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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1087 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 20 gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(oggi ) (P. Iva Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna alla P.IVA_1
via Stalingrado 45, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Antonio Petrarolo con studio in Santa Maria Capua Vetere alla via dei Sanniti 4 (PEC ed entrambi elettivamente Email_1
pagina 1 di 10 domiciliati in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe presso lo studio dell'avv. Anna
Cucciniello.
APPELLANTE
E
residente in [...] (C.F.: CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Vita in virtù di C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Eboli al Viale G. Amendola 33.
APPELLATO
, contumace. Controparte_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1662/2016 del Giudice di Pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 13 gennaio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva citato in giudizio, CP_1
innanzi il Giudice di Pace di Eboli, l'odierna appellata nonché Controparte_3
la sig.ra al fine di sentirli condannare, in solido, al ristoro dei danni Controparte_2
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 19 maggio 2014, alle ore pagina 2 di 10 10:00 circa in Eboli alla via Pio XII, direzione via G. Di Vittorio, assumendo che, nel mentre si trovava alla guida della propria bici, strada a senso unico di circolazione,
veniva attinto dalla portiera di destra dell'autovettura Renault Clio tg. SP318896,
regolarmente parcheggiata, cadendo a terra e riportando varie contusioni ed attribuendo la responsabilità dell'accaduto alla condotta di guida colposa della conducente della vettura de quo, che in spregio delle regole di prudenza, apriva la portiera senza avvedersi del regolare incedere del . CP_1
Trasportato al P.S. di Eboli gli veniva refertato “Trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio destro, trauma del labbro superiore ed inferiore con riferito rottura del primo incisivo superiore di destra con sanguinamento”. Prognosi 10 giorni.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta società di assicurazioni.
odierna appellante, impugnava la domanda in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto,
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, lamentando che l'attore si era già reso protagonista di svariati sinistri e concludendo per l'integrale rigetto e, nel caso di accoglimento della stessa,
richiedeva liquidarsi i danni nei limiti del giusto e del provato.
Assumeva che il era persona nota all'assicurazione per l'elevato numero di CP_1
sinistri in cui era coinvolto in uno alle altre persone coinvolte ( e ); CP_4 CP_2
contestava la ricostruzione in fatto delle dinamiche narrate rilevando che la sig.ra
, alla guida dell'auto, aveva dichiarato che il , contrariamente a CP_4 CP_1
pagina 3 di 10 quanto affermato, proveniva in contro senso era andato a sbattere contro la portiera già
aperta.
Il convenuto-responsabile civile, sig.ra , pur regolarmente citata, Controparte_2
rimaneva contumace.
La fase istruttoria veniva espletata attraverso l'assunzione di prova testimoniale, con testi dell'attore e, per la determinazione del quantum, espletata consulenza medica, che accertava l'esistenza del nesso eziologico di causalità e la rispondenza dei danni rilevati con le dinamiche narrate del sinistro.
Quindi, rassegnate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione;
l'appellata sentenza n.1662/2016 accoglieva le istanze del e condannava le convenute, CP_1
ritenendole responsabili, in solido, al pagamento della somma di euro 2247,74, oltre interessi come per legge al saldo a titolo di risarcimento del danno e condanna alle spese di lite.
Avverso la decisione, la , oggi , Controparte_3 Controparte_5
notificava atto di citazione in appello chiedendo la revoca e riforma della sentenza e concludeva per sentir dichiarare che la versione dell'incidente, così come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, non avesse riscontro nella testimonianza prodotta in giudizio dal teste di parte attorea e con vittoria di spese competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Contestava al giudice di prima istanza l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dei testi escussi, ritenendole contraddittorie ed incerte evidenziando e sostenendo la pagina 4 di 10 mancata prova del sinistro stesso e della sua dinamica alla luce del materiale probatorio raccolto.
Il giudizio veniva segnato al RG 1087/2017 ed assegnato alla II° sez. civile del
Tribunale civile di Salerno.
Si costituiva l'appellato , resistendo alle contestazioni mosse alla sentenza CP_1
impugnata della quale chiedeva la conferma mentre il convenuto-responsabile civile,
sig.ra , pur regolarmente citata, rimaneva contumace anche nel secondo CP_2
grado.
Non necessitandosi di istruttoria il tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni,
assegnato il giudizio al sottoscritto giudicante, questi introitava la causa in decisone concedendo alle parti costituite i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, dichiarata l'ammissibilità del proposto appello per essere, lo stesso, rispondente, in forma e sostanza, alle prescrizioni previste dal codice di rito: in particolare e con riferimento alle norme previste dall'art. 342 c.p.c. va precisato che, è
principio oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
pagina 5 di 10 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presenta i requisiti Controparte_5
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, sicché l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove, offerte da parte attrice, che hanno generato il ritenuto errato ragionamento in cui sarebbe incorso il giudice di pace nella definizione della vicenda.
In particolare, dall'esegesi delle prove per testi raccolte, parte appellante individua una serie di incongruenze tra le dichiarazioni rese e le affermazioni in atti tali da rendere,
non solo, incerta la dinamica del sinistro, ma, addirittura il suo stesso reale verificarsi.
Tali contestazioni nascono dalla denunciata e comprovata circostanza che il sig.
, nell'arco degli anni 2013/2014 sarebbe stato vittima di ben sei sinistri e che la CP_1
sig. , guidatrice dell'auto nell'incidente de quo, soltanto pochi giorni prima, CP_4
sarebbe stata protagonista di altro incidente sempre con la Renault Clio per cui oggi si discute.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di prime cure nei sensi di cui a seguire.
pagina 6 di 10 Va preliminarmente precisato che, nell'ambito del processo civile, il giudice di merito è
investito del compito di valutare le prove raccolte, operando una scelta tra i diversi elementi probatori a sua disposizione. Tale scelta implica un giudizio sull'attendibilità
dei testimoni e sulla forza persuasiva dei documenti esibiti. Il giudice, nell'esercizio della sua funzione, non è vincolato a una discussione puntuale di ogni singolo elemento di prova né a una confutazione dettagliata di tutte le deduzioni difensive proposte dalle parti. È sufficiente che la decisione sia sorretta da una motivazione che esponga le ragioni del convincimento del giudice, anche se ciò comporta l'implicita disattesa di rilievi e circostanze non specificamente menzionati ma logicamente inconciliabili con l'esito del giudizio. La discrezionalità del giudice di merito è circoscritta dal dovere di motivazione, che deve essere chiara e coerente, in modo da consentire alle parti e agli eventuali giudici di legittimità di comprendere le ragioni della decisione e di verificare l'assenza di vizi logici o giuridici. Il giudice, pur godendo di ampia autonomia nell'apprezzamento delle prove, deve esercitare tale potere nel rispetto dei canoni di logica e di ragionevolezza, evitando di cadere in contraddizioni o di omettere la valutazione di elementi che potrebbero risultare decisivi per la soluzione della controversia.
Il giudice di pace ha ritenuto, all'esito della istruttoria, provata la dinamica del sinistro:
ha fondato la sua decisione sull'assunto che dalle prove testimoniali fosse emerso incontrovertibilmente che la dinamica del denunciato incidente risultava compatibile con pagina 7 di 10 la ricostruzione operata da parte attrice non tenendo da conto alcuno le eccezioni mosse dalla assicurazione, pur se documentalmente provate ed acquisite al giudizio.
La società di assicurazioni ha depositato, fin dal primo grado, le deposizioni rese dalla sig.ra che contraddicono in parecchi punti la ricostruzione dei fatti come CP_4
sviluppata in citazione: dal tempo dell'incidente individuandolo nelle ore pomeridiane -
e non di mattina - nonché nella ricostruzione dello stesso, laddove si legge: “…non
avvedendosi dello sportello aperto ci è sbattuto contro” …” … preciso che la bici
veniva in senso contrario…non riportava lesioni evidenti né lamentava dolori e
sanguinamenti”.
Alcune incongruenze emergono, tuttavia, anche dal semplice esame della svolta prova testi, anche con il confronto con quanto dichiarato dal nella sporta denuncia- CP_1
querela: il teste afferma che:” … vi era sul margine destro della strada Testimone_1
in oggetto (dallo stesso riconosciuta nelle foto mostrategli) un'auto di colore scuro
regolarmente parcheggiata sulla sinistra… a bordo vi erano una signora ed una
bambina … presumo la bambina apriva lo sportello”.
Al contrario il NI afferma che:” … la portiera era aperta da una sig.ra di circa 40
anni (identificata in al momento seduta davanti al lato Controparte_6
passeggero…”.
È evidente, dunque, la mancanza di univocità nell'identificazione delle persone coinvolte presenti sulla scena, della posizione dell'autovettura artefice del sinistro e del luogo dell'accaduto.
pagina 8 di 10 Le dichiarazioni della e di parte attrice circa i luoghi di causa, e più CP_4
precipuamente, circa i negozi presenti sulla scena non collimano con la realtà dei fatti.
I testimoni ascoltati non possono essere ritenuti credibili ed affidabili per le lampanti divergenze rilasciate nelle loro dichiarazioni e sopra esaminate: si aggiunga, inoltre, che i germani , entrambi ascoltati, che avrebbero assistito all'incidente perché posti Tes_1
4/5 metri dietro il ciclista, non sono in grado di precisare se si sono fermati o se hanno proseguito la marcia nonostante dichiarino che: “… il conducente della bici a seguito
della caduta, lamentava dolori e perdeva sangue”.
Ulteriori argomenti di prova in tale direzione sono rinvenibili anche nella messa in mora all'assicurazione dalla quale non emerge la presenza di testimoni che vengono, invece,
indicati solo successivamente all'instaurazione del giudizio nonché nelle stesse dichiarazioni riportate dalle parti dove affermano “che non erano presenti altre
persone”.
I principi in tema di onere della prova di cui all'art.2697 c.c., che pone a carico della parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio richiesto diritto, non appaiono, pertanto, suffragati alla luce del nuovo esame della produzione documentale raccolta.
La fondatezza dell'appello comporta il rigetto della domanda come proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'atto di appello e, per l'effetto, in totale riforma e revoca della sentenza n.
1662/2016 del Giudice di Pace di Eboli, rigetta la domanda proposta da
[...]
CP_1
- Condanna , come sopra rappresentato ed identificato, al pagamento CP_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida: a) in primo grado in euro
1200,00 per compensi professionali, oltre iva ed oneri di legge;
b) in secondo grado in euro 200,00 per esborsi ed euro 1700,00 per onorari, oltre iva e cnap ed oneri come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 26 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico dott.ssa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1087 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note telematiche depositate nel termine del 20 gennaio 2025 in sostituzione dell'udienza.
TRA
(oggi ) (P. Iva Parte_1 Parte_2
) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Bologna alla P.IVA_1
via Stalingrado 45, rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Antonio Petrarolo con studio in Santa Maria Capua Vetere alla via dei Sanniti 4 (PEC ed entrambi elettivamente Email_1
pagina 1 di 10 domiciliati in Salerno alla via Francesco Paolo Volpe presso lo studio dell'avv. Anna
Cucciniello.
APPELLANTE
E
residente in [...] (C.F.: CP_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Donato De Vita in virtù di C.F._1
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello ed elettivamente domiciliato in Eboli al Viale G. Amendola 33.
APPELLATO
, contumace. Controparte_2
APPELLATA
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 1662/2016 del Giudice di Pace di Eboli.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l'udienza cartolare del 13 gennaio 2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. aveva citato in giudizio, CP_1
innanzi il Giudice di Pace di Eboli, l'odierna appellata nonché Controparte_3
la sig.ra al fine di sentirli condannare, in solido, al ristoro dei danni Controparte_2
subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 19 maggio 2014, alle ore pagina 2 di 10 10:00 circa in Eboli alla via Pio XII, direzione via G. Di Vittorio, assumendo che, nel mentre si trovava alla guida della propria bici, strada a senso unico di circolazione,
veniva attinto dalla portiera di destra dell'autovettura Renault Clio tg. SP318896,
regolarmente parcheggiata, cadendo a terra e riportando varie contusioni ed attribuendo la responsabilità dell'accaduto alla condotta di guida colposa della conducente della vettura de quo, che in spregio delle regole di prudenza, apriva la portiera senza avvedersi del regolare incedere del . CP_1
Trasportato al P.S. di Eboli gli veniva refertato “Trauma contusivo della spalla destra e del ginocchio destro, trauma del labbro superiore ed inferiore con riferito rottura del primo incisivo superiore di destra con sanguinamento”. Prognosi 10 giorni.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta società di assicurazioni.
odierna appellante, impugnava la domanda in quanto ritenuta infondata in fatto e diritto,
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 cpc, lamentando che l'attore si era già reso protagonista di svariati sinistri e concludendo per l'integrale rigetto e, nel caso di accoglimento della stessa,
richiedeva liquidarsi i danni nei limiti del giusto e del provato.
Assumeva che il era persona nota all'assicurazione per l'elevato numero di CP_1
sinistri in cui era coinvolto in uno alle altre persone coinvolte ( e ); CP_4 CP_2
contestava la ricostruzione in fatto delle dinamiche narrate rilevando che la sig.ra
, alla guida dell'auto, aveva dichiarato che il , contrariamente a CP_4 CP_1
pagina 3 di 10 quanto affermato, proveniva in contro senso era andato a sbattere contro la portiera già
aperta.
Il convenuto-responsabile civile, sig.ra , pur regolarmente citata, Controparte_2
rimaneva contumace.
La fase istruttoria veniva espletata attraverso l'assunzione di prova testimoniale, con testi dell'attore e, per la determinazione del quantum, espletata consulenza medica, che accertava l'esistenza del nesso eziologico di causalità e la rispondenza dei danni rilevati con le dinamiche narrate del sinistro.
Quindi, rassegnate le conclusioni la causa veniva riservata in decisione;
l'appellata sentenza n.1662/2016 accoglieva le istanze del e condannava le convenute, CP_1
ritenendole responsabili, in solido, al pagamento della somma di euro 2247,74, oltre interessi come per legge al saldo a titolo di risarcimento del danno e condanna alle spese di lite.
Avverso la decisione, la , oggi , Controparte_3 Controparte_5
notificava atto di citazione in appello chiedendo la revoca e riforma della sentenza e concludeva per sentir dichiarare che la versione dell'incidente, così come prospettata dall'attore nell'atto introduttivo, non avesse riscontro nella testimonianza prodotta in giudizio dal teste di parte attorea e con vittoria di spese competenze di lite del doppio grado di giudizio.
Contestava al giudice di prima istanza l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie dei testi escussi, ritenendole contraddittorie ed incerte evidenziando e sostenendo la pagina 4 di 10 mancata prova del sinistro stesso e della sua dinamica alla luce del materiale probatorio raccolto.
Il giudizio veniva segnato al RG 1087/2017 ed assegnato alla II° sez. civile del
Tribunale civile di Salerno.
Si costituiva l'appellato , resistendo alle contestazioni mosse alla sentenza CP_1
impugnata della quale chiedeva la conferma mentre il convenuto-responsabile civile,
sig.ra , pur regolarmente citata, rimaneva contumace anche nel secondo CP_2
grado.
Non necessitandosi di istruttoria il tribunale invitava le parti a precisare le conclusioni,
assegnato il giudizio al sottoscritto giudicante, questi introitava la causa in decisone concedendo alle parti costituite i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, in via preliminare, dichiarata l'ammissibilità del proposto appello per essere, lo stesso, rispondente, in forma e sostanza, alle prescrizioni previste dal codice di rito: in particolare e con riferimento alle norme previste dall'art. 342 c.p.c. va precisato che, è
principio oramai pacifico (come da decisione della Suprema Corte) che tale norma deve essere interpretata nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
pagina 5 di 10 una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”
(Cass. Sez. Un. n. 27199/17).
Nella specie, l'atto di appello depositato dalla presenta i requisiti Controparte_5
sopra evidenziati idonei a consentire di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, sicché l'appello risulta ammissibile, in quanto proposto nelle forme di legge e formulato con la sufficiente esposizione dei motivi di impugnazione e delle parti della sentenza censurate.
Nel merito, le contestazioni alla sentenza resa riguardano essenzialmente l'erronea valutazione delle prove, offerte da parte attrice, che hanno generato il ritenuto errato ragionamento in cui sarebbe incorso il giudice di pace nella definizione della vicenda.
In particolare, dall'esegesi delle prove per testi raccolte, parte appellante individua una serie di incongruenze tra le dichiarazioni rese e le affermazioni in atti tali da rendere,
non solo, incerta la dinamica del sinistro, ma, addirittura il suo stesso reale verificarsi.
Tali contestazioni nascono dalla denunciata e comprovata circostanza che il sig.
, nell'arco degli anni 2013/2014 sarebbe stato vittima di ben sei sinistri e che la CP_1
sig. , guidatrice dell'auto nell'incidente de quo, soltanto pochi giorni prima, CP_4
sarebbe stata protagonista di altro incidente sempre con la Renault Clio per cui oggi si discute.
L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza di prime cure nei sensi di cui a seguire.
pagina 6 di 10 Va preliminarmente precisato che, nell'ambito del processo civile, il giudice di merito è
investito del compito di valutare le prove raccolte, operando una scelta tra i diversi elementi probatori a sua disposizione. Tale scelta implica un giudizio sull'attendibilità
dei testimoni e sulla forza persuasiva dei documenti esibiti. Il giudice, nell'esercizio della sua funzione, non è vincolato a una discussione puntuale di ogni singolo elemento di prova né a una confutazione dettagliata di tutte le deduzioni difensive proposte dalle parti. È sufficiente che la decisione sia sorretta da una motivazione che esponga le ragioni del convincimento del giudice, anche se ciò comporta l'implicita disattesa di rilievi e circostanze non specificamente menzionati ma logicamente inconciliabili con l'esito del giudizio. La discrezionalità del giudice di merito è circoscritta dal dovere di motivazione, che deve essere chiara e coerente, in modo da consentire alle parti e agli eventuali giudici di legittimità di comprendere le ragioni della decisione e di verificare l'assenza di vizi logici o giuridici. Il giudice, pur godendo di ampia autonomia nell'apprezzamento delle prove, deve esercitare tale potere nel rispetto dei canoni di logica e di ragionevolezza, evitando di cadere in contraddizioni o di omettere la valutazione di elementi che potrebbero risultare decisivi per la soluzione della controversia.
Il giudice di pace ha ritenuto, all'esito della istruttoria, provata la dinamica del sinistro:
ha fondato la sua decisione sull'assunto che dalle prove testimoniali fosse emerso incontrovertibilmente che la dinamica del denunciato incidente risultava compatibile con pagina 7 di 10 la ricostruzione operata da parte attrice non tenendo da conto alcuno le eccezioni mosse dalla assicurazione, pur se documentalmente provate ed acquisite al giudizio.
La società di assicurazioni ha depositato, fin dal primo grado, le deposizioni rese dalla sig.ra che contraddicono in parecchi punti la ricostruzione dei fatti come CP_4
sviluppata in citazione: dal tempo dell'incidente individuandolo nelle ore pomeridiane -
e non di mattina - nonché nella ricostruzione dello stesso, laddove si legge: “…non
avvedendosi dello sportello aperto ci è sbattuto contro” …” … preciso che la bici
veniva in senso contrario…non riportava lesioni evidenti né lamentava dolori e
sanguinamenti”.
Alcune incongruenze emergono, tuttavia, anche dal semplice esame della svolta prova testi, anche con il confronto con quanto dichiarato dal nella sporta denuncia- CP_1
querela: il teste afferma che:” … vi era sul margine destro della strada Testimone_1
in oggetto (dallo stesso riconosciuta nelle foto mostrategli) un'auto di colore scuro
regolarmente parcheggiata sulla sinistra… a bordo vi erano una signora ed una
bambina … presumo la bambina apriva lo sportello”.
Al contrario il NI afferma che:” … la portiera era aperta da una sig.ra di circa 40
anni (identificata in al momento seduta davanti al lato Controparte_6
passeggero…”.
È evidente, dunque, la mancanza di univocità nell'identificazione delle persone coinvolte presenti sulla scena, della posizione dell'autovettura artefice del sinistro e del luogo dell'accaduto.
pagina 8 di 10 Le dichiarazioni della e di parte attrice circa i luoghi di causa, e più CP_4
precipuamente, circa i negozi presenti sulla scena non collimano con la realtà dei fatti.
I testimoni ascoltati non possono essere ritenuti credibili ed affidabili per le lampanti divergenze rilasciate nelle loro dichiarazioni e sopra esaminate: si aggiunga, inoltre, che i germani , entrambi ascoltati, che avrebbero assistito all'incidente perché posti Tes_1
4/5 metri dietro il ciclista, non sono in grado di precisare se si sono fermati o se hanno proseguito la marcia nonostante dichiarino che: “… il conducente della bici a seguito
della caduta, lamentava dolori e perdeva sangue”.
Ulteriori argomenti di prova in tale direzione sono rinvenibili anche nella messa in mora all'assicurazione dalla quale non emerge la presenza di testimoni che vengono, invece,
indicati solo successivamente all'instaurazione del giudizio nonché nelle stesse dichiarazioni riportate dalle parti dove affermano “che non erano presenti altre
persone”.
I principi in tema di onere della prova di cui all'art.2697 c.c., che pone a carico della parte attrice l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio richiesto diritto, non appaiono, pertanto, suffragati alla luce del nuovo esame della produzione documentale raccolta.
La fondatezza dell'appello comporta il rigetto della domanda come proposta in primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 9 di 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie l'atto di appello e, per l'effetto, in totale riforma e revoca della sentenza n.
1662/2016 del Giudice di Pace di Eboli, rigetta la domanda proposta da
[...]
CP_1
- Condanna , come sopra rappresentato ed identificato, al pagamento CP_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida: a) in primo grado in euro
1200,00 per compensi professionali, oltre iva ed oneri di legge;
b) in secondo grado in euro 200,00 per esborsi ed euro 1700,00 per onorari, oltre iva e cnap ed oneri come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 26 maggio 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 10 di 10