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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2893 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5288/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8815/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.09.2023, notificata in data 30.10.2023, pendente
TRA
(P.I.: ), quale impresa designata Parte_1 P.IVA_1
dal FGVS per la regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio
Spaventa 9, presso lo studio dell'avv. Riccardo Vizzino (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1
atti;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Alessandra Tasco (C.F. ) e presso C.F._3
quest'ultima elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale, 156, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
, concludeva richiamando le conclusioni rese nell'atto di Parte_1
citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto volersi:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8815/2023 resa pubblica il
28.09.2023, notificata in data 30 ottobre 2023, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Valentina Valletta, con la quale si è concluso il giudizio di primo grado recante NRG 5821/2020 promosso da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS per la regione Campania: -
[...]
Rigettare la domanda proposta dall'attore del primo grado perché infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata - in via gradata rigettare quanto meno la domanda tesa al pagamento del danno materiale in quanto inammissibile aver l'avversa difesa operato una illegittima mutatio libelli;
in ogni caso infondata per carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva del sig. Esempio nella asserita qualità di
pag. 2/24 possessore. - Con vittoria di spese e competenza di ambo i gradi del giudizio. - Condannare l'appellato alla restituzione delle somme che nel frattempo gli dovessero essere corrisposte in accoglimento della sentenza gravata”;
l'appellato, concludeva come segue: “affinché l'adita Controparte_1
Corte d'Appello, Voglia rigettare integralmente l'avverso gravame, poiché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza n. 8815/2023 del
Tribunale di Napoli. Con vittoria delle spese diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 5.3.2020, conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, quale impresa Parte_1
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: -in data 3 marzo 2016, mentre si trovava a percorrere Via NA di OL in Napoli, alla guida del motociclo BMWGS1200R, targato DT91323, veniva investito sul lato sinistro da un veicolo che, per immettersi nella medesima via, gli tagliava la strada e lo faceva cadere al suolo sul lato destro;
- immediatamente dopo l'accaduto, il conducente dell'autoveicolo investitore proseguiva la propria marcia, dandosi alla fuga e restando non identificato;
-in conseguenza dell'evento, esso istante, dopo aver allertato il 118, veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove gli veniva diagnosticato “Trauma cranico con ferita lacero contusa regione occipitale e frattura scomposta clavicola destra frattura pag. 3/24 parziale”, con prognosi di 12 giorni;
- solo in data 18/04/2016 era dichiarato clinicamente guarito con postumi;
- del tutto prive di riscontro erano rimaste le istanze risarcitorie inoltrate a Parte_1
così come infruttuoso era risultato l'invito alla stipula di una
[...]
convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella causazione del sinistro e condannarsi Parte_1
, nella qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, da esso sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte_1
quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 287, 142, 145, 148 del d.lgs.
209/05, la nullità dell'atto di citazione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova orale, per testi, articolata dall'attore e la richiesta della convenuta di acquisizione delle dichiarazioni rese Parte_1
da al drappello del pronto soccorso dell'Ospedale Controparte_1
Cardarelli di Napoli ed agli operatori del 118 intervenuti il giorno del sinistro.
Dopo aver escusso il teste indicato dall'attore, veniva espletata una
CTU medico legale e il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, dopo avere trattenuto la causa in decisione, pronunciava la sentenza in pag. 4/24 epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “• Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da e per l'effetto condanna la Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. a risarcire e pagare ad Controparte_2 [...]
la somma di € 3981,33 a titolo di danno patrimoniale ed € ad € CP_1
90.028,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna altresì
[...]
, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.354,00 di cui € 3809,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone definitivamente a carico di , in persona Controparte_2
del l.r.p.t.. le spese di CTU come da decreto di liquidazione in atti.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale il 30.10.2023 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
quale impresa designata dal Fondo vittime della strada per la
[...]
Regione Campania, interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 28.11.2023, sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi riportate.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 20.3.2024,
Esempio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1
pag. 5/24 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza, sollecitandone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 22.3.2024, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, la Corte fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del giorno 23.5.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Quindi, disposta la sostituzione della suddetta udienza mediante la concessione del termine per deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 23.5.2023, ritualmente comunicata alle parti, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva la domanda proposta da e condannava , Controparte_1 Parte_1
nella qualità di impresa designata, al risarcimento dei danni sofferti dall'attore, quantificati in euro 3.981,33 per danni patrimoniali ed in euro 90.028,00 per danno non patrimoniale.
Il primo Giudice riteneva che avesse fornito la prova Controparte_1
del fatto storico, valorizzando la deposizione resa dal teste,
[...]
che, a suo giudizio, aveva, con dichiarazioni caratterizzate da Tes_1
univoca coerenza, descritto la dinamica del sinistro, riferendo, altresì, che l'autovettura investitrice restava non identificata poiché egli, preoccupatosi di soccorrere il cugino coinvolto nel sinistro, non ne annotava il numero di targa. Tenuto conto di quanto riferito dal teste e della circostanza di fatto che il sinistro si verificava all'una di notte, il pag. 6/24 Giudice riteneva verosimile che altri utenti della strada non fossero stati in grado di provvedere all'identificazione dell'auto investitrice.
Inoltre, il Tribunale rilevava che la mancata identificazione del responsabile del sinistro risultava, altresì, dalle indagini svolte dalla
Polizia a seguito della denuncia presentata da , le Controparte_1
quali avevano “dato esito negativo e il procedimento penale R.G. n.
I2016/538213, per il reato di cui all'art. 590 c.p., commesso il 3.03.2016” era “stato definito il 9.01.2017 dal G.I.P. con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto, come comprovato dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 19.01.2017”.
Inoltre, a conferma del pieno assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, militava, a giudizio del Tribunale, la valutazione di compatibilità, tra le lesioni riportate dal danneggiato, come indicate dai referti prodotti, e la dinamica del sinistro, espressa dal CTU nominato.
In definitiva, il Tribunale riteneva che sussistesse la responsabilità del sinistro in capo al conducente del “veicolo investitore rimasto sconosciuto che si immetteva nella traiettoria di transito del motoveicolo attoreo, anche in violazione dell'art. 145 CdS, finendo così per impattarlo nonostante lo stesso viaggiasse a velocità regolare, avendo assorbente valenza causativa l'improvvisa svolta inosservante dell'obbligo di dare la precedenza”.
pag. 7/24 In ordine al quantum debeatur, il Tribunale liquidava i danni non patrimoniali patiti dall'Esempio facendo applicazione delle tabelle di
Milano per la valutazione del danno biologico, aggiornate all'anno
2021, e riconoscendo “€ 84.088,00 per il danno non patrimoniale risarcibile (punti di invalidità 22); € 5940,00 per il danno biologico temporaneo”, nonché euro 465,75 per le spese mediche.
Quanto ai danni materiali riportati dal motociclo coinvolto nel sinistro, il primo Giudice liquidava la somma di euro 3.515,58, osservando che l'attore aveva “prodotto in atti fattura per la riparazione” del motoveicolo, così dimostrando che, pur essendo il veicolo di proprietà della madre, i danni avevano inciso sulla propria sfera patrimoniale.
§ 4.
Ciò premesso, con il primo motivo, censurava la Parte_1
sentenza, perché il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda nonostante la “superficiale e generica deposizione testimoniale” e senza tener conto che, in base ai rilievi da essa formulati, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere inattendibile il teste . Testimone_1
Al riguardo, l'appellante premetteva che, nel caso in cui il risarcimento dei danni venga chiesto al Fondo vittime della strada, la valutazione delle prove acquisite debba essere particolarmente rigorosa, svolgendosi il giudizio in assenza di un soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, anche al fine di evitare il perpetrarsi di frodi.
Ciò posto, l'istante deduceva che il danneggiato aveva l'onere di
“dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato
pag. 8/24 identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con
l'uso dell'ordinaria” diligenza.
Poste tali premesse, osservava che il teste escusso in primo grado,
, non era credibile poiché non si era neanche premurato Testimone_1
di allertare il 118, avendo dichiarato che i soccorsi erano stati chiamati da soggetti sopraggiunti sul luogo del sinistro. Inoltre, soggiungeva l'appellante, era irragionevole che lo stesso non aveva accompagnato l'odierno appellato mentre veniva trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118 e tale scelta nemmeno poteva giustificarsi con la necessità di spostare il motoveicolo incidentato dalla carreggiata per parcheggiarlo sul marciapiede, trattandosi di un'attività che poteva essere svolta in pochi minuti.
L'istante soggiungeva che, mentre nell'atto di citazione si sosteneva che il motoveicolo condotto da , dopo aver impattato Controparte_1
con il veicolo rimasto sconosciuto sul lato sinistro, rovinava al suolo sul lato destro, il teste, in parziale dissonanza con il contenuto del medesimo atto, riferiva che il motoveicolo, dopo l'urto, dapprima scarrocciava al suolo con il centauro ancora a bordo e poi, dopo che questi veniva sobbalzato perdendo altresì il casco, terminava la propria corsa contro un muretto basso che si trovava alla fine della di via S. NA.
L'appellante evidenziava che, dalla dinamica riferita dal teste, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il danneggiato aveva concorso a causare il sinistro, per aver tenuto una velocità di marcia elevata.
pag. 9/24 In ultimo, l'istante lamentava che il Tribunale aveva aderito acriticamente alle risultanze della CTU espletata in primo grado e ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le conseguenze dannose riportate da le Controparte_1
quali in ogni caso erano state sovrastimate dall'ausiliare.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che , con l'atto di Controparte_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva che il sinistro per cui è causa si verificava “il giorno 03.03.2016 alle ore 01:30 circa in Napoli Alla Via Sant'NA Di OL (zona Camaldolilli) …per esclusiva colpa del conducente di un veicolo allontanatosi dopo
l'incidente e rimasto sconosciuto” allorquando mentre si trovava “a bordo del proprio veicolo BMWGS1200R …percorreva Via NA di
OL (zona Camaldolilli), nella sua regolare corsa di marcia, veniva investito da un veicolo che, per immettersi nella suddetta via, tagliava la strada al veicolo attoreo e lo urtava scaraventandolo al suolo. Nello specifico, l'impatto avveniva sul lato sx del motoveicolo condotto dal sig.
Esempio che per l'effetto rovinava al suolo sul lato dx… Subito dopo
l'investimento, il conducente del veicolo si allontanava, facendo perdere le tracce e senza dare la possibilità ai presenti di rilevare il numero di targa”.
Ciò premesso, osserva la Corte che, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, il teste , cugino di , Testimone_1 Controparte_1
pag. 10/24 escusso in primo grado all'udienza del 5.4.2022, abbia offerto una ricostruzione della dinamica del sinistro compatibile con quella riportata nella citazione.
Infatti, il teste, confermando quanto sostenuto in citazione, dichiarava che, unitamente all'attore, si trovava “alla via Sant'NA di OL con direzione città giardino e un'auto proveniente da una traversa sulla sinistra della suddetta via, nello svoltare a destra, in direzione vomero, andava ad invadere la nostra corsia ed impattava la moto del sig.
. Preciso che l'auto urtava la parte anteriore sinistra della moto CP_1
con la parte anteriore sinistra. Ricordo che la moto cadeva a terra sul lato destro e finiva contro un muretto basso che si trovava li davanti alla fine della via s. NA. Ricordo che mio cugino cadeva in uno alla moto, dalla quale in seguito si staccava e dopo l'impatto perdeva il casco e batteva la testa. Preciso che l'attore indossava il casco e lo teneva allacciato normalmente. In seguito all'impatto l'attore perdeva conoscenza e ho visto che riportava un vero e proprio buco in testa, sul cuoio capelluto. Dopo il sinistro mi sono preoccupato di soccorrere
l'attore e non ho annotato il numero di targa del veicolo investitore, che si allontanava …ricordo solo che l'auto era di colore scuro, ma non so dire il modello …non vi erano altre persone al momento del sinistro”.
Inoltre, il teste riferiva che, verificatosi l'incidente, qualcuno degli automobilisti sopraggiunti sollecitava l'intervento del “118” e che, in seguito, l'autoambulanza trasportava l'odierno appellato in ospedale, mentre egli restava sul luogo del sinistro “per sistemare la moto” e solo successivamente si recava in ospedale.
pag. 11/24 Il teste specificava, altresì, che teneva una velocità di Controparte_1
percorrenza regolare, di circa 30-40 km/h.
Tanto premesso, deve condividersi la valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale operata dal Giudice di primo grado.
Invero, le discrasie evidenziate dall'appellante tra la deposizione testimoniale ed il contento della citazione concernono aspetti assolutamente marginali, quali le fasi successive all'impatto tra i due veicoli. Tra l'altro, il teste non ha affatto fornito una ricostruzione della dinamica diversa da quella sottesa alla citazione, ma ha, semmai, aggiunto ulteriori particolari (quali quelli relativi allo scarrocciamento del motociclo, alle modalità della caduta, alla collisione tra la moto ed un muretto posto alla fine della strada), che comprovano ulteriormente la sua credibilità.
In merito alle pretese incongruenze della deposizione, asseritamente avallate dalla descrizione che il teste forniva del suo comportamento dopo la collisione, è sufficiente rilevare che la difesa dell'odierna appellante, sebbene presente durante l'escussione del teste, ometteva di sollecitare il Giudice a formulare quesiti integrativi, al fine di meglio saggiarne l'attendibilità. Ne segue che non possa l'appellante invocare l'inattendibilità del teste per avere lo stesso omesso di chiarire alcuni particolari (concernenti, peraltro, aspetti assolutamente marginali, quali, appunto, quelli vertenti sul momento preciso in cui il centauro, in fase di caduta, si staccava dalla moto, sul punto preciso contro cui lo stesso batteva la testa – al suolo o contro il muretto -, sul perché non avesse personalmente chiamato il 118 o accompagnato il cugino in pag. 12/24 ospedale), sui quali non era stato nemmeno specificamente richiesto di rendere chiarimenti o delucidazioni.
Per converso, la circostanza che, come riferito dal teste, il trasporto del ferito al PS sia effettivamente avvenuto a mezzo di ambulanza del 118, corrobora ulteriormente il convincimento della Corte circa la credibilità del teste, trattandosi di un particolare che lo stesso difficilmente avrebbe potuto conoscere se non fosse realmente stato presente ai fatti.
§ 7.
Riguardo, poi, al rilievo dell'appellante a mente del quale il danneggiato non aveva pienamente assolto all'onere della prova, giova rammentare che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Civ. Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; conf. Cass. Civ. sentenza n.
15367 del 13/07/2011 che ulteriormente chiariva “a quest'ultimo fine
è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte
pag. 13/24 dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”).
Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie, il danneggiato,
, ha dimostrato che il sinistro si verificava a causa Controparte_1
della condotta di guida, contraria alle normali regole di prudenza ed all'art. 145 cod. strada, tenuta dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto anche a seguito delle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, posto che il procedimento penale avente “R.G. n.
I2016/538213, per il reato di cui all'art. 590 c.p., commesso il 3.03.2016 è stato definito il 9.01.2017 dal G.I.P. con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto”, come riportato dal Giudice di prime cure, con affermazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante.
Pertanto, il Collegio ritiene che l'appellante abbia dimostrato che il sinistro sia stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato si sia attivato per consentire agli inquirenti di identificarlo, proponendo denuncia/querela alle autorità competenti.
Inoltre, dalla deposizione testimoniale, dinanzi richiamata, emerge che, subito dopo l'urto tra i veicoli, verificatosi in orario notturno ed in condizioni di non agevole visibilità, il conducente della vettura pag. 14/24 investitrice si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che l'attore, al momento del fatto, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di rilevare la targa del veicolo pirata, anche in considerazioni delle condizioni di menomazione fisica nelle quali versava, avendo riportato,
a seguito della collisione, “trauma cranico, con ferita lacero-contusa a lembo del cuoio capelluto in sede occipito-bi-parietale; una frattura scomposta e pluriframmentaria della clavicola destra;
una frattura del terzo anteriore del soma di D9, D10 e D11; contusioni escoriate multiple per il corpo”.
In ultimo, priva di pregio è la censura afferente al rilievo riconosciuto dalla sentenza all'esito della disposta CTU.
Il Giudice di primo grado, infatti, valorizzava il giudizio di compatibilità, tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro, quale ulteriore elemento di conferma della complessiva attendibilità della pretesa e del ritenuto assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio.
Tanto, tuttavia, il Giudice faceva nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, senza attribuire alla CTU la valenza, prospettata dall'appellante, di unico elemento di prova a supporto della domanda.
§ 8.
pag. 15/24 Né, peraltro, coglie nel segno la deduzione dell'appellante volta a sostenere la possibilità di ravvisare, in capo al leso, un concorso di colpa, per l'assorbente ragione che, dall'istruttoria svolta, non sono emersi elementi in grado di corroborare l'assunto che CP_1
abbia tenuto una condotta di guida poco accorta o, comunque,
[...]
in spregio delle regole del codice della strada.
Al contrario, il teste escusso in primo grado dichiarava che la velocità di percorrenza tenuta dal motoveicolo condotto dall'appellato era di circa 30-40 km/h e che il veicolo pirata, immettendosi sulla strada, intersecava la direzione di marcia dell'attore, non lasciandogli la possibilità di evitare la collisione.
Alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, deve, conclusivamente, ritenersi che, del tutto correttamente, il primo Giudice abbia affermato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione del sinistro.
§ 9.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda, dell'attore, di risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo.
Al riguardo, l'appellante deduceva che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, poiché l'istante, operando una non consentita mutatio libelli, mentre nell'atto di citazione aveva agito dichiarandosi proprietario del mezzo, in seguito aveva asserito di essere un mero possessore del veicolo.
pag. 16/24 Peraltro, pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale che riconosce anche a chi abbia la mera detenzione o il possesso di un veicolo di ottenere il risarcimento dei danni materiali, l'appellante opinava che, nella specie, il danneggiato non aveva assolto all'onere probatorio, non avendo fornito la prova del possesso del bene, né quella dell'incidenza sul suo patrimonio del danno. Infatti, deduceva che, a tale ultimo fine, non era sufficiente il deposito della fattura relativa alla riparazione del mezzo sia perché recante data successiva a quella della proposizione della domanda di risarcimento, sia in quanto non idonea ad attestare l'effettivo pagamento degli importi in essa riportati.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Rispetto alla dedotta violazione del divieto di mutatio libelli, il motivo è privo di pregio.
Rileva, invero, il Collegio che , con l'atto di citazione Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto la condanna di
, nella qualità di impresa designata alla gestione del Parte_1
F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo di essere stato vittima di un sinistro stradale causato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, mentre si trovava a bordo del “proprio veicolo
BMWGS1200R”, salvo poi specificare tempestivamente, con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, primo termine c.p.c., di essere legittimato pag. 17/24 a chiedere i danni patrimoniali subiti “in quanto esclusivo utilizzatore del veicolo targato DT91323” e di avere pagato il costo per le riparazioni, come, a suo avviso, provato dalla fattura ad esso intestata depositata prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, non è ravvisabile una mutatio libelli, non avendo l'attore modificato la causa petendi (rappresentata dal sinistro stradale) o il petitum della domanda, ma essendosi limitato a precisare, come gli era consentito fare, che egli era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in quanto esclusivo utilizzatore dello stesso.
Del resto, l'espressione “proprio veicolo”, contenuta nell'atto di citazione, non è, in assenza di ulteriori specificazioni (quale, ad esempio, il riferimento all'intestazione formale della carta di circolazione o del documento di proprietà), tale da indurre a ritenere che l'attore abbia inteso agire qualificandosi come proprietario della dovendosi ritenere genericamente riferita alla CP_3
materiale disponibilità del mezzo, come dallo stesso successivamente specificato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c..
Tanto premesso, la censura è, peraltro, fondata laddove l'appellante lamentava che il danneggiato non aveva dimostrato di avere subito un pregiudizio patrimoniale effettivo.
Invero, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “Legittimato a domandare
pag. 18/24 il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3082 del 16/02/2015; nonché da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025).
Ed invero giova rimarcare che, nella specie, l'attore non ha dimostrato di avere provveduto a sue spese alla riparazione del motoveicolo coinvolto nel sinistro, avendo prodotto la sola fattura, emessa a suo carico, concernente la spesa necessaria per il ripristino, ma non anche una quietanza rilasciata dal terzo riparatore o altra documentazione a tal fine idonea (quale, ad esempio, una ricevuta di un bonifico, la copia di un assegno con la prova del relativo incasso).
Inoltre, a riprova della completa inattendibilità della fattura in questione, a dimostrare l'esborso in ipotesi sostenuto dall'odierno appellante, depone la circostanza per cui, a fronte del verificarsi del sinistro in data 3 marzo 2016, la fattura in atti veniva emessa solo in data 22.10.2020.
Tale rilievo induce a ritenere del tutto inverosimile il pagamento dell'importo di cui alla fattura, dovendosi, ove volesse prestarsi fede ad essa, supporre che la riparazione sia intervenuta a distanza di oltre quattro anni dal fatto, periodo nel corso del quale il motociclo, attesa la considerevole entità dei danni riportati, non avrebbe potuto circolare.
pag. 19/24 Quanto precede induce a ritenere che, nella specie, il danno causato dal sinistro, consistente nella perdita di valore del veicolo, sia stato sofferto dal proprietario del mezzo e non, invece, dal suo utilizzatore.
Discende da quanto osservato che, in parziale accoglimento dell'appello, il risarcimento del danno dovuto da in Parte_1
favore di vada limitato alla somma di euro Controparte_1
90.028,00, dovendosi escludere che il danneggiato abbia diritto a conseguire l'ulteriore somma di euro 3981,33 a titolo di danno emergente per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro.
Sull'importo di euro 90.028,00, in difetto di richiesta, da parte dell'appellato, di successiva rivalutazione, (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 26900 del 19/12/2014), spettano, secondo il decisum di primo grado, gli interessi legali da calcolarsi con decorrenza dal
3.3.2016 sulla somma previamente devalutata secondo indici Istat a tale data ed anno per anno rivalutata fino al 28.9.2023, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre gli ulteriori interessi legali sulla sorta capitale a quella data rivalutata e sugli interessi fino a quella data computati, dal 29.9.2023 al soddisfo.
§ 11.
Passando alla regolazione delle spese di lite, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente pag. 20/24 l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali del doppio grado debbano seguire la soccombenza di . Parte_1
In ordine alle spese del giudizio di primo grado, che il Giudice liquidava applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, osserva la Corte che, in difetto di impugnazione incidentale ad opera dell'originario attore, vittorioso in primo grado, non possa procedersi d'ufficio ad una liquidazione migliorativa, che tenga conto del decisum e che, quindi, dovrebbe indurre ad applicare lo scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00. E', infatti, evidente che la modifica d'ufficio del capo relativo alle spese processuali si sarebbe imposta solo se, per effetto di una riduzione del quantum conseguente all'accoglimento dell'appello, si fosse dovuto applicare uno scaglione di valore inferiore e non quando, come nella specie, emerga un vizio (non fatto valere dall'attore, vittorioso in primo grado), del capo di sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, per avere il
Giudice applicato uno scaglione meno favorevole di quello corretto.
Deve, altresì, confermarsi la statuizione di primo grado, laddove, facendo corretta applicazione del principio di soccombenza, poneva a definitivo carico di le spese relative alla CTU, come Parte_1
liquidate in corso di causa.
pag. 21/24 Con riguardo al giudizio di appello le spese si liquidano, come in dispositivo, applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum, esteso dall'appellante all'intero importo riconosciuto dal primo Giudice, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riconoscimento per tutte le fasi processuali dei compensi minimi, stante il ridotto numero e la modesta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
quale impresa designata dal FGVS per la regione Campania, con
[...]
atto notificato a , in data 28.11.2023, avverso la Controparte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di euro
90.028,00, oltre gli interessi legali da calcolarsi con decorrenza dal 3.3.2016, sulla somma previamente devalutata secondo indici
Istat a tale data ed anno per anno rivalutata fino al 28.9.2023, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale a quella data rivalutata e sugli interessi fino a quella data computati, dal
29.9.2023 al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 22/24 c) condanna quale Impresa designata per la Parte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore di
GI Esempio, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate dal
Tribunale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_1
pag. 23/24 pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 5288/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 8815/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 28.09.2023, notificata in data 30.10.2023, pendente
TRA
(P.I.: ), quale impresa designata Parte_1 P.IVA_1
dal FGVS per la regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Silvio
Spaventa 9, presso lo studio dell'avv. Riccardo Vizzino (C.F.:
che la rappresenta e difende giusta procura in C.F._1
atti;
APPELLANTE E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Alessandra Tasco (C.F. ) e presso C.F._3
quest'ultima elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Nuova
Poggioreale, 156, giusta procura in atti;
APPELLATO
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale ex art. 283 lett. a) del
D. Lgs. 209/05.
Conclusioni:
, concludeva richiamando le conclusioni rese nell'atto di Parte_1
citazione in appello, scritto con il quale aveva chiesto volersi:
“accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8815/2023 resa pubblica il
28.09.2023, notificata in data 30 ottobre 2023, pronunciata dal
Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Valentina Valletta, con la quale si è concluso il giudizio di primo grado recante NRG 5821/2020 promosso da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, quale impresa designata dal FGVS per la regione Campania: -
[...]
Rigettare la domanda proposta dall'attore del primo grado perché infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata - in via gradata rigettare quanto meno la domanda tesa al pagamento del danno materiale in quanto inammissibile aver l'avversa difesa operato una illegittima mutatio libelli;
in ogni caso infondata per carenza di prova in ordine alla legittimazione attiva del sig. Esempio nella asserita qualità di
pag. 2/24 possessore. - Con vittoria di spese e competenza di ambo i gradi del giudizio. - Condannare l'appellato alla restituzione delle somme che nel frattempo gli dovessero essere corrisposte in accoglimento della sentenza gravata”;
l'appellato, concludeva come segue: “affinché l'adita Controparte_1
Corte d'Appello, Voglia rigettare integralmente l'avverso gravame, poiché infondato, e per l'effetto confermare la sentenza n. 8815/2023 del
Tribunale di Napoli. Con vittoria delle spese diritti ed onorari di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione, notificata in data 5.3.2020, conveniva, Controparte_1
innanzi al Tribunale di Napoli, quale impresa Parte_1
designata per la Regione Campania alla liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S., deducendo che: -in data 3 marzo 2016, mentre si trovava a percorrere Via NA di OL in Napoli, alla guida del motociclo BMWGS1200R, targato DT91323, veniva investito sul lato sinistro da un veicolo che, per immettersi nella medesima via, gli tagliava la strada e lo faceva cadere al suolo sul lato destro;
- immediatamente dopo l'accaduto, il conducente dell'autoveicolo investitore proseguiva la propria marcia, dandosi alla fuga e restando non identificato;
-in conseguenza dell'evento, esso istante, dopo aver allertato il 118, veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove gli veniva diagnosticato “Trauma cranico con ferita lacero contusa regione occipitale e frattura scomposta clavicola destra frattura pag. 3/24 parziale”, con prognosi di 12 giorni;
- solo in data 18/04/2016 era dichiarato clinicamente guarito con postumi;
- del tutto prive di riscontro erano rimaste le istanze risarcitorie inoltrate a Parte_1
così come infruttuoso era risultato l'invito alla stipula di una
[...]
convenzione di negoziazione assistita.
Tanto premesso, l'istante chiedeva al Tribunale di Napoli di volere accertare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata nella causazione del sinistro e condannarsi Parte_1
, nella qualità sopraindicata, al risarcimento di tutti i danni,
[...]
patrimoniali e non patrimoniali, da esso sofferti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Parte_1
quale eccepiva preliminarmente l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per violazione degli artt. 287, 142, 145, 148 del d.lgs.
209/05, la nullità dell'atto di citazione, contestandone, nel merito, la fondatezza.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., il G.I. ammetteva la prova orale, per testi, articolata dall'attore e la richiesta della convenuta di acquisizione delle dichiarazioni rese Parte_1
da al drappello del pronto soccorso dell'Ospedale Controparte_1
Cardarelli di Napoli ed agli operatori del 118 intervenuti il giorno del sinistro.
Dopo aver escusso il teste indicato dall'attore, veniva espletata una
CTU medico legale e il Tribunale, fatte precisare le conclusioni, dopo avere trattenuto la causa in decisione, pronunciava la sentenza in pag. 4/24 epigrafe indicata, con la quale, ritenuta la domanda proponibile, così decideva: “• Accoglie nei termini di cui in parte motiva la domanda proposta da e per l'effetto condanna la Controparte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. a risarcire e pagare ad Controparte_2 [...]
la somma di € 3981,33 a titolo di danno patrimoniale ed € ad € CP_1
90.028,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla pubblicazione al soddisfo;
• Condanna altresì
[...]
, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Controparte_2
dell'attore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.354,00 di cui € 3809,00 per compensi ed € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cassa Avvocati, se e come per legge dovuti da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone definitivamente a carico di , in persona Controparte_2
del l.r.p.t.. le spese di CTU come da decreto di liquidazione in atti.”.
§ 2.
Avverso l'indicata sentenza, notificatale il 30.10.2023 ai fini della decorrenza del termine cd. breve di cui all'art. 325 c.p.c., Parte_1
quale impresa designata dal Fondo vittime della strada per la
[...]
Regione Campania, interponeva appello, mediante citazione tempestivamente notificata in data 28.11.2023, sollecitandone la riforma in conformità alle conclusioni dinanzi riportate.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa depositata in data 20.3.2024,
Esempio eccepiva preliminarmente l'inammissibilità CP_1
pag. 5/24 dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ne contestava la fondatezza, sollecitandone l'integrale rigetto.
Con ordinanza del 22.3.2024, emessa all'esito della prima udienza sostituita dal deposito di note scritte, la Corte fissava, per la rimessione della causa in decisione, l'udienza del giorno 23.5.2025, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 352 c.p.c..
Quindi, disposta la sostituzione della suddetta udienza mediante la concessione del termine per deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, con ordinanza del 23.5.2023, ritualmente comunicata alle parti, veniva rimessa alla decisione del Collegio.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva la domanda proposta da e condannava , Controparte_1 Parte_1
nella qualità di impresa designata, al risarcimento dei danni sofferti dall'attore, quantificati in euro 3.981,33 per danni patrimoniali ed in euro 90.028,00 per danno non patrimoniale.
Il primo Giudice riteneva che avesse fornito la prova Controparte_1
del fatto storico, valorizzando la deposizione resa dal teste,
[...]
che, a suo giudizio, aveva, con dichiarazioni caratterizzate da Tes_1
univoca coerenza, descritto la dinamica del sinistro, riferendo, altresì, che l'autovettura investitrice restava non identificata poiché egli, preoccupatosi di soccorrere il cugino coinvolto nel sinistro, non ne annotava il numero di targa. Tenuto conto di quanto riferito dal teste e della circostanza di fatto che il sinistro si verificava all'una di notte, il pag. 6/24 Giudice riteneva verosimile che altri utenti della strada non fossero stati in grado di provvedere all'identificazione dell'auto investitrice.
Inoltre, il Tribunale rilevava che la mancata identificazione del responsabile del sinistro risultava, altresì, dalle indagini svolte dalla
Polizia a seguito della denuncia presentata da , le Controparte_1
quali avevano “dato esito negativo e il procedimento penale R.G. n.
I2016/538213, per il reato di cui all'art. 590 c.p., commesso il 3.03.2016” era “stato definito il 9.01.2017 dal G.I.P. con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto, come comprovato dal certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 19.01.2017”.
Inoltre, a conferma del pieno assolvimento dell'onere probatorio gravante sul danneggiato, militava, a giudizio del Tribunale, la valutazione di compatibilità, tra le lesioni riportate dal danneggiato, come indicate dai referti prodotti, e la dinamica del sinistro, espressa dal CTU nominato.
In definitiva, il Tribunale riteneva che sussistesse la responsabilità del sinistro in capo al conducente del “veicolo investitore rimasto sconosciuto che si immetteva nella traiettoria di transito del motoveicolo attoreo, anche in violazione dell'art. 145 CdS, finendo così per impattarlo nonostante lo stesso viaggiasse a velocità regolare, avendo assorbente valenza causativa l'improvvisa svolta inosservante dell'obbligo di dare la precedenza”.
pag. 7/24 In ordine al quantum debeatur, il Tribunale liquidava i danni non patrimoniali patiti dall'Esempio facendo applicazione delle tabelle di
Milano per la valutazione del danno biologico, aggiornate all'anno
2021, e riconoscendo “€ 84.088,00 per il danno non patrimoniale risarcibile (punti di invalidità 22); € 5940,00 per il danno biologico temporaneo”, nonché euro 465,75 per le spese mediche.
Quanto ai danni materiali riportati dal motociclo coinvolto nel sinistro, il primo Giudice liquidava la somma di euro 3.515,58, osservando che l'attore aveva “prodotto in atti fattura per la riparazione” del motoveicolo, così dimostrando che, pur essendo il veicolo di proprietà della madre, i danni avevano inciso sulla propria sfera patrimoniale.
§ 4.
Ciò premesso, con il primo motivo, censurava la Parte_1
sentenza, perché il Tribunale aveva ritenuto fondata la domanda nonostante la “superficiale e generica deposizione testimoniale” e senza tener conto che, in base ai rilievi da essa formulati, il primo Giudice avrebbe dovuto ritenere inattendibile il teste . Testimone_1
Al riguardo, l'appellante premetteva che, nel caso in cui il risarcimento dei danni venga chiesto al Fondo vittime della strada, la valutazione delle prove acquisite debba essere particolarmente rigorosa, svolgendosi il giudizio in assenza di un soggetto direttamente coinvolto nel sinistro, anche al fine di evitare il perpetrarsi di frodi.
Ciò posto, l'istante deduceva che il danneggiato aveva l'onere di
“dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato
pag. 8/24 identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con
l'uso dell'ordinaria” diligenza.
Poste tali premesse, osservava che il teste escusso in primo grado,
, non era credibile poiché non si era neanche premurato Testimone_1
di allertare il 118, avendo dichiarato che i soccorsi erano stati chiamati da soggetti sopraggiunti sul luogo del sinistro. Inoltre, soggiungeva l'appellante, era irragionevole che lo stesso non aveva accompagnato l'odierno appellato mentre veniva trasportato in ospedale dall'ambulanza del 118 e tale scelta nemmeno poteva giustificarsi con la necessità di spostare il motoveicolo incidentato dalla carreggiata per parcheggiarlo sul marciapiede, trattandosi di un'attività che poteva essere svolta in pochi minuti.
L'istante soggiungeva che, mentre nell'atto di citazione si sosteneva che il motoveicolo condotto da , dopo aver impattato Controparte_1
con il veicolo rimasto sconosciuto sul lato sinistro, rovinava al suolo sul lato destro, il teste, in parziale dissonanza con il contenuto del medesimo atto, riferiva che il motoveicolo, dopo l'urto, dapprima scarrocciava al suolo con il centauro ancora a bordo e poi, dopo che questi veniva sobbalzato perdendo altresì il casco, terminava la propria corsa contro un muretto basso che si trovava alla fine della di via S. NA.
L'appellante evidenziava che, dalla dinamica riferita dal teste, il
Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il danneggiato aveva concorso a causare il sinistro, per aver tenuto una velocità di marcia elevata.
pag. 9/24 In ultimo, l'istante lamentava che il Tribunale aveva aderito acriticamente alle risultanze della CTU espletata in primo grado e ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità tra la dinamica del sinistro e le conseguenze dannose riportate da le Controparte_1
quali in ogni caso erano state sovrastimate dall'ausiliare.
§ 6.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve darsi atto che , con l'atto di Controparte_1
citazione introduttivo del giudizio di primo grado, deduceva che il sinistro per cui è causa si verificava “il giorno 03.03.2016 alle ore 01:30 circa in Napoli Alla Via Sant'NA Di OL (zona Camaldolilli) …per esclusiva colpa del conducente di un veicolo allontanatosi dopo
l'incidente e rimasto sconosciuto” allorquando mentre si trovava “a bordo del proprio veicolo BMWGS1200R …percorreva Via NA di
OL (zona Camaldolilli), nella sua regolare corsa di marcia, veniva investito da un veicolo che, per immettersi nella suddetta via, tagliava la strada al veicolo attoreo e lo urtava scaraventandolo al suolo. Nello specifico, l'impatto avveniva sul lato sx del motoveicolo condotto dal sig.
Esempio che per l'effetto rovinava al suolo sul lato dx… Subito dopo
l'investimento, il conducente del veicolo si allontanava, facendo perdere le tracce e senza dare la possibilità ai presenti di rilevare il numero di targa”.
Ciò premesso, osserva la Corte che, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, il teste , cugino di , Testimone_1 Controparte_1
pag. 10/24 escusso in primo grado all'udienza del 5.4.2022, abbia offerto una ricostruzione della dinamica del sinistro compatibile con quella riportata nella citazione.
Infatti, il teste, confermando quanto sostenuto in citazione, dichiarava che, unitamente all'attore, si trovava “alla via Sant'NA di OL con direzione città giardino e un'auto proveniente da una traversa sulla sinistra della suddetta via, nello svoltare a destra, in direzione vomero, andava ad invadere la nostra corsia ed impattava la moto del sig.
. Preciso che l'auto urtava la parte anteriore sinistra della moto CP_1
con la parte anteriore sinistra. Ricordo che la moto cadeva a terra sul lato destro e finiva contro un muretto basso che si trovava li davanti alla fine della via s. NA. Ricordo che mio cugino cadeva in uno alla moto, dalla quale in seguito si staccava e dopo l'impatto perdeva il casco e batteva la testa. Preciso che l'attore indossava il casco e lo teneva allacciato normalmente. In seguito all'impatto l'attore perdeva conoscenza e ho visto che riportava un vero e proprio buco in testa, sul cuoio capelluto. Dopo il sinistro mi sono preoccupato di soccorrere
l'attore e non ho annotato il numero di targa del veicolo investitore, che si allontanava …ricordo solo che l'auto era di colore scuro, ma non so dire il modello …non vi erano altre persone al momento del sinistro”.
Inoltre, il teste riferiva che, verificatosi l'incidente, qualcuno degli automobilisti sopraggiunti sollecitava l'intervento del “118” e che, in seguito, l'autoambulanza trasportava l'odierno appellato in ospedale, mentre egli restava sul luogo del sinistro “per sistemare la moto” e solo successivamente si recava in ospedale.
pag. 11/24 Il teste specificava, altresì, che teneva una velocità di Controparte_1
percorrenza regolare, di circa 30-40 km/h.
Tanto premesso, deve condividersi la valutazione di attendibilità della deposizione testimoniale operata dal Giudice di primo grado.
Invero, le discrasie evidenziate dall'appellante tra la deposizione testimoniale ed il contento della citazione concernono aspetti assolutamente marginali, quali le fasi successive all'impatto tra i due veicoli. Tra l'altro, il teste non ha affatto fornito una ricostruzione della dinamica diversa da quella sottesa alla citazione, ma ha, semmai, aggiunto ulteriori particolari (quali quelli relativi allo scarrocciamento del motociclo, alle modalità della caduta, alla collisione tra la moto ed un muretto posto alla fine della strada), che comprovano ulteriormente la sua credibilità.
In merito alle pretese incongruenze della deposizione, asseritamente avallate dalla descrizione che il teste forniva del suo comportamento dopo la collisione, è sufficiente rilevare che la difesa dell'odierna appellante, sebbene presente durante l'escussione del teste, ometteva di sollecitare il Giudice a formulare quesiti integrativi, al fine di meglio saggiarne l'attendibilità. Ne segue che non possa l'appellante invocare l'inattendibilità del teste per avere lo stesso omesso di chiarire alcuni particolari (concernenti, peraltro, aspetti assolutamente marginali, quali, appunto, quelli vertenti sul momento preciso in cui il centauro, in fase di caduta, si staccava dalla moto, sul punto preciso contro cui lo stesso batteva la testa – al suolo o contro il muretto -, sul perché non avesse personalmente chiamato il 118 o accompagnato il cugino in pag. 12/24 ospedale), sui quali non era stato nemmeno specificamente richiesto di rendere chiarimenti o delucidazioni.
Per converso, la circostanza che, come riferito dal teste, il trasporto del ferito al PS sia effettivamente avvenuto a mezzo di ambulanza del 118, corrobora ulteriormente il convincimento della Corte circa la credibilità del teste, trattandosi di un particolare che lo stesso difficilmente avrebbe potuto conoscere se non fosse realmente stato presente ai fatti.
§ 7.
Riguardo, poi, al rilievo dell'appellante a mente del quale il danneggiato non aveva pienamente assolto all'onere della prova, giova rammentare che “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del
2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass.
Civ. Ordinanza n. 10540 del 19/04/2023; conf. Cass. Civ. sentenza n.
15367 del 13/07/2011 che ulteriormente chiariva “a quest'ultimo fine
è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte
pag. 13/24 dall'autorità giudiziaria, per l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi”).
Tanto doverosamente premesso, nel caso di specie, il danneggiato,
, ha dimostrato che il sinistro si verificava a causa Controparte_1
della condotta di guida, contraria alle normali regole di prudenza ed all'art. 145 cod. strada, tenuta dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto anche a seguito delle indagini svolte dalla Polizia giudiziaria, posto che il procedimento penale avente “R.G. n.
I2016/538213, per il reato di cui all'art. 590 c.p., commesso il 3.03.2016 è stato definito il 9.01.2017 dal G.I.P. con decreto di archiviazione per essere ignoti gli autori del fatto”, come riportato dal Giudice di prime cure, con affermazione che non è stata specificamente censurata dall'appellante.
Pertanto, il Collegio ritiene che l'appellante abbia dimostrato che il sinistro sia stato causato dalla condotta di guida imprudente del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, nonostante il danneggiato si sia attivato per consentire agli inquirenti di identificarlo, proponendo denuncia/querela alle autorità competenti.
Inoltre, dalla deposizione testimoniale, dinanzi richiamata, emerge che, subito dopo l'urto tra i veicoli, verificatosi in orario notturno ed in condizioni di non agevole visibilità, il conducente della vettura pag. 14/24 investitrice si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce.
Quanto precede induce a ritenere assolutamente plausibile che l'attore, al momento del fatto, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di rilevare la targa del veicolo pirata, anche in considerazioni delle condizioni di menomazione fisica nelle quali versava, avendo riportato,
a seguito della collisione, “trauma cranico, con ferita lacero-contusa a lembo del cuoio capelluto in sede occipito-bi-parietale; una frattura scomposta e pluriframmentaria della clavicola destra;
una frattura del terzo anteriore del soma di D9, D10 e D11; contusioni escoriate multiple per il corpo”.
In ultimo, priva di pregio è la censura afferente al rilievo riconosciuto dalla sentenza all'esito della disposta CTU.
Il Giudice di primo grado, infatti, valorizzava il giudizio di compatibilità, tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro, quale ulteriore elemento di conferma della complessiva attendibilità della pretesa e del ritenuto assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere probatorio.
Tanto, tuttavia, il Giudice faceva nell'ambito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie, senza attribuire alla CTU la valenza, prospettata dall'appellante, di unico elemento di prova a supporto della domanda.
§ 8.
pag. 15/24 Né, peraltro, coglie nel segno la deduzione dell'appellante volta a sostenere la possibilità di ravvisare, in capo al leso, un concorso di colpa, per l'assorbente ragione che, dall'istruttoria svolta, non sono emersi elementi in grado di corroborare l'assunto che CP_1
abbia tenuto una condotta di guida poco accorta o, comunque,
[...]
in spregio delle regole del codice della strada.
Al contrario, il teste escusso in primo grado dichiarava che la velocità di percorrenza tenuta dal motoveicolo condotto dall'appellato era di circa 30-40 km/h e che il veicolo pirata, immettendosi sulla strada, intersecava la direzione di marcia dell'attore, non lasciandogli la possibilità di evitare la collisione.
Alla stregua delle considerazioni dinanzi svolte, deve, conclusivamente, ritenersi che, del tutto correttamente, il primo Giudice abbia affermato l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo pirata nella causazione del sinistro.
§ 9.
Con il secondo motivo d'appello, censurava la sentenza Parte_1
nella parte in cui il Tribunale aveva accolto la domanda, dell'attore, di risarcimento dei danni materiali riportati dal motoveicolo.
Al riguardo, l'appellante deduceva che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, poiché l'istante, operando una non consentita mutatio libelli, mentre nell'atto di citazione aveva agito dichiarandosi proprietario del mezzo, in seguito aveva asserito di essere un mero possessore del veicolo.
pag. 16/24 Peraltro, pur condividendo l'orientamento giurisprudenziale che riconosce anche a chi abbia la mera detenzione o il possesso di un veicolo di ottenere il risarcimento dei danni materiali, l'appellante opinava che, nella specie, il danneggiato non aveva assolto all'onere probatorio, non avendo fornito la prova del possesso del bene, né quella dell'incidenza sul suo patrimonio del danno. Infatti, deduceva che, a tale ultimo fine, non era sufficiente il deposito della fattura relativa alla riparazione del mezzo sia perché recante data successiva a quella della proposizione della domanda di risarcimento, sia in quanto non idonea ad attestare l'effettivo pagamento degli importi in essa riportati.
§ 10.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Rispetto alla dedotta violazione del divieto di mutatio libelli, il motivo è privo di pregio.
Rileva, invero, il Collegio che , con l'atto di citazione Controparte_1
introduttivo del giudizio di primo grado, aveva chiesto la condanna di
, nella qualità di impresa designata alla gestione del Parte_1
F.G.V.S., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo di essere stato vittima di un sinistro stradale causato dall'esclusiva responsabilità del conducente di un veicolo rimasto sconosciuto, mentre si trovava a bordo del “proprio veicolo
BMWGS1200R”, salvo poi specificare tempestivamente, con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, primo termine c.p.c., di essere legittimato pag. 17/24 a chiedere i danni patrimoniali subiti “in quanto esclusivo utilizzatore del veicolo targato DT91323” e di avere pagato il costo per le riparazioni, come, a suo avviso, provato dalla fattura ad esso intestata depositata prima del maturare delle preclusioni istruttorie.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, non è ravvisabile una mutatio libelli, non avendo l'attore modificato la causa petendi (rappresentata dal sinistro stradale) o il petitum della domanda, ma essendosi limitato a precisare, come gli era consentito fare, che egli era legittimato a chiedere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in quanto esclusivo utilizzatore dello stesso.
Del resto, l'espressione “proprio veicolo”, contenuta nell'atto di citazione, non è, in assenza di ulteriori specificazioni (quale, ad esempio, il riferimento all'intestazione formale della carta di circolazione o del documento di proprietà), tale da indurre a ritenere che l'attore abbia inteso agire qualificandosi come proprietario della dovendosi ritenere genericamente riferita alla CP_3
materiale disponibilità del mezzo, come dallo stesso successivamente specificato nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c..
Tanto premesso, la censura è, peraltro, fondata laddove l'appellante lamentava che il danneggiato non aveva dimostrato di avere subito un pregiudizio patrimoniale effettivo.
Invero, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale “Legittimato a domandare
pag. 18/24 il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario od il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo” (Cass. Civ. Ordinanza n. 3082 del 16/02/2015; nonché da ultimo Cass. Civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8625 del 01/04/2025).
Ed invero giova rimarcare che, nella specie, l'attore non ha dimostrato di avere provveduto a sue spese alla riparazione del motoveicolo coinvolto nel sinistro, avendo prodotto la sola fattura, emessa a suo carico, concernente la spesa necessaria per il ripristino, ma non anche una quietanza rilasciata dal terzo riparatore o altra documentazione a tal fine idonea (quale, ad esempio, una ricevuta di un bonifico, la copia di un assegno con la prova del relativo incasso).
Inoltre, a riprova della completa inattendibilità della fattura in questione, a dimostrare l'esborso in ipotesi sostenuto dall'odierno appellante, depone la circostanza per cui, a fronte del verificarsi del sinistro in data 3 marzo 2016, la fattura in atti veniva emessa solo in data 22.10.2020.
Tale rilievo induce a ritenere del tutto inverosimile il pagamento dell'importo di cui alla fattura, dovendosi, ove volesse prestarsi fede ad essa, supporre che la riparazione sia intervenuta a distanza di oltre quattro anni dal fatto, periodo nel corso del quale il motociclo, attesa la considerevole entità dei danni riportati, non avrebbe potuto circolare.
pag. 19/24 Quanto precede induce a ritenere che, nella specie, il danno causato dal sinistro, consistente nella perdita di valore del veicolo, sia stato sofferto dal proprietario del mezzo e non, invece, dal suo utilizzatore.
Discende da quanto osservato che, in parziale accoglimento dell'appello, il risarcimento del danno dovuto da in Parte_1
favore di vada limitato alla somma di euro Controparte_1
90.028,00, dovendosi escludere che il danneggiato abbia diritto a conseguire l'ulteriore somma di euro 3981,33 a titolo di danno emergente per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro.
Sull'importo di euro 90.028,00, in difetto di richiesta, da parte dell'appellato, di successiva rivalutazione, (cfr. Cass. civ. Sez. 3,
Sentenza n. 26900 del 19/12/2014), spettano, secondo il decisum di primo grado, gli interessi legali da calcolarsi con decorrenza dal
3.3.2016 sulla somma previamente devalutata secondo indici Istat a tale data ed anno per anno rivalutata fino al 28.9.2023, data di pubblicazione della sentenza di primo grado, oltre gli ulteriori interessi legali sulla sorta capitale a quella data rivalutata e sugli interessi fino a quella data computati, dal 29.9.2023 al soddisfo.
§ 11.
Passando alla regolazione delle spese di lite, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente pag. 20/24 l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Nella specie, ritiene il Collegio che, avuto riguardo alla riconosciuta fondatezza della domanda, le spese processuali del doppio grado debbano seguire la soccombenza di . Parte_1
In ordine alle spese del giudizio di primo grado, che il Giudice liquidava applicando lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile e complessità bassa, osserva la Corte che, in difetto di impugnazione incidentale ad opera dell'originario attore, vittorioso in primo grado, non possa procedersi d'ufficio ad una liquidazione migliorativa, che tenga conto del decisum e che, quindi, dovrebbe indurre ad applicare lo scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00. E', infatti, evidente che la modifica d'ufficio del capo relativo alle spese processuali si sarebbe imposta solo se, per effetto di una riduzione del quantum conseguente all'accoglimento dell'appello, si fosse dovuto applicare uno scaglione di valore inferiore e non quando, come nella specie, emerga un vizio (non fatto valere dall'attore, vittorioso in primo grado), del capo di sentenza concernente la regolamentazione delle spese processuali, per avere il
Giudice applicato uno scaglione meno favorevole di quello corretto.
Deve, altresì, confermarsi la statuizione di primo grado, laddove, facendo corretta applicazione del principio di soccombenza, poneva a definitivo carico di le spese relative alla CTU, come Parte_1
liquidate in corso di causa.
pag. 21/24 Con riguardo al giudizio di appello le spese si liquidano, come in dispositivo, applicando lo scaglione relativo alle controversie di valore da euro 52.001,00,00 ad euro 260.000,00, nel quale rientra il disputatum, esteso dall'appellante all'intero importo riconosciuto dal primo Giudice, di cui al D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, con riconoscimento per tutte le fasi processuali dei compensi minimi, stante il ridotto numero e la modesta complessità delle questioni controverse.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
quale impresa designata dal FGVS per la regione Campania, con
[...]
atto notificato a , in data 28.11.2023, avverso la Controparte_1
sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna Parte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, a pagare, in favore di , a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni non patrimoniali, l'importo di euro
90.028,00, oltre gli interessi legali da calcolarsi con decorrenza dal 3.3.2016, sulla somma previamente devalutata secondo indici
Istat a tale data ed anno per anno rivalutata fino al 28.9.2023, oltre gli ulteriori interessi legali, sulla sorta capitale a quella data rivalutata e sugli interessi fino a quella data computati, dal
29.9.2023 al soddisfo;
b) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
pag. 22/24 c) condanna quale Impresa designata per la Parte_1
Regione Campania alla definizione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione, in favore di
GI Esempio, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, oltre le spese di CTU come liquidate dal
Tribunale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 27.5.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato integralmente redatto con la collaborazione dell'Aupp dott. ) Persona_1
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