Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/03/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa 324/2025 del RG;
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
TAMMARO PASQUALE;
OPPONENTE
E
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Fusco;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente si opponeva al decreto ingiuntivo n. 615 del 2024 emesso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento della somma di €8.652,08 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre agli interessi legali sulla anzidetta somma, annualmente rivalutata, dal 29.12.2023 fino al saldo.
Deduceva che “…..che la contesta tale richiesta di pagamento avanzata dal sig. CP_1
, dal momento che non corrispondente nel quantum debeatur con l'effettivo Parte_1 importo cui egli avrebbe diritto, motivo per il quale la pretesa creditoria azionata in sede monitoria ed afferente gli emolumenti retributivi dedotti sarebbe non congrua. f. che tra le parti oggi finite in contenzioso giudiziario, era stata raggiunta un'intesa negoziale privata per il riconoscimento dell'indennità per trattamento di fine rapporto in forma dilazionata e rateizzata…..” Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva l'opposto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Specificava che l'opponente non aveva contestato la durata del rapporto lavorativo e nemmeno aveva contestato in maniera specifica la somma spettante, essendo l'opposizione dettata esclusivamente da esigenze dilatorie.
L'opposizione è infondata.
La giurisprudenza della Corte di legittimità afferma che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di
1
07/07/1993, Sez. L, Sentenza n. 9490 del 08/09/1995, Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999).
Nel caso che ci occupa deve applicarsi l'orientamento della Corte di legittimità secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame l'opponente non ha in alcun modo contestato le circostanze di fatto poste a fondamento del credito maturato in favore dell'opposto a titolo di trattamento di fine rapporto di lavoro (d'ora innanzi anche TFR), come richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Il lavoratore opposto ha fornito la prova del credito mediante produzione della busta paga elaborata dalla società opponente (cfr. copia della busta paga di gennaio 2024 in atti allegata al ricorso per l'emissione del decreto ingiuntivo). In merito deve richiamarsi l'orientamento della Corte di Legittimità (cfr. Sez. L - , Sentenza n.
2239 del 30/01/2017), che afferma: “La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa (L. n. 4 del 1953), prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite (articolo 2) (Cass. 20/01/2016, n.
991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n. 5807/1981; n. 1074/1986).
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 c.c., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.”
Pertanto nella concreta fattispecie in esame la busta paga prodotta in atti, costituente documentazione elaborata dalla società opponente ed il cui contenuto non è stato specificamente contestato dalla stessa società, costituisce prova documentale del diritto a percepire il trattamento di fine rapporto nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto, con efficacia di piena prova contro l'opponente ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c.. Nemmeno poi l'opponente ha prodotto il contratto sottoscritto dall'opposto, relativo al riconoscimento del trattamento di fine rapporto in forma dilazionata.
Inoltre l'opponente non ha fornito la prova del pagamento del trattamento di fine rapporto.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata e deve dichiararsi l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 615 del 2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del
Lavoro.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e, quindi, vanno poste a carico dell'opponente.
2 L'opponente deve essere, inoltre, condannato ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma pari alla metà delle spese di lite in favore del lavoratore opposto.
La giurisprudenza di merito ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001, Trib. Piacenza 15/11/2011 n.
855/2011, 7/12/2010) per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia, deflazionando il contenzioso ingiustificato, di tal che l'applicazione dell'art. 96, comma
3, c.p.c. deve essere riferita a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di lite, quali volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, sommario di cognizione ex artt. 702 bis e ss. c.p.c.
(cfr. Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011 e ord. 22/11/2010, Trib. Verona 21/3/2011).
Anche la Corte di legittimità ritiene che il legislatore ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte (richiesta, invece, nelle originarie fattispecie, per giurisprudenza costante), sia dalla prova di un danno riconducibile alla condotta processuale dell'avversario (cfr. Cass. n. 17902/2010).
La previsione dell'anzidetta pena è conosciuta negli ordinamenti anglosassoni nella forma dei punitive damages comminati ai soggetti che hanno agito in violazione dei canoni della lealtà processuale, dovendosi osservare che l'introduzione della sanzione pecuniaria introdotta dal legislatore non incontra alcun limite nelle norme costituzionali, che non vietano l'introduzione di una tale tipologia di sanzione e risulta funzionale all'attuazione del principio del giusto processo
(cfr. art. 111 Cost.).
Al fine dell'emissione della condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. – escluso che debba essere formulata una domanda ad opera della controparte – è necessario accertare, avuto riguardo alla natura sanzionatoria della norma, che la parte abbia agito con malafede o colpa grave.
Nel caso che ci occupa avuto riguardo alla ritenuta mala fede processuale ed alla finalità dilatoria dell'opposizione, emergendo dalla busta paga elaborata dalla stessa società opponente la somma spettante a titolo di trattamento di fine rapporto e che le somme riconosciute in favore del lavoratore opposto nel decreto ingiuntivo sono dirette ad assicurare la soddisfazione di diritti di rilevanza costituzionale (cfr. art. 36 Cost.), parte opponente deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di €1.230,00 in favore del lavoratore opposto.
In ordine a quest'ultima somma il protocollo del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale, si è orientato nell'individuare nella forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite (scelta quest'ultima che ricalca quella fatta dal Legislatore nell'ormai abrogato articolo 385 c.p.c. in tema di ricorso per Cassazione), l'entità della condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c..
In conclusione, avuto riguardo al comportamento concretamente tenuto dal ricorrente, che ha agito con mala fede processuale proponendo il ricorso in opposizione, parte opponente deve essere condannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento della somma di €1.230,00 in favore del lavoratore opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 615 del 2024 emesso dal Tribunale Ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro;
3 - condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposto liquidate in
€2.460,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'opponente al pagamento della somma di €1.230,00 in favore dell'opposto, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Si comunichi
Così deciso il 26.03.2025 Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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