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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 3777/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTEN ZA
Nel procedimento promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna
Cicero, giusta procura in atti;
contro nata in [...] il [...] residente in [...]
Veneto n. 23 C.F. , quale genitrice della minore C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...], rappresentata dall' Avv. Domenico Sapuppo, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
Veneto n.23, rappresenta nell'odierno giudizio dall' nella qualità di Controparte_2
curatore speciale della minore, giusto decreto reso dal Tribunale di Siracusa il 03.08.2022,
pagina 1 di 7 nel proc.n. 2080/2022 V.G Tribunale di Siracusa, che dichiara di stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nell'interesse della minore, con l'intervento del PM (con parere favorevole il 9.07.2024)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione depositato in data 9.08.2022 , premettendo di essere Parte_1
venuto a conoscenza nel mese di aprile del 2022 di non essere il padre biologico della minore (nata a [...] il [...]), da lui riconosciuta subito dopo la Persona_1 nascita, chiedeva al Tribunale accogliersi l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. e conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Solarino di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Nello specifico rappresentava di aver avuto una relazione affettiva dal 2016 Parte_1 all'aprile 2022 con che al momento della rottura della relazione con la Persona_2
convenuta, quest'ultima gli aveva rivelato che il padre naturale della figlia era in realtà
(nato il 16.4. 1985), il quale ha sempre avuto rapporti costanti con la famiglia Persona_3
e con la minore.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la minore
[...]
per il tramite del suo curatore speciale, Avv. nominata giusto Per_1 Controparte_2
decreto del Tribunale del 3.08.2022 (proc. 2080/2022), la quale chiedeva, previo accertamento della verità biologica e dell'assenza di pregiudizio per la minore, una pronuncia in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2017.
Si costituiva, altresì, madre della minore la quale, CP_3 Persona_1 confermando la ricostruzione dei fatti in seno all'atto di citazione, si associava alla richiesta di . Parte_1
pagina 2 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 20.02.2025 il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi.
2. Ciò posto in fatto, occorre rilevare in diritto quanto segue.
Le azioni di stato sono azioni giudiziali perviste dal nostro ordinamento sia al fine di attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti dei genitori, sia a cancellare uno status di figlio acquisito non corrispondente al vero.
L'azione promossa da va inquadrata nella disciplina giuridica della Parte_1 impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disciplinato oggi dall'art. 263
c.c.
La norma al comma 1 prevede che il riconoscimento può essere impugnato, per difetto di veridicità, dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
Dunque, anche chi ha effettuato il riconoscimento può impugnare il proprio atto, e ciò indipendentemente dalla sua buona o mala fede al momento del riconoscimento, cosicchè è irrilevante la condizione subbiettiva dell'autore del falso riconoscimento.
La norma prevede un limite temporale all'impugnazione ad opera dell'autore del riconoscimento, lasciando così prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza, in ogni caso, di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio;
solo per il figlio l'azione resta imprescrittibile e solo questi, dunque, può decidere in ogni momento di recidere il rapporto di filiazione che non sia veritiero.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita;
salvo che l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, in tal caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto pagina 3 di 7 conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
In ogni caso l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
E' opportuno rilevare che detto termine, secondo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 133/2021) , non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU atteso che un così lungo decorso del tempo incide sul legame familiare radicandolo e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis , in modo tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 263, comma 3, c.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
La stessa Corte (n. 272/2017) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata sulla premessa che essa non consente di tenere in considerazione il superiore interesse del bambino. Ha precisato il giudice delle Legge che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale. “Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art.
263, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se
l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della
pagina 4 di 7 donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità”.
Con la suddetta sentenza la Corte ha quindi affermato l'innovativo principio concernente la necessità di contemperare il principio della verità biologica con quello dell'interesse del minore nell'ambito dell'azione di stato di cui all'art. 263 del codice civile, superando così
l'automatismo previsto con la precedente giurisprudenza, con la quale, invece, aveva concluso nel ritenere che non si potesse contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del minore alla propria identità
(C. Cost. sentenze n. 7 del 2012; n. 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997).
In sostanza, il favor veritatis ed il favor minoris non devono essere più intesi alternativamente, bensì all'interno di un giudizio di bilanciamento, che dovrà essere volto a comparare “tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.
Secondo il nuovo orientamento della Consulta, quindi, la verità biologica non rappresenta più un valore assoluto costitutivo dello status, dovendo invece il giudice di merito procedere ad una valutazione di tutte le problematiche che, nel caso esaminato, potrebbero derivare dalla eliminazione di uno status che ha attribuito al minore una sua identità personale.
3. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha agito nei termini di legge, atteso che non è maturato, né il termine annuale decorrente dall'avvenuta conoscenza di non essere il padre biologico (ad aprile 2022 l'attore ha scoperto di non essere il padre biologico e ad agosto dello stesso anno ha proposto l'azione); né quello quinquennale dal riconoscimento
(effettuato il cui 24.08.2017, come da certificato in atti).
Inoltre, le analisi di laboratorio, acquisite in atti, hanno consentito di accertare mediante indagini ematologiche e genetiche la compatibilità genetica tra la minore e Persona_4
pagina 5 di 7 Per cui l'accertamento della sussistenza di incompatibilità genetica con il presunto padre e le convergenti dichiarazioni di tutte le parti sulla paternità del consentono di Per_1 dichiarare con ragionevole certezza che l'attore non è il padre biologico della minore.
Sussiste, in questo caso, un interesse della minore a tale accertamento e alla rimozione dell'attuale status.
Ed invero, dalle allegazioni di tutte le parti, è emerso univocamente e incontestatamente che la bambina di 7 anni, ha mantenuto sin dalla nascita un rapporto costante con Per_3
con il quale la madre ha iniziato una convivenza.
[...]
Ne consegue che, nel bilanciamento dei diversi interessi, nel caso di speci,e deve prevalere quello alla verità biologica, non sussistendo un pregiudizio ma, al contrario, un interesse alla verità.
Conseguentemente la domanda dell'attore va accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe, in accoglimento della domanda di parte attrice:
Dichiara che nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F: ) non è il padre biologico di nata a C.F._1 Persona_1
Siracusa il 20.8.2017, con tutte le conseguenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, il
27.02.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTEN ZA
Nel procedimento promosso da:
nato in [...] il [...] (C.F: ) e Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna
Cicero, giusta procura in atti;
contro nata in [...] il [...] residente in [...]
Veneto n. 23 C.F. , quale genitrice della minore C.F._2 Persona_1 nata a [...] il [...], rappresentata dall' Avv. Domenico Sapuppo, giusta procura in atti;
e nata a [...] il [...] e residente in [...]
Veneto n.23, rappresenta nell'odierno giudizio dall' nella qualità di Controparte_2
curatore speciale della minore, giusto decreto reso dal Tribunale di Siracusa il 03.08.2022,
pagina 1 di 7 nel proc.n. 2080/2022 V.G Tribunale di Siracusa, che dichiara di stare in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c., nell'interesse della minore, con l'intervento del PM (con parere favorevole il 9.07.2024)
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione depositato in data 9.08.2022 , premettendo di essere Parte_1
venuto a conoscenza nel mese di aprile del 2022 di non essere il padre biologico della minore (nata a [...] il [...]), da lui riconosciuta subito dopo la Persona_1 nascita, chiedeva al Tribunale accogliersi l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. e conseguentemente ordinare all'ufficiale dello stato civile del
Comune di Solarino di eseguire le prescritte annotazioni sull'atto di nascita.
Nello specifico rappresentava di aver avuto una relazione affettiva dal 2016 Parte_1 all'aprile 2022 con che al momento della rottura della relazione con la Persona_2
convenuta, quest'ultima gli aveva rivelato che il padre naturale della figlia era in realtà
(nato il 16.4. 1985), il quale ha sempre avuto rapporti costanti con la famiglia Persona_3
e con la minore.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la minore
[...]
per il tramite del suo curatore speciale, Avv. nominata giusto Per_1 Controparte_2
decreto del Tribunale del 3.08.2022 (proc. 2080/2022), la quale chiedeva, previo accertamento della verità biologica e dell'assenza di pregiudizio per la minore, una pronuncia in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2017.
Si costituiva, altresì, madre della minore la quale, CP_3 Persona_1 confermando la ricostruzione dei fatti in seno all'atto di citazione, si associava alla richiesta di . Parte_1
pagina 2 di 7 La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 20.02.2025 il Giudice, sentite le conclusioni delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza assegnazione dei termini 190 c.p.c., stante la rinuncia agli stessi.
2. Ciò posto in fatto, occorre rilevare in diritto quanto segue.
Le azioni di stato sono azioni giudiziali perviste dal nostro ordinamento sia al fine di attribuire ad un soggetto lo status filiationis nei confronti dei genitori, sia a cancellare uno status di figlio acquisito non corrispondente al vero.
L'azione promossa da va inquadrata nella disciplina giuridica della Parte_1 impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disciplinato oggi dall'art. 263
c.c.
La norma al comma 1 prevede che il riconoscimento può essere impugnato, per difetto di veridicità, dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.
Dunque, anche chi ha effettuato il riconoscimento può impugnare il proprio atto, e ciò indipendentemente dalla sua buona o mala fede al momento del riconoscimento, cosicchè è irrilevante la condizione subbiettiva dell'autore del falso riconoscimento.
La norma prevede un limite temporale all'impugnazione ad opera dell'autore del riconoscimento, lasciando così prevalere sull'interesse pubblico alla verità del rapporto di filiazione l'esigenza, in ogni caso, di non prolungare indefinitamente la durata dell'incertezza sullo stato di figlio;
solo per il figlio l'azione resta imprescrittibile e solo questi, dunque, può decidere in ogni momento di recidere il rapporto di filiazione che non sia veritiero.
L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita;
salvo che l'autore del riconoscimento provi di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, in tal caso il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto pagina 3 di 7 conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre.
In ogni caso l'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.
E' opportuno rilevare che detto termine, secondo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale (sent. n. 133/2021) , non si pone in contrasto con l'art. 117, comma 1 Cost., in rapporto alla norma interposta di cui all'art. 8 CEDU atteso che un così lungo decorso del tempo incide sul legame familiare radicandolo e sposta il peso assiologico, nel bilanciamento attuato dalla norma, sul consolidamento dello status filiationis , in modo tale da giustificare che la prevalenza di tale interesse sia risolta in via automatica dalla fattispecie normativa.
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 263, comma 3, c.c. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità.
La stessa Corte (n. 272/2017) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata sulla premessa che essa non consente di tenere in considerazione il superiore interesse del bambino. Ha precisato il giudice delle Legge che l'affermazione della necessità di considerare il concreto interesse del minore in tutte le decisioni che lo riguardano è fortemente radicata nell'ordinamento sia interno, sia internazionale. “Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art.
263, fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se
l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
se tale azione sia davvero idonea a realizzarlo (come è nel caso dell'art. 264); se l'interesse alla verità abbia anche natura pubblica (ad esempio perché relativa a pratiche vietate dalla legge, quale è la maternità surrogata, che offende in modo intollerabile la dignità della
pagina 4 di 7 donna e mina nel profondo le relazioni umane) ed imponga di tutelare l'interesse del minore nei limiti consentiti da tale verità”.
Con la suddetta sentenza la Corte ha quindi affermato l'innovativo principio concernente la necessità di contemperare il principio della verità biologica con quello dell'interesse del minore nell'ambito dell'azione di stato di cui all'art. 263 del codice civile, superando così
l'automatismo previsto con la precedente giurisprudenza, con la quale, invece, aveva concluso nel ritenere che non si potesse contrapporre al favor veritatis il favor minoris, dal momento che la falsità del riconoscimento ledeva il diritto del minore alla propria identità
(C. Cost. sentenze n. 7 del 2012; n. 322 del 2011, n. 216 e n. 112 del 1997).
In sostanza, il favor veritatis ed il favor minoris non devono essere più intesi alternativamente, bensì all'interno di un giudizio di bilanciamento, che dovrà essere volto a comparare “tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore”.
Secondo il nuovo orientamento della Consulta, quindi, la verità biologica non rappresenta più un valore assoluto costitutivo dello status, dovendo invece il giudice di merito procedere ad una valutazione di tutte le problematiche che, nel caso esaminato, potrebbero derivare dalla eliminazione di uno status che ha attribuito al minore una sua identità personale.
3. Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha agito nei termini di legge, atteso che non è maturato, né il termine annuale decorrente dall'avvenuta conoscenza di non essere il padre biologico (ad aprile 2022 l'attore ha scoperto di non essere il padre biologico e ad agosto dello stesso anno ha proposto l'azione); né quello quinquennale dal riconoscimento
(effettuato il cui 24.08.2017, come da certificato in atti).
Inoltre, le analisi di laboratorio, acquisite in atti, hanno consentito di accertare mediante indagini ematologiche e genetiche la compatibilità genetica tra la minore e Persona_4
pagina 5 di 7 Per cui l'accertamento della sussistenza di incompatibilità genetica con il presunto padre e le convergenti dichiarazioni di tutte le parti sulla paternità del consentono di Per_1 dichiarare con ragionevole certezza che l'attore non è il padre biologico della minore.
Sussiste, in questo caso, un interesse della minore a tale accertamento e alla rimozione dell'attuale status.
Ed invero, dalle allegazioni di tutte le parti, è emerso univocamente e incontestatamente che la bambina di 7 anni, ha mantenuto sin dalla nascita un rapporto costante con Per_3
con il quale la madre ha iniziato una convivenza.
[...]
Ne consegue che, nel bilanciamento dei diversi interessi, nel caso di speci,e deve prevalere quello alla verità biologica, non sussistendo un pregiudizio ma, al contrario, un interesse alla verità.
Conseguentemente la domanda dell'attore va accolta.
Le spese del giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa in epigrafe, in accoglimento della domanda di parte attrice:
Dichiara che nato in [...] il [...] Parte_1
(C.F: ) non è il padre biologico di nata a C.F._1 Persona_1
Siracusa il 20.8.2017, con tutte le conseguenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della I sezione civile del Tribunale di Siracusa, il
27.02.2025
pagina 6 di 7 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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