Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 04/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
n.8186/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DORONZO DOMENICO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 04/02/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 21/12/2021 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi a Questo Ufficio Giudicante
l' , rassegnando contro lo stesso Istituto previdenziale le CP_1 seguenti conclusioni:
“A) Dichiarare che il ricorrente è stato riconosciuto inabile totale (100% invalidità civile) con decorrenza dal 05 febbraio
2019, e beneficiario di indennità di accompagnamento per il periodo dal 05.02.2019 al 03.08.2020.
1
C) Accertare e dichiarare che il ricorrente possiede i requisiti reddituali per accedere alla concessione della prestazione mensile di pensione di inabilità civile ex lege 118/1971, d.lgs. 509/1988, nonché per accedere alla concessione dell'indennità di accompagnamento per assenza di ricovero in modo permanente presso alcuna struttura a carico dello Stato.
D) Per l'effetto, condannare l' , in persona del CP_1 rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente alla somma di € 20.690,22, o quella diversa risultante in giudizio, a titolo di ratei di pensione di inabilità/assegno sociale e indennità di accompagnamento maturate dal febbraio 2019 al dicembre 2021, nonché dal 01.01.2022 al pagamento dei maturandi ratei di assegno sociale.
E) condannare, altresì l' in persona del rappresentante CP_1 legale p.t., alla liquidazione degli interessi legali dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo ex art. 429 c.p.c.;
F) Il tutto, comunque, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale ha anticipato le prime e non ha riscosse le seconde, oltre IVA
C.N.A., come per legge”.
I.1. - A fondamento della sua pretesa la parte ricorrente ha dedotto che aveva chiesto con domanda del 05/02/2019
l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione d'inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento;
che, all'esito della visita medica del 09/05/2019 dinanzi alla Commissione Invalidità Civile, era stato riconosciuto
“invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” senza alcun riferimento in ordine alla misura percentuale della sua invalidità; che, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire la pensione di inabilità civile (prestazione assistenziale estesa
2 dall'anno 2019 agli inabili totali di età compresa tra i 18 ed i
67 anni) e l'indennità di accompagnamento (revocata nel mese di dicembre 2019), aveva introdotto dinanzi al Tribunale di Trani –
Sezione Lavoro un procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c., all'esito del quale con decreto di omologa del 23/11/2020
(corretto in data 02/03/2021) era stata riconosciuta la sussistenza dei seguenti requisiti sanitari: indennità di accompagnamento ex legge n.508/88 ed handicap grave ex art. 03 comma 03 legge n.104/1992 per il periodo dal 05/02/2019 al
03/08/2020; pensione d'inabilità civile ex legge 118/71 con decorrenza dal 01°/03/2019 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa); che, nonostante la notifica del Decreto di Omologa e la trasmissione unitamente al modello AP70 degli ulteriori requisiti socio- economici, l' era rimasto inadempiente;
che, previo CP_1 riconoscimento del suo diritto alle prestazioni assistenziali richieste, ha agito in questa sede giudiziale per ottenere il pagamento della pensione d'inabilità civile (con trasformazione in assegno sociale dopo il compimento del 67° anno di età) con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 05/02/2019 e dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01°/01/2020 al 03/08/2020 (trattandosi di prestazione revocata nel mese di dicembre 2019) nella misura complessiva di Euro 20.690,22 (di cui
Euro 16.545,10 a titolo di pensione d'inabilità civile/assegno sociale ed Euro 4.145,12 a titolo di indennità di accompagnamento), nonché il pagamento con decorrenza dal
01°/01/2022 degli ulteriori ratei maturati a titolo di assegno sociale.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
III. - Il ricorso è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
III.1. - Nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della
3 pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88;
D.M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni;
mentre l'indennità di accompagnamento spetta ai mutilati e invalidi dichiarati totalmente inabili “non deambulanti” e “non autosufficienti”, bisognosi di assistenza continua, aventi diritto alla pensione di inabilità, e ai ciechi assoluti, purché non ricoverati gratuitamente in istituto;
compete al solo titolo delle minorazioni, indipendentemente, quindi, dalle condizioni economiche dell'invalido civile (cfr., fra le tante,
Cass., Sez. Lav., sent. 16/04/1992, n. 4640) e non è reversibile.
III.2. - Inoltre, occorre aggiungere che con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, è stato previsto,
a fronte dell'adeguamento del requisito anagrafico all'incremento della speranza di vita, un ulteriore (rispetto al precedente di 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018) innalzamento del requisito anagrafico minimo;
sicché a partire dal 01°/01/2019 è stata innalzata a 67 anni l'età anagrafica richiesta per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6
e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo
19 della legge 30 marzo 1971, n.118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
III.3. - Nel caso di specie, occorre evidenziare che, all'esito del procedimento per ATP ex art.445 bis c.p.c. (contrassegnato con il n.5399/2019 R.G.), è stata riconosciuta con decreto di omologa del 23/11/2020 (integrato con provvedimento del 02/03/2021 di correzione dell'errore materiale) la sussistenza in capo alla parte ricorrente (che all'epoca della presentazione della domanda amministrativa aveva compiuto 66 anni e 10 mesi di età) dei
4 requisiti sanitari per beneficiare delle prestazioni rivendicate con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 05/02/2019 (circoscritto per la sola indennità di accompagnamento al periodo dal 01°/01/2020 al 03/08/2020, in quanto la prestazione originariamente riconosciuta era stata revocata nel mese di dicembre 2019).
III.4. - Inoltre, la parte ricorrente ha dedotto e documentato, oltre al corretto adempimento dell'obbligo di notificazione del decreto di omologa e di trasmissione del modello AP70, la sussistenza degli ulteriori requisiti socio-economici.
III.4.1. - Invero, dall'esame delle certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate (riguardanti i redditi degli anni 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023) emerge che la parte ricorrente non ha mai superato i limiti reddituali prescritti dalla legge [Euro
16.814,34 per l'anno 2019; Euro 16.982,49 per l'anno 2020; Euro
19.461,12 per l'anno 2021; Euro 17.050,42 per l'anno 2022; Euro
17.920,00 per l'anno 2023] per beneficiare della prestazione assistenziale rivendicata [pensione d'inabilità civile/assegno sociale – si vedano le certificazioni rilasciate dall'Agenzia delle Entrate riguardanti i redditi degli anni 2019 (Euro
13.478,00), 2020 (Euro 13.040,00), 2021 (Euro 13.052,00 + 12,61),
2022 (Euro 13.341,00 + 2.111,02) e 2023 (Euro 14.022,00) – all.ti
5 del fascicolo di parte ricorrente e all.ti alle note autorizzate del 15/01/2025].
III.4.2. - Analogamente, il mancato ricovero presso strutture pubbliche con retta a carico dello Stato è dimostrato attraverso il deposito di idonea autocertificazione (all. 7 del fascicolo di parte ricorrente).
III.5. - Né può trovare accoglimento la tesi dell' secondo CP_1 cui avendo già compiuto 66 anni e 7 mesi entro il 31/12/2018, alla parte ricorrente non potrebbe essere applicato l'innalzamento a 67 anni del requisito anagrafico.
Si tratta di una tesi difensiva che contrasta con la ratio normativa e non tiene conto del fatto che la parte interessata ha presentato la sua domanda amministrativa in data 05/02/2019, che è
5 successiva a quella del 01°/01/2019, a partire dalla quale è diventato operativo l'innalzamento del requisito anagrafico in questione.
III.6. - Ne discende che deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente all'erogazione della pensione d'inabilità civile con decorrenza dal 01°/03/2019 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa) da convertirsi in assegno sociale al compimento del 67° anno di età e dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01°/01/2020 al 03/08/2020.
III.7. - Passando alla quantificazione delle somme spettanti alla parte ricorrente occorre rimarcare i conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell' , che a tanto era CP_1 onerato in base alle disposizioni normative che disciplinano il rito del lavoro.
III.7.1. - A tale riguardo, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dallo scrivente
[Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 4051 del 18/02/2011 (Rv. 616001 -
01)], «Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile».
6 III.7.2. - È evidente, quindi, che i conteggi allegati al ricorso, in difetto di una specifica contestazione da parte dell' , sono CP_1 idonei a provare l'esatta quantificazione del diritto azionato dalla parte ricorrente in questa sede giudiziale.
III.7.3. - Ne discende che l' deve essere condannato a pagare CP_1 in favore della parte ricorrente la somma complessiva di Euro
20.690,22 (di cui Euro 16.545,10 a titolo di pensione d'inabilità civile/assegno sociale ed Euro 4.145,12 a titolo di indennità di accompagnamento), oltre agli ulteriori ratei maturati a titolo di assegno sociale con decorrenza dal 01°/01/2022.
Sugli importi dovuti per ciascuna delle predette ragioni di credito, l' deve essere condannato a pagare in favore della CP_1 parte ricorrente gli interessi legali calcolati nella misura e con le decorrenze di legge.
IV. - Le spese processuali – liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche nell'ambito del relativo scaglione (Euro 5.200,01-26.000,00), tenuto conto della concreta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell' con distrazione in favore del procuratore CP_1 costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara il diritto della parte ricorrente all'erogazione della pensione d'inabilità civile con decorrenza dal 01°/03/2019 e dell'indennità di accompagnamento per il periodo dal 01°/01/2020 al 03/08/2020 e, per l'effetto, condanna l' a pagare in favore CP_1 della stessa parte ricorrente la somma complessiva di Euro
20.690,22 per le causali di cui in motivazione, oltre agli ulteriori ratei maturati a titolo di assegno sociale con decorrenza dal 01°/01/2022;
-condanna, inoltre, l' a pagare in favore della parte CP_1 ricorrente gli interessi legali calcolati con riferimento a
7 ciascuna delle predette ragioni di credito nella misura e con le decorrenze di legge;
-condanna l' a rifondere nei confronti della parte ricorrente CP_1 le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Trani, 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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