base al grado di invalidità riscontrato per la menomazione accertata “sofferenza cronica bilaterale severa del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale)”, pari al 6%
e, operato il cumulo con le menomazioni pregresse, complessivamente pari al 13%, del diritto all'indennizzo erogato in capitale, da calcolarsi secondo i criteri di legge (art. 13 d.lgs. 38/2000) oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e del pregio dell'attività defensionale effettivamente svolta.
Parimenti, le spese di CTU, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara l'origine professionale della patologia “sofferenza cronica bilaterale severa del nervo mediano, al polso, strumentalmente documentata (s. del tunnel carpale bilaterale)” di cui la ricorrente è affetta, cui consegue un danno biologico del 6% e, previo cumulo con le pregresse
6 menomazioni, e condanna l' al pagamento dell'indennizzo erogato in capitale, in ragione CP_1 di un danno biologico nella misura complessiva pari al 13%, oltre interessi legali o rivalutazione, se maggiore, dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo;
- condanna il resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 con oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Angelo Ranchino per dichiarato anticipo;
- spese di CTU liquidate come da separato decreto.
Terni, 27 novembre 2025
Si comunichi
Il giudice
(dott. Luciana Nicolì)
7