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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 4939/2024 R.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica degli accordi di regolamentazione della potestà genitoriale” promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Cimatori n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Calapai del Foro di Vicenza, con studio in Thiene
(VI), via Garziere n. 23, giusta procura allegata al ricorso
Ricorrente contro
(c.f. ) nato l'[...] a [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Greselin del Foro di Vicenza, con studio in
Schio (VI), via Lago di Garda n. 18, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Vicenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:
pagina 1 di 19 “Voglia il Tribunale adito, a modifica al Decreto n. cronol. 7100/2021 del 04.06.2021 RG. n. 1642/2021 del Tribunale di Vicenza:
1. confermarsi l'affidamento congiunto dei figli minori e ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori.
2. Darsi atto che è maggiorenne confermarsi che ciascun genitore lo manterrà in Persona_3 proprio in proporzione al tempo di permanenza presso uno o l'altra ed in proporzione alle proprie capacità economiche;
3. considerato l'esito dell'ascolto dei minori, disporsi che i figli e Persona_1 Persona_2 siano collocati prevalentemente presso la casa della madre, a Schio (VI) in via Cimatori 15, ove verrà trasferita la loro residenza e dove prevalentemente vivranno;
4. considerata la richiesta di maggior continuità del figlio , conformemente alla domanda già Per_2 rassegnata dall'istante in sede di atto introduttivo, disporsi che i figli minori e Persona_1
permangano, Persona_2
- dal lunedì mattina al mercoledì sera a casa della madre, trasferendosi per la cena del mercoledì ed il pernotto dal padre;
il giovedì a casa del padre trasferendosi per cena e pernotto dalla madre, il venerdì dall'uscita da scuola a casa della madre permanendo da lei per la cena ed il pernotto;
in subordine statuirsi la modalità ritenuta più confacente all'interesse dei minori tenendo conto di quanto da loro espresso;
5. Prevedersi che i figli minori e stiano presso il padre a fine Persona_1 Persona_2 settimana alterni (da sabato mattina fino alla domenica, notte compresa), nonché quindici giorni anche non continuativi durante le ferie estive;
i giorni della festa del papà e del suo compleanno;
il giorno di
Pasqua ad anni alterni, così come i giorni di Natale e AN ad anni pure alterni.
6. Confermata la prevalenza della loro permanenza presso la madre all'esito dell'ascolto dei minori, e tenuto conto della sperequazione reddituale sussistente, disporsi che il padre corrisponda alla madre mensilmente l'importo pari ad € 700,00 (350,00 per ciascun figlio) ed in subordine la somma ritenuta di giustizia, a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli minori e Persona_1 Persona_2
, oltre rivalutazione ISTAT ed entro il 10 d'ogni mese, mediante bonifico alle coordinate note.
[...]
7. Confermarsi che le spese straordinarie per i tre figli rimangano a carico del padre per il 65% e della madre per il 35%.
8. Confermarsi gli assegni familiari a beneficio della madre.
9. Spese rifuse.
pagina 2 di 19 IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate in atti”.
CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:
“Nel merito
Voglia il Tribunale di Vicenza così decidere, rigettata ogni contraria domanda, istanza o eccezione di parte ricorrente, in modifica e ad integrazione del decreto di omologa del Tribunale di Vicenza cron. n.
7100/2021 del 04/06/2021 (RG. N. 1642/2021):
In via principale:
1) Qualora si accerti che il figlio maggiore (nato [...]) non sia ancora economicamente Per_3 indipendente, disporsi il mantenimento ordinario, in via esclusiva e diretta, a carico del sig. CP_1
, fintanto che il figlio resterà a convivere con il padre in via Calbarine n. 37/E a Schio (VI), con il
[...] concorso alle spese straordinarie, come individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di
Vicenza del 26/10/2017 (doc. 45 della comparsa costituzione), nella misura del 55% a carico del padre e del 45% a carico della madre, o nella diversa misura che il Giudice riterrà di giustizia, con effetto dalla sentenza.
2) Confermarsi l'affidamento congiunto dei figli minori (nato [...]) ed Persona_1 Per_2
(nato [...]) ad entrambi i genitori, che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore importanza per i figli relative all'istruzione, educazione e salute, mentre eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione.
3) Confermarsi la residenza anagrafica dei minori ed presso il padre a Schio Persona_1 Per_2
(VI), in via Calbarine n. 37/E e rigettare la domanda attorea di trasferirla presso la madre.
4) Rigettare la domanda attorea di collocazione prevalente con la madre.
5) Ai sensi dell'art. 473-bis-19, comma 2, primo periodo, cpc disporsi, con effetto dalla sentenza, il collocamento paritario di e alle seguenti condizioni, salvo che il Giudice non ritenga di Per_2 Per_1 disporre diversamente nell'interesse dei minori: a) calendario ordinario articolato in 14 giorni, da valere nel periodo scolastico e non scolastico: con il padre da lunedi a martedi (pernotto incluso), con la madre dalla mattina di mercoledì sino a giovedì (pernotto incluso), con il padre dalla mattina del venerdi fino al martedi (pernotto incluso) della settimana successiva, con la madre dalla mattina del mercoledì sino alla domenica (pernotto incluso) e di nuovo come indicato all'inizio; b) vacanze estive: due settimane,
pagina 3 di 19 anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordare entro il 31 maggio;
c) vacanze natalizie ripartite paritariamente, una settimana con ciascun genitore, alternando ogni anno la Vigilia ed il Natale
e AN e l'Epifania; d) vacanze pasquali ripartite paritariamente, alternando ogni anno i giorni di
Pasqua e Pasquetta;
f) alternanza di ponti e festività infrannuali se non coincidono con il sabato e/o la domenica e il Ferragosto non verrà considerato una festività separata se i figli sono già in vacanza con uno dei genitori;
g) ciascun genitore avrà facoltà di chiedere all'altro di festeggiare con i figli il proprio compleanno o di festeggiare insieme il compleanno dei figli, se non coincide con il giorno di convivenza.
6) Di conseguenza disporre, a carico del sig. e a favore della signora , a Controparte_1 Parte_1 decorrere dalla sentenza, un assegno di €2.400,00,00 annui (€200/mese) o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, come contributo per il mantenimento di ciascun figlio minore, da pagarsi in rate mensili di pari importo entro il giorno 12 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, e il concorso di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il
Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26/10/2017.
7) Con effetto dalla sentenza disporre la suddivisione dell'Assegno Unico Universale tra i genitori al 50%
e conseguentemente respingersi la domanda di attribuzione integrale di parte ricorrente.
8) Confermarsi le detrazioni fiscali per i figli minori al 50% tra i genitori.
In subordine:
9) Confermarsi la residenza e la collocazione prevalente dei minori ed presso Persona_1 Per_2 il padre e, a parziale modifica del decreto di omologa, disporre, con decorrenza dalla sentenza, che la madre possa vedere e tenere con sé i figli minori ed , sia nel periodo scolastico e non Per_1 Per_2 scolastico, con le seguenti modalità, salvo che il Giudice non ritenga di disporre diversamente nell'interesse dei minori: a) prima settimana (w.e. con la madre): dalla mattina del mercoledì fino al dopo cena (h. 21 circa) e dalla mattina di sabato fino alla domenica (incluso pernottamento), b) seconda settimana (w.e. con il padre): mercoledì dalla mattina fino al dopo cena (h. 21 circa) e venerdi dalla mattina fino al pernottamento incluso;
c) vacanze, festività e compleanni come indicato sopra nel programma di collocazione paritaria.
10) Disporre, con decorrenza dalla sentenza, a carico della sig.ra e a favore del sig. Parte_1
, un assegno di mantenimento per ciascun figlio minore di €1.800,00 annui (€150/mese), Controparte_1 qualora il maggiore sia economicamente non autosufficiente, e di €1.200 (€100/mese), qualora Per_3
sia ritenuto economicamente autonomo, salvo altro importo che il Giudice, nell'uno e nell'altro Per_3 caso, ritenga di giustizia, da pagare in rate mensili di pari importo entro il giorno 12 di ogni mese e
pagina 4 di 19 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
inoltre il concorso di ciascun genitore nella misura del 50% alle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26/10/2017.
11) Inoltre, sempre dalla sentenza, disporre la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico
Universale.
12) Confermarsi le detrazioni fiscali per i figli minori al 50% tra i genitori.
In estremo subordine:
13) Nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree di collocamento prevalente presso la madre: nell'interesse dei minori escludere la collocazione presso la madre nei giorni in cui ne è richiesta la presenza lavorativa a Mestre;
ridurre congruamente l'importo dell'assegno di mantenimento ai figli minori in relazione alle effettive capacità economiche della madre e ai maggiori oneri del padre nel sostenere il mutuo per la casa e nel mantenimento del figlio maggiorenne , economicamente Per_3 non autosufficiente;
stabilire il concorso alle spese straordinarie al 50% tra i genitori in ragione delle capacità reddituali e patrimoniali della ricorrente e disporre la ripartizione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico Universale;
disporre che la modifica delle condizioni decorra dalla sentenza.
In ogni caso:
14) Con vittoria delle spese e competenze del presente procedimento.
Sulle istanze istruttorie:
Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie per le ragioni esposte in atti (cfr. comparsa di costituzione pag.
23 e nota autorizzata del 14/4/25 per l'udienza cartolare del 15/04/2025).
Le sorprendenti dichiarazioni rese in sede di ascolto, il 12/06/2025, dai minori ed , in Per_1 Per_2 merito alla convivenza prevalente con la madre, non corrispondono al vero e sono parzialmente contraddette dalle stesse allegazioni della ricorrente. Si insiste quindi per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
1. Ascoltare su tutti i capitoli di prova formulati dal convenuto nella comparsa di Persona_3 costituzione (sub lett. h, capp. 1-13) e nella memoria di replica del 28/02/2025 (cap. 1-2-3), ed eventualmente a controprova su quelli di controparte, in modo che il Giudice possa ricostruire le effettive modalità di collocamento di ed con i due genitori, dal 2021 in poi, e le loro abitudini;
Per_1 Per_2
2. Si insiste per l'ammissione degli altri capitoli di prova, diretta e contraria, con gli altri testi indicati dal convenuto in comparsa di costituzione (lett. h, capp. 14-17) e nella memoria di replica del 28/02/2025
(capp. 1 e 3).
pagina 5 di 19 C) Si insiste anche per l'ammissione delle prove testi, a prova diretta e contraria, indicate in Comparsa alla lett. h, capp. 18-20)
D) SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI: 1) cedolino paga agosto 2025 Lorenzo;
2) lettera assunzione 29/08/2025, 3) comunicazione Uni-Lav 27/08/25”. Per_1
CONCLUSIONI DEL P.M.:
“Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto n. 7100/2021 del 4.06.2021 reso a definizione del procedimento civile n.
1642/2021 R.G., avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei tre figli minori , e (nati, Persona_3 Persona_2 Persona_1 rispettivamente, in data 27.05.2003, in data 2.05.2008 e in data 3.11.2011 dalla relazione more uxorio tra ed ), il Tribunale di Vicenza recepiva l'accordo delle parti Parte_1 Controparte_1 contemplante l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso il padre nella casa familiare e con diritto di visita della madre secondo il calendario concordato (in particolare, con riguardo al periodo scolastico, due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il lunedì e il mercoledì, dall'uscita da scuola sino alle ore 20,30, un fine settimana alternato dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera, la metà di tutte le vacanze durante l'anno scolastico alternando di anno in anno le festività). Sotto il profilo economico, i genitori convenivano che ciascuno di essi provvedesse al mantenimento ordinario della prole nei periodi di rispettiva competenza e che le spese straordinarie sostenute per i figli, individuate e disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Vicenza, fossero ripartite tra di loro, nella misura del 65% a carico del padre e del residuo 35% a carico della madre.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c., depositato in data 22.11.2024, introduceva il Parte_1 presente giudizio, chiedendo, a parziale modifica del suddetto decreto, che i figli ed , Per_1 Per_2 ancora minorenni, fossero collocati in via prevalente presso la propria abitazione, con trasferimento anche della loro residenza anagrafica, e che il sig. fosse gravato dall'obbligo di Controparte_1 corrispondere, mensilmente, un contributo al mantenimento ordinario dei minori nella misura di euro
800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio) con successiva rivalutazione Istat, ferma la ripartizione delle spese straordinarie come da precedenti accordi.
pagina 6 di 19 A sostegno dell'istanza di revisione, la ricorrente deduceva che da oltre un anno le modalità di frequentazione dei due figli minori erano variate rispetto all'accordo del 2021, in quanto gli stessi permanevano prevalentemente presso la residenza materna anche per la maggiore comodità legata alla vicinanza dell'abitazione alle scuole e alle attività sociali. Precisava che, per poter meglio occuparsi dei figli a fronte delle carenze genitoriali del padre che, per i suoi impegni lavorativi, non li accudiva nei giorni di sua spettanza, ella aveva chiesto ed ottenuto dal proprio datore di lavoro di poter usufruire dello smart working con orario continuato sino alle ore 14,00 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì e ciò le consentiva di pranzare con ed con cui trascorreva l'intero pomeriggio sino al loro Per_1 Per_2 rientro presso il padre per la cena, salvo il venerdì in cui i minori, a settimane alternate, rimanevano presso di lei anche per la notte sino alla domenica;
invece, il martedì e giovedì, in cui prestava la propria attività lavorativa a Mestre (VE), con partenza da Vicenza alle ore 6:00 e rientro alle ore 20:00, i figli erano collocati presso il padre che, tuttavia, li lasciava soli e in autogestione perché impegnato al lavoro.
Sosteneva, quindi, di voler ottenere un provvedimento di modifica dei tempi di collocamento dei figli corrispondente alla situazione di fatto che legittimava, altresì, la richiesta di porre a carico del padre un assegno di mantenimento da quantificarsi in complessivi euro 800,00 tenendo conto del maggior reddito da lavoro del resistente (indicato in euro 4.000,00 mensili a fronte di euro 1.500,00 da lei percepiti) e delle difficoltà incontrate nel sopperire alle aumentate esigenze dei figli a causa dell'incidenza sulla sua situazione reddituale della riforma dell'assegno unico universale calcolato sui sostanziosi redditi del sig. dell'omesso rimborso, da parte del resistente, delle spese straordinarie sostenute Per_1 nell'interesse dei figli negli anni 2021-2023, nonché degli esborsi di cui era gravata relativi alle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione e alle spese per la sua ristrutturazione al fine di adeguarla alle esigenze della prole dopo aver lasciato la casa familiare, assegnata al resistente;
inoltre, lamentava che la formale residenza dei figli presso il padre non le consentiva di usufruire dei benefici fiscali se non via ridotta.
Con riguardo al primogenito , divenuto maggiorenne, la ricorrente, dando atto che questi non era Per_3 ancora economicamente autosufficiente avendo intrapreso un percorso di studi universitari senza tuttavia sostenere regolarmente gli esami, chiedeva di confermarsi l'obbligo delle parti di provvedere al suo mantenimento tenendo conto del tempo di permanenza presso l'uno e l'altro genitore ed in proporzione alle rispettive capacità economiche.
Con comparsa di risposta in data 8.02.2025 si costituiva in giudizio che, Controparte_1 contestando la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, ne invoca l'integrale rigetto e proponeva domanda pagina 7 di 19 riconvenzionale con cui chiedeva, in principalità, a parziale modifica del decreto n. 7100/2021 del
4.06.2021, di stabilire: a) con riguardo ai figli minori ed , la riduzione del diritto di visita Per_1 Per_2 materno, prevedendosi che i due figli permanessero presso l'altro genitore solo il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 circa, oltre che, a settimane alterne, dal venerdì alla domenica dopo cena, nonché, rigettata la domanda di contributo al mantenimento avanzata dalla ricorrente, la ripartizione tra i genitori dell'assegno unico universale, ciascuno per la metà; b) con riguardo al figlio maggiorenne , collocato di fatto in via esclusiva presso di sé, l'obbligo del padre di provvedere al Per_3 suo mantenimento ordinario diretto qualora fosse accertata la persistente non autosufficienza economica dello stesso;
c) in subordine, per il caso di raggiunta autosufficienza economica del figlio , Per_3
l'obbligo della sig.ra di corrispondere un assegno di euro 1.200,00 annui per il Parte_1 mantenimento ordinario di ciascun figlio minorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, oppure, in ulteriore subordine, un assegno di mantenimento di euro 1.800,00 annui oltre al 35% delle spese straordinarie.
Nel suo atto di costituzione il resistente si opponeva alla domanda di collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, affermando di essere il genitore di riferimento per entrambi e che i tempi della loro permanenza nell'abitazione materna erano inferiori a quelli indicati dalla ricorrente, giacché Per_1 usufruiva del servizio di doposcuola dalle ore 15,00 alle ore 18,00 per tre giorni alla settimana e, nelle giornate del lunedì, del mercoledì nonché del venerdì nel fine settimana di competenza paterna, faceva sempre rientro nella ex casa familiare anche per il pernotto, mentre frequentava gli scout e si Per_2 fermava a mangiare e dormire dalla mamma solo nei giorni in cui era impegnato negli allenamenti di calcio. Quanto al figlio divenuto maggiorenne nelle more dell'emissione del decreto di omologa, Per_3 rilevava che gli accordi delle parti in punto di collocamento e mantenimento del ragazzo non avevano mai trovato attuazione, in quanto il figlio non aveva inteso stare con la madre e, pertanto, chiedeva di poter continuare a provvedere da solo al mantenimento ordinario e straordinario dello stesso, qualora non si ritenesse raggiunta l'autosufficienza economica di dopo che questi, abbandonati gli studi Per_3 universitari e concluso il Servizio Civile prestato per dodici mesi, era stato assunto come operaio con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di due anni, con busta paga iniziale di circa
1.300,00 euro netti.
Sul fronte economico, il resistente assumeva che la differenza di reddito tra le parti, ancorché sussistente, non giustificava la previsione di un assegno perequativo in favore della sig.ra la quale Parte_1 disponeva di entrate economiche di apprezzabile consistenza, incrementate in maniera significativa pagina 8 di 19 rispetto al 2021 grazie alla nuova occupazione reperita a tempo pieno;
diversamente, la propria capacità di reddito era rimasta invariata, percependo uno stipendio netto mensile variabile tra circa 2.900,00 e
3.500,00 euro, in forza di un nuovo lavoro svolto alle dipendenze di a decorrere dal 4.12.2023, CP_2 avendo rassegnato le dimissioni dalla precedente azienda (la General System Pack) per evitare le trasferte di lavoro e poter così assicurare una presenza costante ai figli dopo la scuola. Deduceva, inoltre, di dover sostenere un esborso mensile di euro 484,53 per un mutuo a tasso fisso con durata sino all'1.09.2046, assunto in luogo di quello cointestato tra le parti relativo dell'abitazione familiare, di cui aveva acquistato la quota di comproprietà della sig.ra al prezzo di euro 135.000,00, corrisposto tramite il Parte_1 versamento a quest'ultima della somma di euro 90.375,82 e l'estinzione anticipata del mutuo cointestato a cui aveva destinato euro 89.248.36, di cui euro 44.624,18 a debito della ricorrente.
Alla prima udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. le parti comparivano personalmente avanti al Giudice relatore che acquisiva le loro dichiarazioni in ordine ai fatti di causa e disponeva un differimento per consentire la valutazione di possibili ipotesi conciliative.
Fallite le trattative si procedeva all'ascolto dei due figli minorenni, ed , ai sensi dell'art. Per_1 Per_2
473 bis 4 c.p.c.
Con successiva ordinanza, il Giudice relatore, ritenuta la causa sufficientemente istruita alla luce degli esiti dell'ascolto dei minori e della documentazione economico-reddituale prodotta dalle parti, fissava l'udienza del 18.11.2025 per la sua rimessione al Collegio ai fini della decisione, assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
A detta udienza, celebrata con modalità cartolari su istanza congiunta dei difensori, la causa era trattenuta in decisione. Gli atti venivano trasmessi al P.M. che, in data 24.11.2025, formulava il proprio parere, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
***
Preliminarmente si rileva che, in sede di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti hanno mutato le loro originarie domande con riferimento ai provvedimenti richiesti nell'interesse dei figli (di Per_1 anni 14) ed (che, a maggio 2026, diventerà maggiorenne). Per_2
, pur mantenendo ferma la domanda di collocamento prevalente presso di sé, ha Parte_1 modificato le sue conclusioni in punto di assegno di mantenimento per i due minori, chiedendo un contributo mensile a carico del padre nel minor importo di euro 700,00 (euro 350,00 per ciascun figlio), con la conferma del precedente accordo delle parti sulla ripartizione delle spese straordinarie (il 65% a pagina 9 di 19 carico del padre e il 35% a carico della madre) e con il riconoscimento del suo diritto di percepire al 100% CP_ gli assegni unici familiari corrisposti dall'
Nelle sue conclusioni finali, invece, ha ribadito la propria opposizione al Controparte_1 collocamento prevalente dei due figli minori presso la madre, ma, in luogo della precedente domanda riconvenzionale di riduzione del diritto di visita materno, ha avanzato in principalità una richiesta di collocamento di tipo paritetico, con previsione a proprio carico di un assegno di mantenimento da corrispondere alla sig.ra ella misura di euro 200,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% Parte_1 delle spese straordinarie e con diritto di percepire la sua quota parte dell'AUU relativo ai due minori. Ha poi modificato la domanda relativa al mantenimento straordinario del figlio maggiorenne Per_3 chiedendo che le relative spese siano poste per il 55% a carico del padre e per il 45% a carico della madre in caso di ritenuta non autosufficienza economica del figlio con lui convivente.
Ciò precisato, andando ad esaminare il primo profilo relativo al collocamento della prole minorenne, va subito evidenziato che gli esiti dell'ascolto dei due figli ed smentiscono le affermazioni Per_1 Per_2 del sig. secondo cui, dal 2021 in poi, i ragazzi avrebbero manifestato la preferenza a Per_1 trascorrere la maggior parte del tempo nella casa familiare anche per i più sereni rapporti intrattenuti con la figura paterna, a differenza di quelli con la madre che spesso sarebbero stati tesi a causa degli sbalzi d'umore della sig.ra del suo atteggiamento controllante quando non assorbita da interessi Parte_1 ed impegni personali.
In realtà, nel corso del loro ascolto ex art. 473 bis 4 c.p.c., sia che si sono espressi in Per_1 Per_2 termini differenti, confermando una loro maggiore frequentazione della casa materna, in via più ampia rispetto a quanto stabilito negli accordi formalizzati dai genitori (v. verbale d'udienza del 12.06.2025).
Nello specifico il minore ha dichiarato: “dalla mamma vado il lunedì, il mercoledì e il venerdì Per_1 di ogni settimana quando esco da scuola alle ore 14.00. Sto con la mamma fino alle ore 19,00 e poi rientro
a casa dal papà per la notte, salvo il venerdì quando, nel weekend, devo stare con la mamma. Il martedì
e il giovedì sto nel pomeriggio a casa del papà e alla sera mi reco dalla mamma per cenare e pernottare presso di lei. La mamma fa smart working e, quindi, è sempre a casa nelle giornate del lunedì, mercoledì, venerdì. Questo calendario mi va bene e non vorrei modificare nulla. Ho un buon rapporto con entrambi
i miei genitori”.
A sua volta il figlio ha dichiarato: “E' vero che io e mio fratello stiamo un po' più dalla mamma. Per_2
Le frequentazioni presso la casa materna sono più ampie rispetto a quanto stabilito dal Tribunale in quanto ciò consente di conciliare le esigenze di tutti. E' da due/tre anni che ci organizziamo così, mi sono
pagina 10 di 19 abituato in questo modo anche se non è la soluzione migliore in quanto preferirei rimanere con l'uno e con l'altro per più giorni consecutivi”.
Il racconto dei minori, che a detta del padre avrebbero inspiegabilmente reso dichiarazioni non veritiere,
è avvalorato dalla circostanza che la sig.ra dispone di un lavoro flessibile che le Parte_1 consente di operare da casa in smart working tre giorni la settimana – attualmente il lunedì, il mercoledì e il venerdì – sino alle ore 14:00 (doc.ti 10 a, b, c, d fascicolo ricorrente).
Diversamente, risulta che sia stato impiegato dal 2007 sino a dicembre 2023 presso Controparte_1 la società General System Pack s.r.l. che gli chiedeva di effettuare numerose trasferte per testare i macchinari presso i clienti. Le trasferte hanno comportato prolungate assenze del padre soprattutto nell'anno precedente all'introduzione del ricorso da parte della sig.ra ciò ha richiesto la Parte_1 necessaria collaborazione della madre, la quale, andando incontro alle esigenze lavorative del sig. si è fatta carico della gestione dei figli minori, tenendoli con sé, in via assolutamente Per_1 prevalente, come nel periodo giugno-agosto 2023.
D'altro canto, è lo stesso resistente ad allegare, nei suoi atti difensivi, di aver incontrato oggettive difficoltà di gestione dei figli proprio a causa dei suoi impegni di lavoro, al punto di aver deciso di rassegnare le dimissioni e di passare alle dipendenze di un'altra ditta nel dicembre 2023 (doc. 25 fascicolo resistente).
Dall'1.09.2025 il sig. è, però, tornato a lavorare, a tempo pieno (8:00-17:00) ed Per_1 indeterminato, presso la società GSP che, come si ricava dalla lettera di assunzione prodotta in atti, continua a richiedere la disponibilità alle trasferte che si rendano necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate (doc. 2 nota di precisazione delle conclusioni).
In questo quadro non vi è necessità di procedere all'assunzione della testimonianza del figlio primogenito
, richiesta dal padre al fine di sconfessare le dichiarazioni rese dai due fratelli minori, chiarendo Per_3 quali siano le loro abitudini e le loro attività sportive e ricreative, peraltro destinate a mutare nel tempo.
Al di là del fatto che tra la madre e il figlio intercorre un rapporto conflittuale che potrebbe Per_3 influire sull'attendibilità della testimonianza, le prove orali articolate dal resistente si appalesano superflue e correttamente non sono state ammesse dal Giudice relatore nel corso del giudizio, ben potendosi individuare il miglior regime di collocamento del figlio minore sulla scorta degli elementi Per_1 acquisiti che denotano come, per quest'ultimo, la figura genitoriale di riferimento sia la madre.
La domanda di collocamento paritetico formulata dal sig. on è diretta a soddisfare alcuna Per_1 specifica esigenza del figlio e viene proposta senza considerare la volontà ed i bisogni espressi da Per_1 che, ascoltato dal Giudice relatore, ha manifestato il desiderio di mantenere fermo l'attuale assetto pagina 11 di 19 (“Questo calendario mi va bene e non vorrei modificare nulla”) difforme rispetto a quello giudizialmente concordato tra i genitori, in quanto caratterizzato da una maggiore frequentazione della casa materna.
Come è noto, l'ascolto del minore ultradodicenne e ritenuto capace di discernimento costituisce un adempimento imprescindibile finalizzato a raccogliere e valutare i bisogni e le opinioni del figlio
(Cass.Civ. Sez.I ordinanza 18 settembre 2025 n. 25555); il giudice non è tenuto a recepire le dichiarazioni di volontà del minore, ma è chiamato a verificare rigorosamente la contrarietà di tali volontà al miglior interesse del medesimo, qualora intenda discostarsene (Cass. 12957/2018, Cass. 23804/2021).
Nel caso di specie il minore , nel corso della sua audizione, ha rappresentato di avere un buon Per_1 rapporto con entrambi i genitori, ma di poter contare su una maggiore presenza della madre grazie alla flessibilità del suo lavoro che la impegna nella sede di Mestre esclusivamente il martedì e il giovedi. Negli altri giorni infrasettimanali, invece, la sig.ra lavorando da casa sino alle ore 14:00, può Parte_1 pranzare con il figlio al suo rientro da scuola e dedicarsi al ruolo genitoriale nella fascia pomeridiana
(ancor più adesso che il ragazzo, iscritto al primo anno della scuola superiore, non frequenta più il doposcuola ed ha solo un rientro il venerdì sino alle ore 17:00), seguendolo sotto il profilo scolastico e poi nelle attività sportive e ricreative (doc. 17), a differenza del sig. il quale, nei giorni di sua Per_1 competenza, dovrebbe sempre delegare la nonna paterna per i pasti e, avendo un orario di lavoro rigido, non potrebbe assicurare al figlio minorenne la sua presenza se non dopo le ore 17:00 con un impegno genitoriale limitato all'accompagnamento alle attività sportive, purché non impegnato in quelle trasferte che, per sua stessa ammissione, lo avevano indotto a cambiare posto di lavoro.
Il calendario relativo ai tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore va, perciò, rimodulato tenendo conto della volontà manifestata da di continuare a beneficiare della più costante presenza della Per_1 figura materna, ma contemperando tale esigenza del minore con quella di evitare continui spostamenti di abitazione, i quali, come segnalato da entrambi i genitori e confermato anche dall'altro figlio , non Per_2 hanno sino ad oggi assicurato ai minori una sufficiente continuità abitativa.
Tale contemperamento può essere realizzato considerando che, sin dall'introduzione del giudizio, la sig.ra a precisato di poter tranquillamente concordare con il datore di lavoro le modifiche ritenute Parte_1 necessarie o utili per l'organizzazione familiare e l'esercizio della responsabilità genitoriale (ad esempio cambiando i giorni in cui lavora in smartworking).
Il Collegio ritiene, pertanto, che sia conforme all'interesse preminente del figlio minore stabilirne il collocamento, in via prevalente, presso l'abitazione materna con trasferimento anche della sua residenza anagrafica, prevedendosi che il padre possa vederlo e tenerlo con sé:
pagina 12 di 19 -a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
-il mercoledì dall'ora di cena con pernotto e il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto, con accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno la Vigilia ed il Natale nonché il
AN e l'Epifania;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ponti e altre festività alternate di anno in anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà, così come dovrà assicurarsi alla madre di stare con il figlio il giorno della festa della mamma e quello del suo compleanno.
La domanda di mutamento del collocamento proposta da va, altresì, accolta con Parte_1 riguardo al figlio minore che ha parimenti confermato di frequentare maggiormente la casa materna Per_2 perché “ciò consente di conciliare le esigenze di tutti” e di essersi oramai “abituato in questo modo”; tuttavia, considerata l'età del ragazzo prossimo a diventare maggiorenne (maggio 2025), le frequentazioni padre-figlio potranno svolgersi in forma libera in giorni concordati tra i medesimi, tenendo conto dell'esigenza espressa da ad una maggiore stabilità abitativa. Per_2
Si deve ora passare ad esaminare le questioni di carattere economico riguardanti il mantenimento, ordinario e straordinario, dei due figli minori ed , rispetto alle quali s'impone Per_1 Per_2 preliminarmente di verificare la persistenza dell'obbligo delle parti di provvedere al mantenimento anche del figlio primogenito (di anni 22), convivente con il padre, avendo il resistente condizionato le Per_3 sue domande all'accertamento della sopraggiunta autosufficienza economica del figlio maggiorenne.
Sul punto è utile ricordare, in linea generale, che per consolidato orientamento della S.C., l'obbligo di mantenimento della prole non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma permane finché il genitore o i genitori interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di conseguire la sua autonomia reddituale (Cass.Civ. 15.02.2012 n. 2171; Cass.Civ.
8.02.2012 n. 1773), ovvero finché non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. 7 aprile 2006, n.
8221). In particolare, la giurisprudenza ritiene che sia indice di “inerzia colpevole”, tale da escludere il dovere di mantenimento gravante sui genitori, il comportamento del figlio maggiorenne che abbia pagina 13 di 19 abbandonato un percorso formativo (es. studi universitari) e non si sia attivato concretamente per inserirsi nel mercato del lavoro, non sfruttando le sue capacità o rifiutando opportunità lavorative compatibili con le sue attitudini, salvi i casi in cui vi siano ragioni individuali specifiche, come motivi di salute o altre situazioni peculiari (v. Cass. 17183/2020 secondo cui “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”; conforme a Cass.
12952/2016: “L'obbligo di mantenimento non può essere correlato esclusivamente al mancato rinvenimento di un'occupazione del tutto coerente con il percorso di studi o di conseguimento di competenze professionali o tecniche prescelto. L'attesa o il rifiuto di occupazioni non perfettamente corrispondenti alle aspettative possono costituire, se non giustificati, indici di comportamenti inerziali non incolpevoli”).
Nel presente giudizio il resistente ha riferito che , dopo aver conseguito il diploma di scuola Per_3 superiore, si è iscritto alla facoltà di Scienze Politiche di Padova che ha frequentato per un paio d'anni, svolgendo nello stesso periodo il Servizio Civile a Schio. Nel 2024 ha interrotto il percorso di studi all'università e, in data 8.01.2025, è stato assunto dalla società operante nel settore tessile Controparte_4 con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di due anni e con una retribuzione iniziale di euro 1.708,15 lordi per tredici mensilità, con possibilità, al termine del biennio, di proseguire il rapporto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 36 fascicolo resistente). Tuttavia, a distanza di soli tre mesi dall'assunzione, l'azienda datrice di lavoro ha provveduto ad attivare la procedura ex art. 26, comma 7 bis, del D.Lgs 151/2015 ai fini dell'interruzione del rapporto per implicite dimissioni del lavoratore in ragione della sua assenza ingiustificata dal giorno 26.02.2025 (doc. 9 memoria resistente del 14.04.2025).
Ciò in quanto , ritenendo quel lavoro non in linea con le sue aspirazioni, ha preferito lasciarlo e Per_3 ripiegare su un'occupazione temporanea come barista part-time in un locale di Schio, per cui risulta prodotta unicamente una busta paga di circa 600,00 euro relativa alla mensilità di agosto 2025 (doc. 1 nota di precisazione delle conclusioni).
E', quindi, documentato che il giovane, non intendendo proseguire negli studi universitari interrotti dopo due anni di corso, si era agevolmente inserito nel mondo del lavoro, attraverso un contratto che, seppur di apprendistato, gli avrebbe consentito di percepire da subito redditi sufficienti per le sue esigenze e con la pagina 14 di 19 concreta prospettiva, all'esito di un percorso professionalizzante di 24 mesi, di ottenere la stabilizzazione del rapporto.
Alla luce di questi dati si ritiene che il figlio maggiorenne abbia perso il diritto al mantenimento, Per_3 non più dovuto dai genitori a fronte della sua scelta ingiustificata di non sfruttare un'opportunità lavorativa che, ancorché non corrispondente alle sue aspirazioni (che non si conoscono, nulla essendo stato allegato dal padre), gli avrebbe garantito l'autosufficienza economica (si veda, per un caso analogo, Corte
d'Appello di Venezia, sentenza n. 91/2020).
Per quanto concerne, invece, i figli minori e , sussistono i presupposti per stabilire a carico Per_2 Per_1 di l'obbligo di versamento di un assegno di mantenimento in ragione del nuovo Controparte_1 regime di collocamento dei minori e in proporzione alle capacità economiche dell'uno e dell'altro genitore.
Il Collegio precisa che, ai fini della ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, viene presa in considerazione l'intera documentazione versata in atti, dovendosi decidere su questioni in materia di diritti “indisponibili” siccome riguardanti la prole minorenne, con conseguente superamento delle eccezioni di inammissibilità e/o decadenza variamente sollevate nel corso del giudizio, ma non accompagnate dall'allegazione di una lamentata lesione dei diritti di difesa delle parti che hanno potuto contraddire su ciascuno dei documenti prodotti.
Con riguardo alla posizione di , si rileva che, poiché da settembre 2025 il resistente Controparte_1
è tornato a lavorare alle dipendenze della società General System Pack s.r.l. (già datrice di lavoro per sedici anni, dal 2007 al 2023), la sua capacità di guadagno può essere determinata prendendo a riferimento le pregresse dichiarazioni fiscali relative ai redditi percepiti in costanza di tale rapporto di lavoro. Da esse si ricava che il sig. ha dichiarato un reddito complessivo (euro 67.414,00) che, detratta Per_1
l'imposta netta (euro 29.681,00), è stato pari ad euro 47.814,00 nel 2021, un reddito complessivo (euro
62.100,00) che, detratta l'imposta netta (euro 17.381,00), è stato pari ad euro 44.719,00 nel 2022, un reddito complessivo (euro 88.969,00) che, detratta l'imposta netta (euro 29.681,00), è stato pari ad euro
59.288,00 nel 2023 (doc. 19 fascicolo resistente).
E' da ritenere che il minor reddito percepito negli anni 2021-2022 sia conseguenza delle note restrizioni agli spostamenti introdotti dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da covid-19, mentre nel 2023, con la ripresa delle trasferte, il resistente ha potuto incrementare la sua retribuzione, percependo circa 5.000,00 euro mensili.
pagina 15 di 19 La situazione del resistente risulta migliorata rispetto al passato anche con riguardo al suo patrimonio immobiliare, in virtù dei cespiti (fabbricato ad uso abitativo e terreni agricoli) di cui è divenuto comproprietario per successione del padre nel 2022 (doc. 11).
Egli continua a risiedere nella casa familiare interamente di sua proprietà, per la quale corrisponde le rate di mutuo nella misura di euro 483,53 mensili. Tale onere economico risale all'epoca degli accordi del
2021, avendo le parti regolamentato, con separata scrittura privata, i loro rapporti patrimoniali (doc. 1 fascicolo resistente), convenendo che il sig. rimasto nell'abitazione familiare, liquidasse Per_1 all'ex compagna la sua quota di comproprietà ed estinguesse anticipatamente il residuo del mutuo cointestato. Il resistente, dunque, ha contratto un nuovo mutuo fondiario di euro 135.000,00 per far fronte agli impegni assunti (doc. 8 comparsa di costituzione), mentre la sig.ra a acquistato la sua Parte_1 attuale abitazione, ove si è trasferita nel 2022, utilizzando il prezzo ricavato dalla vendita ed accedendo un mutuo fondiario di euro 32.688,98 (doc. 12 fascicolo ricorrente).
Quanto alla posizione della sig.ra , dalle dichiarazioni fiscali in atti si evince Parte_1
l'avvenuta percezione, nel triennio precedente all'accordo del 2021, di redditi modesti (euro 12.812,00 nel 2018, euro 16.728,00 nel 2019, euro 12.415,00 nel 2020 – doc. 2 fascicolo resistente;
doc. 9 fascicolo ricorrente), nettamente inferiori a quelli dichiarati dal sig. nel medesimo periodo (euro Per_1
47.016,00 netti nel 2018 ed euro 44.030,00 netti nel 2019 – doc. 3 fascicolo resistente). Tuttavia, proprio a partire dal 2021 le condizioni reddituali della ricorrente sono migliorate, di anno in anno, per effetto del nuovo impiego ottenuto alle dipendenze dell'ente regionale “Veneto Lavoro” in forza di contratto stipulato ancora in data 1.12.2020 (circostanza resa nota solo nel presente giudizio – doc. 10 fascicolo ricorrente).
In costanza di tale rapporto la sig.ra ha percepito redditi (detratte le imposte) per Parte_1 complessivi euro 21.768,00 nel 2021, euro 25.963,00 nel 2022, euro 26.632,00 nel 2023, euro 24.595,16 nel 2024 (doc.ti 4 e 36 fascicolo ricorrente). I maggiori guadagni hanno consentito alla stessa di sostenere direttamente le spese (euro 50.000,00 negli anni 2022/2023 ed euro 15.000,00 nel 2024) per la ristrutturazione dell'immobile acquistato nel 2021 con l'utilizzo dei proventi della vendita della casa familiare e mediante l'accensione del mutuo ipotecario con rate di euro 101,76 mensili (doc.ti 5 e 12 fascicolo ricorrente).
Osserva il Collegio che, nonostante il miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra
, la sperequazione reddituale tra le parti permane in maniera significativa, in quanto Parte_1
l' a dimostrato in questi anni di avere una capacità di guadagno di 3.800,00/4.000,00 euro Per_1
pagina 16 di 19 mensili (incrementabili ulteriormente con le trasferte come avvenuto nel 2023), mentre il reddito della ricorrente si aggira attorno ai 2000,00/2.100,00 euro.
Si ritiene, pertanto, alla luce dei dati sopra riportati che tengono conto anche delle rispettive esposizioni debitorie per i mutui accesi nel 2021, che il contributo al mantenimento ordinario dei figli minori Per_1 ed , da porsi a carico del padre, debba essere determinato in euro 700,00 mensili (euro 350,00 per Per_2 ciascun figlio) come richiesto nelle conclusioni finali di parte ricorrente, risultando equo in ragione dei tempi di permanenza dei minori presso la madre prevalentemente collocataria e delle loro esigenze correlate all'età.
Va, quindi, fatto obbligo ad , con decorrenza dalla pubblicazione della presente Controparte_1 sentenza, di corrispondere a un assegno di mantenimento di euro 700,00, Parte_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con pagamento da effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, mediante bonifico sul conto noto della ricorrente.
Con la medesima decorrenza va stabilito, a modifica del decreto n. 7100/2021, che le spese straordinarie relative ai due figli minori siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza.
Tale modifica è giustificata dal fatto che la diversa ripartizione concordata dalle parti (65% a carico del padre e 35% a carico della madre) risale ad un periodo in cui la sig.ra prestava attività Parte_1 lavorativa part-time con una retribuzione assai modesta, mentre oggi può contare su redditi da lavoro pari al doppio di quelli percepiti sino al 2021; invece, i redditi del sig. non hanno subito Per_1 sostanziali variazioni, fatta eccezione per l'aumento registratosi nel 2023 in ragione delle più frequenti trasferte.
L'efficacia della revisione va fatta decorrere dalla data della decisione (anziché da quella della domanda) al fine di compensare il nuovo obbligo economico del padre, collegato al mutato collocamento dei due figli minori per adeguarlo alla situazione di fatto, con i maggiori oneri economici da lui sopportati negli anni per il mantenimento del figlio maggiorenne , il quale, in difformità all'assetto concordato dai Per_3 genitori, non ha intrattenuto rapporti significativi con la madre ed è sempre rimasto a vivere nella casa paterna, con conseguente accollo, da parte del sig. di tutte le spese di mantenimento Per_1 connesse alla permanenza del ragazzo presso di sé.
Infine, nel contrasto tra le parti, va disposto che l'assegno unico familiare relativo alla prole sia percepito da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come per legge. L'assegno unico universale è un sostegno economico alla genitorialità che, anche nella vigenza di un regime di affidamento condiviso dei pagina 17 di 19 figli minorenni, può essere riconosciuto per intero al genitore convivente con i figli in determinate situazioni, come nel caso in cui il genitore collocatario abbia redditi particolarmente modesti oppure nel caso in cui sia previsto un ristretto calendario di visite da parte del genitore non collocatario, rispetto a quelli normalmente stabiliti nelle ipotesi ordinarie. Nel caso di specie, invece, non vi è motivo di derogare alla regola della ripartizione tra i genitori del beneficio in questione, considerati i redditi della madre e tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso la casa paterna.
Gli esiti del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali nella misura della metà, ponendosi il residuo 50% a carico di in ragione della sua prevalente soccombenza, Controparte_1 secondo la liquidazione operata come da dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con applicazione, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, dei valori medi previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
il Collegio, definitivamente pronunciando nella causa n. 4939/2024 R.G., a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n. 7100/2021 del 4.06.2021, così provvede:
1) dispone che i figli minori e abbiano collocamento prevalente e Persona_2 Persona_1 residenza anagrafica presso la casa materna;
2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore con le seguenti modalità: Per_1
-a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola;
-il mercoledì dall'ora di cena con pernotto e il giovedì dall'uscita da scuola con pernotto, con accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- una settimana durante le vacanze natalizie, alternando ogni anno la Vigilia ed il Natale nonché il
AN e l'Epifania;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- ponti e altre festività alternate di anno in anno;
- la festa del papà e il compleanno del papà, così come dovrà assicurarsi alla madre di stare con il figlio il giorno della festa della mamma e quello del suo compleanno;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta quest'ultimo lo Per_2 vorrà;
pagina 18 di 19 4) fa obbligo ad , con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, Controparte_1 di corrispondere a , a titolo di mantenimento ordinario dei due figli minori e Parte_1 Per_2
, un assegno di euro 700,00 mensili (euro 350,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile Per_1 secondo gli indici Istat, con pagamento da effettuarsi, entro il giorno dieci di ogni mese, mediante bonifico sul conto noto della ricorrente;
5) dispone che, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, le spese straordinarie relative ai due figli minori siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno, con l'osservanza del vigente Protocollo del Tribunale di Vicenza;
6) dispone che l'assegno unico familiare relativo ai due figli minori sia percepito da ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno;
7) dichiara cessato il dovere dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
per le ragioni di cui in motivazione;
Per_3
8) dichiara compensate le spese di lite nella misura della metà e condanna il resistente a rifondere alla controparte la residua parte delle spese processuali, liquidate per intero in complessivi € 7.616,00, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il 9.12.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Elena Sollazzo
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