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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN FE Presidente
Dott. CE D'AN Consigliere rel
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO MONTI, 51 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BOSIO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANCASCIANI 23 Controparte_1 P.IVA_1
56125 PISA presso lo studio dell'avv. PASQUALI LEONARDO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE INCIDENTALE
E
pagina 1 di 11 (c.f./p.iva Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELEMBARDO, 7 20126 MILANO presso lo studio dell'avv.
BO AU BE, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia a codesta Ec.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, 1. stante l'incertezza della ratio decidendi e la contraddittorietà della motivazione, in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Milano, n. 6143/2023, publicata in data 11 luglio 2024, qui appellata;
nel merito, in ogni caso, in totale riforma della sentenza appellata 2. accertare e dichiarare la responsabilità della società
[...]
di in solido tra loro, o, in subordine, in proporzione CP_1 Controparte_3 alle rispettive colpe, per i danni cagionati dal proprio preposto al sig. ; 3. Parte_1 condannare la società e in solido tra loro, o in Controparte_1 Controparte_3 subordine, in proporzione alle rispettive colpe, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (alla salute temporaneo e/o permanente e/o morale) patito dal sig. Parte_1
e per l'effetto a pagare a la somma di euro 10.354,50 o la minore somma che Parte_1 codesto Giudice intenda anche equitativamente determinare ex art. 1226 cod. civ., nonché a risarcire al
Sig. il danno futuro, provvedendo alla relativa liquidazione in via equitativa ex Parte_1 art. 1226 e 2056 cod. civ., con condanna generica al risarcimento, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito. In via istruttoria, nel non creduto caso siano ritenute insufficienti le prove documentali prodotte, si richiede l'ammissione della prova testimoniale dei signori e sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel mese di Tes_1 Testimone_2 dicembre 2021 era un condomino dello stabile sito in Milano, in via Scoglio di Quarto 3;
2. Vero che in data 13 dicembre 2021 aveva effettuato l'acquisto di una bottiglia di vino sul sito internet www.vino.com;
3. Vero che in data 23 dicembre 2021 segnalava a che nessun plico era stato consegnato;
CP_4
pagina 2 di 11 4. Vero che in data 28 dicembre 2021, lavorava come corriere per conto della nota società di distribuzione GLS;
5. Vero che nella tarda mattinata del 28 dicembre 2021, nella sua qualità di corriere, si dirigeva verso lo stabile sito in Milano, in via Scoglio di Quarto 3, per effettuare una consegna;
6. Vero che appena giungeva nei pressi dello stabile di cui al capitolo 5 che precede vedeva un uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile;
Controparte_1
7. Vero che appena entrava nello stabile soccorreva il sig. e chiamava i Parte_1 soccorsi. Testimoni: residente in [...], Milano, sui capitoli di prova Tes_1
1, 2, 3; , residente in [...], sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7. Si richiede Testimone_2 inoltre, nel non creduto caso sia ritenuto necessario stante le osservazioni svolte dal Prof. Per_1
occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la integrazione delle valutazioni con
[...] particolare riguardo all'entità del danno alla salute. Si richiede, altresì, il rigetto dell'appello incidentale proposto da Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CAP CP_1
e rimborso forfettario al 15 % ex DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, nonché congrua indennità ex art. 96 terzo comma, cod. proc. civ., tenuto conto del comportamento processuale delle convenute
(mancata comparizione in sede di mediazione e negoziazione assistita, negazione dell'evidenza delle percosse inferte dal Sig. al ricorrente e del rapporto di “occasionalità Parte_2 necessaria”)
Per Controparte_1
Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza eccezione deduzione reietta, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello spiegato ai sensi dell'art. 342
c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare l'appello promosso dal Sig. Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutti i motivi esposti in
[...] premessa;
in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 6965/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui compensa le spese di lite tra le parti, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della in applicazione del D.M. 55/2014 e Controparte_5 ss.mm., secondo quanto sarà ritenuto di giustizia;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e quindi nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza del danno subito dal Sig. e ritenuta responsabile di ciò la Parte_1
accertare e dichiarare la responsabilità della (C.F. e P.Iva: Controparte_5 Controparte_3
pagina 3 di 11 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in 20149 Milano (MI), P.IVA_2
Via Guglielmo Silva n. 36 e conseguentemente condannare tale ultima società a manlevare ed a tenere indenne la sino alla concorrenza di quanto eventualmente venisse riconosciuto come Controparte_5 dovuto dalla stessa in favore del Sig. , per i motivi esposti in Controparte_5 Parte_1 premessa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso spese forfettare 15%,
I.v.a. e c.p.a., come per legge;
in ogni caso: con condanna del Sig. per Parte_1 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ad una somma da determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
A) IN VIA PRELIMINARE:
a) per tutti i motivi esposti e ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'appello interposto inammissibile e/o manifestamente infondato;
B) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
-previe le migliori declaratorie del caso, per le ragioni tutte esposte, respingere il gravame avversario e tutte le domande ex adverso svolte, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano;
C) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge del presente giudizio;
D) IN VIA ISTRUTTORIA: a) senza inversione alcuna dell'onere probatorio, chiede volersi ammettere prove, per interrogatorio formale e testi, sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sui capitoli avversari ammessi (che si contestano per la loro inammissibilità), con il medesimo teste indicato a prova diretta:
1) Vero che, in data 22.12.21, mi recavo, fuori dall'orario di lavoro, presso il custode di Via Scoglio di
Quarto, 3, Milano, per chiedere notizie circa un pacco da me consegnatogli, affinché fosse consegnato al destinatario ivi abitante;
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede e a fronte della mia richiesta di chiarimenti avanzata, il custode, dapprima mi offendeva, urlandomi: “Concha de tu madre”
pagina 4 di 11 e poi mi aggrediva, sferrandomi un pugno in faccia, sicché mi sottraevo all'aggressione allontanandomi.
Si indica a testimone: 1) Sig. , via I maggio, 22, Milano. Testimone_3
Si chiede che venga disposta l'acquisizione, ai fini dell'appello, del fascicolo telematico del procedimento avanti al Tribunale di Milano, RG. 14404/2023 in cui sono contenuti i fascicoli delle parti costituite in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Milano per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2049 c.c. al risarcimento di tutti i Controparte_5 danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 28.12.2021, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava al lavoro in qualità di custode presso il condominio di via Scoglio di Quarto n. 3, Milano.
In particolare, parte ricorrente deduceva che nelle predette circostanze si presentava presso il condominio un commesso della società chiedendogli informazioni in merito ad un Controparte_5 pacco che gli avrebbe consegnato la settimana precedente;
di fronte all'insistenza del corriere, che reclamava risposte sul mancato recapito al destinatario, egli affermava di non avere alcuna notizia in merito al plico. A quel punto, del tutto inaspettatamente il corriere gli sferrava un pugno al volto facendolo cadere a terra e lo colpiva con calci alla gamba destra e all'inguine. Dopo l'aggressione il corriere si dava alla fuga. Poche ore dopo l'aggressione, il ricorrente veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Città Studi, dove il medico di turno diagnosticava una “frattura delle ossa nasali propria da aggressione” formulando una prognosi di venti giorni.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa in quanto il servizio di trasporto Controparte_6 in questione era stato eseguito da detta società.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3 concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva le domande di parte attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 11 In particolare, il Giudice di prime cure ravvisava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 in quanto dagli atti di causa era emerso che il pacco era stato consegnato da , Testimone_3 all'epoca dei fatti dipendente di . Controparte_3
Respingeva, peraltro, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. proposta nei confronti della terza chiamata, non avendo provato parte ricorrente la sussistenza del fatto illecito descritto nel ricorso introduttivo.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo l'integrale accoglimento Parte_1 delle domande svolte nei confronti di entrambe le parti appellate.
ha insistito per il rigetto dell'avverso gravame e ha proposto appello incidentale, Controparte_5 chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.
ha contestato l'avverso gravame concludendo per la conferma della sentenza Controparte_3 gravata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentandone la nullità per contraddittorietà della decisione e incertezza della ratio decidendi.
Lamenta infatti che a pag. 8 della sentenza il giudice di prime cure ha testualmente affermato quanto segue: “Questo Giudice, invero, rileva che parte ricorrente non ha fornito prova dell'aggressione, cioè di avere ricevuto il pugno dal dipendente di . Controparte_7
Con tale statuizione, tuttavia, il primo Giudice non ha chiarito cosa intendesse dire: se parte ricorrente non avesse fornito la prova della lesione infertagli da , o se non avesse provato Testimone_3 chi avrebbe iniziato a ricorrere alla violenza.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure.
pagina 6 di 11 Osserva, infatti che, essendo provato lo scontro fisico ed accertate le lesioni subite dal ricorrente, secondo il criterio presuntivo di cui all'art. 2729 c.c., emergevano presunzioni gravi, precise e concordanti circa il fatto che l'autore delle lesioni fosse stato , presunzioni a cui Testimone_3 il primo Giudice avrebbe dovuto far ricorso per risalire da un fatto noto ad uno ignoto.
Rileva inoltre che costituisce fatto notorio che “negli “scontri fisici” anche l'aggredito spesso si difende come può …. e comunque il fatto che il Sig. abbia, in ipotesi, ricevuto Testimone_3 un pugno dal ricorrente, rende ancora più ovvio che è il Sig. colui che ha Testimone_3 sferrato il pugno” (così pag. 16 atto d'appello), che ha poi provocato le gravi lesioni subite dal ricorrente, all'epoca dei fatti ultraottantenne.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per l'omesso espletamento delle prove testimoniali, con le quali parte ricorrente aveva dedotto che il teste aveva visto “un Testimone_2 uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile” e che “appena entrava nello stabile CP_5 soccorreva il Sig. ” (capitoli 6 e 7). Parte_1
Rileva poi che ulteriori elementi di prova sono rappresentati dal trasporto d'urgenza al pronto soccorso appena due ore dopo l'aggressione, dal referto del medico presso il pronto soccorso, dalla denuncia- querela contro ignoti sporta il giorno successivo presso il Commissariato di Polizia di Porta Genova, dalla necessità di ricorrere nuovamente al pronto soccorso, a distanza di due settimane dalle percosse, per dolori lancinanti all'addome provocati dai calci ricevuti.
Con il quarto motivo ribadisce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2729 c.c. in quanto – come già innanzi esposto - dagli atti di causa emergono gravi, precisi e concordanti presunzioni idonee a dimostrare la sussistenza del fatto illecito.
Con il quinto motivo lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza, per non aver considerato che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato il ricorrente il primo ad aggredire , egli Testimone_3 avrebbe in ogni caso diritto al risarcimento dei danni per le gravissime lesioni subite, potendo il danneggiante andare esente da responsabilità soltanto nel caso di legittima difesa, eccezione non dedotta in causa.
Con il sesto motivo censura la sentenza per aver erroneamente escluso la responsabilità del datore di lavoro, ex artt. 2049 e 2043 c.c.
pagina 7 di 11 Rileva infatti che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti era emerso che HR HR aveva CP_5 contestato ad che la spedizione non era pervenuta al cliente e le aveva intimato che, in Parte_3 assenza di spiegazioni in merito allo smarrimento del plico, l'importo della spedizione sarebbe stato addebitato al corriere. Tali circostanze avevano avuto indubbie ripercussioni nei confronti del dipendente di , che, temendo conseguenze sul piano Controparte_3 Testimone_3 lavorativo, aveva avuto reazioni violente nei confronti del custode del Condominio.
Da ciò si desume, secondo parte appellante, il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni espletate e il fatto illecito di cui risponde il datore di lavoro.
Con il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione passiva di in quanto dalle stesse allegazioni di parte convenuta era emerso che CP_1 CP_1 aveva stipulato i “contratti di trasporto in proprio oppure mediante la sua capogruppo Controparte_8
e che, quindi, aveva agito unicamente come mandataria di da ciò si desume, CP_8 CP_1 secondo la tesi di parte appellante, che il contratto di trasporto stipulato da per il tramite di Parte_3
faceva capo a avendo agito unicamente come mandataria di CP_8 CP_1 CP_8 CP_1
Secondariamente osserva che dallo stesso contratto di trasporto e distribuzione intercorso tra CP_1 ed si evince chiaramente la sussistenza di un vero e proprio appalto di Controparte_3 manodopera, in cui non gode di alcuna reale autonomia operativa, bensì è Controparte_3 soggetta al pieno esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di CP_1
Di conseguenza, essendo direttamente coinvolta nella gestione del servizio, la stessa deve CP_1 ritenersi – secondo la tesi di parte appellante - responsabile per le condotte del personale impiegato da ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_3
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (così testualmente Cass. n. 17196/2020).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto dall'esame del provvedimento impugnato emerge il criterio logico-giuridico posto a fondamento della decisione, avendo il primo Giudice pagina 8 di 11 chiaramente affermato che dagli atti di causa non era emersa “la sussistenza del fatto illecito così come descritto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello che, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero, parte ricorrente ha dedotto nei suoi atti difensivi di aver subito un'improvvisa aggressione da parte di un corriere che, dopo aver accusato l'anziano custode di aver fatto sparire il pacco che aveva consegnato alcuni giorni prima, “iniziando a inveirgli contro, si avvicinava sempre più alla guardiola, fino a che, cogliendolo di sorpresa, prima gli sferrava un pugno al volto che lo faceva cadere in terra, poi terminava l'aggressione colpendolo con calci alla gamba destra e all'inguine” (così testualmente pag. 1 ricorso introduttivo).
Orbene, la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti di causa, in quanto il referto del pronto soccorso non consente di desumere alcunché in merito alla dinamica dei fatti, perché redatto sulla base delle mere dichiarazioni di parte ricorrente;
mentre le prove orali sono del tutto superflue ai fini della decisione, in quanto non attengono al fatto storico relativo alla presunta aggressione.
In particolare, il capitolo 6 (Vero che appena giungeva nei pressi dello stabile di cui al capitolo 5 che precede vedeva un uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile) e il Controparte_1 capitolo 7 (Vero che appena entrava nello stabile soccorreva il sig. e chiamava i Parte_1 soccorsi) si riferiscono, come già evidenziato dal primo Giudice, ad accadimenti verificatisi nel momento successivo alla presunta aggressione, sicché nulla consentono di inferire in merito alla sussistenza del fatto storico, così come descritto negli atti di parte appellante.
Di conseguenza, gli scarni elementi di prova versati in atti non rappresentano circostanze gravi, precise e concordanti, idonee a desumere la sussistenza dei fatti contestati.
Occorre inoltre considerare che la tesi di parte ricorrente è stata specificamente smentita dalla terza chiamata, , la quale ha fornito una ricostruzione dei fatti del tutto contraria a Controparte_3 quella di controparte, affermando che il proprio dipendente aveva avuto un'accesa discussione con il sign. , al culmine della quale il ricorrente aveva sferrato un pugno al volto del Parte_1
e non viceversa. Tes_3
pagina 9 di 11 In conclusione, mancando la prova del contestato fatto illecito, non è configurabile la responsabilità oggettiva di ex art. 2049 c.c. Controparte_3
Si rammenta a tale proposito che la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. presuppone, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non impugnata, la prova della commissione di un fatto illecito, doloso o colposo, da parte del preposto.
Infatti è comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che “ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (così da ultimo Cass. sentenza n. 29448/24).
Di conseguenza, non avendo parte appellante fornito prova dell'illecito asseritamente commesso dal preposto (ovvero il fatto storico della contestata aggressione), la domanda di responsabilità ex art. 2049
c.c. proposta nei confronti di è stata correttamente respinta. Controparte_3
Resta così assorbito l'esame del sesto motivo d'appello, in quanto la sua disamina presuppone la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
È infondato, infine, il settimo motivo d'appello, inerente la contestata legittimazione passiva di
[...]
CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta da parte convenuta nel giudizio di primo grado risulta che le consegne da effettuarsi nel territorio di Milano, affidate alla tra le quali quella oggetto Controparte_5 di causa, venivano eseguite da in forza di un contratto di trasporto Controparte_9 dalla medesima stipulato con già (cfr. specificamente doc. 5). Controparte_8 CP_10
Con SS EL società cooperativa soggetto giuridico distinto da nonché dalla sua CP_5 capogruppo (come si evince dalla visura camerale prodotta quale doc. 6), del tutto correttamente il
Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_1 all'epoca dei fatti era dipendente della terza chiamata (come si evince, del Testimone_3 resto, anche la lettera di dimissioni di , prodotta quale doc. 3). Tes_3
L'appello incidentale proposto da avverso la pronuncia di compensazione delle spese Controparte_5 di lite, è infondato in quanto – come già evidenziato dal Giudice di prime cure – soltanto la pagina 10 di 11 partecipazione al giudizio di ha consentito di accertare che la terza chiamata Controparte_3 in causa era l'effettivo datore di lavoro di . Testimone_3
Le considerazioni che precedono, valutate unitamente alle ragioni poste a base della decisione, conducono alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante principale ed nonché tra l'appellante principale e l'appellante incidentale. Controparte_3
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6965/2024 pubblicata l'11/07/2024 che, per l'effetto, conferma;
dichiara compensate le spese del grado tra tutte le parti in causa;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 settembre 2025
Il consigliere est.
CE D'AN
Il Presidente
AN FE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AN FE Presidente
Dott. CE D'AN Consigliere rel
Dott. Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
VINCENZO MONTI, 51 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. DE BOSIO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANCASCIANI 23 Controparte_1 P.IVA_1
56125 PISA presso lo studio dell'avv. PASQUALI LEONARDO, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLANTE INCIDENTALE
E
pagina 1 di 11 (c.f./p.iva Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA SANT'ELEMBARDO, 7 20126 MILANO presso lo studio dell'avv.
BO AU BE, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
Piaccia a codesta Ec.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata, 1. stante l'incertezza della ratio decidendi e la contraddittorietà della motivazione, in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza del Tribunale di Milano, n. 6143/2023, publicata in data 11 luglio 2024, qui appellata;
nel merito, in ogni caso, in totale riforma della sentenza appellata 2. accertare e dichiarare la responsabilità della società
[...]
di in solido tra loro, o, in subordine, in proporzione CP_1 Controparte_3 alle rispettive colpe, per i danni cagionati dal proprio preposto al sig. ; 3. Parte_1 condannare la società e in solido tra loro, o in Controparte_1 Controparte_3 subordine, in proporzione alle rispettive colpe, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (alla salute temporaneo e/o permanente e/o morale) patito dal sig. Parte_1
e per l'effetto a pagare a la somma di euro 10.354,50 o la minore somma che Parte_1 codesto Giudice intenda anche equitativamente determinare ex art. 1226 cod. civ., nonché a risarcire al
Sig. il danno futuro, provvedendo alla relativa liquidazione in via equitativa ex Parte_1 art. 1226 e 2056 cod. civ., con condanna generica al risarcimento, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito. In via istruttoria, nel non creduto caso siano ritenute insufficienti le prove documentali prodotte, si richiede l'ammissione della prova testimoniale dei signori e sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nel mese di Tes_1 Testimone_2 dicembre 2021 era un condomino dello stabile sito in Milano, in via Scoglio di Quarto 3;
2. Vero che in data 13 dicembre 2021 aveva effettuato l'acquisto di una bottiglia di vino sul sito internet www.vino.com;
3. Vero che in data 23 dicembre 2021 segnalava a che nessun plico era stato consegnato;
CP_4
pagina 2 di 11 4. Vero che in data 28 dicembre 2021, lavorava come corriere per conto della nota società di distribuzione GLS;
5. Vero che nella tarda mattinata del 28 dicembre 2021, nella sua qualità di corriere, si dirigeva verso lo stabile sito in Milano, in via Scoglio di Quarto 3, per effettuare una consegna;
6. Vero che appena giungeva nei pressi dello stabile di cui al capitolo 5 che precede vedeva un uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile;
Controparte_1
7. Vero che appena entrava nello stabile soccorreva il sig. e chiamava i Parte_1 soccorsi. Testimoni: residente in [...], Milano, sui capitoli di prova Tes_1
1, 2, 3; , residente in [...], sui capitoli di prova 4, 5, 6, 7. Si richiede Testimone_2 inoltre, nel non creduto caso sia ritenuto necessario stante le osservazioni svolte dal Prof. Per_1
occorrendo, disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la integrazione delle valutazioni con
[...] particolare riguardo all'entità del danno alla salute. Si richiede, altresì, il rigetto dell'appello incidentale proposto da Il tutto con vittoria delle spese e delle competenze di giudizio, oltre IVA e CAP CP_1
e rimborso forfettario al 15 % ex DM 55/14, come modificato dal DM 37/18, nonché congrua indennità ex art. 96 terzo comma, cod. proc. civ., tenuto conto del comportamento processuale delle convenute
(mancata comparizione in sede di mediazione e negoziazione assistita, negazione dell'evidenza delle percosse inferte dal Sig. al ricorrente e del rapporto di “occasionalità Parte_2 necessaria”)
Per Controparte_1
Piaccia all' Ill.mo Sig. Giudice, ogni contraria istanza eccezione deduzione reietta, in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità ovvero la manifesta infondatezza dell'appello spiegato ai sensi dell'art. 342
c.p.c. ovvero dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito: rigettare l'appello promosso dal Sig. Parte_1
perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutti i motivi esposti in
[...] premessa;
in accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado n. 6965/2024 del Tribunale di Milano nella parte in cui compensa le spese di lite tra le parti, condannando l'attore alla rifusione delle spese di lite nei confronti della in applicazione del D.M. 55/2014 e Controparte_5 ss.mm., secondo quanto sarà ritenuto di giustizia;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello interposto e quindi nella denegata ipotesi in cui venisse accertata l'esistenza del danno subito dal Sig. e ritenuta responsabile di ciò la Parte_1
accertare e dichiarare la responsabilità della (C.F. e P.Iva: Controparte_5 Controparte_3
pagina 3 di 11 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede in 20149 Milano (MI), P.IVA_2
Via Guglielmo Silva n. 36 e conseguentemente condannare tale ultima società a manlevare ed a tenere indenne la sino alla concorrenza di quanto eventualmente venisse riconosciuto come Controparte_5 dovuto dalla stessa in favore del Sig. , per i motivi esposti in Controparte_5 Parte_1 premessa;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso spese forfettare 15%,
I.v.a. e c.p.a., come per legge;
in ogni caso: con condanna del Sig. per Parte_1 responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. ad una somma da determinarsi in via equitativa dall'Ill.mo Tribunale adito.
Per Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversaria istanza, domanda, eccezione e deduzione:
A) IN VIA PRELIMINARE:
a) per tutti i motivi esposti e ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c., dichiarare l'appello interposto inammissibile e/o manifestamente infondato;
B) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE:
-previe le migliori declaratorie del caso, per le ragioni tutte esposte, respingere il gravame avversario e tutte le domande ex adverso svolte, perché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente l'impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Milano;
C) IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge del presente giudizio;
D) IN VIA ISTRUTTORIA: a) senza inversione alcuna dell'onere probatorio, chiede volersi ammettere prove, per interrogatorio formale e testi, sui seguenti capitoli di prova, nonché prova contraria sui capitoli avversari ammessi (che si contestano per la loro inammissibilità), con il medesimo teste indicato a prova diretta:
1) Vero che, in data 22.12.21, mi recavo, fuori dall'orario di lavoro, presso il custode di Via Scoglio di
Quarto, 3, Milano, per chiedere notizie circa un pacco da me consegnatogli, affinché fosse consegnato al destinatario ivi abitante;
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede e a fronte della mia richiesta di chiarimenti avanzata, il custode, dapprima mi offendeva, urlandomi: “Concha de tu madre”
pagina 4 di 11 e poi mi aggrediva, sferrandomi un pugno in faccia, sicché mi sottraevo all'aggressione allontanandomi.
Si indica a testimone: 1) Sig. , via I maggio, 22, Milano. Testimone_3
Si chiede che venga disposta l'acquisizione, ai fini dell'appello, del fascicolo telematico del procedimento avanti al Tribunale di Milano, RG. 14404/2023 in cui sono contenuti i fascicoli delle parti costituite in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Milano per sentirla condannare ai sensi dell'art. 2049 c.c. al risarcimento di tutti i Controparte_5 danni patiti a seguito del sinistro occorsogli in data 28.12.2021, alle ore 11:00 circa, mentre si trovava al lavoro in qualità di custode presso il condominio di via Scoglio di Quarto n. 3, Milano.
In particolare, parte ricorrente deduceva che nelle predette circostanze si presentava presso il condominio un commesso della società chiedendogli informazioni in merito ad un Controparte_5 pacco che gli avrebbe consegnato la settimana precedente;
di fronte all'insistenza del corriere, che reclamava risposte sul mancato recapito al destinatario, egli affermava di non avere alcuna notizia in merito al plico. A quel punto, del tutto inaspettatamente il corriere gli sferrava un pugno al volto facendolo cadere a terra e lo colpiva con calci alla gamba destra e all'inguine. Dopo l'aggressione il corriere si dava alla fuga. Poche ore dopo l'aggressione, il ricorrente veniva trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Istituto Clinico Città Studi, dove il medico di turno diagnosticava una “frattura delle ossa nasali propria da aggressione” formulando una prognosi di venti giorni.
Parte resistente si costituiva in giudizio contestando la propria legittimazione passiva e chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa in quanto il servizio di trasporto Controparte_6 in questione era stato eseguito da detta società.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3 concludendo, nel merito, per il rigetto delle domande attoree.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano respingeva le domande di parte attrice, compensando tra le parti le spese di lite.
pagina 5 di 11 In particolare, il Giudice di prime cure ravvisava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_5 in quanto dagli atti di causa era emerso che il pacco era stato consegnato da , Testimone_3 all'epoca dei fatti dipendente di . Controparte_3
Respingeva, peraltro, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. proposta nei confronti della terza chiamata, non avendo provato parte ricorrente la sussistenza del fatto illecito descritto nel ricorso introduttivo.
ha interposto appello avverso tale sentenza chiedendo l'integrale accoglimento Parte_1 delle domande svolte nei confronti di entrambe le parti appellate.
ha insistito per il rigetto dell'avverso gravame e ha proposto appello incidentale, Controparte_5 chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva compensato le spese di lite.
ha contestato l'avverso gravame concludendo per la conferma della sentenza Controparte_3 gravata.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 16 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c. ed è stata decisa nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza lamentandone la nullità per contraddittorietà della decisione e incertezza della ratio decidendi.
Lamenta infatti che a pag. 8 della sentenza il giudice di prime cure ha testualmente affermato quanto segue: “Questo Giudice, invero, rileva che parte ricorrente non ha fornito prova dell'aggressione, cioè di avere ricevuto il pugno dal dipendente di . Controparte_7
Con tale statuizione, tuttavia, il primo Giudice non ha chiarito cosa intendesse dire: se parte ricorrente non avesse fornito la prova della lesione infertagli da , o se non avesse provato Testimone_3 chi avrebbe iniziato a ricorrere alla violenza.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la ricostruzione dei fatti operata dal Giudice di prime cure.
pagina 6 di 11 Osserva, infatti che, essendo provato lo scontro fisico ed accertate le lesioni subite dal ricorrente, secondo il criterio presuntivo di cui all'art. 2729 c.c., emergevano presunzioni gravi, precise e concordanti circa il fatto che l'autore delle lesioni fosse stato , presunzioni a cui Testimone_3 il primo Giudice avrebbe dovuto far ricorso per risalire da un fatto noto ad uno ignoto.
Rileva inoltre che costituisce fatto notorio che “negli “scontri fisici” anche l'aggredito spesso si difende come può …. e comunque il fatto che il Sig. abbia, in ipotesi, ricevuto Testimone_3 un pugno dal ricorrente, rende ancora più ovvio che è il Sig. colui che ha Testimone_3 sferrato il pugno” (così pag. 16 atto d'appello), che ha poi provocato le gravi lesioni subite dal ricorrente, all'epoca dei fatti ultraottantenne.
Con il terzo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per l'omesso espletamento delle prove testimoniali, con le quali parte ricorrente aveva dedotto che il teste aveva visto “un Testimone_2 uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile” e che “appena entrava nello stabile CP_5 soccorreva il Sig. ” (capitoli 6 e 7). Parte_1
Rileva poi che ulteriori elementi di prova sono rappresentati dal trasporto d'urgenza al pronto soccorso appena due ore dopo l'aggressione, dal referto del medico presso il pronto soccorso, dalla denuncia- querela contro ignoti sporta il giorno successivo presso il Commissariato di Polizia di Porta Genova, dalla necessità di ricorrere nuovamente al pronto soccorso, a distanza di due settimane dalle percosse, per dolori lancinanti all'addome provocati dai calci ricevuti.
Con il quarto motivo ribadisce l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 2729 c.c. in quanto – come già innanzi esposto - dagli atti di causa emergono gravi, precisi e concordanti presunzioni idonee a dimostrare la sussistenza del fatto illecito.
Con il quinto motivo lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza, per non aver considerato che, anche nell'ipotesi in cui fosse stato il ricorrente il primo ad aggredire , egli Testimone_3 avrebbe in ogni caso diritto al risarcimento dei danni per le gravissime lesioni subite, potendo il danneggiante andare esente da responsabilità soltanto nel caso di legittima difesa, eccezione non dedotta in causa.
Con il sesto motivo censura la sentenza per aver erroneamente escluso la responsabilità del datore di lavoro, ex artt. 2049 e 2043 c.c.
pagina 7 di 11 Rileva infatti che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti era emerso che HR HR aveva CP_5 contestato ad che la spedizione non era pervenuta al cliente e le aveva intimato che, in Parte_3 assenza di spiegazioni in merito allo smarrimento del plico, l'importo della spedizione sarebbe stato addebitato al corriere. Tali circostanze avevano avuto indubbie ripercussioni nei confronti del dipendente di , che, temendo conseguenze sul piano Controparte_3 Testimone_3 lavorativo, aveva avuto reazioni violente nei confronti del custode del Condominio.
Da ciò si desume, secondo parte appellante, il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni espletate e il fatto illecito di cui risponde il datore di lavoro.
Con il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha accertato il difetto di legittimazione passiva di in quanto dalle stesse allegazioni di parte convenuta era emerso che CP_1 CP_1 aveva stipulato i “contratti di trasporto in proprio oppure mediante la sua capogruppo Controparte_8
e che, quindi, aveva agito unicamente come mandataria di da ciò si desume, CP_8 CP_1 secondo la tesi di parte appellante, che il contratto di trasporto stipulato da per il tramite di Parte_3
faceva capo a avendo agito unicamente come mandataria di CP_8 CP_1 CP_8 CP_1
Secondariamente osserva che dallo stesso contratto di trasporto e distribuzione intercorso tra CP_1 ed si evince chiaramente la sussistenza di un vero e proprio appalto di Controparte_3 manodopera, in cui non gode di alcuna reale autonomia operativa, bensì è Controparte_3 soggetta al pieno esercizio del potere direttivo e di controllo da parte di CP_1
Di conseguenza, essendo direttamente coinvolta nella gestione del servizio, la stessa deve CP_1 ritenersi – secondo la tesi di parte appellante - responsabile per le condotte del personale impiegato da ai sensi dell'art. 2049 c.c. Controparte_3
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Invero, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, “il vizio di motivazione contraddittoria sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione” (così testualmente Cass. n. 17196/2020).
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in quanto dall'esame del provvedimento impugnato emerge il criterio logico-giuridico posto a fondamento della decisione, avendo il primo Giudice pagina 8 di 11 chiaramente affermato che dagli atti di causa non era emersa “la sussistenza del fatto illecito così come descritto da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio”.
Il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo d'appello che, tra loro connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Invero, parte ricorrente ha dedotto nei suoi atti difensivi di aver subito un'improvvisa aggressione da parte di un corriere che, dopo aver accusato l'anziano custode di aver fatto sparire il pacco che aveva consegnato alcuni giorni prima, “iniziando a inveirgli contro, si avvicinava sempre più alla guardiola, fino a che, cogliendolo di sorpresa, prima gli sferrava un pugno al volto che lo faceva cadere in terra, poi terminava l'aggressione colpendolo con calci alla gamba destra e all'inguine” (così testualmente pag. 1 ricorso introduttivo).
Orbene, la ricostruzione dei fatti operata da parte ricorrente non ha trovato alcun riscontro probatorio negli atti di causa, in quanto il referto del pronto soccorso non consente di desumere alcunché in merito alla dinamica dei fatti, perché redatto sulla base delle mere dichiarazioni di parte ricorrente;
mentre le prove orali sono del tutto superflue ai fini della decisione, in quanto non attengono al fatto storico relativo alla presunta aggressione.
In particolare, il capitolo 6 (Vero che appena giungeva nei pressi dello stabile di cui al capitolo 5 che precede vedeva un uomo con la divisa di fuggire dal medesimo stabile) e il Controparte_1 capitolo 7 (Vero che appena entrava nello stabile soccorreva il sig. e chiamava i Parte_1 soccorsi) si riferiscono, come già evidenziato dal primo Giudice, ad accadimenti verificatisi nel momento successivo alla presunta aggressione, sicché nulla consentono di inferire in merito alla sussistenza del fatto storico, così come descritto negli atti di parte appellante.
Di conseguenza, gli scarni elementi di prova versati in atti non rappresentano circostanze gravi, precise e concordanti, idonee a desumere la sussistenza dei fatti contestati.
Occorre inoltre considerare che la tesi di parte ricorrente è stata specificamente smentita dalla terza chiamata, , la quale ha fornito una ricostruzione dei fatti del tutto contraria a Controparte_3 quella di controparte, affermando che il proprio dipendente aveva avuto un'accesa discussione con il sign. , al culmine della quale il ricorrente aveva sferrato un pugno al volto del Parte_1
e non viceversa. Tes_3
pagina 9 di 11 In conclusione, mancando la prova del contestato fatto illecito, non è configurabile la responsabilità oggettiva di ex art. 2049 c.c. Controparte_3
Si rammenta a tale proposito che la fattispecie di cui all'art. 2049 c.c. presuppone, come correttamente evidenziato dal Giudice di prime cure con pronuncia sul punto non impugnata, la prova della commissione di un fatto illecito, doloso o colposo, da parte del preposto.
Infatti è comunemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che “ai fini della configurabilità della fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2049 c.c. in capo al padrone o al committente, indefettibile presupposto preliminare è la dimostrazione dell'esistenza di un fatto illecito del dipendente o del commesso, sotto il profilo tanto oggettivo che soggettivo” (così da ultimo Cass. sentenza n. 29448/24).
Di conseguenza, non avendo parte appellante fornito prova dell'illecito asseritamente commesso dal preposto (ovvero il fatto storico della contestata aggressione), la domanda di responsabilità ex art. 2049
c.c. proposta nei confronti di è stata correttamente respinta. Controparte_3
Resta così assorbito l'esame del sesto motivo d'appello, in quanto la sua disamina presuppone la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 2049 c.c.
È infondato, infine, il settimo motivo d'appello, inerente la contestata legittimazione passiva di
[...]
CP_1
Invero, dalla documentazione prodotta da parte convenuta nel giudizio di primo grado risulta che le consegne da effettuarsi nel territorio di Milano, affidate alla tra le quali quella oggetto Controparte_5 di causa, venivano eseguite da in forza di un contratto di trasporto Controparte_9 dalla medesima stipulato con già (cfr. specificamente doc. 5). Controparte_8 CP_10
Con SS EL società cooperativa soggetto giuridico distinto da nonché dalla sua CP_5 capogruppo (come si evince dalla visura camerale prodotta quale doc. 6), del tutto correttamente il
Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto CP_1 all'epoca dei fatti era dipendente della terza chiamata (come si evince, del Testimone_3 resto, anche la lettera di dimissioni di , prodotta quale doc. 3). Tes_3
L'appello incidentale proposto da avverso la pronuncia di compensazione delle spese Controparte_5 di lite, è infondato in quanto – come già evidenziato dal Giudice di prime cure – soltanto la pagina 10 di 11 partecipazione al giudizio di ha consentito di accertare che la terza chiamata Controparte_3 in causa era l'effettivo datore di lavoro di . Testimone_3
Le considerazioni che precedono, valutate unitamente alle ragioni poste a base della decisione, conducono alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio nei rapporti tra l'appellante principale ed nonché tra l'appellante principale e l'appellante incidentale. Controparte_3
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta l'appello principale e l'appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
6965/2024 pubblicata l'11/07/2024 che, per l'effetto, conferma;
dichiara compensate le spese del grado tra tutte le parti in causa;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17 della Legge n.
228 del 24 dicembre 2012.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 24 settembre 2025
Il consigliere est.
CE D'AN
Il Presidente
AN FE
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