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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3253 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/07/2022 ed iscritto al n 3253 - 2022 RG , vertente tra
- , (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta con sede in Reggio Calabria (RC) alla Via Padova, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via del Commercio 2, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Ettore Giovanni Fioresta, C.F.
, indirizzo PEC: e n. fax C.F._2 Email_1
0961.738002, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(già
[...] [...]
), C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Capo dell'Ispettorato e legale rappresentante pro CP_1 tempore, dott. (C.F. ), con sede in Controparte_3 C.F._3
Reggio Calabria, via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11-13, fax n. 0965.631572 - Pec t, rappresentato e difeso Email_2 congiuntamente e disgiuntamente dalle dr.sse Controparte_4
, e dai dott. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , tutti funzionari in servizio presso Controparte_8 Controparte_9 il predetto , ove è elettivamente domiciliato, Controparte_1 espressamente delegati ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 245/2022 emessa dall' Controparte_1
in data 14.06.2022 e notificata il 20.06.2022, con la quale
[...] veniva comminata la sanzione amministrativa del pagamento dell'importo complessivo di euro 1.344,00 per la violazione: a) dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 112 del 25.6.2008; b) dell'art. 4 bis comma 5 d.lgs. 181/2000.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituito l' Controparte_1
(ora
[...] Controparte_10
) nel prosieguo brevemente solo , che conclude
[...] CP_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione oggetto di impugnazione.
§ 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Preliminarmente deve rammentarsi che in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa <spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa>> (Cass. n. 3741 del 1999; Cass. n. 8031 del 1992).
§ 3.2. L'Ordinanza-ingiunzione per cui è causa si fonda sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. RC00001/2020-623-02 del 02.12.2020, verbale che si riferisce al periodo 29.5.2019-29.2.2020, col quale venivano contestate le violazioni di cui: 1) all'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, da ultimo mod. dall'art. 22, c. 5, D.lgs. 151/2015, “Poiché: ha riportato quali assenze ingiustificate le giornate di fatto lavorate dai sig.ri e , Parte_2 Parte_3 nei periodi compresi da maggio 2019 a febbraio 2020.”; 2) all'art. 4 bis, c. 5, D.lgs. 181/2000, da ultimo mod. dall'art. 5, c. 4, L. 183/2010, “Poiché: ha tardivamente trasmesso tardivamente la proroga dell'assunzione della lavoratrice (scaduto il 6.6.2019, Parte_2 rinnovato il 24.6.2019).”
§ 3.3. Quanto alla prima contestazione relativa alla violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, la difesa del ricorrente eccepisce la genericità della contestazione sia in quanto riferita unitariamente a due distinti lavoratori il cui periodo lavorativo, per altro, si sovrappone solo
2 parzialmente, sia perché non sono state individuate con precisione quale tra le innumerevoli assenze compiute dai lavoratori sia stata reale o simulata, rilevando inoltre in generale il difetto di motivazione. Sul punto il ricorso è fondato. La genericità della contestazione è tale da determinare la sua nullità, prima ancora della questione relativa all'onere probatorio. La difesa dell' nella memoria di costituzione deduce che la CP_1 contestazione si riferisce anche alle ore lavorate in più rispetto al contratto part-time e che la chiesta precisa individuazione delle singole giornate lavorate in luogo delle assenze ingiustificate sarebbe assolutamente vana perché del tutto ininfluente ai fini della determinazione della relativa sanzione. Tali deduzioni difensive confermano la genericità della contestazione che invece si riferisce solo a non meglio specificate assenze ingiustificate. E' principio generale che la contestazione delle violazioni amministrative deve riportare l'esatta descrizione della condotta contestata nei suoi elementi essenziali e identificativi, ciò in funzione ed a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Nel caso di specie la contestazione è assolutamente generica sia nel Verbale Unico di Accertamento sia nell'Ordinanza-Ingiunzione che la riproduce. Sul punto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 13, co. 4, lett a), d.lgs. n. 124/2004, il verbale di accertamento e notificazione deve contenere “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”. Detta norma è espressione del principio generale sopra richiamato e per l'appunto dispone che il verbale di accertamento e contestazione debba contenere indicazioni specifiche e dettagliate delle contestazioni mosse e delle prove assunte dal soggetto accertatore. Con riferimento al caso di specie, per come sopra rilevato, le indicazioni richieste dalla legge sono carenti. Pertanto sul punto il ricorso deve essere accolto.
§ 3.4. Quanto alla seconda contestazione per la violazione di cui all'art. 4 bis, c. 5, D.lgs. 181/2000, da ultimo mod. dall'art. 5, c. 4, L. 183/2010, il ricorso è infondato. La difesa dell' ha prodotto documentazione che prova la CP_1 sussistenza della violazione contestata. Precisamente con UniLav del 28.05.2019 la ditta ha comunicato l'assunzione della signora Parte_1
a far data dal 29.05.2019 al 06.06.2019 e con UniLav n. Parte_2
3 del 24.06.2019 ha comunicato la proroga del rapporto lavorativo sino al 31.12.2019. Pertanto, contravvenendo al disposto di cui al cit. art. 4 bis, solamente in data 24.06.2019 ha comunicato la proroga del termine del rapporto inizialmente fissato al 06.06.2019, ben oltre, quindi, i prescritti cinque giorni. Parte ricorrente a fondamento dell'opposizione sul punto si limita ad allegare che tra le parti era stato sottoscritto un unico contratto di lavoro per il periodo 29.5.2019-31.12.2019. Tale circostanza relativa alla sottoscrizione di un unico contratto non è idonea a far venir meno la fondatezza della contestazione in quanto ciò che in questa sede rileva è la violazione concernente gli obblighi formali di comunicazione.
§ 4. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 245/2022, emessa dall' Controparte_1
in data 14.06.2022, limitatamente alla contestata violazione
[...] dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 ed alla relativa sanzione di euro
€ 1.125,00, per aver riportato quali assenze ingiustificate le giornate di fatto lavorate dai sig.ri e nei periodi Parte_2 Parte_3 compresi da maggio 2019 a febbraio 2020;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/07/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
4
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3253 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 14/07/2022 ed iscritto al n 3253 - 2022 RG , vertente tra
- , (C.F. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta con sede in Reggio Calabria (RC) alla Via Padova, elettivamente domiciliato in Catanzaro, alla Via del Commercio 2, presso e nello Studio Legale dell'Avv. Ettore Giovanni Fioresta, C.F.
, indirizzo PEC: e n. fax C.F._2 Email_1
0961.738002, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- Controparte_1
(già
[...] [...]
), C.F. , Controparte_2 P.IVA_1 in persona del Capo dell'Ispettorato e legale rappresentante pro CP_1 tempore, dott. (C.F. ), con sede in Controparte_3 C.F._3
Reggio Calabria, via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11-13, fax n. 0965.631572 - Pec t, rappresentato e difeso Email_2 congiuntamente e disgiuntamente dalle dr.sse Controparte_4
, e dai dott. Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e , tutti funzionari in servizio presso Controparte_8 Controparte_9 il predetto , ove è elettivamente domiciliato, Controparte_1 espressamente delegati ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015
- resistente-
1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente propone opposizione avverso e per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. 245/2022 emessa dall' Controparte_1
in data 14.06.2022 e notificata il 20.06.2022, con la quale
[...] veniva comminata la sanzione amministrativa del pagamento dell'importo complessivo di euro 1.344,00 per la violazione: a) dell'art. 39 co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 112 del 25.6.2008; b) dell'art. 4 bis comma 5 d.lgs. 181/2000.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio come in epigrafe indicato, si è costituito l' Controparte_1
(ora
[...] Controparte_10
) nel prosieguo brevemente solo , che conclude
[...] CP_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'Ordinanza Ingiunzione oggetto di impugnazione.
§ 3. Il ricorso è solo parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Preliminarmente deve rammentarsi che in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa <spetta all'amministrazione, e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa>> (Cass. n. 3741 del 1999; Cass. n. 8031 del 1992).
§ 3.2. L'Ordinanza-ingiunzione per cui è causa si fonda sul Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. RC00001/2020-623-02 del 02.12.2020, verbale che si riferisce al periodo 29.5.2019-29.2.2020, col quale venivano contestate le violazioni di cui: 1) all'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, da ultimo mod. dall'art. 22, c. 5, D.lgs. 151/2015, “Poiché: ha riportato quali assenze ingiustificate le giornate di fatto lavorate dai sig.ri e , Parte_2 Parte_3 nei periodi compresi da maggio 2019 a febbraio 2020.”; 2) all'art. 4 bis, c. 5, D.lgs. 181/2000, da ultimo mod. dall'art. 5, c. 4, L. 183/2010, “Poiché: ha tardivamente trasmesso tardivamente la proroga dell'assunzione della lavoratrice (scaduto il 6.6.2019, Parte_2 rinnovato il 24.6.2019).”
§ 3.3. Quanto alla prima contestazione relativa alla violazione dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, la difesa del ricorrente eccepisce la genericità della contestazione sia in quanto riferita unitariamente a due distinti lavoratori il cui periodo lavorativo, per altro, si sovrappone solo
2 parzialmente, sia perché non sono state individuate con precisione quale tra le innumerevoli assenze compiute dai lavoratori sia stata reale o simulata, rilevando inoltre in generale il difetto di motivazione. Sul punto il ricorso è fondato. La genericità della contestazione è tale da determinare la sua nullità, prima ancora della questione relativa all'onere probatorio. La difesa dell' nella memoria di costituzione deduce che la CP_1 contestazione si riferisce anche alle ore lavorate in più rispetto al contratto part-time e che la chiesta precisa individuazione delle singole giornate lavorate in luogo delle assenze ingiustificate sarebbe assolutamente vana perché del tutto ininfluente ai fini della determinazione della relativa sanzione. Tali deduzioni difensive confermano la genericità della contestazione che invece si riferisce solo a non meglio specificate assenze ingiustificate. E' principio generale che la contestazione delle violazioni amministrative deve riportare l'esatta descrizione della condotta contestata nei suoi elementi essenziali e identificativi, ciò in funzione ed a garanzia del diritto di difesa costituzionalmente garantito. Nel caso di specie la contestazione è assolutamente generica sia nel Verbale Unico di Accertamento sia nell'Ordinanza-Ingiunzione che la riproduce. Sul punto, occorre osservare che ai sensi dell'art. 13, co. 4, lett a), d.lgs. n. 124/2004, il verbale di accertamento e notificazione deve contenere “gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati”. Detta norma è espressione del principio generale sopra richiamato e per l'appunto dispone che il verbale di accertamento e contestazione debba contenere indicazioni specifiche e dettagliate delle contestazioni mosse e delle prove assunte dal soggetto accertatore. Con riferimento al caso di specie, per come sopra rilevato, le indicazioni richieste dalla legge sono carenti. Pertanto sul punto il ricorso deve essere accolto.
§ 3.4. Quanto alla seconda contestazione per la violazione di cui all'art. 4 bis, c. 5, D.lgs. 181/2000, da ultimo mod. dall'art. 5, c. 4, L. 183/2010, il ricorso è infondato. La difesa dell' ha prodotto documentazione che prova la CP_1 sussistenza della violazione contestata. Precisamente con UniLav del 28.05.2019 la ditta ha comunicato l'assunzione della signora Parte_1
a far data dal 29.05.2019 al 06.06.2019 e con UniLav n. Parte_2
3 del 24.06.2019 ha comunicato la proroga del rapporto lavorativo sino al 31.12.2019. Pertanto, contravvenendo al disposto di cui al cit. art. 4 bis, solamente in data 24.06.2019 ha comunicato la proroga del termine del rapporto inizialmente fissato al 06.06.2019, ben oltre, quindi, i prescritti cinque giorni. Parte ricorrente a fondamento dell'opposizione sul punto si limita ad allegare che tra le parti era stato sottoscritto un unico contratto di lavoro per il periodo 29.5.2019-31.12.2019. Tale circostanza relativa alla sottoscrizione di un unico contratto non è idonea a far venir meno la fondatezza della contestazione in quanto ciò che in questa sede rileva è la violazione concernente gli obblighi formali di comunicazione.
§ 4. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese legali.
p.q.m.
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, annulla parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 245/2022, emessa dall' Controparte_1
in data 14.06.2022, limitatamente alla contestata violazione
[...] dell'art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008 ed alla relativa sanzione di euro
€ 1.125,00, per aver riportato quali assenze ingiustificate le giornate di fatto lavorate dai sig.ri e nei periodi Parte_2 Parte_3 compresi da maggio 2019 a febbraio 2020;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 11/07/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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