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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/10/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
ES NA, dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento del
9.10.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 29.10.2025, lette e richiamate le note depositate dall'avv. NA NO nell'interesse di
, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la seguente Pt_1
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3653/2023 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._1
NA NO e dall'avv. ALESSIA DE FINIS
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI CATANIA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il docente , con ricorso depositato in data 11.12.2023, ha esposto: a) Parte_2 di avere prestato attività lavorativa in favore del , in Controparte_1 virtù di plurimi contratti a tempo determinato, e di essere stato assunto a tempo indeterminato, in data 1.9.2019, con superamento del periodo di prova in data 1.9.2020; b) di avere presentato, dopo la sua immissione in ruolo, istanza di ricostruzione di carriera con riconoscimento, di 22 anni per i servizi prestati a tempo determinato;
c) che il CP_1 convenuto, con decreto n. 384 del 16.2.2022, ha riconosciuto: i) ai sensi dell'art. 485 del D.
Lgs. n.297/1994, 15 anni di anzianità complessiva non di ruolo, specificando, però, che, della stessa, solo 11 anni e 4 mesi sarebbero stati utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della sua conferma in ruolo e, quindi, dall'1.9.2020, mentre 3 anni ed 8 mesi (pari
1 ad 1/3 dell'anzianità di servizio non di ruolo superiore ai 4 anni) sarebbero stati utili solo ai fini economici ed al compimento di un'anzianità di servizio di 18 anni, ai sensi dell'art.4, comma 3, del DPR n.399/1988, richiamato dall'art. 66, comma 6, del CCNL del comparto
Scuola del 4.8.1995; ii) 1 anno di anzianità di ruolo, relativa al periodo di prova, protrattosi dall'1.9.2019 al 31.8.2020, utile sia ai fini giuridici che economici;
d) che il datore di lavoro
“ha, inoltre, specificato che avrebbe inserito il ricorrente, a partire dall'1.9.2020, data della sua conferma in ruolo, nella seconda fascia stipendiale, da 9 ad 14 anni, con un'anzianità di 9 anni, e che le sarebbe stata corrisposta la relativa retribuzione, prevista dal CCNL allora in vigore”;
Il ricorrente ha tuttavia lamentato che il ha Controparte_1 mantenuto lo stesso “nella prima fascia stipendiale (0-8 anni) fino al 30.6.2023, passandolo direttamente nella terza fascia stipendiale (15-20 anni) dall'1.7.2023, con cessazione di quest'ultima prevista per il 30.4.2029: con la conseguenza che l'istante dovrebbe passare nella quarta fascia stipendiale
(21-27 anni) a decorrere dall'1.5.2029” e ha quindi censurato un non corretto adeguamento delle buste paga al decreto di ricostruzione carriera.
- ritenendo di avere diritto ad essere inserito, sin dalla conferma in Parte_2 ruolo, nella fascia stipendiale 9-14 anziché in quella assegnata 0-8 nonché di transitare nella terza fascia stipendiale 15-20 anni dalla data del 1.5.2023 e non anche dal 1.6.2023 con scadenza al 31.8.2025 in ragione del raggiungimento del diciottesimo anno di servizio - ha chiesto all'adito Tribunale di “a) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il
[...]
, in persona del con l' e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 con l' , in persona del Direttore Controparte_4
Generale – il diritto del ricorrente, in considerazione dell'anzianità non di ruolo [pari a 15 anni, di cui 11 anni e 4 mesi utili, ai fini giuridici ed economici, fin dal momento della conferma in ruolo (1.9.2020) e 3 anni ed 8 mesi alla maturazione del 18° anno di servizio, utili ai soli fini economici] e di ruolo (pari ad 1 anno, dall'1.9.2019 al 31.8.2020, relativo al periodo di prova), riconosciutagli correttamente nel decreto di ricostruzione n.384/2022, ad essere inserito nella seconda fascia stipendiale (9-14 anni) dall'1.9.2020 al
30.4.2023, nella terza fascia (15-20 anni) dall'1.5.2023 al 31.8.2025 e nella quarta fascia (21-27 anni) dall'1.9.2025 al 31.8.2032 ed a vedersi corrisposto il relativo trattamento retributivo, previsto dal
CCNL di categoria in vigore ration temporis, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
b) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
con l' e con l' CP_2 Controparte_3 Controparte_3
, , in persona del Direttore Generale – che, nel periodo che va
[...] Controparte_4 dall'1.9.2019 al 31.5.2023, come risulta dalle buste paga e dagli allegati conteggi, il convenuto CP_1 ha corrisposto all'istante una retribuzione inferiore a quella a lui spettante, considerato che lo ha sempre retribuito sulla base dei minimi previsti per la prima fascia stipendiale (0-8 anni), anziché sulla base dei
2 minimi previsti per la seconda fascia (9-14 anni), dall'1.9.2019 al 30.4.2023, e per la terza fascia (15-
20 anni), nel mese di maggio 2023, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
c) accertare e dichiarare – in contraddittorio con il , in persona del Controparte_1
con l' e con l' CP_2 Controparte_3 Controparte_3
, , in persona del Direttore Generale – il diritto del ricorrente a
[...] Controparte_4 CP_4 vedersi riconoscere le differenze retributive maturate dall'1.9.2019 al 31.5.2023, pari alla somma lorda di
€ 5.255,79, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa, e, per l'effetto,
d) condannare il , in persona del e l Controparte_1 CP_2 [...]
e l' Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
, in persona del Direttore Generale, in esecuzione del decreto di ricostruzione n.384/2022, per un
[...] verso, ad inserire l'istante nella seconda fascia stipendiale (9- 14 anni) dall'1.9.2020 al 30.4.2023, nella terza fascia (15-20 anni) dall'1.5.2023 al 31.8.2025 e nella quarta fascia (21-27 anni) dall'1.9.2025 al 31.8.2032 ed a corrispondergli il relativo trattamento retributivo, previsto dal CCNL di categoria in vigore ration temporis, e, per altro verso, a corrispondergli le differenze retributive maturate dall'1.9.2019 al 31.5.2023, pari alla somma lorda di € 5.255,79, come risultanti dagli allegati conteggi, per le ragioni meglio esposte in narrativa;
e) il tutto oltre agli accessori di legge e con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
2. Il , con memoria depositata in data 4.4.2024, ha Controparte_1 contestato genericamente il ricorso, anche in punto di quantum, e ha formulato le seguenti conclusioni: “-in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
-in via subordinata, quantificare le somme eventualmente spettanti previo scomputo dei periodi di supplenza infra- annuale e tenendo conto dell'orario effettivamente svolto nonché dei periodi di blocco dell'anzianità retributiva. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
3. La causa, transitata sul ruolo dello scrivente magistrato, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa sulla base delle conclusioni formulate con le note ex art. 127 ter del codice di rito.
4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.
Va preliminarmente evidenziato che il C.C.N.L. del comparto scuola prevede l'attribuzione ai dipendenti a tempo indeterminato del convenuto di un CP_1 trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali collegate al completamento di determinati periodi di servizio individuati in termini di anni.
Al momento dell'immissione in ruolo il dipendente viene inquadrato nella prima fascia stipendiale, ma poi, successivamente al superamento positivo del periodo di prova, a domanda dell'interessato, il prende in considerazione i servizi eventualmente CP_1
3 prestati da costui anteriormente all'immissione in ruolo nel corso di rapporti di lavoro a termine e, in un apposito decreto di ricostruzione della carriera, li trasforma in anzianità di servizio aggiuntiva rispetto a quella maturata e maturanda in ruolo quindi ridetermina la corretta fascia stipendiale spettante al momento della conferma in ruolo e ne trae tutte le conseguenze in termini di evoluzione successiva della retribuzione, compreso il pagamento di eventuali arretrati che risultino dovuti per il periodo dalla conferma al decreto.
Nella specie, al ricorrente, a seguito di domanda di ricostruzione della carriera, è stata pacificamente riconosciuta, con decorrenza dal 1.9.2020, una anzianità di 12 anni e 4 mesi ai fini giuridici ed economici nonché una anzianità di anni 3 e mesi 8 ai soli fini economici;
per l'effetto è stato disposto l'inserimento del ricorrente, con decorrenza dalla conferma in ruolo, nella posizione stipendiale 9-14.
Tuttavia, dalla consultazione delle buste paga è emerso che il ricorrente, nonostante la superiore ricostruzione, non ha ricevuto il corretto e coerente trattamento economico: egli, infatti, ha ricevuto, sino al mese di giugno 2023, una retribuzione parametrata sui valori tabellari di cui alla prima fascia 0-9 e dunque una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante.
Il ricorrente, invece, avendo maturato una anzianità di 12 anni e 4 mesi alla data del
1.9.2020, doveva essere retribuito tenuto conto dei valori stipendiali previsti dalla fascia 9-
14 nonché, a partire dal 1.5.2023, di quelli previsti dalla fascia 15-20.
Per tale motivo, va affermato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate alla luce dei parametri retributivi previsti dal CCNL per la seconda fascia stipendiale 9-14 dall'1.9.2020 al 30.4.2023, e per la terza fascia 15-20, dal mese di maggio 2023.
Venendo al quantum della pretesa creditoria azionata, vanno ritenuti corretti i conteggi effettuati dal ricorrente in quanto determinati tenuto conto degli importi previsti dal CCNL di settore e secondo un ragionamento logico matematico pienamente condivisibile e non puntualmente contestate da parte resistente.
Le buste paga allegate non appaiono corrette anche nella parte in cui individuano quale data di scadenza della fascia 15 il 30.4.2029 e ciò in ragione del fatto che al ricorrente, al raggiungimento del diciottesimo anno di servizio, ovvero alla data del 30.4.2026, dovrà essere riconosciuta anche l'anzianità utile ai soli fini economici prevista dal decreto di ricostruzione carriera. Tuttavia, trattandosi di evento, allo stato futuro ed incerto, non può far seguito la condanna del datore di lavoro all'inserimento del ricorrente, nella terza fascia, sino al 31.8.2025 e nella quarta fascia (21-27 anni) dall'1.9.2025 al 31.8.2032.
5. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. RG
3653/2023, in parziale accoglimento del ricorso:
a) accerta e dichiara che il convenuto ha corrisposto al ricorrente, nel periodo CP_1 dall'1.9.2020 al 31.5.2023, una retribuzione inferiore a quella spettante anziché quella corretta prevista dal CCNL per la seconda fascia stipendiale 9-14 dall'1.9.2020 al 30.4.2023,
e per la terza fascia 15-20, dal mese di maggio 2023 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate sino al
31.5.2023, pari ad € 5.255,79, oltre agli interessi di legge, dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo effettivo;
b) condanna il , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.695,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, IVA
e CPA, se dovute, disponendone la distrazione in favore degli avvocati De Finis e
Carpagnano dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Siracusa, il 30/10/2025
IL GIUDICE
ES NA
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ES NA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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