Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 07/12/2023, n. 3691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3691 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/12/2023
N. 03691/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2023, proposto da
MA RI, MA RA, PP RI, NI RI, RI RI, LL RI, TA RI, RE IL, MA IL, NZ IL e TA IL, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Papale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caltagirone, rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Mattia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
RM RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Piluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Caltagirone in data 4 ottobre 2006 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’assegnazione di un’area per l’edilizia residenziale pubblica (zona PEEP) del piano particolareggiato “S. TA - Fisicara” in favore di RI CE e RI NF, danti causa degli odierni interessati, con riferimento al fondo censito in catasto al foglio 141, particella 807;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2023 il dott. NI Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Comune di Caltagirone in data 4 ottobre 2006 con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell’assegnazione di un’area per l’edilizia residenziale pubblica (zona PEEP) del piano particolareggiato “S. TA - Fisicara” in favore di RI CE e RI NF, danti causa degli odierni interessati, con riferimento al fondo censito in catasto al foglio 141, particella 807.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. del 30 ottobre 2021 i ricorrenti hanno adito il Tribunale Civile di Caltagirone, rassegnando le seguenti conclusioni: a) dichiararsi illegittima l’occupazione del fondo per la mancanza di un legittimo atto di acquisizione da parte del Comune; b) condannare il Comune di Caltagirone al risarcimento del danno per equivalente da calcolarsi sulla scorta della allegata perizia di parte; c) in subordine calcolare i danni secondo i criteri indicati in ricorso; d) in via ulteriormente subordinata determinare il danno in via equitativa; e) il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
In particolare, gli interessati hanno osservato che: a) con provvedimento in data 7 ottobre 2009 l’Amministrazione aveva proceduto alla immissione in possesso, ma nessuna opera era stata, tuttavia, eseguita, impedendosi comunque di fatto ogni uso del fondo da parte dei ricorrenti; b) la fattispecie in questione, pur indicata dagli interessati come occupazione “usurpativa”, rientra[va] nell’ambito dell’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001, il quale contempla la cosiddetta acquisizione sanante, previo risarcimento del danno in favore del proprietario.
Con ordinanza in data 4 giugno 2022 il Tribunale di Caltagirone ha dichiarato il difetto di giurisdizione e i ricorrenti hanno riassunto il giudizio innanzi a questo Tribunale.
Il Comune di Caltagirone, costituitosi in giudizio, ha svolto, in sintesi, le seguenti difese in rito e nel merito: a) il ricorso è inammissibile, poiché, in violazione dell’art. 40 c.p.a., gli interessati hanno dichiarato di agire nella qualità di eredi di RI CE e RI NC, senza, però, indicare le generalità è il codice fiscale di tali soggetti e senza allegare alcuna certificazione anagrafica che consenta di collegare la loro posizione a quella dei presunti danti causa; b) neppure è possibile comprendere se sia stato rispettato il litisconsorzio necessario e difetta, altresì, l’identificazione dell’oggetto della domanda, posto che gli interessati hanno dichiarato di impugnare il provvedimento del Comune in data 4 ottobre 2006; c) l’oggetto della domanda è, invero, incomprensibile, anche esaminando il testo del ricorso proposto innanzi al giudice ordinario e, comunque, non risponde al vero che con provvedimento in data 27 ottobre 2009 l’Amministrazione abbia proceduto all’immissione in possesso; d) viene indicato un fondo attraverso i suoi estremi catastali, senza precisarne l’ estensione, e, comunque, la nota in data 4 ottobre 2006 individua come proprietari non soltanto i danti causa degli odierni ricorrenti; e) in punto di fatto, occorre precisare che questo Tribunale, con sentenza n. 4683/2010, ha annullato il decreto di esproprio e gli atti consequenziali sul rilievo che fosse scaduto il termine biennale di validità del piano costruttivo ai sensi della legge regionale n. 86/1981; f) per effetto di ciò le immissioni in possesso, già oggetto di sospensione cautelare dal mese di novembre 2009, non hanno avuto luogo, come peraltro espressamente affermato nella sentenza del T.A.R., e il decreto di esproprio è stato oggetto di annotazione in annullamento presso la conservatoria dei registri immobiliari in data 7 novembre 2012; g) nessun fondo è stato, quindi, occupato e interessato da lavori relativi alla realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare; h) appare pleonastico aggiungere che l’atto con cui è stato comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità non è autonomamente impugnabile; i) sarebbe, comunque, maturata la prescrizione decennale, a far data, a tutto concedere, dall’8 ottobre 2019, mentre il ricorso è stato notificato in data 9 giugno 2023.
Con memoria in data 23 ottobre 2023 i ricorrenti hanno ribadito le loro difese anche alla luce delle deduzioni avversarie, precisando, in particolare, che, nonostante l’annullamento disposto dal Tribunale, non erano stati rimossi i vincoli urbanistici che di fatto avevano impedito ai ricorrenti l’utilizzo del fondo.
Con atto depositato in data 18 novembre 2023 è intervenuto ad adiuvandum RI RM.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio osserva quanto segue.
L’impugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità in data 4 ottobre 2006, a prescindere da ogni altro rilievo, è, comunque, inammissibile, in quanto tale atto presenta natura endoprocedimentale.
I ricorrenti, inoltre, non hanno provato di essere proprietari dell’area di cui si discute.
Al riguardo, è opportuno richiamare, in sintesi, alcune affermazioni rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con pronuncia in data 16 febbraio 2016, n. 2951 in ordine al requisito della legittimazione ad agire (ovvero della legittimazione a ricorrere): a) la contestazione in ordine alla legittimazione ad agire costituisce una mera difesa, sicché incombe alla parte, la cui titolarità è contestata, fornire la prova di possederla; b) occorre, però, distinguere tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione e ritenere che la titolarità della posizione soggettiva attenga, in effetti, al merito della decisione; c) la circostanza che la questione attenga al merito non implica che la relativa prova gravi sul convenuto (o sulla parte resistente) e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un'eccezione, tanto meno in senso stretto; d) per la legittimazione ad agire rileva, invero, la prospettazione della parte e nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l'attore o il ricorrente come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione dovrà giudicarsi inammissibile; e) all’esito del processo, però, può ben accadere che si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo; f) da quanto esposto emerge che una cosa è la legittimazione ad agire e altra cosa e la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo; g) la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore; h) la titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda; i) la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice; l) la questione della titolarità del diritto fatto valere riguarda la verifica se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare; m) la titolarità del diritto fatto valere in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e tra gli elementi costitutivi di un diritto possono esservi anche altri diritti; n) per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno, il nesso di causalità), anche di essere titolare di un diritto reale sul bene che giustifica la proposizione della domanda risarcitoria; o) in generale, chi fa valere un diritto in giudizio, non può limitarsi ad allegare che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, cioè deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona; p) di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto che appartiene alla categoria dei fatti-diritto, che della domanda costituisce il fondamento; q) la parte che promuove un giudizio deve, quindi prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte; r) quanto al convenuto o alla parte resistente, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla e questa presa di posizione è una mera difesa (non soggetta a decadenza nel rito civile), non un’eccezione in senso stretto; u) la posizione assunta dal convenuto, peraltro, può risultare in concreto incompatibile con tale difesa.
Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione in senso stretto sollevata dalla parte resistente (e a prescindere dai poteri ufficiosi del giudice sul punto), il difetto di prova in ordine alla titolarità del diritto di proprietà impone la reiezione del gravame (nel merito).
A ciò può aggiungersi, comunque, che l’immissione in possesso non ha mai avuto luogo, sicché il ricorso risulterebbe infondato anche sotto tale profilo, i n quanto, non è mai intervenuta un’occupazione del fondo, tantomeno illegittima.
Per le considerazioni che precedono il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta e condanna i ricorrenti e l’interveniente ad aviudandum , in solido fra loro, alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Caltagirone, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
NI Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NI Burzichelli |
IL SEGRETARIO