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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est.-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11402 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NESTA LIANA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], (C.F. ) CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PUCCI ANDREA LUDOVICA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024 e - Parte_1 CP_1
premesso di aver contratto matrimonio a Napoli il 21/04/2008 dal quale era nata Per_1
(25/01/2009) – esponevano che il Tribunale di Napoli ha pronunciato separazione giudiziale con sentenza n. 6426/2023, passata in giudicato stabilendo l'affido condiviso della figlia e la Per_1
sua collocazione prevalente presso la madre con obbligo a carico del padre di corresponsione di un
1 assegno per il contributo al mantenimento della ragazza nella misura di € 300,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis. 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 11/02/2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74,
e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi continueranno a vivere separatamente, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Nulla disporsi con riferimento alla casa coniugale, atteso che la stessa è stata dismessa da tempo.
3. La Prof.ssa in uno alla figlia , continueranno a vivere presso Pt_1 Per_1
l'abitazione sita in Napoli alla Via Po n. 1, di proprietà della minore, mentre il Dr CP_1
manterrà la propria residenza in Avellino alla Via Scandone n. 165.
4. La figlia minore, è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, Persona_2
con abitazione e residenza principale presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Il padre, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che tengano conto del preminente interesse della minore, trascorrerà con il : Per_1
• Un giorno infrasettimanale, il giovedì, dalle ore 14.30 alle 20,00, salvo diverso accordo dei genitori in ragione delle esigenze della minore;
2 • i fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
• per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
• per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale o quello di Capodanno. Per il corrente anno, la minore trascorrerà la settimana di Natale
— 23/30 dicembre — con il padre e dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre, con alternanza per gli anni successivi;
• le vacanze pasquali ad anni alterni dal venerdì alle ore 12,00 al lunedì in Albis alle ore
20,00, con un genitore, alternando tale permanenza con l'altro per gli anni a venire.
6. Il padre, che percepisce circa € 1.000,00 al mese, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, verserà all'altro genitore, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, la somma di € 300,00
(trecento euro), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
Contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e a quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate.
7. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare
o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
8. L'autovettura tipo Peugeot 2008 targata GB866NV già di proprietà della Prof.ssa Pt_1
rimane di proprietà esclusiva di costei.
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
Napoli il 21/04/2008 (atto n. 22, parte II, S. A Sez. Q, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
3 • prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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