Articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
Articolo 1Articolo 3
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13 gennaio 2016
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7 luglio 2017
Art. 2.


Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori ((, nonche' alle bande musicali)) .
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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