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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4402 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, terza sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8216/2025 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Napoli Nord, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 3592/2024 RG. Es. in data 22.9.2025, pendente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Menfi, Via V. Imbornone 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri (C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RECLAMANTE
E
, Controparte_1
RECLAMATO CONTUMACE
NONCHE'
PostePay S.p.A.,
RECLAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “annullare ovvero revocare, porre nel nulla, con ogni statuizione congrua, utile e opportuna, l'ordinanza di estinzione del 22.9.2025, emessa dal G.E. Dott.ssa Massimo Anita nel procedimento
n. 3592/2024 R.G.Es. Tribunale di Napoli Nord, Sezione esecuzioni mobiliari, depositata e comunicata dalla competente cancelleria in pari data;
- per l'effetto dichiarare l'atto di pignoramento pienamente efficace e la procedura esecutiva n. 3592/2024 r.g.Es. Tribunale di Napoli Nord, sez. esecuzioni mobiliari, ritualmente instaurata e proseguibile;
- per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva e pronunciare ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in favore del creditore procedente , Parte_1 2
assegnandogli le somme pignorate presso Postepay S.p.A. (terzo pignorato) fino a concorrenza del credito azionato – come quantificato nella nota di precisazione del credito depositata in data 23.03.2025 – ovvero adottare ogni altro provvedimento consequenziale ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese del presente giudizio di reclamo, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso e comunicato in data 22.9.2025, il GOP, in funzione di G.E. del Tribunale di Napoli nord, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva n. 3592/2024 R.G.E. rilevando la mancanza in atti della prova della notifica, da parte del creditore procedente, dell'istanza di fissazione di udienza, unitamente al pedissequo decreto del 17.11.2024, nei confronti del debitore esecutato e dei terzi pignorati.
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa il 22.9.2025, comunicata in pari data, nel giudizio iscritto al RGE n. 3592/2024 al fine di ottenerne la revoca con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente comunicati al debitore che tuttavia non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno reclamante, risulta allegato al fascicolo dell'esecuzione, in data 23.3.2025, la sola prova della notifica a mezzo PEC dell'istanza di assegnazione e del decreto di fissazione di udienza al debitore esecutato e non anche al terzo pignorato PostePay S.p.A., Controparte_1 in violazione della previsione di cui all'art. 543, ultimo comma, secondo periodo, secondo cui “Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.
Detta previsione si giustifica in quanto il processo verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 bis, comma 7, c.p.c. con il quale i crediti e le cose mobili sono state sottoposte ad esecuzione non contiene la citazione a comparire che invece caratterizza il pignoramento presso terzi ordinario.
Sempre ai sensi dell'art. 543, ultimo comma, c.p.c. il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice va notificato al terzo a cura del creditore interessato.
Tuttavia, in difetto di sanzioni espressamente comminate, il termine concesso dal giudice per la notifica non è perentorio e potrà, pertanto, essere prorogato anche tenendo conto del fatto che il terzo deve necessariamente beneficiare di un tempo minimo, pari quantomeno a dieci giorni (come si ricava dall'art. 543 c.p.c.), per rendere la dichiarazione, a far data dalla conoscenza legale del decreto di fissazione.
La mancata previsione delle perentorietà del termine per la notifica del decreto di fissazione di udienza emesso dal G.E. alla cui violazione consegua espressamente l'inefficacia del pignoramento analogamente a quanto 3
previsto dal comma 5 dell'art. 543 c.p.c., inducono a ritenere che il G.E., soprattutto nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il terzo si sia comunque attivato provvedendo alla notifica al debitore esecutato, sia tenuto ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del contraddittorio con il terzo pignorato.
Per le ragioni esposte il reclamo va accolto con conseguente rimessione degli atti al G.E. affinchè, a seguito della riassunzione del giudizio, provveda alla fissazione di nuova udienza di comparizione con assegnazione del relativo termine per la notifica.
Il mancato deposito della prova della notifica del decreto di fissazione di udienza al terzo pignorato in seno alla procedura esecutiva (circostanza che avrebbe impedito la pronuncia di estinzione) integra grave ed eccezionale ragione tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 8216/2025 Reg. Gen., così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunziata in data 22.9.2025, dal GOP, in funzione di G.E. del Tribunale di Napoli nord, nell'ambito della procedura esecutiva n. 3592/2024
R.G.E.;
2. spese irripetibili.
Si comunichi.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Dr. Michelangelo Petruzziello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, terza sezione civile, in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dr. Michelangelo Petruzziello Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Giudice estensore
Dr.ssa Lorella Triglione Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 8216/2025 Reg. Gen. avente ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del G.E. del Tribunale di Napoli Nord, resa nell'ambito del procedimento espropriativo presso terzi rubricato al n. 3592/2024 RG. Es. in data 22.9.2025, pendente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Menfi, Via V. Imbornone 49, presso lo studio dell'Avv. Daniela Palminteri (C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
RECLAMANTE
E
, Controparte_1
RECLAMATO CONTUMACE
NONCHE'
PostePay S.p.A.,
RECLAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte reclamante: “annullare ovvero revocare, porre nel nulla, con ogni statuizione congrua, utile e opportuna, l'ordinanza di estinzione del 22.9.2025, emessa dal G.E. Dott.ssa Massimo Anita nel procedimento
n. 3592/2024 R.G.Es. Tribunale di Napoli Nord, Sezione esecuzioni mobiliari, depositata e comunicata dalla competente cancelleria in pari data;
- per l'effetto dichiarare l'atto di pignoramento pienamente efficace e la procedura esecutiva n. 3592/2024 r.g.Es. Tribunale di Napoli Nord, sez. esecuzioni mobiliari, ritualmente instaurata e proseguibile;
- per l'effetto, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva e pronunciare ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. in favore del creditore procedente , Parte_1 2
assegnandogli le somme pignorate presso Postepay S.p.A. (terzo pignorato) fino a concorrenza del credito azionato – come quantificato nella nota di precisazione del credito depositata in data 23.03.2025 – ovvero adottare ogni altro provvedimento consequenziale ritenuto di giustizia;
Con vittoria di spese del presente giudizio di reclamo, da attribuirsi al procuratore antistatario”.
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento reso e comunicato in data 22.9.2025, il GOP, in funzione di G.E. del Tribunale di Napoli nord, dichiarava l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva n. 3592/2024 R.G.E. rilevando la mancanza in atti della prova della notifica, da parte del creditore procedente, dell'istanza di fissazione di udienza, unitamente al pedissequo decreto del 17.11.2024, nei confronti del debitore esecutato e dei terzi pignorati.
Con ricorso depositato in data 2.10.2025 ha proposto reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c. Parte_1 avverso l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva emessa il 22.9.2025, comunicata in pari data, nel giudizio iscritto al RGE n. 3592/2024 al fine di ottenerne la revoca con vittoria delle spese di lite.
Il ricorso e il decreto sono stati ritualmente comunicati al debitore che tuttavia non si è costituito, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il reclamo è fondato e va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'odierno reclamante, risulta allegato al fascicolo dell'esecuzione, in data 23.3.2025, la sola prova della notifica a mezzo PEC dell'istanza di assegnazione e del decreto di fissazione di udienza al debitore esecutato e non anche al terzo pignorato PostePay S.p.A., Controparte_1 in violazione della previsione di cui all'art. 543, ultimo comma, secondo periodo, secondo cui “Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553. Il decreto con cui viene fissata l'udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l'invito e l'avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma”.
Detta previsione si giustifica in quanto il processo verbale di pignoramento dell'ufficiale giudiziario ex art. 492 bis, comma 7, c.p.c. con il quale i crediti e le cose mobili sono state sottoposte ad esecuzione non contiene la citazione a comparire che invece caratterizza il pignoramento presso terzi ordinario.
Sempre ai sensi dell'art. 543, ultimo comma, c.p.c. il decreto di fissazione dell'udienza emesso dal giudice va notificato al terzo a cura del creditore interessato.
Tuttavia, in difetto di sanzioni espressamente comminate, il termine concesso dal giudice per la notifica non è perentorio e potrà, pertanto, essere prorogato anche tenendo conto del fatto che il terzo deve necessariamente beneficiare di un tempo minimo, pari quantomeno a dieci giorni (come si ricava dall'art. 543 c.p.c.), per rendere la dichiarazione, a far data dalla conoscenza legale del decreto di fissazione.
La mancata previsione delle perentorietà del termine per la notifica del decreto di fissazione di udienza emesso dal G.E. alla cui violazione consegua espressamente l'inefficacia del pignoramento analogamente a quanto 3
previsto dal comma 5 dell'art. 543 c.p.c., inducono a ritenere che il G.E., soprattutto nell'ipotesi, come quella di specie, in cui il terzo si sia comunque attivato provvedendo alla notifica al debitore esecutato, sia tenuto ad assegnare un nuovo termine per l'instaurazione del contraddittorio con il terzo pignorato.
Per le ragioni esposte il reclamo va accolto con conseguente rimessione degli atti al G.E. affinchè, a seguito della riassunzione del giudizio, provveda alla fissazione di nuova udienza di comparizione con assegnazione del relativo termine per la notifica.
Il mancato deposito della prova della notifica del decreto di fissazione di udienza al terzo pignorato in seno alla procedura esecutiva (circostanza che avrebbe impedito la pronuncia di estinzione) integra grave ed eccezionale ragione tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 8216/2025 Reg. Gen., così provvede:
1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunziata in data 22.9.2025, dal GOP, in funzione di G.E. del Tribunale di Napoli nord, nell'ambito della procedura esecutiva n. 3592/2024
R.G.E.;
2. spese irripetibili.
Si comunichi.
Aversa, 11.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Annamaria Buffardo Dr. Michelangelo Petruzziello