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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
La Giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 18195/2023 promossa da:
, in persona Parte_1
dell'amministratore pro tempore, C.F. con gli avv.ti GAIA BERTOLIN e MARCO P.IVA_1
RAITERI
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. Controparte_1
), con l'avv. BALOCCA ROSITA P.IVA_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2782/2023 emessa il 6.09.2023; appalto rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 4.10.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_2
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2782/2023, chiedendone la
[...]
riforma integrale.
1 Il giudizio di primo grado
Il ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo nr. 11941/2019, emesso dal Giudice di Pace in favore di per Controparte_1
l'importo di € 1.344,00 oltre interessi e spese, eccependo, in via preliminare e assorbente, la carenza di legittimazione attiva della ricorrente rispetto alla pretesa creditoria azionata.
In particolare, ha dedotto che:
- né il condominio né tanto meno l'amministratore del condominio geom. hanno mai CP_2
incaricato la società di eseguire gli interventi edili presso il complesso condominiale Controparte_1
di Parte_1
- il condominio nel 2011, a seguito di delibera assembleare, aveva incaricato la ditta Controparte_3
di eseguire alcune opere di ristrutturazione della facciata e dei balconi dello stabile,
[...] ivi compresa l'impermeabilizzazione ed i rivestimenti dei balconi;
- tale delibera non era stata ottemperata da (amministratore della convenuta Controparte_4 [...]
, il quale aveva di fatto impedito alla ditta di intervenire sul giunto Controparte_1 CP_3
relativo alla sua proprietà (che divide le scale 39 di dalla scala 37 di Parte_1
pertinenza di , rendendosi così responsabile delle infiltrazioni che si sono Controparte_4
successivamente verificate;
- i lavori di cui l'impresa chiede il pagamento sono stati eseguiti dall'impresa convenuta su CP_1 incarico esclusivo di nell'immobile di quest'ultimo, al fine di porre rimedio alle Controparte_4
sopra descritte infiltrazioni.
Ha, quindi, chiesto in via principale di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
[...]
e per l'effetto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna ex art. 96 c.p.c.; in CP_1
via subordinata di dichiarare tenuto e condannare il a corrispondere solo il 50% Parte_1 dell'importo di cui alla fattura oggetto del decreto ingiuntivo.
La si è costituita in giudizio esponendo che: Controparte_1
- lo stabile di cui si discute è stato costruito negli anni Sessanta dal padre di e CP_4 Per_1
A seguito della vendita delle singole proprietà immobiliari si è formato il NI
[...]
opponente, che confina con le porzioni immobiliari che sono oggi rimaste in comproprietà ai fratelli in seguito alla successione del padre;
CP_4
- i fratelli sono attuali comproprietari pro quota indivisa di buona parte dell'edificio di CP_4
Via San Giorgio Canavese 37, confinante con il NI . Parte_1
Si discute di due fabbricati indipendenti, confinanti e con alcuni impianti in comune;
2 - le infiltrazioni oggetto di causa sono state diretta conseguenza dell'errata esecuzione delle opere di ristrutturazione dello stabile, commissionate dal condominio alla nel 2011. Controparte_5
Terminati i lavori sono, infatti, comparse delle macchie sullo sporto del terrazzo, in particolare al di sotto del balcone di proprietà del condomino anch'esso oggetto delle opere di Pt_3
impermeabilizzazione e rivestimento eseguite dalla ditta Il balcone complanare ad esso CP_3
confinante è di proprietà dei fratelli CP_4
CP_
- le opere di ristrutturazione sono state eseguite dalla solo sulla porzione immobiliare di pertinenza del NI (scala civico 39) in quanto in quella facente capo ai fratelli CP_4
(scala civico 37), nel 2011, la facciata ed i balconi non presentavano alcun ammaloramento;
- nel 2018, l'amministratore del NI , ha Parte_2 Persona_2 incaricato la di riprendere l'impermeabilizzazione del balcone e di Controparte_1
ripristinare lo stato dei luoghi posando le relative piastrelle, ovvero di eliminare la causa delle infiltrazioni che ammaloravano il sotto balcone del Parte_1 Pt_3
- le opere di ripristino eseguite dalla nell'anno 2019 non hanno riguardato solo Controparte_1
la proprietà di ma anche parti comuni e la porzione di terrazzo confinante (proprietà CP_4
; Pt_3
- non avrebbe potuto eseguire opere su proprietà condominiali e private senza Controparte_1
l'autorizzazione del NI e del condomino La delibera assembleare non era Pt_3 necessaria, stante l'urgenza della situazione e il valore irrisorio dell'intervento;
- nonostante formale diffida, il NI non ha mai corrisposto il corrispettivo delle opere eseguite a Tale circostanza ha costretto la convenuta ad agire in via Controparte_1
monitoria. ha, quindi, chiesto il rigetto dell'opposizione e della domanda di condanna ex art. 96 Controparte_1
c.p.c. e la conferma del decreto ingiuntivo;
in subordine, dichiarare tenuto il condominio al pagamento dell'importo oggetto di ingiunzione ovvero di altra veriore somma accertanda in corso di causa, anche in via equitativa, con compensazione dei rispettivi debiti eventualmente accertati tra le parti.
La causa è stata istruita a mezzo CTU ed escussione testi.
Il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
Il giudizio d'appello
Il , ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1 Pt_1
Giudice di Pace, chiedendone la riforma integrale allegando che:
- il Giudice di pace ha del tutto travisato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...] nella parte in cui ha ritenuto “ In ordine all'eccezione di carenza di legittimazione CP_1
3 attiva della convenuta opposta, enunciata dall'opponente attore, all'esito Parte_1 dell'istruttoria emerge comprovato l'incarico all' di Controparte_6 esecuzione dei lavori in menzione, deliberati dall'assemblea il 16.02.2011, circostanza pacifica ex art. 115, c. 2 c.p.c” (p. 3 sentenza di primo grado). Il non ha mai contestato di Parte_1
aver nel 2011 commissionato i lavori di rifacimento dei balconi alla Controparte_7
, bensì ha negato di aver affidato nel 2019 l'incarico a di effettuare
[...] CP_1 opere di ripristino dell'impermeabilizzazione dei balconi dello stabile;
- nessun testimone ha confermato che l'Amministratore del condominio Geom. abbia CP_2 affidato l'incarico per i lavori oggetto di causa a circostanza che, peraltro, Controparte_1
non sarebbe stata sufficiente ai fini della conclusione di un valido contratto di appalto, in assenza di un'apposita delibera condominiale ex art. 1135 c.c.;
- il G.d.P., nel prendere come riferimento ai fini della decisione la CTU dell'arch. Persona_3 da un lato, ha frainteso le conclusioni del CTU;
dall'altro, ha omesso di valutare circostanze dirimenti ai fini della risoluzione della causa in oggetto. E infatti il Ctu non ha individuato nella mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori da parte dell'impresa la causa Controparte_6
delle infiltrazioni, non essendo tale accertamento nemmeno oggetto specifico della sua indagine, in considerazione del diverso contenuto dei quesiti a lui posti dal G.d.p. A differenza di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, il non è incorso nella decadenza ex art. Parte_1
1667 c.c., per mancata tempestiva denuncia all'appaltatore ( dei vizi Controparte_6 dell'opera, trattandosi di affermazione estranea all'oggetto di causa;
- il Giudice di pace non ha nemmeno preso alcuna posizione in merito alla circostanza che sia i testimoni escussi sia la Ctu abbiano confermato che i lavori furono eseguiti da non sui CP_1 balconi del di cui al civico 39 ma sull'immobile di proprietà al civico n. Parte_1 CP_4
37.
Il ha, quindi, chiesto, in totale riforma della sentenza di primo grado, dichiarare la carenza Parte_1 di legittimazione attiva della e, per l'effetto, la nullità, inefficacia o revocare il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'appellata al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. In subordine, dichiarare tenuto il a corrispondere alla convenuta solo il 50% Parte_1 dell'onere di esecuzione delle opere di cui alla fattura in oggetto. Dichiarare la tenuta Controparte_1
a restituire al tutte le somme pagate in virtù degli atti di precetto del 24.3.2021 e del Parte_1
28.9.2023, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
si è costituita in giudizio e ha contestato le difese avverse chiedendo la Controparte_1
conferma integrale della sentenza di primo grado.
4 In particolare, l'appellata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è stata “palesemente sconfessata” dai documenti, dalle prove testimoniali e dalle risultanze della CTU, evidenziando, altresì, che il si è avvantaggiato delle opere svolte. Ha, inoltre, dedotto che le opere sono state Parte_1 eseguite su incarico del in persona dell'amministratore ex art. 1335 comma 2 c.c. e che Parte_1
“per leggerezza” forse l'amministratore non abbia poi riferito all'assemblea dello stesso e/o comunque non abbia ricevuto ratifica del proprio operato. Ha, altresì, dedotto l'irrilevanza della circostanza che le opere siano state eseguite sull'immobile di proprietà al civico 37. CP_4
Ha chiesto, pertanto, in via principale, dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'appello; in via subordinata, confermare integralmente il decreto ingiuntivo e per l'effetto, e in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il al pagamento dlel'importo di € 1721,36; rigettare tutte le domande Parte_1
avversarie.
***
L'appello è fondato e va accolto.
In via preliminare, occorre rilevare che con il ricorso monitorio la ha agito in Controparte_1
giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'esecuzione di “opere di demolizione della pavimentazione in adiacenza al giunto sito al quinto piano dello stabile, con ripresa dell'impermeabilizzazione con guaina bituminosa e sottofondo nonché rifacimento e ripristino della pavimentazione con posa di piastrelle”, compresa la fornitura di materiali e lo smaltimento di macerie;
ha allegato, quanto al titolo azionato, di aver ricevuto incarico dal NI dell'esecuzione delle suddette opere e, dunque, la valida conclusione di un contratto d'appalto (o d'opera) tra le parti.
L'oggetto del giudizio di primo grado è, dunque, il pagamento del corrispettivo per l'esecuzione di un contratto d'appalto intercorso tra le parti. La suddetta precisazione, benchè apparentemente ovvia, si rende necessaria in considerazione sia dell'espletamento in primo grado di una consulenza tecnica d'ufficio sull'accertamento dell'esecuzione dei lavori “a regola d'arte” sebbene non sia mai stata formulata dal alcuna doglianza su vizi o difetti dell'opera o sulla non rispondenza degli Parte_1 stessi alle regole dell'arte, sia ai fini della delimitazione dell'oggetto del giudizio sulla base del petitum
e della causa petendi, con conseguente esclusione della disamina di questioni totalmente irrilevanti ed estranee alla pretesa azionata, quali i lavori eseguiti nel 2011 da impresa terza.
Ciò premesso, va osservato in via generale che non è oggetto di contestazione tra le parti che la
[...] nell'anno 2018 abbia eseguito presso il Controparte_1 Parte_2
i lavori di cui chiede il pagamento, come meglio descritti nella fattura n. 11 del 16.4.2019.
[...]
Le parti controvertono piuttosto sul conferimento, a dell'incarico per Controparte_1
l'esecuzione dei lavori oggetto di ingiunzione, da parte del appellante. Il Parte_1 CP_8
5
[...] infatti, fin dal suo primo atto introduttivo, ha sostenuto di non aver mai concluso alcun contratto d'appalto (o d'opera) con né di aver mai incaricato la società di eseguire la Controparte_1 ripavimentazione dei balconi al fine di porre rimedio alle infiltrazioni verificatesi all'ultimo piano dello stabile, tra due appartamenti confinanti.
L'eccezione preliminare sollevata dal sin dall'atto di citazione in opposizione di difetto di Parte_1 legittimazione attiva dell'ingiungente è fondata sulla deduzione del di non aver mai Parte_1 concluso alcun contratto con la avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori per i quali è Controparte_1
stato emesso il decreto ingiuntivo.
Ne consegue che, ai fini della decisione sulla fondatezza della pretesa creditoria, non riveste alcuna rilevanza la circostanza che nell'anno 2011 il avesse affidato a (soggetto Parte_1 CP_3
terzo estraneo ai fatti di causa) l'esecuzione di opere di ristrutturazione dello stabile, né la conformità o meno delle suddette opere alle regole dell'arte. Non rilevano nemmeno i danni che potrebbero eventualmente essere stati causati da tale intervento di ristrutturazione, rispetto all'incarico asseritamente affidato anni dopo a trattandosi di imprese diverse, una delle Controparte_1
quali ( terza rispetto al presente giudizio, che hanno effettuato, presso il Controparte_6
NI appellante, opere di natura differente, in forza di titoli distinti ed autonomi.
L'oggetto della controversia riguarda pertanto esclusivamente la legittimazione attiva di
[...]
rispetto al credito azionato in via monitoria nei confronti del NI appaltante per CP_1
cui occorre, in via preliminare, accertare la valida conclusione di un contratto tra le suddette parti.
Ciò posto, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva sollevata dal
[...]
deve essere accolta per i motivi che seguono. Controparte_9
Come già esposto, la presente controversia trae origine dal ricorso monitorio presentato da
[...]
innanzi al Giudice di Pace di , al fine di ottenere il pagamento delle opere Controparte_1 Pt_1
appaltate dal . Parte_2
Il NI ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, negando l'esistenza di un valido titolo negoziale a sostegno della pretesa creditoria avanzata da controparte.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. tra le tante, Cass. n. 12622/2010; n. 12765/2007; Sezioni Unite n. 7448/1993).
6 Tale impostazione va coordinata con l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto
(e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; Cass. n. 1569/2011; n. 826/2015).
Nella fattispecie in esame, pertanto, l'onere della prova dell'esistenza del titolo contrattuale da cui discende il diritto al pagamento del corrispettivo pattuito ricade interamente a carico del creditore opposto Controparte_1
Sul punto, a differenza di quanto sinteticamente argomentato dal Giudice di Pace, tale onere probatorio non è stato assolto.
In particolare secondo il Giudice di prime cure “L'incarico alla di demolire la Controparte_1 pavimentazione ove necessario per eliminare la causa dell'infiltrazione, veniva pertanto eseguita dalla medesima ultima come emerge comprovato dalle dichiarazioni del teste , escusso Tes_1 all'udienza del 6.04.2022, il quale ne confermava l'esecuzione e così dal teste e così dal Persona_4
, catramista escusso all'udienza del 16.06.2022, siccome affidate verbalmente
[...] dall'amministratore alla all'esito dei sopralluoghi”(cfr. sent. di primo grado Parte_4
p. 5).
In primo luogo, occorre rilevare che il giudice ha, in realtà, dato atto del raggiungimento della prova solo in ordine all'esecuzione delle opere – ossia di una circostanza mai contestata tra le parti e, dunque, da ritenersi già provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. - mentre in relazione al conferimento dell'incarico o, meglio, alla conclusione del contratto, non ha espresso alcuna motivazione.
Il motivo di appello relativo alla omessa pronuncia o alla carenza di motivazione sul punto merita, dunque, di essere accolto.
In secondo luogo, questo Tribunale non condivide le conclusioni del Giudice di Pace per le ragioni che seguono.
I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria di primo grado si sono limitati a confermare che la
[...]
per il tramite delle proprie maestranze ha eseguito i lavori oggetto del credito azionato Controparte_1
(circostanza non oggetto di contestazione tra le parti), senza tuttavia offrire alcun contributo rilevante al fine di ricostruire i rapporti intercorsi tra le parti e, segnatamente, ai fini dell'accertamento
7 dell'avvenuto conferimento di un incarico in tal senso da parte del e della conclusione di Parte_1
un contratto di appalto.
Nessuno dei testimoni escussi ha, difatti, saputo riferire in ordine all'avvenuta conclusione o all'esistenza di un valido rapporto contrattuale tra le parti.
In particolare, il teste muratore dipendente della sentito sul capo n. 6 Tes_1 Controparte_1 della comparsa di risposta di (“vero che in data 31.10.2018 si teneva un primo Controparte_1 incontro tra l'arch. e il geom. per verificare gli ammaloramenti dei sotto balconi del CP_4 CP_2 piano quinto del NI e le cause di questi”) ha dichiarato di non essere stato presente all'incontro (“io scendevo giù non stavo li dà loro, ero lì a fare il mio lavoro, non conosco CP_2
c'erano due uomini, andavano al quinto piano, sul balcone credo di non conosco il nome la Pt_3
prima volta che ho visto lì quel signore che ha chiamato per chiedere se il lavoro di loro era CP_4 fatto male, il balcone nr.39, non so chi l'ha fatto, noi non lavoriamo con loro, noi non abbiamo fatto il nr.39”); la medesima risposta è stata ribadita con riferimento al capo 7 (“vero che in data 31.10.2018 al quinto piano del condominio l'arch. faceva presente al geom. che gli CP_4 CP_2
ammaloramenti erano da ricondursi alle opere di impermeabilizzazione del balcone commissionate dal condominio nel 2011 irregolarmente eseguite?”) (cfr. verbale udienza del 6.04.2022 fasc. primo grado).
Il teste , catramista della conventa sentito sul capo nr. 13 (“vero Testimone_2 Controparte_1 che all'incontro del 25.01.2019 presso il quinto piano dello stabile, l'amministratore di condominio geom. incaricava di demolire la pavimentazione ove necessario, Persona_2 Controparte_1 riprendere l'impermeabilizzazione e di ripristinare il tutto posando le piastrelle, eliminando la causa delle infiltrazioni che ammaloravano il sottobalcone del condomino ) ha dichiarato di non essere Pt_3 stato presente all'incontro.
La medesima risposta è stata fornita anche da , la quale sentita sul riportato capo 13 Parte_5
ha dichiarato di non esser mai stata direttamente presente ai sopralluoghi effettuati da
[...]
non essendo un tecnico ma un'impiegata amministrativa contabile. (cfr. verbale del CP_1
16.6.2022).
Le testimonianze appena riportate non provano in alcun modo l'esistenza di un contratto d'appalto tra il e peraltro, la circostanza che siano stati eseguiti dei sopralluoghi Parte_1 Controparte_1 presso l'immobile alla presenza dell'amministratore di per sé non prova che agli stessi sia seguito il conferimento di un incarico per l'esecuzione dei lavori, tanto più ove si consideri che il legale rappresentante della all'epoca dei fatti era proprietario di Controparte_1 Controparte_4
alcuni immobili dello stabile condominiale e, in particolare, di quello sito al 5° piano il cui balcone è
8 stato oggetto dei lavori e che, pertanto, molto verosimilmente era presente al sopralluogo in qualità di condomino sulla cui proprietà ha chiesto che fossero eseguiti i lavori.
Sul punto, pare opportuno rilevare che il CTU, nella perizia depositata in primo grado, ha accertato che il è un fabbricato unico suddiviso in due condomini, Parte_2
rispettivamente il 37 e il 39, costituito da diversi alloggi, venduti a proprietà diverse. Gli alloggi interessati dalle infiltrazioni sono stati rispettivamente:
- piano 5 lato ingresso nr. 37: proprietà Controparte_4
- piano 5 ingresso nr.39: proprietà Controparte_10
- piano 4 lato ingresso nr. 37 Proprietà Controparte_4
- piano 4 lato ingresso 39 proprietà Pt_3
oltre ad essere proprietario di alcuni immobili dello stabile, come meglio dettagliato Controparte_4 poco sopra, risulta altresì' essere legale rappresentante della appellata Controparte_1
Il CTU nella perizia depositata del giudizio di primo grado, ha espressamente accertato che
“l'infiltrazione sia stata risolta dall'intervento sul balcone di proprietà che ha Pt_6 CP_4
comportato anche la rimozione temporanea del sipario con la relativa pulizia di quanto occludeva lo spazio libero tra questo ed il pavimento. Nel balcone adiacente è stata rimossa una sola piastrella per constatare la situazione sottostante, ma non è stato fatto alcun intervento da quanto emerge dalla documentazione fotografica e dalla testimonianza dell'operaio ” (cfr. pag. 7 relazione Tes_1 finale CTU)”. Allo stesso modo i testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria hanno confermato di aver eseguito i lavori oggetto di causa presso la proprietà del In particolare, il catramista, CP_4 [...]
, sentito all'udienza del 16.06.2022, ha riferito di essere stato chiamato dalla ditta di Parte_7
, legale rappresentante della società convenuta e proprietario dell'immobile al Controparte_4
numero civico 37, per procedere alla catramatura del balcone di proprietà del committente. Anche sentito sui capi 5), 8), 14) e 15) ha confermato di aver effettuato i lavori nello stabile n. 37 Tes_1
di proprietà CP_4
L'identità tra il proprietario dell'immobile presso cui i lavori sono stati eseguiti e il legale rappresentante della in assenza di un contratto scritto tra le parti, di una Controparte_1 delibera dell'assemblea condominiale che abbia autorizzato la conclusione del contratto o comunque l'esecuzione dei lavori con affidamento dell'appalto, di altri elementi probatori volti a dimostrare la conclusione dell'accordo tra le parti, costituisce un elemento di ulteriore confusione ai fini della ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti e soprattutto ai fini dell'individuazione del soggetto committente, ammesso che un contratto sia stato effettivamente concluso.
9 Il conferimento dell'incarico di eseguire i lavori oggetto di causa da parte del NI alla CP_1
non trova alcun riscontro nemmeno nello scambio di mail intercorso tra le parti da cui Controparte_1 risulta solo che l'amministratore di condominio abbia preso accordi con (e non con Controparte_4
la per effettuare alcuni sopralluoghi congiunti al fine di verificare lo stato dei Controparte_1
balconi ed, evidentemente, indagare le cause di infiltrazioni verificatesi in corrispondenza di due appartamenti confinanti, siti al 5 piano, del complesso condominiale di . In Parte_2
nessuna delle predette mail, trasmesse dal gruppo allo Studio Gea Casa S.r.l. di tutte CP_4 CP_2
per conto di proprietario dell'immobile interessato dalle infiltrazioni, e non per Controparte_4
conto della mai menzionata, si evince alcuna iniziativa contrattuale da parte Controparte_1 dell'amministratore (doc. 01.3,01.6,01.8,01.7). CP_2
Si osserva, altresì, che le mail del 21.01.2019 e del 15.02.2019 tramite le quali l'ufficio dà atto CP_4 di aver eseguito i lavori e comunica l'intenzione di addebitare i relativi costi al , non solo Parte_1 non provengono dalla – soggetto che in quanto appaltatore avrebbe dovuto Controparte_1
eventualmente chiedere il pagamento del corrispettivo – ma non hanno neanche ad oggetto la richiesta di pagamento dell'importo pattuito per l'esecuzione dei lavori asseritamente commissionati, costituendo piuttosto una richiesta di addebito al da parte di un condomino per spese di Parte_1 lavori di asserita spettanza previa comunicazione dell'avvenuta esecuzione. Tanto CP_11
risulta, in particolare, dalla mail del 21.1.2019 proveniente sempre dalla segreteria del gruppo CP_4
per conto di (e non della con la quale si provvede alla mera Controparte_4 Controparte_1
comunicazione della esecuzione della riparazione per il giorno successivo, con la significativa ulteriore comunicazione nei termini che seguono: “Le facciamo presente che Vi addebiteremo l'intervento”. Le suddette modalità di comunicazione e la formulazione della richiesta di addebito costituisce ulteriore riprova del fatto che il non abbia mai appaltato le opere in oggetto alla Parte_1 Controparte_1
essendo maggiormente compatibile con una richiesta del singolo condomino di provvedere
[...] all'eliminazione delle infiltrazioni sul balcone di sua proprietà con addebito dei relativi costi al
. Pare, ancora, opportuni sottolineare che tutte le mail trasmesse all'amministratore di Parte_1
condominio relative ai sopralluoghi effettuati e ai lavori eseguiti provengono da un indirizzo mail che non è riferibile alla che, come risulta dalla visura camerale, ha un altro indirizzo Controparte_1
pec; né, peraltro, come già evidenziato la risulta mai menzionata in detto Controparte_1
scambio di mail.
Il mancato conferimento di un incarico per i lavori di cui è causa al trova, infine, ulteriore Parte_1
conferma nella mancanza di una delibera assembleare di approvazione dei lavori e della relativa spesa.
10 Ai sensi dell'art. 1135 c.c. 4 comma “L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”. La prevalente giurisprudenza di legittimità interpreta in senso restrittivo la disposizione citata precisando che la delibera assembleare in ordine alla manutenzione straordinaria debba determinare l'oggetto del contratto di appalto da stipulare con l'impresa prescelta, ovvero le opere da compiersi e il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa (cfr. Cass. n. 20136 del 17.08.2017, secondo cui “non rientra tra i compiti dell'amministratore di condominio neppure il conferimento a un professionista legale dell'incarico di assistenza nella redazione del contratto di appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, dovendosi intendere tale facoltà riservata all'assemblea dei condomini. Ove siano mancate la preventiva approvazione o la successiva ratifica della spesa inerente tale incarico professionale da parte dell'assemblea, ex articoli 1135 e 1136 del Cc, l'iniziativa contrattuale dello stesso amministratore non è sufficiente a fondare l'obbligo di contribuzione dei singoli condomini, salvo che non ricorra il presupposto dell'urgenza, ex articolo 1135, ultimo comma, del codice civile”).
Nel caso di specie il requisito dell'urgenza è stato escluso dal CTU che ha ritenuto il deperimento della soletta “lento e progressivo e non comporta rischi al momento”.
Non sarebbe, dunque, neanche configurabile nella fattispecie in esame un esonero da parte dell'amministratore di ottenere la previa delibera assembleare prima di procedere con il conferimento di un incarico per l'esecuzione di lavori urgenti.
Ancora, a nulla rileva ai fini della prova della stipula di un valido contratto di appalto tra le parti la delibera assunta dal il 14.1.2020 con la quale, in epoca successiva alla notifica del decreto Parte_1 ingiuntivo, è stato deciso che in via di “mediazione” il avrebbe potuto corrispondere il Parte_1
50% dell'importo di cui alla fattura azionata (doc. n. 1.10). Tale delibera è intervenuta in un momento evidentemente successivo alla conclusione dei lavori e nulla prova in ordine al momento genetico della stipula del contratto, né costituisce ratifica dell'operato dell'amministratore che, in ogni caso, per quanto emerso all'esito dei due gradi di giudizio non ha mai conferito alcun incarico;
si tratta di una semplice proposta di “mediazione” volta a evitare l'instaurazione di un giudizio di opposizione e rivela esclusivamente una volontà, al più, transattiva del rispetto a un titolo già notificato. Parte_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce del riportato quadro probatorio, la Controparte_1 non abbia assolto all'onere sulla medesima incombente di provare il titolo della propria pretesa creditoria, ovvero di aver concluso un contratto d'appalto con il Parte_2
avente ad oggetto le opere indicate nella fattura azionata in via monitoria.
[...]
11 L'appello deve pertanto essere accolto e, per, l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con condanna della alla restituzione Controparte_1
delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. n. 26849/2022), quali risultanti dai bonifici prodotti (doc. n. 3), oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal 18.5.2021 sull'importo di € 1045,15 e dal 2.10.2023 sull'importo di € 2.400,26.
Va, infine, respinta la domanda di condanna formulata da parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per insussistenza dei relativi presupposti applicativi.
La temerarietà della lite, difatti, consiste nella coscienza della infondatezza della domanda (mala fede)
o nella ignoranza colpevole in ordine a detta infondatezza (cfr. Cass. n.13071/2003).
È onere della parte che invoca il risarcimento allegare e provare i fatti che fondano tale richiesta che, comunque, presuppone anche l'esistenza del danno che si assume di avere subito per la temeraria instaurazione della lite.
Nella fattispecie in esame, non è ravvisabile la mala fede o la colpa grave della convenuta appellata.
Sulle spese di lite
Per quanto attiene alle spese di lite, poichè in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); tenuto conto della dell'accoglimento dell'appello, le spese di entrambi i giudizi devono essere poste a carico di
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secondo il criterio della soccombenza. Controparte_1
Le stesse sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri medi di cui al D. M. 10 marzo 2014 n.
55, per il giudizio di primo grado e in base ai parametri minimi per il presente grado di giudizio, considerata la natura delle questioni giuridiche trattate e l'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria.
Le spese di CTU liquidate in primo grado devono essere poste interamente a carico di parte convenuta appellata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 2782/2023, emessa dal Giudice di Pace di in data 02.09.2023, Pt_1
proposto dal di contro ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo nr. 11941/2019.
12 • Condanna alla restituzione in favore del Controparte_1 Parte_1
, della somma di € 1.045,15 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c.
[...] dal 10.5.2021 al saldo e della somma di € 2.400,26 oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dal
2.10.2023 al saldo.
• Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite del giudizio di primo grado che liquida in
[...] complessivi € 1.265,00, nonché alle spese del presente giudizio d'appello che liquida in complessivi € 852,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Torino, 7 febbraio 2025
La Giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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