Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1999, n. 57
Articolo 2
- Legge 18 febbraio 1999, n. 57
Articolo 3 della Legge 18 febbraio 1999, n. 57
Versione
12 marzo 1999
12 marzo 1999