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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Parte_1
OL
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 30.053,42).
Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (indennità di accompagnamento) aggiungendo che l' aveva disposto, con comunicazione in data 11.06.2025, il recupero CP_2 della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° gennaio 2020/31 maggio 2025, avendo l' accertato il venir meno del CP_1 requisito sanitario in precedenza riconosciuto in sede giudiziale, con riferimento, appunto, all' indennità di accompagnamento.
1 La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, rilevando che dopo il riconoscimento in sede giudiziale dei requisiti sanitari previsti per l'indicata prestazione assistenziale, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti ai fini della fruizione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Aggiungeva che il CAF a cui si era rivolta per l'invio della domanda amministrativa relativa all'handicap aveva erroneamente presentato anche una domanda volta al riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile, così dando luogo ad un accertamento negativo dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, riconosciuti in sede giudiziale.
Dedotta, altresì, l'intangibilità dell'accertamento contenuto nel Decreto di
Omologazione emesso ex art. 445 bis c.p.c. dal Tribunale di Cosenza in data
2 maggio 2019, concludeva chiedendo “confermare la legittimità e l'efficacia vincolante fra le parti del Decreto di Omologa del 02/07/2019, con cui il Tribunale di Cosenza ha accertato positivamente il requisito sanitario alla ricorrente riconoscendole il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in quanto atto non impugnabile e non modificabile;
- Accertare, previa revoca e/o annullamento
e/o disapplicazione di ogni atto presupposto, l'illegittimità della comunicazione di restituzione delle somme corrisposte dal 01/09/2020 al 31/05/2025 e per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del CP_1 sopra menzionato decreto di Omologa a riliquidare e corrispondere alla ricorrente la prestazione dell'indennità di accompagnamento già riconosciuta con il Decreto di
Omologa e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
2 La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 16.11.2025, la parte convenuta il 14.11.2025.
L ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità CP_1 secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché
è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v.
Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005 e n. 2056/2004).
Si osserva che più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude
3 la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, CP_2 comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo
4 attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021)
Ebbene, il caso in esame è sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte nella pronuncia da ultimo indicata.
Il verbale della visita di collegiale del 06.05.2021, al cui esito non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento, non risulta sia stato comunicato alla ricorrente (non è stata, infatti, prodotta, la relazione di notifica;
è in atti un solo documento tratto dal sistema informatico interno all' da cui risulterebbe che il CP_1 verbale è stato comunicato alla ricorrente in data 21.05.2021; documento contestato e chiaramente insufficiente ai fini di una prova dell'avvenuta conoscenza dell'esito della visita collegiale); la prestazione assistenziale, inoltre, è stata erogata per ulteriori quattro anni dopo la visita collegiale.
Tali circostanze di fatto si deve ritenere abbiano generato un affidamento incolpevole nella percipiente in ordine all'accertamento eseguito dall' CP_1
“che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione”, potendosi ragionevolmente escludere che la ricorrente abbia violato regole di correttezza, posto che nella situazione data (vale a dire a fronte di un comportamento dell'istituto che appariva oggettivamente inequivocabile nel senso di una conferma del precedente accertamento dei requisiti sanitari, avvenuto in sede giudiziale) non vi
5 erano i presupposti per esigere che la stessa si attivasse al fine di verificare un eventuale esito della revisione, diverso da quello suggerito dal comportamento dell'istituto previdenziale.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, attesa la buona fede della ricorrente nella percezione delle somme indebite e la condotta dell'istituto previdenziale idonea a generare l'affidamento incolpevole della percipiente.
Non può trovare, tuttavia, accoglimento la domanda di ripristino della prestazione, atteso che in ogni caso il verbale della visita collegiale e l'accertamento negativo dei requisiti sanitari non sono stati oggetto di una istanza ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, mantengono la loro piena efficacia, anche preclusiva rispetto alla domanda di condanna al ripristino dell'indennità.
Non rileva, inoltre, che il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza il
02/07/2019 non sia impugnabile né modificabile (da parte del Giudice), così come previsto dal citato art. 445 bis c.p.c.; tanto, infatti, non preclude eventuali successive determinazioni in sede amministrativa.
La non impugnabilità non attribuisce all'accertamento dei requisiti sanitari carattere di definitività, atteso che tali requisiti sono per loro natura
“modificabili” anche “in melius” potendo le patologie regredire al punto da giustificare un diverso accertamento dei requisiti sanitari (nel caso di specie accertati solo giudizialmente).
Neanche rileva la circostanza relativa all'errore asseritamente commesso dal in ordine alla non richiesta proposizione della domanda amministrativa per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'indennità di accompagnamento.
La domanda, infatti, è stata comunque presentata (sulla base di un certificato redatto e sottoscritto da un sanitario) dando luogo al conseguente iter amministrativo e all'accertamento da parte della relativa
Commissione Medica che all'esito della verifica, alla quale la parte si è
6 sottoposta, non ha riconosciuto i requisiti sanitari previsti per la prestazione assistenziale,.
Il dedotto errore, sussistendone i presupposti, può solo giustificare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di chi ha presentato la domanda amministrativa, eventualmente responsabile di aver determinato un accertamento non richiesto perché non necessario atteso il riconoscimento giudiziale dei requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, e si liquidano, in base in base al valore effettivo della controversia (euro 30.053,42) compensate al 50% atteso il rigetto di un capo della domanda.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l' non può procedere CP_1 nei confronti della ricorrente alla ripetizione delle somme richieste con comunicazione in data 11 giugno 2025.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al CP_1
50%, liquida in euro 2.319,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4012/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCA Parte_1
OL
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la Sig.ra conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' deducendo l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (euro 30.053,42).
Esponeva in particolare la ricorrente di essere stata titolare di una prestazione di invalidità (indennità di accompagnamento) aggiungendo che l' aveva disposto, con comunicazione in data 11.06.2025, il recupero CP_2 della somma sopra indicata, indebitamente corrisposta per il periodo 1° gennaio 2020/31 maggio 2025, avendo l' accertato il venir meno del CP_1 requisito sanitario in precedenza riconosciuto in sede giudiziale, con riferimento, appunto, all' indennità di accompagnamento.
1 La ricorrente deduceva l'irripetibilità dell'indebito per assenza di dolo, rilevando che dopo il riconoscimento in sede giudiziale dei requisiti sanitari previsti per l'indicata prestazione assistenziale, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti sanitari prescritti ai fini della fruizione dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n.
104/1992.
Aggiungeva che il CAF a cui si era rivolta per l'invio della domanda amministrativa relativa all'handicap aveva erroneamente presentato anche una domanda volta al riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per l'invalidità civile, così dando luogo ad un accertamento negativo dei requisiti per l'indennità di accompagnamento, riconosciuti in sede giudiziale.
Dedotta, altresì, l'intangibilità dell'accertamento contenuto nel Decreto di
Omologazione emesso ex art. 445 bis c.p.c. dal Tribunale di Cosenza in data
2 maggio 2019, concludeva chiedendo “confermare la legittimità e l'efficacia vincolante fra le parti del Decreto di Omologa del 02/07/2019, con cui il Tribunale di Cosenza ha accertato positivamente il requisito sanitario alla ricorrente riconoscendole il diritto a percepire l'indennità di accompagnamento in quanto atto non impugnabile e non modificabile;
- Accertare, previa revoca e/o annullamento
e/o disapplicazione di ogni atto presupposto, l'illegittimità della comunicazione di restituzione delle somme corrisposte dal 01/09/2020 al 31/05/2025 e per l'effetto condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del CP_1 sopra menzionato decreto di Omologa a riliquidare e corrispondere alla ricorrente la prestazione dell'indennità di accompagnamento già riconosciuta con il Decreto di
Omologa e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a corrispondere i supplementi sui ratei arretrati dovuti in esito alla riliquidazione con interessi come per legge. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Si costituiva l' e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza. CP_1
Veniva fissata per la discussione l'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
2 La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 16.11.2025, la parte convenuta il 14.11.2025.
L ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità CP_1 secondo cui “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione
o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti
(mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché
è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v.
Corte Cost. n.448 del 2000)” (Cass., Sez. L. n. 6610/2005 e n. 2056/2004).
Si osserva che più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “ … il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte
Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude
3 la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore
(Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431). Può altresì dirsi dato acquisito quello per cui «non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, atteso che (...) rientra
(...) nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell'una o dell'altra prestazione» (Corte Costituzionale 22 luglio
2004, n. 264; in senso analogo Corte Costituzionale 27 ottobre 2000, n. 448)". Va affermato, pertanto, che la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, quale quello in esame, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens. Nella fattispecie in esame va, in primo luogo, rilevato che l' non ha provveduto secondo le regole dell'art. 37, CP_2 comma 8, L n 448 /1998, una volta venuto meno il requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento ed a provvedere entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica ed anzi ha continuato ad erogare la prestazione per un lungo lasso di tempo. La Corte territoriale ha inoltre, accertato, con valutazione in fatto non censurabile in cassazione, che la non addebitabilità al ricorrente dell'erogazione era pacifica e che sussisteva una situazione idonea a generare l'affidamento incolpevole. Si era infatti venuta a configurare, secondo la Corte d'Appello, una vera e propria situazione di affidamento dell'assistito, che si è sviluppata ben oltre il periodo entro cui era legittimo
4 attendersi una revoca della prestazione da parte dell' Va rilevato a CP_1 riguardo che, rispetto all'operato dell'ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall'assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti (cfr. per fattispecie analoghe, Cass. nn. 17576 del 2002, 537 del 2015), coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l'utilità e gli interessi dell'altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n.
17642 del 2012). Nella fattispecie non sono stati rilevati violazione di doveri di correttezza e dunque sussiste la ripetibilità solo a decorrere dalla revoca e non certo dalla visita di revisione avuto riguardo anche alla circostanza che non risulta accertata incontrovertibilmente la sua notifica alla parte” (Cass., Sez. L. n. 4668 del 07.10.2020, depositata il 22.02.2021)
Ebbene, il caso in esame è sovrapponibile a quello esaminato dalla Corte nella pronuncia da ultimo indicata.
Il verbale della visita di collegiale del 06.05.2021, al cui esito non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti sanitari prescritti per l'indennità di accompagnamento, non risulta sia stato comunicato alla ricorrente (non è stata, infatti, prodotta, la relazione di notifica;
è in atti un solo documento tratto dal sistema informatico interno all' da cui risulterebbe che il CP_1 verbale è stato comunicato alla ricorrente in data 21.05.2021; documento contestato e chiaramente insufficiente ai fini di una prova dell'avvenuta conoscenza dell'esito della visita collegiale); la prestazione assistenziale, inoltre, è stata erogata per ulteriori quattro anni dopo la visita collegiale.
Tali circostanze di fatto si deve ritenere abbiano generato un affidamento incolpevole nella percipiente in ordine all'accertamento eseguito dall' CP_1
“che si è sviluppato ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione”, potendosi ragionevolmente escludere che la ricorrente abbia violato regole di correttezza, posto che nella situazione data (vale a dire a fronte di un comportamento dell'istituto che appariva oggettivamente inequivocabile nel senso di una conferma del precedente accertamento dei requisiti sanitari, avvenuto in sede giudiziale) non vi
5 erano i presupposti per esigere che la stessa si attivasse al fine di verificare un eventuale esito della revisione, diverso da quello suggerito dal comportamento dell'istituto previdenziale.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, attesa la buona fede della ricorrente nella percezione delle somme indebite e la condotta dell'istituto previdenziale idonea a generare l'affidamento incolpevole della percipiente.
Non può trovare, tuttavia, accoglimento la domanda di ripristino della prestazione, atteso che in ogni caso il verbale della visita collegiale e l'accertamento negativo dei requisiti sanitari non sono stati oggetto di una istanza ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, mantengono la loro piena efficacia, anche preclusiva rispetto alla domanda di condanna al ripristino dell'indennità.
Non rileva, inoltre, che il decreto emesso dal Tribunale di Cosenza il
02/07/2019 non sia impugnabile né modificabile (da parte del Giudice), così come previsto dal citato art. 445 bis c.p.c.; tanto, infatti, non preclude eventuali successive determinazioni in sede amministrativa.
La non impugnabilità non attribuisce all'accertamento dei requisiti sanitari carattere di definitività, atteso che tali requisiti sono per loro natura
“modificabili” anche “in melius” potendo le patologie regredire al punto da giustificare un diverso accertamento dei requisiti sanitari (nel caso di specie accertati solo giudizialmente).
Neanche rileva la circostanza relativa all'errore asseritamente commesso dal in ordine alla non richiesta proposizione della domanda amministrativa per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'indennità di accompagnamento.
La domanda, infatti, è stata comunque presentata (sulla base di un certificato redatto e sottoscritto da un sanitario) dando luogo al conseguente iter amministrativo e all'accertamento da parte della relativa
Commissione Medica che all'esito della verifica, alla quale la parte si è
6 sottoposta, non ha riconosciuto i requisiti sanitari previsti per la prestazione assistenziale,.
Il dedotto errore, sussistendone i presupposti, può solo giustificare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di chi ha presentato la domanda amministrativa, eventualmente responsabile di aver determinato un accertamento non richiesto perché non necessario atteso il riconoscimento giudiziale dei requisiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma, e si liquidano, in base in base al valore effettivo della controversia (euro 30.053,42) compensate al 50% atteso il rigetto di un capo della domanda.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara che l' non può procedere CP_1 nei confronti della ricorrente alla ripetizione delle somme richieste con comunicazione in data 11 giugno 2025.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite, che, già compensate al CP_1
50%, liquida in euro 2.319,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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