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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4365/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4365/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO , Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti LAURA LORENI e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti conferita dal dott. notaio Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei a titolo di assegno mensile di assistenza (art. 13 L. n.
118/1971) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza CP_1
(art. 13 L. n. 118/1971) Cat. INVCIV prestazione n. 044-400007114835 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa RG. 1022/2022 emesso dal Tribunale di
Latina in data 9.07.2023 con decorrenza dalla data della domanda ammnistrativa del 31 maggio 2021) in favore della parte ricorrente nella misura di € 12.992,55, come dimostrato dal cedolino di pagamento avente data di valuta del 7.08.2024 (cfr. distinta di pagamento allegata alla memoria costitutiva di parte convenuta) e dal provvedimento di liquidazione
CP_ del 16.07.2024 (cfr. Modello TE08 comunicazione di liquidazione allegata alla memoria difensiva), è venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n.
3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e della liquidazione e del pagamento dei ratei arretrati della prestazione di assegno mensile di assistenza (art.13 L n. 118/1971) avvenuta in data 7.08.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 28.12.2023 e successivamente alla sua notifica del
11.03.2024 (e oltre un anno dall'invio del modello AP70 da parte della ricorrente avvenuto in data 20.07.2023 come si evince dal doc. n. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente),
CP_ tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, CP_1
liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da € 5.200/€ 26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione , con esclusione della fase istruttoria e decisionale .
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 09/01/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4365/2023 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO , Parte_1
giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti LAURA LORENI e CIARELLI ANNA PAOLA, giusta procura in atti conferita dal dott. notaio Per_1
-resistente-
avente ad oggetto: pagamento ratei a titolo di assegno mensile di assistenza (art. 13 L. n.
118/1971) dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, occorre prendere atto che, in seguito alla liquidazione da parte dell' dei ratei maturati e non riscossi a titolo di ratei di assegno mensile di assistenza CP_1
(art. 13 L. n. 118/1971) Cat. INVCIV prestazione n. 044-400007114835 (prestazione riconosciuta a seguito del decreto di omologa RG. 1022/2022 emesso dal Tribunale di
Latina in data 9.07.2023 con decorrenza dalla data della domanda ammnistrativa del 31 maggio 2021) in favore della parte ricorrente nella misura di € 12.992,55, come dimostrato dal cedolino di pagamento avente data di valuta del 7.08.2024 (cfr. distinta di pagamento allegata alla memoria costitutiva di parte convenuta) e dal provvedimento di liquidazione
CP_ del 16.07.2024 (cfr. Modello TE08 comunicazione di liquidazione allegata alla memoria difensiva), è venuto meno l'interesse di parte ricorrente ad una pronuncia sulla domanda principale, sicché - in conformità alla richiesta espressa delle parti - va dichiarata la cessazione della materia del contendere
2. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. In altri termini, essa è il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti dell'interesse a proseguire il giudizio.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 09-04-1997, n.
3075; Cass., 08-06-1996, n. 5333; Cass., 16-09-1995, n. 9781; Cass., 07-09-1993, n. 9401).
In particolare, gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono tanto essere di natura fattuale, come discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Più precisamente, affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti (cfr. Cass., 07-03-1997, n. 2038; Cass., 22-01-1997, n. 622; Cass.,
07-05-1995).
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, nella specie, la liquidazione dei suddetti ratei avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Le spese del giudizio, tenuto conto del principio della soccombenza virtuale e della liquidazione e del pagamento dei ratei arretrati della prestazione di assegno mensile di assistenza (art.13 L n. 118/1971) avvenuta in data 7.08.2024, quindi successivamente al deposito del ricorso giudiziario del 28.12.2023 e successivamente alla sua notifica del
11.03.2024 (e oltre un anno dall'invio del modello AP70 da parte della ricorrente avvenuto in data 20.07.2023 come si evince dal doc. n. 5 allegato al fascicolo di parte ricorrente),
CP_ tenuto conto che l' nel costituirsi in giudizio non ha resistito alla domanda, devono essere compensate per 1/3, mentre l' va condannato al pagamento dei restanti 2/3, CP_1
liquidati e distratti come in dispositivo, secondo quanto previsto dal D.M. n. 147/22 in relazione al valore della controversia (da € 5.200/€ 26.000) con applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante l'assenza di questioni giuridiche di rilievo, avuto riguardo all'impegno professionale, nonché alla natura della decisione , con esclusione della fase istruttoria e decisionale .
P.Q.M.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
2. compensa le spese di lite per 1/3 e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in complessivi € 570,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 in favore del procuratore di parte ricorrente.
Latina, 10/01/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro