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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/10/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7576 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR ON
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.9.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1 assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), con decorrenza 29.9.2021, e di aver CP_ ricevuto apposita missiva con la quale l' gli aveva comunicato la scadenza del suddetto assegno, con invito a presentare domanda di conferma della prestazione – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo: che, secondo quanto specificato dall' , l'assegno sarebbe scaduto CP_2 il 30.9.2024 e che, in caso di mancata conferma, le somme eventualmente percepite dopo la scadenza avrebbero dovuto essere restituite all'Ente; che, in data 4.3.2024, egli aveva inoltrato domanda di conferma per il triennio 2025-2027; che, tuttavia, esso istante aveva omesso di presentarsi alle visite all'uopo fissate, con conseguente rigetto della domanda e sospensione immediata della prestazione in suo godimento;
che, in data 9.7.2024, aveva avanzato nuova domanda di conferma, ancora in corso di istruttoria, ricevendo in pari data dall'Istituto una nota di indebito per la mensilità di giugno;
che il ricorso amministrativo proposto in data 30.7.2024 era stato rigettato, giusta delibera del Comitato Provinciale adottata in data 28.8.2024.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente l'illegittimità della pretesa restitutoria CP_ avanzata dall' deducendo che, in ipotesi di domanda di conferma presentata nel semestre antecedente la scadenza dell'assegno, la sospensione avrebbe potuto disporsi solo con effetto dalla scadenza medesima, ossia a partire da ottobre (e non da giugno) del 2024.
Sulla scorta di quanto dedotto, il predetto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Pt_1 disapplicando il provvedimento di avviso formale di indebito, voglia dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dei ratei sospesi fino alla scadenza del 29/9/2024 e per l'effetto dichiarare nullo, privo di effetti ed efficacia l'indebito della mensilità di giugno 2024”.
L' convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso. CP_2
Istruita documentalmente e riassegnata al sottoscritto Magistrato, all'esito dell'udienza del
22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa CP_ mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione da parte dell' di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, risulta dagli atti che – già riconosciuto, per effetto di decreto di Parte_1 omologa reso in data 14.11.2022, quale titolare di assegno ordinario di invalidità, a decorrere CP_ dal 29.9.2021 – abbia presentato in data 4.3.2024 (in seguito a missiva dell' datata
1.3.2024, con la quale l'Istituto informava l'assicurato che l'assegno sarebbe scaduto il
30.9.2024) apposita domanda di conferma della prestazione.
Tale domanda veniva rigettata dall'Ente, giusta nota del 21.5.2024 (recapitata all'assicurato il CP_ 7.6.2024: cfr. doc. 3, fascicolo dell' , con la seguente motivazione: “Assente ingiustificato alla Visita Medica”. CP_ Con successiva lettera del 9.7.2024, l' accertava, quindi, che aveva percepito, Pt_1 per il periodo dall'1.6.2024 al 30.6.2024, “un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n.
15205055 per un importo complessivo di euro 798,61 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate della pensione di invalidita' non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacita' di guadagno”.
2.2. Così descritto il contesto fattuale in cui si inscrive la vicenda in esame, il ricorrente si CP_ duole della sospensione immediata della prestazione in suo godimento, sostenendo che l' avrebbe dovuto applicare l'art. 1, comma 7, della L. n. 222/1984, a mente del quale: “7.
L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero
2 luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”.
Lamenta, in particolare, che l'Ente avrebbe confuso l'istituto della revisione con quello della conferma, “dal momento che la prima, in caso di sospensione, prevede l'effetto immediato, mentre la seconda, quando, come nel caso di specie, viene presentata nel semestre precedente la scadenza- prevede la sospensione con effetto DALLA SCADENZA” (così, a pag. 3 del ricorso), sicchè del tutto improprio sarebbe stato il richiamo operato dal Provinciale CP_3 all'art. 9, comma 5, della L. n. 222/1984.
2.3. La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
Invero, come correttamente argomentato nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo,
“Nel caso in oggetto, l'odierno ricorrente ha presentato nel mese 3/2024, quindi nel semestre precedente la scadenza (10/2024), la domanda di conferma AOI che se avesse dato esito positivo, gli avrebbe garantito continuità dei pagamenti (art. 1, comma 7 della L. 222/1984)”.
In altri termini, solo la conferma dell'assegno, con domanda presentata nel semestre precedente la scadenza, avrebbe garantito la continuità nella corresponsione dei ratei.
Sennonchè, l'art. 9 della L. n. 222 cit., intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone che il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, comma 1, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 21708/2016, “La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all che CP_1 prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell nazionale della previdenza sociale"), anche prima della CP_2 scadenza del periodo triennale di durata della prestazione”.
Conviene riportare i successivi passaggi motivazionali della pronuncia dianzi citata: “
4. Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell , nè raccorda lo stesso potere CP_2 alla durata della prestazione. Sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce
3 dell'ordinamento. I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito”.
2.4. In questa prospettiva, la presentazione della domanda di conferma non avrebbe potuto garantire, nella fattispecie, alcun affidamento in capo all'assicurato, giacchè quest'ultimo – al fine di fruire della continuità nel pagamento dei ratei – avrebbe dovuto, innanzitutto, sottoporsi alle visite all'uopo fissate (ciò che, pacificamente, non è accaduto, senza che sia stata fornita giustificazione in proposito) e, poi, conseguire un giudizio di permanenza del requisito sanitario. CP_ Alla stregua delle argomentazioni che precedono, bene ha fatto l' – una volta constatata l'impossibilità di procedere agli accertamenti sanitari da esso disposti – a sospendere il pagamento dei ratei di assegno ed a pretendere in restituzione il rateo di giugno, siccome afferente ad un periodo in cui non si è reso possibile procedere ai suddetti accertamenti.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7576/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
Il Giudice
VA CA
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, all'esito dell'udienza del 22/10/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7576 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR ON
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Domenico Longo
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.9.2024, – premesso di essere titolare di Parte_1 assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. n. 222/1984), con decorrenza 29.9.2021, e di aver CP_ ricevuto apposita missiva con la quale l' gli aveva comunicato la scadenza del suddetto assegno, con invito a presentare domanda di conferma della prestazione – adiva l'intestato
Tribunale, esponendo: che, secondo quanto specificato dall' , l'assegno sarebbe scaduto CP_2 il 30.9.2024 e che, in caso di mancata conferma, le somme eventualmente percepite dopo la scadenza avrebbero dovuto essere restituite all'Ente; che, in data 4.3.2024, egli aveva inoltrato domanda di conferma per il triennio 2025-2027; che, tuttavia, esso istante aveva omesso di presentarsi alle visite all'uopo fissate, con conseguente rigetto della domanda e sospensione immediata della prestazione in suo godimento;
che, in data 9.7.2024, aveva avanzato nuova domanda di conferma, ancora in corso di istruttoria, ricevendo in pari data dall'Istituto una nota di indebito per la mensilità di giugno;
che il ricorso amministrativo proposto in data 30.7.2024 era stato rigettato, giusta delibera del Comitato Provinciale adottata in data 28.8.2024.
Tanto premesso in fatto, denunciava il ricorrente l'illegittimità della pretesa restitutoria CP_ avanzata dall' deducendo che, in ipotesi di domanda di conferma presentata nel semestre antecedente la scadenza dell'assegno, la sospensione avrebbe potuto disporsi solo con effetto dalla scadenza medesima, ossia a partire da ottobre (e non da giugno) del 2024.
Sulla scorta di quanto dedotto, il predetto rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Pt_1 disapplicando il provvedimento di avviso formale di indebito, voglia dichiarare il diritto del ricorrente al ripristino dei ratei sospesi fino alla scadenza del 29/9/2024 e per l'effetto dichiarare nullo, privo di effetti ed efficacia l'indebito della mensilità di giugno 2024”.
L' convenuto si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo al ricorso. CP_2
Istruita documentalmente e riassegnata al sottoscritto Magistrato, all'esito dell'udienza del
22.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa CP_ mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione da parte dell' di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Invero, risulta dagli atti che – già riconosciuto, per effetto di decreto di Parte_1 omologa reso in data 14.11.2022, quale titolare di assegno ordinario di invalidità, a decorrere CP_ dal 29.9.2021 – abbia presentato in data 4.3.2024 (in seguito a missiva dell' datata
1.3.2024, con la quale l'Istituto informava l'assicurato che l'assegno sarebbe scaduto il
30.9.2024) apposita domanda di conferma della prestazione.
Tale domanda veniva rigettata dall'Ente, giusta nota del 21.5.2024 (recapitata all'assicurato il CP_ 7.6.2024: cfr. doc. 3, fascicolo dell' , con la seguente motivazione: “Assente ingiustificato alla Visita Medica”. CP_ Con successiva lettera del 9.7.2024, l' accertava, quindi, che aveva percepito, Pt_1 per il periodo dall'1.6.2024 al 30.6.2024, “un pagamento non dovuto sulla pensione cat. IO n.
15205055 per un importo complessivo di euro 798,61 per i seguenti motivi: - Sono state riscosse rate della pensione di invalidita' non spettanti in quanto relative a periodi successivi alla revoca della pensione conseguente al riacquisto della capacita' di guadagno”.
2.2. Così descritto il contesto fattuale in cui si inscrive la vicenda in esame, il ricorrente si CP_ duole della sospensione immediata della prestazione in suo godimento, sostenendo che l' avrebbe dovuto applicare l'art. 1, comma 7, della L. n. 222/1984, a mente del quale: “7.
L'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero
2 luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta”.
Lamenta, in particolare, che l'Ente avrebbe confuso l'istituto della revisione con quello della conferma, “dal momento che la prima, in caso di sospensione, prevede l'effetto immediato, mentre la seconda, quando, come nel caso di specie, viene presentata nel semestre precedente la scadenza- prevede la sospensione con effetto DALLA SCADENZA” (così, a pag. 3 del ricorso), sicchè del tutto improprio sarebbe stato il richiamo operato dal Provinciale CP_3 all'art. 9, comma 5, della L. n. 222/1984.
2.3. La prospettazione di parte ricorrente non può essere condivisa.
Invero, come correttamente argomentato nella delibera di rigetto del ricorso amministrativo,
“Nel caso in oggetto, l'odierno ricorrente ha presentato nel mese 3/2024, quindi nel semestre precedente la scadenza (10/2024), la domanda di conferma AOI che se avesse dato esito positivo, gli avrebbe garantito continuità dei pagamenti (art. 1, comma 7 della L. 222/1984)”.
In altri termini, solo la conferma dell'assegno, con domanda presentata nel semestre precedente la scadenza, avrebbe garantito la continuità nella corresponsione dei ratei.
Sennonchè, l'art. 9 della L. n. 222 cit., intitolato revisione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, dispone che il titolare delle prestazioni riconosciute ai sensi dei precedenti artt. 1, 2 e 6, comma 1, può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. n. 21708/2016, “La legge regola dunque, da una parte, la durata dell'assegno per tre anni, rinnovabile per analogo periodo su domanda;
e prevede, dall'altra, un autonomo e generale potere di revisione in capo all che CP_1 prescinde dalla durata dell'assegno e che è attivabile discrezionalmente dall'Istituto ("può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità o di inabilità ad iniziativa dell nazionale della previdenza sociale"), anche prima della CP_2 scadenza del periodo triennale di durata della prestazione”.
Conviene riportare i successivi passaggi motivazionali della pronuncia dianzi citata: “
4. Tanto si evince sia in base ad una esegesi letterale della normativa richiamata, la quale non sottopone a limiti temporali il potere di revisione dell , nè raccorda lo stesso potere CP_2 alla durata della prestazione. Sia attraverso una sua lettura logica e sistematica, alla luce
3 dell'ordinamento. I trattamenti previdenziali correlati all'esistenza di requisiti sanitari costituiscono, infatti, prestazioni temporanee la cui erogazione è subordinata alla permanenza della condizione che ha dato luogo al trattamento in atto. Essi perciò, in mancanza di contrarie disposizioni, non si conciliano con un requisito rigido di durata e sono suscettibili di essere sottoposti a verifiche in ogni tempo allo scopo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti. Nè, data l'indisponibilità delle situazioni giuridiche di cui si discute, c'è spazio per la tutela dell'affidamento da parte del fruitore della prestazione o per assicurare stabilità incondizionata al pregresso accertamento amministrativo o giudiziario, come invece affermato dalla Corte di merito”.
2.4. In questa prospettiva, la presentazione della domanda di conferma non avrebbe potuto garantire, nella fattispecie, alcun affidamento in capo all'assicurato, giacchè quest'ultimo – al fine di fruire della continuità nel pagamento dei ratei – avrebbe dovuto, innanzitutto, sottoporsi alle visite all'uopo fissate (ciò che, pacificamente, non è accaduto, senza che sia stata fornita giustificazione in proposito) e, poi, conseguire un giudizio di permanenza del requisito sanitario. CP_ Alla stregua delle argomentazioni che precedono, bene ha fatto l' – una volta constatata l'impossibilità di procedere agli accertamenti sanitari da esso disposti – a sospendere il pagamento dei ratei di assegno ed a pretendere in restituzione il rateo di giugno, siccome afferente ad un periodo in cui non si è reso possibile procedere ai suddetti accertamenti.
Ne deriva, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, sussistendo le condizioni di esonero previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. VA CA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7576/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/10/2025
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